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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 20/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1062 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. C.F._1
Tindaro Giusto 98066 Patti presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301BIS CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, Sig. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere il Parte_1
riconoscimento dell'attività lavorativa prestata in agricoltura per l'anno 2015 e la conseguente reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, con correlato diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola. Tale pretesa trova fondamento nella documentazione prodotta e nella normativa vigente, la quale prevede il diritto dei lavoratori agricoli alla tutela previdenziale qualora vi sia prova dell'attività lavorativa prestata.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via pregiudiziale l'intervenuta CP_1
decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n.
7, convertito in L. 11 marzo 1970, n. 83, e contestando nel merito la fondatezza della pretesa. Secondo l' , il ricorrente ha omesso di proporre CP_2
tempestivamente l'azione giudiziaria, incorrendo nella decadenza sostanziale, con la conseguenza che il suo diritto non può più essere esercitato.
La questione pregiudiziale sollevata dall' attiene alla decadenza dal diritto di CP_1
impugnare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Tale decadenza ha natura sostanziale, il che significa che non è suscettibile di sospensione o interruzione, né può essere superata con una richiesta di rimessione in termini.
L'art. 22 del D.L. 7/1970 prevede, infatti, che il lavoratore possa proporre azione giudiziaria avverso il provvedimento definitivo di cancellazione entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dello stesso. Ai sensi dell'art. 38, comma 7, della L. 111/2011, la pubblicazione degli elenchi nominativi sul sito istituzionale dell' costituisce idonea modalità di notifica ai lavoratori CP_1
interessati. Tale previsione è stata introdotta per garantire maggiore certezza nei rapporti giuridici e per evitare contenziosi protratti nel tempo.
Nel caso di specie, la cancellazione del ricorrente è avvenuta con la pubblicazione della prima variazione trimestrale del 2016, disponibile dal 15/06/2016 al
01/07/2016. Il termine di 120 giorni per proporre ricorso giudiziario risultava, dunque, spirato il 28/11/2016. Il ricorso è stato invece depositato il 19/03/2017, ben oltre il termine di decadenza. Non risulta che il ricorrente abbia avanzato alcuna contestazione amministrativa tempestiva né che abbia richiesto una rettifica dell'elenco prima della scadenza del termine.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 5942/2001; n.
8650/2008) ha costantemente affermato che il termine di decadenza di cui all'art. 22 del D.L. 7/1970 ha natura sostanziale e non è soggetto a sospensione o interruzione, né può essere rimesso in termini. Questo significa che, una volta decorso il termine senza la presentazione di un'azione giudiziaria, il diritto alla reiscrizione è definitivamente precluso.
L'inosservanza di tale termine determina l'improponibilità della domanda e rende irrilevante ogni valutazione nel merito della pretesa azionata, in quanto la decadenza ha effetto preclusivo dell'azione giudiziaria. Non appare possibile accedere a un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia di decadenza, stante la necessità di garantire stabilità alle iscrizioni negli elenchi nominativi.
Alla luce di quanto sopra, il presente giudizio non può avere esito favorevole per il ricorrente, dovendosi dichiarare l'intervenuta decadenza dal diritto di proporre domanda giudiziale. Di conseguenza, non si rende necessario procedere all'esame del merito della controversia, essendo la questione sulla decadenza assorbente rispetto alle altre domande formulate. Questo principio è stato ribadito anche dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito come la decadenza sostanziale sia posta a tutela della certezza dei rapporti previdenziali e non possa essere derogata in sede giudiziaria.
Considerata la particolare complessità della questione trattata, in ragione della continua evoluzione giurisprudenziale in materia di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e tiene conto del fatto che la normativa in materia ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, rendendo meno chiaro il quadro normativo per i lavoratori interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara l'intervenuta decadenza del Sig. dall'azione Parte_1
volta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
2. Dichiara assorbito il merito della controversia;
3. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Patti 20/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo