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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6788 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 30.09.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 27795/2024, avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Marco Aurelio Severino n. 38, presso lo studio dell'avv. Elvira Dragone, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido Parte_1 nella misura superiore ai due terzi, utile per l'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 22.03.2023 o da quella ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, con attribuzione. CP_ PER L' : dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 16.12.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al Parte_1
1 R.G. n. 4280/2024), per accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura superiore ai due terzi, utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984, a far data dalla domanda amministrativa del
22.03.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott.
, nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “[…] si può affermare Persona_1 che NON si raggiungono elementi medico-legali tali da riconoscere il ricorrente Sig.
, invalido ai sensi di legge, a decorrere dalla data della domanda Parte_1 amministrativa (Marzo 2022), in quanto egli sin da allora NON pare presentare una capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di 1/3. Le predette minorazioni NON legittimano quindi, sul piano medico-legale, i requisiti necessari per giudicare il ricorrente invalido ai sensi di legge e pertanto quale avente diritto al beneficio richiesto dell'assegno di invalidità.”, confermando la valutazione della commissione medica, circa la non sussistenza del requisito sanitario necessario all'ottenimento del beneficio richiesto.
Contestava le richiamate conclusioni, deducendo l'omessa valutazione di tutte le patologie sofferte.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione della consulente e l'accertamento sanitario eseguito, eccependone la contraddittorietà e la sottovalutazione del quadro patologico sofferto, in quanto portatore di un quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità
e complessità.
Produceva, in ogni caso, documentazione medica successiva all'accesso peritale, deducendo la sussistenza di un aggravamento delle patologie già valutate in sede di ATP.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura superiore ai due terzi, utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ordinaria, con decorrenza dal 22.03.2023, o da quella ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Alla luce delle specifiche contestazioni e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 15.04.2025, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dal ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP,
l'udienza del 30.09.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2 2. Il ricorso in opposizione è infondato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo a le seguenti Parte_1 patologie: “[…] Dislipidemia in obeso (IMC attuale = 37) con complicanze artrosiche polidistrettuale maggiormente a carico di spalle, mani, rachide e ginocchia in esiti di pregresso (2018) trauma stradale con frattura di gamba sinistra trattata a suo dire incruentemente con apparecchio gessato;
Ipertensione arteriosa, in trattamento farmacologico e discreto compenso emodinamico e recente episodio di forte dolore toracico oppressivo;
Accanito fumatore, ex tossicodipendente seguito dal SerD territoriale con controlli e terapia con Metadone. Laparocele mediano in riferito recente intervento di ernioplastica ombelicale. Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori con ectasie venose bilaterali attualmente non complicate. Diabete mellito in terapia dietetica senza evidenza di significate complicanze secondarie. Note ansiose per le quali riferisce non assumere alcuna terapia specifica continuativa […]”
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza della condizione di invalido nella misura superiore ai due terzi ed, all'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…] Premesso tutto quanto sopra riportato, si può affermare che NON si raggiungono elementi medico-legali tali da riconoscere il ricorrente Sig. , invalido ai sensi di legge, a decorrere dalla data della Parte_1 domanda amministrativa (Marzo 2022), in quanto egli sin da allora NON pare presentare una capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di 1/3. Le predette minorazioni NON legittimano quindi, sul piano medico-legale, i requisiti necessari per giudicare il ricorrente invalido ai sensi di legge e pertanto quale avente diritto al beneficio richiesto dell'assegno di invalidità. “
Come detto, alla luce delle contestazioni sollevate e tenuto conto della documentazione medica integrativa sopravvenuta, venivano richiesti chiarimenti al consulente al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute del ricorrente.
Nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, rispondendo puntualmente alle contestazioni sollevate ed esaminando compiutamente la documentazione medica sopravvenuta, chiarendo a tal riguardo che: “Dopo aver sottoposto il paziente a nuova visita peritale come da verbale, nel corso della quale egli ha esibito
3 documentazione sanitaria successiva all'incarico di integrazione e non acquista perché priva della necessaria autorizzazione del GL, che alle visure nel fascicolo informatico del
13.07.25 e del 12.08.25 non risulta ancora richiesta, si può affermare che dalla scarna documentazione agli atti e dall'esame obiettivo clinico diretto descritto nel relativo paragrafo e a cui si rimanda, si evince che la principale patologia lamentata dal paziente
e che domina il quadro patologico sia rappresentata dalla severa obesità con complicanze artrosiche in ex tossicodipendente accanito tabagista, mentre le restanti patologie elencate in diagnosi, perché solo riferite o non documentate o perché ad attuale scarsa o assente ricaduta funzionale, sulla base di quanto obiettivato e riportato all'esame clinico diretto, allo stato attuale NON rivestono una significativa importanza nel determinismo della valutazione medico legale globale. […] la documentazione presentata con il ricorso per opposizione nulla aggiunge a quanto descritto nell'elaborato depositato per ATP e soprattutto l'esame clinico attuale ricalca sostanzialmente, quello eseguito in corso di
ATP, senza significative variazioni.
Ed ha così concluso:” Sulla base di tutto quanto sopra esposto e di quanto già riportato in corso di ATP, dell'attività lavorativa svolta abitualmente dall'assicurato, dello studio della documentazione in atti e dell'osservazione clinica diretta, deve convenirsi, anche per il peso nosografico in sé del complesso morboso e pur con i possibili benefici delle terapie, che NON SUSSISTONO elementi medico-legali sufficienti per ritenere
l'assicurato invalido ai sensi di legge. Ciò a partire dalla data della domanda in sede amministrativa (MARZO 2023), epoca in cui il quadro clinico appare già documentato, così come NON appare documentato un ulteriore peggioramento delle patologie accusate di parte ricorrente e che rappresentano il fulcro del giudizio invalidante e che NON giungono a superare la soglia dei 2/3 di incapacità lavorativa semispecifica. Per i suesposti motivi, si ribadisce che NON SI REALIZZANO i requisiti medico-legali sufficienti per riconoscere l'assicurato inabile ai sensi di legge.”
A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che il ricorrente è portatore di infermità che, tuttavia, non determinano un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, né una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. I motivi di contestazione
4 devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. , tali Persona_1 doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 01.10.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 30.09.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 27795/2024, avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Marco Aurelio Severino n. 38, presso lo studio dell'avv. Elvira Dragone, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido Parte_1 nella misura superiore ai due terzi, utile per l'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 22.03.2023 o da quella ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, con attribuzione. CP_ PER L' : dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 16.12.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al Parte_1
1 R.G. n. 4280/2024), per accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura superiore ai due terzi, utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984, a far data dalla domanda amministrativa del
22.03.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott.
, nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “[…] si può affermare Persona_1 che NON si raggiungono elementi medico-legali tali da riconoscere il ricorrente Sig.
, invalido ai sensi di legge, a decorrere dalla data della domanda Parte_1 amministrativa (Marzo 2022), in quanto egli sin da allora NON pare presentare una capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di 1/3. Le predette minorazioni NON legittimano quindi, sul piano medico-legale, i requisiti necessari per giudicare il ricorrente invalido ai sensi di legge e pertanto quale avente diritto al beneficio richiesto dell'assegno di invalidità.”, confermando la valutazione della commissione medica, circa la non sussistenza del requisito sanitario necessario all'ottenimento del beneficio richiesto.
Contestava le richiamate conclusioni, deducendo l'omessa valutazione di tutte le patologie sofferte.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione della consulente e l'accertamento sanitario eseguito, eccependone la contraddittorietà e la sottovalutazione del quadro patologico sofferto, in quanto portatore di un quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità
e complessità.
