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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 521/2022
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 521/2022, promossa da:
(P. IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._1
Finizio, elettivamente domiciliato come in atti.
, nella qualità di impresa designata per l'Abruzzo alla gestione del Parte_2
FGVS (P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Rocchetti, elettivamente P.IVA_2
domiciliata come in atti.
contumace Email_1
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2/22 del Giudice di Pace
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'appellante: “[…] Si riporta al proprio gravame ed ai verbali di causa, qui per brevità da intendersi per ripetuti e trascritti, chiedendone l'integrale accoglimento, con particolare riguardo alla richiesta di riforma della pronuncia di primo grado e di ripetizione delle somme corrisposte in ottemperanza alla sentenza gravata, il tutto con vittoria di spese e competenze professionali. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, in quanto nullo ed inammissibile sia in fatto che in diritto, oltre che non provato, chiedendone l'integrale rigetto con ogni conseguenza di legge. Si chiede l'assegnazione della causa a sentenza, con la concessione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c.”.
“[…]in via principale: 1) Rigettare l'appello proposto dalla Email_2 Controparte_2
perché errato ed infondato in fatto ed in diritto;
2) Confermare la sentenza n. 02/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Chieti perché logica, corretta e ben motivata in ogni sua singola parte;
3)
Condannare, di conseguenza, l'appellante alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Finizio il quale si dichiara antistatario ex. art. 93 c.p.c. In via subordinata: 4) In caso di accoglimento dell'appello – pronunciare sentenza di rimessione del giudizio dinanzi al Giudice di primo grado ai sensi e per effetto dell'art. 354 comma I° c.p.c. con compensazione delle spese del presente grado;
Chiede, altresì, concedersi i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
: “[…] Si riporta alle conclusioni già trascritte nella comparsa di Parte_2
risposta chiedendone l'accoglimento; impugna e contesta ogni avversa deduzione e chiede che la causa sia decisa, previa assegnazione dei doppi termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
pagina 2 di 9 SINTESI DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Nel marzo del 2021, – quale proprietario di un autoveicolo Fiat 500, Controparte_1
assicurato per la RCA dalla – convenne in Controparte_3
giudizio (quale proprietaria di un autoveicolo Citroen Saxo) e la CP_4 [...]
(quale impresa designata per l'Abruzzo alla gestione del Fondo di garanzia per Parte_2
le vittime della strada) e - dopo aver premesso, da un lato, di essere rimasto coinvolto, il 14.8.20, mentre era a bordo della sua autovettura, da un sinistro stradale causato da colpa esclusiva della
(che, alla guida del suo veicolo, lo aveva urtato, causando danni alla sua vettura) e, CP_4 dall'altro, che il veicolo della convenuta era risultato “momentaneamente sprovvisto di copertura assicurativa” – chiese la condanna solidale dei convenuti, nelle rispettive qualità, a risarcirgli i danni patrimoniali complessivamente subiti in conseguenza del sinistro, quantificati in €. 4.015,19.
2. La (di seguito, eccepì, in via preliminare, il proprio Parte_2 Pt_2
difetto di legittimazione passiva, assumendo che la vettura della era regolarmente CP_4 assicurata per la RCA presso la , che Parte_1
chiese di chiamare in causa a cura dell'attore; nel merito, contestò la fondatezza delle domande di quest'ultimo.
3. La (di seguito, ), che Parte_1 Pt_1 il Giudice di Pace, alla prima udienza del 7.4.21, aveva autorizzato l'attore a chiamare in causa, eccepì parimenti il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della asserita falsità (da essa già denunziata in sede penale) della polizza assicurativa relativa al veicolo della che dedusse CP_4
di non avere mai rilasciato;
eccepì, altresì, la invalidità dell'atto di chiamata in causa - per genericità dei fatti ivi indicati- la improcedibilità della domanda di manleva - perché non preceduta dalle comunicazioni imposte all'assicurato dagli artt. 148 e 149 del Codice della Assicurazioni Private (di seguito, CAP) - e la inammissibilità delle testimonianze richieste in giudizio dall'attore, non avendo quest'ultimo comunicatole nella fase ante causam i nominativi dei testimoni. Nel merito, chiese il rigetto delle pretese attoree, ritenendole infondate sia nell'an che nel quantum.
4. La rimase contumace nel processo, nel corso del quale il Giudice di Pace, con CP_4 provvedimento dell'11.8.21, emesso a scioglimento della riserva assunta alla nuova prima udienza del
21.6.21: rigettò “tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla , poiché infondate”; Pt_1
“estromise” dal giudizio la riconoscendo che fosse la ad avere “la legittimazione Pt_2 Pt_1 pagina 3 di 9 passiva per stare in giudizio” e ad essere “tenuta al risarcimento del danno” eventualmente accertato in favore del dispose il prosieguo del giudizio per le parti non estromesse. CP_1
5. Con sentenza n. 2/22, il Giudice di Pace accertò la responsabilità della per il sinistro e, CP_4 per l'effetto, condannò quest'ultima e la , in solido tra loro, al pagamento in favore Pt_1 dell'attore, a titolo risarcitorio, della somma di €. 3809,69, oltre accessori, oltre che al rimborso delle spese di lite.
