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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1363 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Cessione dei crediti promossa
DA
(già (C.F. ) in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 titolare e l.r.p.t., con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Bonalume del Foro di Milano, giusta procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio (LMS Studio Legale), in Milano, Corso Magenta n. 84;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede in Cossato (BI), via Mazzini n. 2/m, rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Fabio Giannotta del Foro di Biella, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in
Biella, via Vercelli, n. 8;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il in CP_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € 1.578,10 per Parte_1 sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e
pagina1 di 7 maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 1.937,12 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. B;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione. VII. €
960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo.
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
d ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Parte_1 CP_1 CP_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: • sorte Parte_1 Parte_1 capitale, • interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza
pagina2 di 7 dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al Parte_1 CP_1 CP_1 pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- il convenuto: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previa ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte in memoria istruttoria;
respingersi le domande dell'attrice siccome infondate in fatto e in diritto. Con il favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ora ha Parte_2 Parte_1 convenuto davanti all'intestato Tribunale il Controparte_2
(di seguito ), esponendo quanto segue:
[...] CP_1
A) di essersi resa cessionaria (in forza dei contratti prodotti sub doc. 6 allegato all'atto di citazione) di crediti nei confronti del ridetto per un ammontare complessivo di €. 5.585,23 in linea CP_1 capitale, portati dalle fatture emesse nei confronti di questo dalle società fornitrici meglio indicate nel medesimo atto e di cui all'elenco prodotto quale documento n. 3 e di aver, quindi, diritto alla corresponsione: i. degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo in linea capitale, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
ii. degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co.4, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
iii. del complessivo importo di €. 880,00 dovuto ai sensi dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002, in ragione di €. 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
B) di avere diritto al pagamento anche del complessivo importo di €. 1.937,12 dovuto a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del , di ulteriori crediti di CP_1 cui la stessa si è resa cessionaria (cfr. doc. 9 citazione), di cui alle Note di Debito prodotte sub doc. 4, degli interessi anatocistici prodotti da quest'ultimi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo, nonché del complessivo importo di € 960,00 ai sensi pagina3 di 7 dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 24 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto delle ridette Note Debito. CP_1
La società attrice ha chiesto, quindi, la condanna del al pagamento delle somme così indicate. CP_1
Costituendosi in giudizio, il ha specificamente contestato quanto ex adverso dedotto e CP_1 domandato, in particolare eccependo l'intervenuto pagamento delle fatture meglio indicate in comparsa di costituzione e comunque di aver già contestato, “con comunicazione del 5.7.2017”, “l'importo di cui alla fattura Iren Mercato n. 11740096103 del 13.07.2017” (cfr. pag. 2 comparsa). Inoltre, ad avviso della difesa del , non sarebbe comunque dovuto l'importo richiesto in forza dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. CP_1
231/2002.
Con la prima memoria istruttoria, la società attrice ha, in parte, ridotto la propria domanda, precisando che il proprio credito in sorte capitale fosse pari al minor importo di €. 1.578,10.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice (come formulate in sede di precisazione delle conclusioni) sono meritevoli di accoglimento.
In considerazione dell'oggetto del presente giudizio, occorre preliminarmente ricordare che costituisce principio consolidato ed insuperato quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale principio, sancito a far data dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 è espressione e portato dell'altrettanto noto principio di elaborazione giurisprudenziale della riferibilità o vicinanza della prova, in virtù del quale, poiché il creditore troverebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione,
l'onere della prova è posto a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
In applicazione di tali principi, occorrerà, quindi, accertare in primis se, con riferimento a ciascuna delle domande di condanna al pagamento proposte dalla società attrice, la stessa abbia o meno ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante. Più precisamente, si ritiene che, nella fattispecie per cui è causa, affinché la prova del fatto costituivo del diritto possa ritenersi raggiunta, la società attrice deve aver dimostrato, per un verso, la fonte del credito per cui agisce e, per altro verso, la titolarità dello stesso.
A tale riguardo, ai fini di una migliore intellegibilità della presente decisione, si rende necessario esaminare separatamente le domande svolte e sopra contraddistinte dalle lettere A) e B)
pagina4 di 7 Relativamente alla domanda sub A), quanto al primo profilo risultano versati in atti le copie dei diversi contratti di fornitura costituenti la fonte dei crediti per cui è causa (cfr. doc. 11 mem. 183, co. 6 n. 1 attore).
