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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
SOCIETÀ (P. I.V.A.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e rappresentante legale sig. , con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. GIUSEPPE LO MONACO
-attrice opponente-
CONTRO
C.F. e P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio degli Avv.ti GIOVANNI CANNATA e GIAMBATTISTA LO PINZINO
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine perentorio assegnato per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 341/2020, emesso dal Tribunale di
[...]
Enna nella causa iscritta al n. 1152/2020 R.G in favore della convenuta opposta Controparte_1 per il pagamento della complessiva somma di € 13.653,40, oltre ad interessi e spese, quale preteso credito per la fornitura di gasolio come da allegate tre fatture (n. 943 del 10.11.16 per l'importo di € 5.124,00; n. 319 del 26.04.17 per l'importo di € 6.710,00; n. 444 del 07.06.2017 per l'importo di €
5.819,40).
A sostegno dell'opposizione, la società . ha dedotto: Parte_1 Pt_1
- di avere acquistato e pagato il gasolio indicato nella fattura n. 444 del 07.06.2017 per l'importo complessivo di € 5.819,40, a mezzo di tre differenti rate come asseritamente concordato verbalmente e di seguito indicato: (i) € 2.000,00 a mezzo di bonifico bancario del 26.11.2019; (ii) € 2.000,00 a mezzo di bonifico bancario del 22.01.2020; (iii) € 1.819,40 a mezzo bonifico bancario del 19.01.2021;
- l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti con riferimento alle fatture n. 943 del 10.11.2016
e n. 319 del 26.04.2017, non essendo mai stato né ordinato né fornito il gasolio di cui alle predette fatture, mai ricevute.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (nella misura di € 11.834,00), il rigetto dell'opposizione avversa, in quanto infondata in fatto e diritto.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento è stato istruito mediante l'interrogatorio formale dell'opponente e l'escussione di un testimone.
Di talché, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita a norma dell'art. 127 ter c.p.c. con l'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni. A seguito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla fondatezza dell'opposizione.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, la quale assume la posizione sostanziale di convenuta ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'efficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ed invero, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento
è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in
2 forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.:
Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Ne consegue che gravava su parte opposta l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto, spettando invece agli opponenti, convenuti sostanziali, allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr.
Cass. civ. Sez. I, 22/04/2003, n. 6421).
Ciò premesso, si rileva anzitutto, con riferimento alla fattura n. 444/2017, che parte opponente ha provato di averla interamente saldata, nella misura di € 4.000,00 prima della notifica del decreto ingiuntivo e per l'importo di € 1.819,40 successivamente alla notifica del decreto opposto (cfr. doc.ti. nn. 2, 3 e 4 – fascicolo di parte opponente). L'avvenuto pagamento non è stato contestato dall'opposta, che invece l'ha confermato.
Con riferimento al residuo credito asseritamente vantato da parte opposta, occorre procedere alla disamina della documentazione prodotta da quest'ultima a fondamento della propria pretesa creditoria e delle risultanze istruttorie.
Orbene, parte opposta ha prodotto le due fatture n. 946 del 10.11.20216 e n. 19 del 26.04.2017 e le bolle di accompagnamento.
La documentazione prodotta non consente né di ritenere provata la conclusione tra le parti di un contratto di fornitura di gasolio, né l'ordine e l'effettiva consegna del gasolio di cui alle predette fatture.
Ed invero, i DAS prodotti dalla recanti anche il quantitativo di gasolio fornito, Controparte_1
risultano firmati soltanto dal conducente, ma non dal destinatario della fornitura di gasolio asseritamente consegnata.
Inoltre, la riconducibilità delle fatture azionate nn. 319/2017 e 943/2016 alle forniture di gasolio indicate nelle bolle di accompagnamento non può evincersi neppure dalla testimonianza di
[...]
, all'epoca autista della Ed invero il teste, dopo avere confermato di avere Tes_1 CP_1
effettuato in quel periodo consegne di carburante alla società opponente, ha tuttavia negato di avere consegnato le forniture di gasolio indicate nelle bolle di accompagnamento prodotte nel presente giudizio, disconoscendo la propria firma nello spazio dedicato al “conducente” (cfr. verbale del
20.12.2022"... non riconosco la firma apposta sui due cartellini di registrazione della SG Carburanti
3 che mi vengono mostrati, apposta accanto alla indicazione Conducente;
nella seconda firma c'è scritto
; non riesco a decifrare la prima firma”). Pt_1
Pertanto, escluso che le bolle di accompagnamento prodotte (prive della sottoscrizione del destinatario e non riconosciute dall'autista della società opposta che all'epoca dei fatti effettuava le consegne di gasolio) siano idonee a provare la consegna del gas a parte opponente, occorre procedere con la disamina della documentazione restante, ossia delle fatture e degli estratti delle scritture contabili.
