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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/07/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 163 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 640/2023, pubblicata in data 14 novembre 2023,
in punto: azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ.; causa vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Favara per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Romano per mandato Controparte_1
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * * Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:“ Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Trieste ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata, A) accogliere il presente appello e, conseguentemente,
accogliere quanto richiesto in sede di primo grado che qui di seguito si riporta: nel merito 1) insiste nell'accertare e dichiarare che la condotta imprudente, negligente,
nonché illegittima posta in essere da (defunto in data Controparte_2
22.11.2013) nell'esercizio dell'incarico di amministratore di nel Parte_1
periodo che va dal 27.01.2011 al 19.06.2013, configura una responsabilità ex art. 2476
c.c. e, conseguentemente, dell'erede solidalmente e Controparte_1
impersonalmente, e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore della società
(in sigla , a titolo di rimborso, della Parte_1 Parte_1
somma di euro 23.581,77, come indicato in relazione della Commissione di Verifica
del 10.02.2014, oltre eventuali sanzioni e interessi al momento non calcolabili per inadempimenti fiscali e contabili, oltre interessi commerciali ex D.lgs. 9 novembre
2012, n. 192 e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24
marzo 2012, n. 27, considerata la natura giuridica dei soggetti interessati dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di e, conseguentemente, Controparte_2
dell'erede solidalmente e impersonalmente, per i danni subiti Controparte_1
da in conseguenza delle azioni ad essi ascrivibili e, per l'effetto, Parte_1
condannarli al pagamento della somma calcolata in via equitativa dall'On. Giudice a ristoro di tutti i danni patrimoniali e non subiti a titolo di lucro cessante e danno emergente, per come sopra argomentati, in favore della società
[...]
[...] (in sigla oltre interessi commerciali ex D.lgs. 9 Parte_2 Parte_1
novembre 2012, n. 192 e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, considerata la natura giuridica dei soggetti interessati dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo. B) Insiste
nell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile volta all'accertamento dei segnalati errori (Relazione CTP del 14/02/2014) posti in essere dall'Amministratore durante il periodo di espletamento della Controparte_2
carica ovvero 2011, 2012 e 2013. C) Con vittoria di spese ed onorari di difesa comprensivi di spese generali, iva e c.p.a. come per legge in ordine ai due gradi di giudizio o, in subordine, riformare la condanna alle spese di primo grado per quanto esposto in terzo motivo di gravame e conseguentemente anche quelle del presente grado. Emettere ogni altro e conseguente provvedimento di Legge. Salvis juribus.”
Per l'appellata: “Conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia dichiarare infondato l'appello proposto dalla società avverso la Parte_1
sentenza n. 640/2023 del Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di impresa, e per l'effetto voglia rigettarlo;
in via subordinata per mero tuziorismo difensivo nella denegata ipotesi di riconoscimento di somme alla società attrice, voglia dichiararle compensate con quanto ancora dovuto all'ex amministratore a titolo di compensi, ed in ogni caso voglia limitare l'obbligazione di pagamento della Sig.ra ex art. 490, comma 2. c.c. a quanto alla stessa pervenuto Controparte_1
avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario depositato agli atti di causa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società attrice aveva proposto innanzi al Tribunale Parte_1
di Palermo, riassumendo poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale, la causa innanzi al Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di impresa,
azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. nei confronti di , Controparte_1
erede beneficiata del precedente amministratore , in carica dal Controparte_2
27.1.2011 al 19.6.2013, data delle dimissioni, deceduto il 22.11.2013, lamentando che quest'ultimo:
nel corso degli anni 2011 e 2012, in virtù dell'incarico assunto che gli consentiva libero accesso a conti bancari e carte di credito intestati alla società, aveva indebitamente prelevato somme di denaro dalle casse sociali;
non aveva provveduto alla stesura del bilancio 2012, alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2012, alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per l'ampliamento dell'oggetto sociale e l'aumento del capitale,
alla “comunicazione dei risvolti sul contenzioso con e delle Controparte_3
eventuali proposte transattive.”