Quanto, poi, al secondo profilo, risulta altresì in atti copia del relativo contratto di cessione a favore dell'odierna attrice (cfr. doc. 6 citazione).
Conseguentemente, tenuto conto dell'eccezione di pagamento svolta dal convenuto in sede CP_1 di costituzione il credito in linea capitale per cui risulta raggiunta la prova nei termini sopra richiamati è da accertarsi nel minor importo di €. 1.578,10 in linea capitale. Su tale importo sussiste altresì il diritto della società attrice a vedersi corrispondere gli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D.
Lgs. 231/2002 sull'importo capitale delle fatture accertate come impagate, dal giorno della relativa scadenza a quello dell'effettivo saldo.
Poiché si tratta di interessi di mora dovuti da oltre sei mesi, sono dovuti anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, il riconoscimento della pretesa relativa agli interessi moratori anzidetti comporta che debba essere riconosciuto alla società attrice anche il diritto al risarcimento forfettizzato ex art. 6 D. Lgs.
231/2002 e, quindi, l'importo di €. 40,00 per ciascuna delle fatture accertate come impagate e costituenti la predetta sorte capitale.
Con riferimento alla domanda sub B), con riferimento alla prova della fonte del credito per cui agisce la società, nonostante non risulti versata in atti copia dei contratti di fornitura, l'esistenza dei vari rapporti contrattuali e l'esecuzione delle relative prestazioni a carico delle rispettive società di fornitura può comunque ritenersi provata dalla mancata specifica contestazione da parte del convenuto CP_1 dell'esecuzione delle prestazioni de quibus.
Ciò posto, si ritiene che sia stata raggiunta anche la prova relativa all'effettiva titolarità di tale credito in capo alla società odierna attrice per non aver il specificamente contestato, con riferimento a CP_1 ciascuna delle singole fatture risultanti dal dettaglio delle note di debito prodotte (cfr. doc. 4 citazione), di aver effettuato il pagamento, come risultante dalla documentazione versata in atti. In altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che il riconoscimento in capo alla società odierna attrice della qualità di creditore e, quindi, della titolarità dei crediti oggetto di cessione, è presupposto logico-giuridico del fatto in sé del pagamento delle singole fatture di cui si tratta, circostanza, questa, non negata dal convenuto. CP_1
pagina5 di 7 Ad abundantiam si rileva, altresì, che la società attrice ha comunque provveduto al deposito dell'atto di cessione concluso con la relativa società fornitrice ed aventi ad oggetto le fatture pagate in ritardo e sopra richiamate (cfr. doc. 9 citazione).
Conseguentemente, devono accertarsi come dovuti interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture riportate nelle note di debito dettagliate sopra richiamate, per il minore importo di €. 1.937,12.
Trattandosi di interessi dovuti da oltre sei mesi, spettano alla società attrice anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, spetta alla società attrice la somma di € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi, per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo, facendo CP_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 sulla base del valore della domanda corrispondente all'importo del credito accertato come dovuto e secondo i valori medi della fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi della fase di trattazione ed istruttoria (essendo state depositate le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., senza peraltro lo svolgimento di alcuna attività istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da già in persona del l.r.p.t., così Parte_1 Parte_2 provvede:
- accerta che in persona del l.r.p.t. è creditrice nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t.: Controparte_2
i. della somma in linea capitale di €. 1.578,10;
ii. degli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sul ridetto importo in linea capitale, dal giorno della scadenza di ciascuna singola fattura e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
iii. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto ii., da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
pagina6 di 7 iv. del risarcimento forfettario dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012 nella misura di €. 40,00 per ciascuna delle fatture impagate costituenti la predetta sorte capitale;
v. dell'importo complessivo di €. 1.937,12 dovuto a titolo di interessi di mora in relazione alle note di debito di cui al documento n. 4; vi. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto v., da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
vi. del risarcimento forfettario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito;
- per l'effetto, condanna il Controparte_2
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. delle
[...] Parte_1 somme accertate come dovute;
- condanna il in persona Controparte_2 del l.r.p.t. al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. delle spese del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi €.4.237,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 21.5.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1363 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Cessione dei crediti promossa
DA
(già (C.F. ) in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 titolare e l.r.p.t., con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Bonalume del Foro di Milano, giusta procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio (LMS Studio Legale), in Milano, Corso Magenta n. 84;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede in Cossato (BI), via Mazzini n. 2/m, rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Fabio Giannotta del Foro di Biella, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in
Biella, via Vercelli, n. 8;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il in CP_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € 1.578,10 per Parte_1 sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e
pagina1 di 7 maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 1.937,12 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. B;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione. VII. €
960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo.
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
d ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Parte_1 CP_1 CP_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: • sorte Parte_1 Parte_1 capitale, • interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza
pagina2 di 7 dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al Parte_1 CP_1 CP_1 pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- il convenuto: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previa ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte in memoria istruttoria;
respingersi le domande dell'attrice siccome infondate in fatto e in diritto. Con il favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ora ha Parte_2 Parte_1 convenuto davanti all'intestato Tribunale il Controparte_2
(di seguito ), esponendo quanto segue:
[...] CP_1
A) di essersi resa cessionaria (in forza dei contratti prodotti sub doc. 6 allegato all'atto di citazione) di crediti nei confronti del ridetto per un ammontare complessivo di €. 5.585,23 in linea CP_1 capitale, portati dalle fatture emesse nei confronti di questo dalle società fornitrici meglio indicate nel medesimo atto e di cui all'elenco prodotto quale documento n. 3 e di aver, quindi, diritto alla corresponsione: i. degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo in linea capitale, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
ii. degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co.4, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
iii. del complessivo importo di €. 880,00 dovuto ai sensi dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002, in ragione di €. 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
B) di avere diritto al pagamento anche del complessivo importo di €. 1.937,12 dovuto a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del , di ulteriori crediti di CP_1 cui la stessa si è resa cessionaria (cfr. doc. 9 citazione), di cui alle Note di Debito prodotte sub doc. 4, degli interessi anatocistici prodotti da quest'ultimi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo, nonché del complessivo importo di € 960,00 ai sensi pagina3 di 7 dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 24 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto delle ridette Note Debito. CP_1
La società attrice ha chiesto, quindi, la condanna del al pagamento delle somme così indicate. CP_1
Costituendosi in giudizio, il ha specificamente contestato quanto ex adverso dedotto e CP_1 domandato, in particolare eccependo l'intervenuto pagamento delle fatture meglio indicate in comparsa di costituzione e comunque di aver già contestato, “con comunicazione del 5.7.2017”, “l'importo di cui alla fattura Iren Mercato n. 11740096103 del 13.07.2017” (cfr. pag. 2 comparsa). Inoltre, ad avviso della difesa del , non sarebbe comunque dovuto l'importo richiesto in forza dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. CP_1
231/2002.
Con la prima memoria istruttoria, la società attrice ha, in parte, ridotto la propria domanda, precisando che il proprio credito in sorte capitale fosse pari al minor importo di €. 1.578,10.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice (come formulate in sede di precisazione delle conclusioni) sono meritevoli di accoglimento.
In considerazione dell'oggetto del presente giudizio, occorre preliminarmente ricordare che costituisce principio consolidato ed insuperato quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale principio, sancito a far data dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 è espressione e portato dell'altrettanto noto principio di elaborazione giurisprudenziale della riferibilità o vicinanza della prova, in virtù del quale, poiché il creditore troverebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione,
l'onere della prova è posto a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
In applicazione di tali principi, occorrerà, quindi, accertare in primis se, con riferimento a ciascuna delle domande di condanna al pagamento proposte dalla società attrice, la stessa abbia o meno ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante. Più precisamente, si ritiene che, nella fattispecie per cui è causa, affinché la prova del fatto costituivo del diritto possa ritenersi raggiunta, la società attrice deve aver dimostrato, per un verso, la fonte del credito per cui agisce e, per altro verso, la titolarità dello stesso.
A tale riguardo, ai fini di una migliore intellegibilità della presente decisione, si rende necessario esaminare separatamente le domande svolte e sopra contraddistinte dalle lettere A) e B)
pagina4 di 7 Relativamente alla domanda sub A), quanto al primo profilo risultano versati in atti le copie dei diversi contratti di fornitura costituenti la fonte dei crediti per cui è causa (cfr. doc. 11 mem. 183, co. 6 n. 1 attore).
Quanto, poi, al secondo profilo, risulta altresì in atti copia del relativo contratto di cessione a favore dell'odierna attrice (cfr. doc. 6 citazione).
Conseguentemente, tenuto conto dell'eccezione di pagamento svolta dal convenuto in sede CP_1 di costituzione il credito in linea capitale per cui risulta raggiunta la prova nei termini sopra richiamati è da accertarsi nel minor importo di €. 1.578,10 in linea capitale. Su tale importo sussiste altresì il diritto della società attrice a vedersi corrispondere gli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D.
Lgs. 231/2002 sull'importo capitale delle fatture accertate come impagate, dal giorno della relativa scadenza a quello dell'effettivo saldo.
Poiché si tratta di interessi di mora dovuti da oltre sei mesi, sono dovuti anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, il riconoscimento della pretesa relativa agli interessi moratori anzidetti comporta che debba essere riconosciuto alla società attrice anche il diritto al risarcimento forfettizzato ex art. 6 D. Lgs.
231/2002 e, quindi, l'importo di €. 40,00 per ciascuna delle fatture accertate come impagate e costituenti la predetta sorte capitale.
Con riferimento alla domanda sub B), con riferimento alla prova della fonte del credito per cui agisce la società, nonostante non risulti versata in atti copia dei contratti di fornitura, l'esistenza dei vari rapporti contrattuali e l'esecuzione delle relative prestazioni a carico delle rispettive società di fornitura può comunque ritenersi provata dalla mancata specifica contestazione da parte del convenuto CP_1 dell'esecuzione delle prestazioni de quibus.
Ciò posto, si ritiene che sia stata raggiunta anche la prova relativa all'effettiva titolarità di tale credito in capo alla società odierna attrice per non aver il specificamente contestato, con riferimento a CP_1 ciascuna delle singole fatture risultanti dal dettaglio delle note di debito prodotte (cfr. doc. 4 citazione), di aver effettuato il pagamento, come risultante dalla documentazione versata in atti. In altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che il riconoscimento in capo alla società odierna attrice della qualità di creditore e, quindi, della titolarità dei crediti oggetto di cessione, è presupposto logico-giuridico del fatto in sé del pagamento delle singole fatture di cui si tratta, circostanza, questa, non negata dal convenuto. CP_1
pagina5 di 7 Ad abundantiam si rileva, altresì, che la società attrice ha comunque provveduto al deposito dell'atto di cessione concluso con la relativa società fornitrice ed aventi ad oggetto le fatture pagate in ritardo e sopra richiamate (cfr. doc. 9 citazione).
Conseguentemente, devono accertarsi come dovuti interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture riportate nelle note di debito dettagliate sopra richiamate, per il minore importo di €. 1.937,12.
Trattandosi di interessi dovuti da oltre sei mesi, spettano alla società attrice anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Infine, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, spetta alla società attrice la somma di € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi, per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo, facendo CP_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 sulla base del valore della domanda corrispondente all'importo del credito accertato come dovuto e secondo i valori medi della fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi della fase di trattazione ed istruttoria (essendo state depositate le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., senza peraltro lo svolgimento di alcuna attività istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da già in persona del l.r.p.t., così Parte_1 Parte_2 provvede:
- accerta che in persona del l.r.p.t. è creditrice nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t.: Controparte_2
i. della somma in linea capitale di €. 1.578,10;
ii. degli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sul ridetto importo in linea capitale, dal giorno della scadenza di ciascuna singola fattura e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
iii. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto ii., da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
pagina6 di 7 iv. del risarcimento forfettario dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012 nella misura di €. 40,00 per ciascuna delle fatture impagate costituenti la predetta sorte capitale;
v. dell'importo complessivo di €. 1.937,12 dovuto a titolo di interessi di mora in relazione alle note di debito di cui al documento n. 4; vi. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto v., da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
vi. del risarcimento forfettario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito;
- per l'effetto, condanna il Controparte_2
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. delle
[...] Parte_1 somme accertate come dovute;
- condanna il in persona Controparte_2 del l.r.p.t. al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. delle spese del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi €.4.237,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 21.5.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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