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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO SEZIONE CIVILE
N. 677/2022
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 677/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LA MALFA MARIA , come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MAIMONE ANGELA LUIGIA come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, il
Sig. in forza di contratto di locazione regolarmente registrato, adiva il Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G. per ottenere la risoluzione del contratto, per inadempimento e chiedere di conseguenza il rilascio dell'immobile locato e la condanna al pagamento della morosità maturata.
Il conduttore, si costituiva in giudizio opponendosi alle domande Controparte_1
avverse. Con ordinanza del 10.05.2022, il giudice, stante l'opposizione, ordinava il rilascio dell'immobile, la trasformazione del rito e l'esperimento del tentativo di bonario componimento.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa giungeva all'udienza di discussione per la quale veniva fissata la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
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La domanda di risoluzione per inadempimento formulata da è Parte_1
fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
La richiesta di sfratto per morosità introduce una domanda giudiziale volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e presuppone un inadempimento del conduttore che possa considerarsi “grave”, dovendosi trattare “di un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del locatore”.
Ai fini della prova dell'inadempimento, il ricorrente ha l'onere di provare la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento dell'altra parte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. civ. S.U. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto il contratto di locazione ad uso commerciale regolarmente registrato. Ha, altresì, allegato l'inadempimento del conduttore consistente, nel mancato pagamento dei canoni di locazione e oneri condominiali sino al rilascio dell'immobile, per complessivi € 8.833,52.
A fronte delle produzioni documentali dell'intimante, il conduttore, su cui gravava l'onere della prova di fatti eventualmente impeditivi o estintivi della pretesa della parte locatrice, non ha contestato la morosità, ma ha eccepito l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione derivante dalla situazione pandemica.
Come costantemente deciso in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di merito, non può ritenersi esistente un diritto, scaturente dalla emergenza epidemiologica e dalla conseguenziale crisi, alla sospensione od alla riduzione del canone od ancora alla sua modifica, da parte del conduttore che è rimasto nel godimento materiale dell'immobile; non può neanche ritenersi legittima la unilaterale auto-sospensione od autoriduzione dei pagamenti, essendo tra l'altro, di regola, prevista nei contratti di locazione la clausola del c.d. solve et repete.
Nel caso in esame, inoltre, parte conduttrice ha omesso il pagamento dei canoni da dicembre 2021 al luglio 2022 e oneri condominiali sino al rilascio dell'immobile, quindi per un periodo di gran lunga superiore alla durata delle misure restrittive e alla ripresa dell'attività.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda attorea, deve essere dichiarato risolto il contratto di locazione intercorso tra e Parte_1 Controparte_1
Deve inoltre pronunciarsi condanna al pagamento della somma di Euro 8.833,52,
quali canoni scaduti, non corrisposti sino al luglio 2022, data del rilascio, e oneri condominiali, oltre gli interessi così come concordati dalla data di scadenza dei singoli canoni di locazione sino al soddisfo.
La condanna alle spese legali segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 677/2022 R.G.A.C., così provvede:
Dichiara risolto, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione già in essere tra e ed avente ad oggetto l'immobile situato in Parte_1 Controparte_1
Milazzo, Via Giorgio Rizzo, n. 82/84.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 8.833,52 per canoni scaduti e non pagati sino alla data del
[...]
rilascio dell'immobile, e oneri condominiali, oltre interessi così come specificato in parte motiva.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese giudiziarie in favore di parte attrice che liquida in complessivi 2.540,00 €, oltre spese vive, cui vanno Parte_1
aggiunti spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 11 febbraio 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
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