In considerazione della frammentarietà della documentazione contabile, consegnata ad ottobre 2013, si era verificato un ritardo nelle incombenze fiscali, giuridiche e societarie, con evidente danno diretto e indiretto per la società; successive verifiche contabili effettuate sotto la direzione del nuovo amministratore unico, trasfuse nella relazione dd. 10.2.2014, avevano evidenziato gravi discordanze e irregolarità di gestione che avevano imposto di procedere alla stesura ex novo della contabilità
relativa agli anni 2012 e 2013, dalle quali era emersa la necessità di un rimborso dovuto dall'ex amministratore nella misura di euro 23.581,77.
4 La società attrice aveva inoltre lamentato di aver riportato sia danni da lucro cessante,
in quanto l'ex amministratore, nello svolgimento dell'incarico di promozione della piattaforma di servizi nella regione Campania, aveva procurato un numero di affiliazioni di professionisti contabili inferiore a quello conseguito dal socio Per_1
con una differenza di profitti nell'ordine di 470.413,00 euro, sia danni
[...]
emergenti derivanti da:
viaggi aerei ingiustificati o non pertinenti per complessivi euro 11.532,75;
consumo di beni e servizi (alberghi a cinque stelle, ristoranti, trasferimenti, noleggi)
non proporzionati alla ridotta attività produttiva per complessivi euro 20.887,46;
mancata collaborazione e conseguente impedimento nell'utilizzo del sito web per circa tre mesi, con danno all'immagine da liquidare in via equitativa.
si era costituita eccependo l'assenza di legittimazione attiva Controparte_1
della società rispetto all'azione ex art. 2476 cod. civ. ed eccependo sia l'infondatezza degli addebiti rivolti al proprio dante causa, sia, in subordine, la limitazione ex art. 490, comma 2, n. 2, cod. civ., in quanto erede accettante con beneficio d'inventario.
Radicatosi il contraddittorio era stata assunta la prova testimoniale e all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 14 novembre 2023 con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede: 1) rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
(in sigla nei confronti di;
2) condanna
[...] Parte_1 Controparte_1
la società attrice a rifondere le spese sopportate dalla convenuta, liquidate in complessivi euro 10.860 per compenso, oltre rimb. forf. 15%, c.p.a. e i.v.a. (come per legge), con loro distrazione a favore dell'avv. Mario Romano del foro di Salerno.”
5 Con tale decisione, premessa - in richiamo al consolidato orientamento di legittimità
espresso, tra le altre, da Cass. 19745/2018 - l'infondatezza della questione relativa alla legittimazione attiva, era stato rilevato che la richiesta di rimborso relativa al complessivo importo di euro 23.581,77 non risultava supportata da elementi obiettivamente riscontrabili;
che, in particolare, quanto al 2011, le fatture n. 9 e 12
(rispettivamente di euro 1.823,48 e 498,00) ancorché definite dubbie, non risultavano verificate né contestate;
che neppure l'importo relativo alla fattura n. 13 di euro
12.700,80, riguardante l'acconto sul compenso dell'amministratore, poteva considerarsi indebitamente prelevato, in quanto, pur essendo l'incasso stato previsto
“salvo disponibilità”, la società non aveva mai contestato la debenza del compenso;
che non risultava inoltre provata la sussistenza delle reclamate “differenze” rispetto alle fatture nn. 14 e 15; che quanto al 2012, la contabilizzazione della somma di euro
8.000,00 non risultava confortata da nessuna indicazione sulla reale sussistenza del debito, risultando dalla visura storica della società attrice il capitale sottoscritto dal
Dott. interamente versato;
che inoltre, quanto al 2013, pur non avendo CP_1
alcuna delle parti individuato alcuna causale afferente ai tre prelievi da carta di credito di euro 1.263,20, 885,80 e 834,30, non poteva ritenersi ragionevolmente provata la spettanza di una differenza a debito (rispetto all'importo di euro 2.500,00 anticipato dall'ex amministratore) di euro 480,30, essendosi trattato, come emergeva dalle date dei prelievi (31 marzo, 39 aprile e 31 maggio) e dai rispettivi importi, di addebiti globali calcolati a consuntivo di ogni periodo mensile, verosimilmente afferenti a spese correnti.