A tal riguardo si osserva che, pur ritenendosi la fattura titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi ha emesso la stessa, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato da parte opposta con gli ordinari mezzi di prova.
Più precisamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è escluso il valore probatorio della fattura in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne consegue che, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, seppur annotata nei libri obbligatori - ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (cfr. Cass. Ordinanza n. 34831/2024).
Infine, non si ritiene fondato neppure quanto dedotto da parte opposta in ordine alla mancata contestazione delle fatture e dei solleciti di pagamento da parte dell'odierna opponente, in ragione del fatto che manca la prova che le predette fatture siano state effettivamente ricevute dalla società opponente, essendo state inviate via e-mail e non a mezzo di posta elettronica certificata.
Per i motivi suesposti, si ritiene che l'opposizione deve essere accolta, non avendo parte opposta provato né la fonte negoziale del preteso credito, né la consegna a parte opponente del gasolio di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, non essendo stata fornita dall'opposta idonea prova dell'esistenza e dell'entità del credito fatto valere in giudizio.
*
3. Conclusioni.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata per i motivi suesposti.
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n 341/2020 emesso dal Tribunale di Enna il 9.11.2020 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1152/2020.
4 Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata a saldo della fattura
444/2017 successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, per compensare un quarto delle spese di lite.
Consegue quindi alla prevalente soccombenza dell'opposta la condanna di quest'ultima a rifondere all'opponente i tre quarti delle spese processuali, con compensazione tra le parti del rimanente quarto.
Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione della Parte_2
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 341/2020, emesso dal Tribunale di Enna nel procedimento monitorio iscritto sub R.G. n. 1152/2020;
3) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
4) condanna la lla rifusione di tre quarti delle spese di lite in favore della Controparte_1
, che, in tale proporzione, si liquidano Parte_2 complessivamente in € 145,50 per spese esenti ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Enna, 04/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara EL
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessandro Lentini, nella sua attività di tirocinio per aspiranti G.O.P.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
SOCIETÀ (P. I.V.A.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e rappresentante legale sig. , con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. GIUSEPPE LO MONACO
-attrice opponente-
CONTRO
C.F. e P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio degli Avv.ti GIOVANNI CANNATA e GIAMBATTISTA LO PINZINO
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine perentorio assegnato per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 341/2020, emesso dal Tribunale di
[...]
Enna nella causa iscritta al n. 1152/2020 R.G in favore della convenuta opposta Controparte_1 per il pagamento della complessiva somma di € 13.653,40, oltre ad interessi e spese, quale preteso credito per la fornitura di gasolio come da allegate tre fatture (n. 943 del 10.11.16 per l'importo di € 5.124,00; n. 319 del 26.04.17 per l'importo di € 6.710,00; n. 444 del 07.06.2017 per l'importo di €
5.819,40).
A sostegno dell'opposizione, la società . ha dedotto: Parte_1 Pt_1
- di avere acquistato e pagato il gasolio indicato nella fattura n. 444 del 07.06.2017 per l'importo complessivo di € 5.819,40, a mezzo di tre differenti rate come asseritamente concordato verbalmente e di seguito indicato: (i) € 2.000,00 a mezzo di bonifico bancario del 26.11.2019; (ii) € 2.000,00 a mezzo di bonifico bancario del 22.01.2020; (iii) € 1.819,40 a mezzo bonifico bancario del 19.01.2021;
- l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti con riferimento alle fatture n. 943 del 10.11.2016
e n. 319 del 26.04.2017, non essendo mai stato né ordinato né fornito il gasolio di cui alle predette fatture, mai ricevute.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (nella misura di € 11.834,00), il rigetto dell'opposizione avversa, in quanto infondata in fatto e diritto.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento è stato istruito mediante l'interrogatorio formale dell'opponente e l'escussione di un testimone.
Di talché, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita a norma dell'art. 127 ter c.p.c. con l'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni. A seguito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla fondatezza dell'opposizione.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, la quale assume la posizione sostanziale di convenuta ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'efficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ed invero, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento
è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in
2 forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.:
Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Ne consegue che gravava su parte opposta l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto, spettando invece agli opponenti, convenuti sostanziali, allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr.