Produceva, in ogni caso, documentazione medica successiva all'accesso peritale, deducendo la sussistenza di un aggravamento delle patologie già valutate in sede di ATP.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura superiore ai due terzi, utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ordinaria, con decorrenza dal 22.03.2023, o da quella ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Alla luce delle specifiche contestazioni e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 15.04.2025, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dal ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP,
l'udienza del 30.09.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2 2. Il ricorso in opposizione è infondato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo a le seguenti Parte_1 patologie: “[…] Dislipidemia in obeso (IMC attuale = 37) con complicanze artrosiche polidistrettuale maggiormente a carico di spalle, mani, rachide e ginocchia in esiti di pregresso (2018) trauma stradale con frattura di gamba sinistra trattata a suo dire incruentemente con apparecchio gessato;
Ipertensione arteriosa, in trattamento farmacologico e discreto compenso emodinamico e recente episodio di forte dolore toracico oppressivo;
Accanito fumatore, ex tossicodipendente seguito dal SerD territoriale con controlli e terapia con Metadone. Laparocele mediano in riferito recente intervento di ernioplastica ombelicale. Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori con ectasie venose bilaterali attualmente non complicate. Diabete mellito in terapia dietetica senza evidenza di significate complicanze secondarie. Note ansiose per le quali riferisce non assumere alcuna terapia specifica continuativa […]”
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza della condizione di invalido nella misura superiore ai due terzi ed, all'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…] Premesso tutto quanto sopra riportato, si può affermare che NON si raggiungono elementi medico-legali tali da riconoscere il ricorrente Sig. , invalido ai sensi di legge, a decorrere dalla data della Parte_1 domanda amministrativa (Marzo 2022), in quanto egli sin da allora NON pare presentare una capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di 1/3. Le predette minorazioni NON legittimano quindi, sul piano medico-legale, i requisiti necessari per giudicare il ricorrente invalido ai sensi di legge e pertanto quale avente diritto al beneficio richiesto dell'assegno di invalidità. “
Come detto, alla luce delle contestazioni sollevate e tenuto conto della documentazione medica integrativa sopravvenuta, venivano richiesti chiarimenti al consulente al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute del ricorrente.
Nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, rispondendo puntualmente alle contestazioni sollevate ed esaminando compiutamente la documentazione medica sopravvenuta, chiarendo a tal riguardo che: “Dopo aver sottoposto il paziente a nuova visita peritale come da verbale, nel corso della quale egli ha esibito
3 documentazione sanitaria successiva all'incarico di integrazione e non acquista perché priva della necessaria autorizzazione del GL, che alle visure nel fascicolo informatico del
13.07.25 e del 12.08.25 non risulta ancora richiesta, si può affermare che dalla scarna documentazione agli atti e dall'esame obiettivo clinico diretto descritto nel relativo paragrafo e a cui si rimanda, si evince che la principale patologia lamentata dal paziente
e che domina il quadro patologico sia rappresentata dalla severa obesità con complicanze artrosiche in ex tossicodipendente accanito tabagista, mentre le restanti patologie elencate in diagnosi, perché solo riferite o non documentate o perché ad attuale scarsa o assente ricaduta funzionale, sulla base di quanto obiettivato e riportato all'esame clinico diretto, allo stato attuale NON rivestono una significativa importanza nel determinismo della valutazione medico legale globale. […] la documentazione presentata con il ricorso per opposizione nulla aggiunge a quanto descritto nell'elaborato depositato per ATP e soprattutto l'esame clinico attuale ricalca sostanzialmente, quello eseguito in corso di
ATP, senza significative variazioni.
Ed ha così concluso:” Sulla base di tutto quanto sopra esposto e di quanto già riportato in corso di ATP, dell'attività lavorativa svolta abitualmente dall'assicurato, dello studio della documentazione in atti e dell'osservazione clinica diretta, deve convenirsi, anche per il peso nosografico in sé del complesso morboso e pur con i possibili benefici delle terapie, che NON SUSSISTONO elementi medico-legali sufficienti per ritenere
l'assicurato invalido ai sensi di legge. Ciò a partire dalla data della domanda in sede amministrativa (MARZO 2023), epoca in cui il quadro clinico appare già documentato, così come NON appare documentato un ulteriore peggioramento delle patologie accusate di parte ricorrente e che rappresentano il fulcro del giudizio invalidante e che NON giungono a superare la soglia dei 2/3 di incapacità lavorativa semispecifica. Per i suesposti motivi, si ribadisce che NON SI REALIZZANO i requisiti medico-legali sufficienti per riconoscere l'assicurato inabile ai sensi di legge.”
A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che il ricorrente è portatore di infermità che, tuttavia, non determinano un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, né una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. I motivi di contestazione
4 devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. , tali Persona_1 doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 01.10.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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