Era inoltre stato osservato sia che l'addebito relativo alla violazione dell'obbligo generale di diligenza risultava “assai ridimensionato” dall'esito delle audizioni
6 testimoniali, nelle quali si faceva riferimento ad una “diversa quantità di clienti tra la
Sicilia e la Campania”, sia che la società attrice non aveva adempiuto all'onere di illustrare in modo chiaro e preciso le inferenze probatorie ricavabili dalle evidenze documentali depositate in giudizio;
quanto alle voci di danno emergente era in particolare stato evidenziato che la società attrice era venuta meno all'onere di individuare le concrete situazioni di spesa - essendosi limitata ad un richiamo a generiche categorie quali “viaggi aerei, alberghi a cinque stelle, ristoranti,
trasferimenti, noleggi” - e all'onere di specifica formulazione delle contestazioni, nel caso di specie affidate a locuzioni meramente valutative (viaggi “non pertinenti o non inerenti all'attività”, consumi di beni e servizi “di quantità smisurata vista la ridotta attività produttiva”) e che nessun parametro di riferimento era stato allegato a supporto della invocata liquidazione equitativa del danno relativo al temporaneo impedimento all'uso del sito web.
La società attrice aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53 in data 11 maggio 2024; la convenuta appellata si era costituita resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, il mancato rilievo sia delle irregolarità nella redazione dei bilanci e nella tenuta delle scritture contabili, sia del reiterato dissenso espresso sin dal 2012
riguardo ai continui prelevamenti per cassa ed alla imprudente, negligente e indolente
7 gestione dell'ex amministratore, già diffidato con verbale del 10.6.2013, rilevando che tali contestazioni avevano trovato riscontro nella relazione della commissione del
10.02.2014, incaricata dalla società e composta da commercialisti/soci, e che si era pertanto errato nel non rilevare una responsabilità dell'ex amministratore “per violazione e falsa applicazione delle norme sancite dal D.lgs. 139/2015 e successive modifiche, oltre delle norme civilistiche … volte a una gestione sociale secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza.”
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure non aveva posto a supporto del proprio iter logico-giuridico decisionale gli elementi di prova decisivi per poter valutare la violazione degli obblighi meglio specificati nel precedente motivo;
non si era in particolare tenuto conto del fatto che le fatture erano state contestate e che il bilancio 2011 era stato soggetto a modifiche con conseguenziale pagamento di sanzioni per erronee appostazioni, né che il compenso era stato prelevato a distanza di due giorni dall'assemblea che lo aveva deliberato
“salvo disponibilità societaria”; altrettanto era a dirsi quanto ai prelevamenti di cassa non supportati di documenti contabili, quali la somma di euro 2.500,00 per
“pagamento spese legali in favore dell'Avv. Mario Romano” di cui non era stata mai prodotta fattura;
non si era inoltre tenuto conto del fatto che la gestione contabile e fiscale dell'ex amministratore aveva determinato una esposizione verso l'amministrazione finanziaria per omissioni, tardivi adempimenti, scadenze fiscali non ottemperate ed adempimenti contabili non rispettati. Trattandosi di una controversia tale da richiedere ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento dell'accertamento a fronte di una domanda di parte si traduceva dunque in un vizio della decisione.
8 Con il terzo motivo è stata da ultimo lamentata la violazione dell'art. 92 c.p.c., sul rilievo che non si era tenuto conto della condotta posta in essere dall'erede convenuta,
che non aveva mostrato alcuna disponibilità o interesse nei confronti delle questioni societarie offrendo un segnale per la risoluzione bonaria della vertenza.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che i primi due motivi, che per ragioni di reciproca connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Le censure svolte dall'appellante si risolvono, infatti, in una sostanziale reiterazione delle deduzioni originariamente contenute nell'atto introduttivo, in assenza di un reale ed effettivo confronto con il percorso logico seguito nella decisione impugnata, nella quale, previa attenta ed analitica disamina degli addebiti formulati nei confronti dell'ex amministratore, valutati anche all'esito degli elementi desumibili dalle dichiarazioni testimoniali, era stato evidenziato come l'odierna appellante fosse venuta meno all'onere di individuazione delle concrete ed effettive ragioni delle ipotizzate violazioni e dunque di specifica formulazione delle singole contestazioni, avendo in linea generale riposto affidamento nelle affermazioni, invero meramente valutative
(vedasi per un effettivo riscontro l'allegato denominato “10.2.14 verbale commissione) contenute nella relazione da essa stessa predisposta in data 10.2.2014,
nel contempo omettendo di illustrare in modo chiaro e preciso le inferenze probatorie ricavabili dalle evidenze documentali depositate in giudizio, sia dal punto di vista del concreto contenuto degli obblighi di cui assumeva la violazione, sia sotto il profilo degli specifici pregiudizi patrimoniali ad essi eventualmente correlati.
