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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8902 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Comunione e
Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”, riservata in decisione all'udienza del 19.02.2025, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f.: ), (c.f.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (c.f.: ), (c.f.: C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
, (c.f.: ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
(c.f.: ), (c.f.: , (c.f.: C.F._12 Parte_13 C.F._13 Parte_14
), (c.f.: ), (c.f.: C.F._14 Parte_15 C.F._15 Parte_16
, (c.f.: ), C.F._16 Parte_17 C.F._17 Parte_18
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._18 Parte_19 C.F._19 Pt_20
(c.f.: ), tutti rapp.ti e difesi, in virtù di procure in calce all'atto di
[...] C.F._20 citazione, dall'avv. Pietro Cerro ed elettivamente domiciliati in Pietravairano (CE), alla via V.
Castrillo, n. 16
(attori)
E
in persona del commissario liquidatore p.t., Controparte_1
rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione con istanza di prosecuzione del giudizio depositata il 01.07.2021, dall'avv. Cocco Leonardo ed elettivamente domiciliata in
Caserta, alla via Tanucci, n. 97
(convenuta)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, gli istanti in epigrafe indicati - nella qualità di soci della Controparte_1
- hanno convenuto quest'ultima in giudizio, al fine di sentir accogliere le seguenti
[...]
conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale per le causali di cui alla premessa del presente atto, respinta
ogni contraria istanza, eccezione e richiesta: I) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa,
sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 14/6/2013 relativamente al seguente
deliberato: “di autorizzare il liquidatore, nelle more dell'effettiva riscossione dei crediti e delle possibili vendite dei beni patrimoniali della cooperativa, a determinare l'importo di un
finanziamento in acconto, considerata anche l'attuale situazione economica finanziaria, da
richiedere a tutti i soci, per poter assolvere agli impegni finanziari urgenti. Saranno intraprese
anche procedure di recupero crediti anche mediante atti di pignoramento immobiliare” non
previsto dai punti 1 e 2 all'ordine del giorno;
II) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa,
accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 14/6/2013 adottata dalla
, P.Iva in persona del suo l.r. Controparte_2 P.IVA_1
p.t., relativamente al seguente deliberato: “di autorizzare il liquidatore, nelle more dell'effettiva
riscossione dei crediti e delle possibili vendite dei beni patrimoniali della cooperativa, a
determinare l'importo di un finanziamento in acconto, considerata anche l'attuale situazione
economica finanziaria, da richiedere a tutti i soci, per poter assolvere agli impegni finanziari
urgenti. Saranno intraprese anche procedure di recupero crediti anche mediante atti di
pignoramento immobiliare” non previsto dai punti 1 e 2 all'ordine del giorno. III) Vittoria di spese
e competenze di causa del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”
Si è costituita in giudizio la la quale, impugnando e Controparte_1
contestando energicamente le avverse deduzioni, ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di Impresa;
ancora in via preliminare, ha chiesto il rigetto della istanza di sospensione;
nel merito, essa convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea, stante l'infondatezza della stessa in fatto e in diritto.
Con ordinanza depositata il 16.03.2018, l'allora istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione della delibera e, altresì, l'eccezione di incompetenza per materia.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione,
senza necessità di ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti. Nelle more del giudizio, la convenuta cooperativa - sottoposta, giusta decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 8.02.2021, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa -, si è
costituita in giudizio in persona del commissario liquidatore (avv. ), per il tramite del CP_3
medesimo procuratore avv. Cocco Leonardo.
Indi, dopo qualche rinvio, la presente controversia è stata smistata sul ruolo della scrivente che,
all'udienza del 19.02.2025, sulle conclusioni delle parti, l'ha riservata in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusioni e memorie di replica.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte convenuta è fondata e va accolta.
L'ordinanza resa dal precedente istruttore in riferimento all'esaminanda eccezione non può essere condivisa, laddove si consideri che, secondo costante giurisprudenza, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della
causa petendi, ossia per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. n. 8738/2017;
Cass. n. 22149/2020).
In particolare, il collegamento dell'oggetto della controversia con la questione societaria deve essere tale da “rendere trasparente il suo fondamento endosocietario, nel senso che la pretesa, ma
vieppiù la fonte di essa traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione
dello status socii” (Cass. 20 marzo 2018, n. 6882).
Giova, a questo punto, richiamare il quadro normativo di riferimento.
Come noto, l'art 3, comma II, d.lgs. n. 168/2003, così come modificato dall'art. 2, comma I, lett. d),
del D.L. n. 1/2012, dispone che le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, “relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile”,
per le cause e i procedimenti relativi “ai rapporti societari”.
Il legislatore del 2012 ha devoluto alle sezioni specializzate in materia di impresa il relativo contenzioso, limitandolo a quelle controversie che, da un punto di vista soggettivo, riguardino solo le società di capitali, le società cooperative, mutue assicuratrici, le società europee ovvero le società
sottoposte all'attività di direzione e coordinamento o che esercitano attività di direzione e coordinamento e, che da un punto di vista oggettivo, riguardino, in maniera prevalente, la struttura societaria.
In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte, il concetto di “rapporti societari” di cui al citato art. 3, comma 2, lett. a) integra una nozione generale, rispetto alla quale le specifiche ipotesi elencate dopo la formula “ivi compresi”, svolgono una funzione meramente esplicativa
(Cass. n. 13956/2016; cfr. Cass. nn. 20441/2018, 2759/2016, 14369/2015).
È stato, altresì, chiarito che l'espressione “rapporti societari” non può essere intesa in senso soggettivo, ossia come rapporti coinvolgenti soggetti legati alla società, sia perché in tal modo si escluderebbero rapporti che, pur non involgendo direttamente la società o i soci, sono considerati invece societari dal legislatore (ad es., le azioni di responsabilità promesse da terzi nei confronti del revisore contabile), sia perché, di contro, verrebbero incluse controversie non devolute dal legislatore alle sezioni specializzate (ad es., le controversie di lavoro tra società e dipendenti).
Detta espressione va intesa, allora, in senso oggettivo, con la conseguente devoluzione alle sezioni specializzate delle sole controversie attinenti all'organizzazione e al funzionamento della struttura societaria.
Nel caso in esame, gli attori hanno proposto impugnativa avverso la delibera adottata dall'assemblea della cooperativa in data 14.06.2013, chiedendone la nullità/annullabilità e lamentando vizi formali/procedurali (irregolarità nella convocazione e violazione dei quorum costitutivi/deliberativi di fonte statutaria), nonché vizi sostanziali (lesione di interessi sociali-
individuali, eccesso di potere per deviazione dallo scopo mutualistico).
Appare evidente - sul piano della qualificazione giuridica della domanda - che quella spiegata dagli attori sia l'impugnativa di delibera societaria prevista dagli artt. 2377 e ss. c.c. (per espressa previsione normativa - art. 2519 c.c. - difatti, alle società cooperative, per tutto quanto non previsto dal relativo titolo VI, si applicano in quanto compatibili le disposizioni dettate per le società per azioni).
Inquadrata in tali termini, non può allora revocarsi in dubbio che la presente controversia, avendo ad oggetto vicende tipicamente endo-societarie, afferisca ai “rapporti societari” ricadenti nella competenza delle sezioni specializzate di cui all'art. 3 sopra citato.
Invero, una tale impugnativa, costituendo esercizio di diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali, trae titolo dal rapporto di società e dallo status socii (ai sensi dell'art. 2377
cc, difatti, solo il socio gode di legittimazione attiva a proporre l'impugnativa).
Inoltre, sul piano degli effetti, l'eventuale annullamento della deliberazione produrrebbe effetto rispetto a tutti i soci e alla medesima società, obbligando l'organo amministrativo a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità ed estinguendo le posizioni giuridiche create dalla delibera medesima con effetto retroattivo (tanto incidendo, all'evidenza,
sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura societaria).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va dichiarata l'incompetenza dell'intestato Tribunale
in favore della Sezione specializzata per le imprese territorialmente competente (Tribunale di
Napoli).
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti. Sussistono giusti motivi, attesa la pronuncia di rito, per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
, nei confronti della Pt_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
in persona del commissario liquidatore p.t., disattesa ed Controparte_1
assorbita ogni diversa istanza e conclusione, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale in favore della Sezione specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Napoli, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 20.05.2025
Il OP
(dott.ssa Maddalena Natale)