Cass. civ. Sez. I, 22/04/2003, n. 6421).
Ciò premesso, si rileva anzitutto, con riferimento alla fattura n. 444/2017, che parte opponente ha provato di averla interamente saldata, nella misura di € 4.000,00 prima della notifica del decreto ingiuntivo e per l'importo di € 1.819,40 successivamente alla notifica del decreto opposto (cfr. doc.ti. nn. 2, 3 e 4 – fascicolo di parte opponente). L'avvenuto pagamento non è stato contestato dall'opposta, che invece l'ha confermato.
Con riferimento al residuo credito asseritamente vantato da parte opposta, occorre procedere alla disamina della documentazione prodotta da quest'ultima a fondamento della propria pretesa creditoria e delle risultanze istruttorie.
Orbene, parte opposta ha prodotto le due fatture n. 946 del 10.11.20216 e n. 19 del 26.04.2017 e le bolle di accompagnamento.
La documentazione prodotta non consente né di ritenere provata la conclusione tra le parti di un contratto di fornitura di gasolio, né l'ordine e l'effettiva consegna del gasolio di cui alle predette fatture.
Ed invero, i DAS prodotti dalla recanti anche il quantitativo di gasolio fornito, Controparte_1
risultano firmati soltanto dal conducente, ma non dal destinatario della fornitura di gasolio asseritamente consegnata.
Inoltre, la riconducibilità delle fatture azionate nn. 319/2017 e 943/2016 alle forniture di gasolio indicate nelle bolle di accompagnamento non può evincersi neppure dalla testimonianza di
[...]
, all'epoca autista della Ed invero il teste, dopo avere confermato di avere Tes_1 CP_1
effettuato in quel periodo consegne di carburante alla società opponente, ha tuttavia negato di avere consegnato le forniture di gasolio indicate nelle bolle di accompagnamento prodotte nel presente giudizio, disconoscendo la propria firma nello spazio dedicato al “conducente” (cfr. verbale del
20.12.2022"... non riconosco la firma apposta sui due cartellini di registrazione della SG Carburanti
3 che mi vengono mostrati, apposta accanto alla indicazione Conducente;
nella seconda firma c'è scritto
; non riesco a decifrare la prima firma”). Pt_1
Pertanto, escluso che le bolle di accompagnamento prodotte (prive della sottoscrizione del destinatario e non riconosciute dall'autista della società opposta che all'epoca dei fatti effettuava le consegne di gasolio) siano idonee a provare la consegna del gas a parte opponente, occorre procedere con la disamina della documentazione restante, ossia delle fatture e degli estratti delle scritture contabili.
A tal riguardo si osserva che, pur ritenendosi la fattura titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi ha emesso la stessa, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato da parte opposta con gli ordinari mezzi di prova.
Più precisamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è escluso il valore probatorio della fattura in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne consegue che, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, seppur annotata nei libri obbligatori - ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (cfr. Cass. Ordinanza n. 34831/2024).
Infine, non si ritiene fondato neppure quanto dedotto da parte opposta in ordine alla mancata contestazione delle fatture e dei solleciti di pagamento da parte dell'odierna opponente, in ragione del fatto che manca la prova che le predette fatture siano state effettivamente ricevute dalla società opponente, essendo state inviate via e-mail e non a mezzo di posta elettronica certificata.
Per i motivi suesposti, si ritiene che l'opposizione deve essere accolta, non avendo parte opposta provato né la fonte negoziale del preteso credito, né la consegna a parte opponente del gasolio di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, non essendo stata fornita dall'opposta idonea prova dell'esistenza e dell'entità del credito fatto valere in giudizio.
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3. Conclusioni.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata per i motivi suesposti.
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n 341/2020 emesso dal Tribunale di Enna il 9.11.2020 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1152/2020.
4 Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata a saldo della fattura
444/2017 successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, per compensare un quarto delle spese di lite.
Consegue quindi alla prevalente soccombenza dell'opposta la condanna di quest'ultima a rifondere all'opponente i tre quarti delle spese processuali, con compensazione tra le parti del rimanente quarto.
Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione della Parte_2
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 341/2020, emesso dal Tribunale di Enna nel procedimento monitorio iscritto sub R.G. n. 1152/2020;
3) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
4) condanna la lla rifusione di tre quarti delle spese di lite in favore della Controparte_1
, che, in tale proporzione, si liquidano Parte_2 complessivamente in € 145,50 per spese esenti ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Enna, 04/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara EL
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessandro Lentini, nella sua attività di tirocinio per aspiranti G.O.P.
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