Vanno pertanto nuovamente richiamate e condivise le puntuali valutazioni in tal senso espresse nell'impugnata decisione, nelle pagine da 14 a 20, in sede di analisi dei
9 singoli addebiti, in quanto solo formalmente contestate dalla parte appellante, ma in assenza di una reale ed effettiva critica a confutazione della loro sostanziale correttezza.
Il mancato adempimento dell'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e la mancata specificazione dei pregiudizi patrimoniali ad essi eventualmente correlabili sul piano eziologico non consente pertanto alcun utile approfondimento istruttorio, non potendo in particolare trovare sanatoria nell'invocato accertamento tecnico di ufficio, che in mancanza delle coordinate idonee a circoscrivere l'incarico da demandare all'ausiliario finirebbe per risolversi in un'indagine dai contorni inammissibilmente esplorativi.
Anche il terzo motivo deve, da ultimo, ritenersi infondato, non potendo le censure nella specie rivolte avverso il capo relativo al regolamento delle spese processuali trovare obiettivo supporto normativo nei parametri contenuti nella disposizione dettata dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
* * *
L'appello deve pertanto essere respinto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, con quanto ne segue in ordine al regolamento delle spese del grado, da liquidarsi sulla base dello scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminabile, media complessità, che dovranno per l'effetto necessariamente seguire la soccombenza.
Dovrà da ultimo darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, sezione specializzata in materia d'impresa,
10 definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Trieste n. 640/2023, pubblicata il 14 novembre 2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi professionali in complessivi euro 10.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 163 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 640/2023, pubblicata in data 14 novembre 2023,
in punto: azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ.; causa vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Favara per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Romano per mandato Controparte_1
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * * Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:“ Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Trieste ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata, A) accogliere il presente appello e, conseguentemente,
accogliere quanto richiesto in sede di primo grado che qui di seguito si riporta: nel merito 1) insiste nell'accertare e dichiarare che la condotta imprudente, negligente,
nonché illegittima posta in essere da (defunto in data Controparte_2
22.11.2013) nell'esercizio dell'incarico di amministratore di nel Parte_1
periodo che va dal 27.01.2011 al 19.06.2013, configura una responsabilità ex art. 2476
c.c. e, conseguentemente, dell'erede solidalmente e Controparte_1
impersonalmente, e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore della società
(in sigla , a titolo di rimborso, della Parte_1 Parte_1
somma di euro 23.581,77, come indicato in relazione della Commissione di Verifica
del 10.02.2014, oltre eventuali sanzioni e interessi al momento non calcolabili per inadempimenti fiscali e contabili, oltre interessi commerciali ex D.lgs. 9 novembre
2012, n. 192 e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24
marzo 2012, n. 27, considerata la natura giuridica dei soggetti interessati dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di e, conseguentemente, Controparte_2
dell'erede solidalmente e impersonalmente, per i danni subiti Controparte_1
da in conseguenza delle azioni ad essi ascrivibili e, per l'effetto, Parte_1
condannarli al pagamento della somma calcolata in via equitativa dall'On. Giudice a ristoro di tutti i danni patrimoniali e non subiti a titolo di lucro cessante e danno emergente, per come sopra argomentati, in favore della società
[...]
[...] (in sigla oltre interessi commerciali ex D.lgs. 9 Parte_2 Parte_1
novembre 2012, n. 192 e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, considerata la natura giuridica dei soggetti interessati dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo. B) Insiste
nell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile volta all'accertamento dei segnalati errori (Relazione CTP del 14/02/2014) posti in essere dall'Amministratore durante il periodo di espletamento della Controparte_2
carica ovvero 2011, 2012 e 2013. C) Con vittoria di spese ed onorari di difesa comprensivi di spese generali, iva e c.p.a. come per legge in ordine ai due gradi di giudizio o, in subordine, riformare la condanna alle spese di primo grado per quanto esposto in terzo motivo di gravame e conseguentemente anche quelle del presente grado. Emettere ogni altro e conseguente provvedimento di Legge. Salvis juribus.”
Per l'appellata: “Conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia dichiarare infondato l'appello proposto dalla società avverso la Parte_1
sentenza n. 640/2023 del Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di impresa, e per l'effetto voglia rigettarlo;
in via subordinata per mero tuziorismo difensivo nella denegata ipotesi di riconoscimento di somme alla società attrice, voglia dichiararle compensate con quanto ancora dovuto all'ex amministratore a titolo di compensi, ed in ogni caso voglia limitare l'obbligazione di pagamento della Sig.ra ex art. 490, comma 2. c.c. a quanto alla stessa pervenuto Controparte_1
avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario depositato agli atti di causa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società attrice aveva proposto innanzi al Tribunale Parte_1
di Palermo, riassumendo poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale, la causa innanzi al Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di impresa,
azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. nei confronti di , Controparte_1
erede beneficiata del precedente amministratore , in carica dal Controparte_2
27.1.2011 al 19.6.2013, data delle dimissioni, deceduto il 22.11.2013, lamentando che quest'ultimo:
nel corso degli anni 2011 e 2012, in virtù dell'incarico assunto che gli consentiva libero accesso a conti bancari e carte di credito intestati alla società, aveva indebitamente prelevato somme di denaro dalle casse sociali;
non aveva provveduto alla stesura del bilancio 2012, alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2012, alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per l'ampliamento dell'oggetto sociale e l'aumento del capitale,
alla “comunicazione dei risvolti sul contenzioso con e delle Controparte_3
eventuali proposte transattive.”
In considerazione della frammentarietà della documentazione contabile, consegnata ad ottobre 2013, si era verificato un ritardo nelle incombenze fiscali, giuridiche e societarie, con evidente danno diretto e indiretto per la società; successive verifiche contabili effettuate sotto la direzione del nuovo amministratore unico, trasfuse nella relazione dd. 10.2.2014, avevano evidenziato gravi discordanze e irregolarità di gestione che avevano imposto di procedere alla stesura ex novo della contabilità
relativa agli anni 2012 e 2013, dalle quali era emersa la necessità di un rimborso dovuto dall'ex amministratore nella misura di euro 23.581,77.
4 La società attrice aveva inoltre lamentato di aver riportato sia danni da lucro cessante,
in quanto l'ex amministratore, nello svolgimento dell'incarico di promozione della piattaforma di servizi nella regione Campania, aveva procurato un numero di affiliazioni di professionisti contabili inferiore a quello conseguito dal socio Per_1
con una differenza di profitti nell'ordine di 470.413,00 euro, sia danni
[...]
emergenti derivanti da:
viaggi aerei ingiustificati o non pertinenti per complessivi euro 11.532,75;
consumo di beni e servizi (alberghi a cinque stelle, ristoranti, trasferimenti, noleggi)
non proporzionati alla ridotta attività produttiva per complessivi euro 20.887,46;
mancata collaborazione e conseguente impedimento nell'utilizzo del sito web per circa tre mesi, con danno all'immagine da liquidare in via equitativa.
si era costituita eccependo l'assenza di legittimazione attiva Controparte_1
della società rispetto all'azione ex art. 2476 cod. civ. ed eccependo sia l'infondatezza degli addebiti rivolti al proprio dante causa, sia, in subordine, la limitazione ex art. 490, comma 2, n. 2, cod. civ., in quanto erede accettante con beneficio d'inventario.
Radicatosi il contraddittorio era stata assunta la prova testimoniale e all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 14 novembre 2023 con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede: 1) rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
(in sigla nei confronti di;
2) condanna
[...] Parte_1 Controparte_1
la società attrice a rifondere le spese sopportate dalla convenuta, liquidate in complessivi euro 10.860 per compenso, oltre rimb. forf. 15%, c.p.a. e i.v.a. (come per legge), con loro distrazione a favore dell'avv. Mario Romano del foro di Salerno.”
5 Con tale decisione, premessa - in richiamo al consolidato orientamento di legittimità
espresso, tra le altre, da Cass. 19745/2018 - l'infondatezza della questione relativa alla legittimazione attiva, era stato rilevato che la richiesta di rimborso relativa al complessivo importo di euro 23.581,77 non risultava supportata da elementi obiettivamente riscontrabili;
che, in particolare, quanto al 2011, le fatture n. 9 e 12
(rispettivamente di euro 1.823,48 e 498,00) ancorché definite dubbie, non risultavano verificate né contestate;
che neppure l'importo relativo alla fattura n. 13 di euro
12.700,80, riguardante l'acconto sul compenso dell'amministratore, poteva considerarsi indebitamente prelevato, in quanto, pur essendo l'incasso stato previsto
“salvo disponibilità”, la società non aveva mai contestato la debenza del compenso;
che non risultava inoltre provata la sussistenza delle reclamate “differenze” rispetto alle fatture nn. 14 e 15; che quanto al 2012, la contabilizzazione della somma di euro
8.000,00 non risultava confortata da nessuna indicazione sulla reale sussistenza del debito, risultando dalla visura storica della società attrice il capitale sottoscritto dal
Dott. interamente versato;
che inoltre, quanto al 2013, pur non avendo CP_1
alcuna delle parti individuato alcuna causale afferente ai tre prelievi da carta di credito di euro 1.263,20, 885,80 e 834,30, non poteva ritenersi ragionevolmente provata la spettanza di una differenza a debito (rispetto all'importo di euro 2.500,00 anticipato dall'ex amministratore) di euro 480,30, essendosi trattato, come emergeva dalle date dei prelievi (31 marzo, 39 aprile e 31 maggio) e dai rispettivi importi, di addebiti globali calcolati a consuntivo di ogni periodo mensile, verosimilmente afferenti a spese correnti.
Era inoltre stato osservato sia che l'addebito relativo alla violazione dell'obbligo generale di diligenza risultava “assai ridimensionato” dall'esito delle audizioni
6 testimoniali, nelle quali si faceva riferimento ad una “diversa quantità di clienti tra la
Sicilia e la Campania”, sia che la società attrice non aveva adempiuto all'onere di illustrare in modo chiaro e preciso le inferenze probatorie ricavabili dalle evidenze documentali depositate in giudizio;
quanto alle voci di danno emergente era in particolare stato evidenziato che la società attrice era venuta meno all'onere di individuare le concrete situazioni di spesa - essendosi limitata ad un richiamo a generiche categorie quali “viaggi aerei, alberghi a cinque stelle, ristoranti,
trasferimenti, noleggi” - e all'onere di specifica formulazione delle contestazioni, nel caso di specie affidate a locuzioni meramente valutative (viaggi “non pertinenti o non inerenti all'attività”, consumi di beni e servizi “di quantità smisurata vista la ridotta attività produttiva”) e che nessun parametro di riferimento era stato allegato a supporto della invocata liquidazione equitativa del danno relativo al temporaneo impedimento all'uso del sito web.
La società attrice aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53 in data 11 maggio 2024; la convenuta appellata si era costituita resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, il mancato rilievo sia delle irregolarità nella redazione dei bilanci e nella tenuta delle scritture contabili, sia del reiterato dissenso espresso sin dal 2012
riguardo ai continui prelevamenti per cassa ed alla imprudente, negligente e indolente
7 gestione dell'ex amministratore, già diffidato con verbale del 10.6.2013, rilevando che tali contestazioni avevano trovato riscontro nella relazione della commissione del
10.02.2014, incaricata dalla società e composta da commercialisti/soci, e che si era pertanto errato nel non rilevare una responsabilità dell'ex amministratore “per violazione e falsa applicazione delle norme sancite dal D.lgs. 139/2015 e successive modifiche, oltre delle norme civilistiche … volte a una gestione sociale secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza.”
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure non aveva posto a supporto del proprio iter logico-giuridico decisionale gli elementi di prova decisivi per poter valutare la violazione degli obblighi meglio specificati nel precedente motivo;
non si era in particolare tenuto conto del fatto che le fatture erano state contestate e che il bilancio 2011 era stato soggetto a modifiche con conseguenziale pagamento di sanzioni per erronee appostazioni, né che il compenso era stato prelevato a distanza di due giorni dall'assemblea che lo aveva deliberato
“salvo disponibilità societaria”; altrettanto era a dirsi quanto ai prelevamenti di cassa non supportati di documenti contabili, quali la somma di euro 2.500,00 per
“pagamento spese legali in favore dell'Avv. Mario Romano” di cui non era stata mai prodotta fattura;
non si era inoltre tenuto conto del fatto che la gestione contabile e fiscale dell'ex amministratore aveva determinato una esposizione verso l'amministrazione finanziaria per omissioni, tardivi adempimenti, scadenze fiscali non ottemperate ed adempimenti contabili non rispettati. Trattandosi di una controversia tale da richiedere ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento dell'accertamento a fronte di una domanda di parte si traduceva dunque in un vizio della decisione.
8 Con il terzo motivo è stata da ultimo lamentata la violazione dell'art. 92 c.p.c., sul rilievo che non si era tenuto conto della condotta posta in essere dall'erede convenuta,
che non aveva mostrato alcuna disponibilità o interesse nei confronti delle questioni societarie offrendo un segnale per la risoluzione bonaria della vertenza.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che i primi due motivi, che per ragioni di reciproca connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Le censure svolte dall'appellante si risolvono, infatti, in una sostanziale reiterazione delle deduzioni originariamente contenute nell'atto introduttivo, in assenza di un reale ed effettivo confronto con il percorso logico seguito nella decisione impugnata, nella quale, previa attenta ed analitica disamina degli addebiti formulati nei confronti dell'ex amministratore, valutati anche all'esito degli elementi desumibili dalle dichiarazioni testimoniali, era stato evidenziato come l'odierna appellante fosse venuta meno all'onere di individuazione delle concrete ed effettive ragioni delle ipotizzate violazioni e dunque di specifica formulazione delle singole contestazioni, avendo in linea generale riposto affidamento nelle affermazioni, invero meramente valutative
(vedasi per un effettivo riscontro l'allegato denominato “10.2.14 verbale commissione) contenute nella relazione da essa stessa predisposta in data 10.2.2014,
nel contempo omettendo di illustrare in modo chiaro e preciso le inferenze probatorie ricavabili dalle evidenze documentali depositate in giudizio, sia dal punto di vista del concreto contenuto degli obblighi di cui assumeva la violazione, sia sotto il profilo degli specifici pregiudizi patrimoniali ad essi eventualmente correlati.
Vanno pertanto nuovamente richiamate e condivise le puntuali valutazioni in tal senso espresse nell'impugnata decisione, nelle pagine da 14 a 20, in sede di analisi dei
9 singoli addebiti, in quanto solo formalmente contestate dalla parte appellante, ma in assenza di una reale ed effettiva critica a confutazione della loro sostanziale correttezza.
Il mancato adempimento dell'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e la mancata specificazione dei pregiudizi patrimoniali ad essi eventualmente correlabili sul piano eziologico non consente pertanto alcun utile approfondimento istruttorio, non potendo in particolare trovare sanatoria nell'invocato accertamento tecnico di ufficio, che in mancanza delle coordinate idonee a circoscrivere l'incarico da demandare all'ausiliario finirebbe per risolversi in un'indagine dai contorni inammissibilmente esplorativi.
Anche il terzo motivo deve, da ultimo, ritenersi infondato, non potendo le censure nella specie rivolte avverso il capo relativo al regolamento delle spese processuali trovare obiettivo supporto normativo nei parametri contenuti nella disposizione dettata dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
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L'appello deve pertanto essere respinto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, con quanto ne segue in ordine al regolamento delle spese del grado, da liquidarsi sulla base dello scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminabile, media complessità, che dovranno per l'effetto necessariamente seguire la soccombenza.
Dovrà da ultimo darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, sezione specializzata in materia d'impresa,
10 definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Trieste n. 640/2023, pubblicata il 14 novembre 2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi professionali in complessivi euro 10.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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