6. Con atto del 29.3.22, la ha proposto gravame avverso la summenzionata sentenza, Pt_1
chiedendone la declaratoria di nullità, nonché il rigetto della domanda formulata nei propri confronti e la condanna del quanto da essa versatogli in esecuzione della pronunzia di I grado. CP_1
L'appellante – con tre distinti motivi di impugnazione – ha denunziato: a) l'illegittimità dell'ordinanza del 7.4.21, con cui il Giudice di Pace aveva autorizzato l'attore alla chiamata in causa dell'esponente, perché quello, da un lato, non aveva il potere di evocarla in giudizio e, dall'altro, non le aveva mai inviato una lettera di messa in mora, ex art. 148 CAP;
b) l'erroneità della estromissione della Pt_2
avvenuta nel corso del giudizio di I grado, in quanto era stato lo stesso attore ad accertarne - prima del giudizio - la legittimazione passiva;
c) la erroneità, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, della valutazione, operata nella sentenza di prime cure, della esistenza e della validità della polizza della vettura della apparentemente rilasciata dalla esponente. CP_4
7. Il ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando sia la correttezza delle statuizioni CP_5 del Giudice di Pace in ordine alla riconosciuta legittimazione passiva dell'appellante, sia l'omessa impugnazione della parte della sentenza con cui il Giudice di Pace aveva ascritto la causazione del sinistro a responsabilità esclusiva della e aveva risarcito i danni consequenziali CP_4 all'esponente.
8. La ha eccepito la inammissibilità, nei propri confronti, dell'appello della sentenza n. 2/22, Pt_2 avendo questa definito un giudizio di cui l'esponente (estromessa nel 2021) non era più parte;
la inammissibilità di tuti i motivi di gravame sollevati dalla , perché coperti dal giudicato Pt_1 formatosi sul provvedimento dell'11.8.21 (da qualificarsi come sentenza e mai impugnato dalla controparte), il quale aveva rigettato tutte le eccezioni preliminari che la aveva riproposto Pt_1
come motivi di appello.
9. La causa giunge – nella contumacia della alla odierna decisione. CP_4
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Tutti i motivi di appello proposti dalla devono ritenersi inammissibili, perché coperti Pt_1 dal giudicato formatosi sulle statuizioni adottate dal Giudice di Pace con il provvedimento dell'11.8.21, da qualificarsi come sentenza e mai impugnata dalla odierna appellante.
Si perviene a tale conclusione in ragione delle considerazioni che seguono.
11. Il summenzionato provvedimento dell'11.8.21 è stato emesso dal Giudice di Pace, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza dell'11.6.21, udienza alla quale la originaria prima udienza del
7.4.21 era stata rinviata, per consentire all'attore la chiamata in causa della , quale Pt_1
assicuratrice della responsabilità civile della vettura della CP_4
Alla udienza dell'11.6.21, sia la , sia la avevano domandato (come già fatto nei Pt_1 Pt_2
rispettivi atti introduttivi) una loro immediata estromissione dal giudizio, ciascuna eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la sussistenza della legittimazione passiva dell'altra compagnia assicuratrice;
nella medesima udienza, la aveva reiterato anche le proprie eccezioni di Pt_1
inammissibilità e di improcedibilità della azione di garanzia esperita, già sollevate nella comparsa.
11.1 Con il citato provvedimento dell'11.8.21, il Giudice di Pace, per quanto qui interessa:
-) ha rigettato l'eccezione della di estromissione dal giudizio, sottolineando che i Pt_1
Carabinieri intervenuti in occasione del sinistro avevano attestato (nel relativo rapporto di servizio) la
“regolare sussistenza di copertura assicurativa del veicolo” della CP_4
-) di conseguenza, ha dichiarato la sussistenza della “legittimazione passiva” della di Pt_1
“stare in giudizio” ed il fatto che quest'ultima fosse “tenuta al risarcimento del danno qualora nel presente giudizio” si fosse “accertata una condotta negligente, imprudente o imperita a carico del proprio sedicente assicurato, tale da consentire di accertare una colpa a suo carico nella verificazione del sinistro”;
-) ha estromesso la dal giudizio. Pt_2
11.2 Per effetto di tali statuizioni, il processo è proseguito tra il la e la CP_1 Pt_1 articolandosi nella istruttoria orale e, all'esito, nella emissione della sentenza n. 2/2, CP_4
impugnata dalla con il gravame. Pt_1
12. Come correttamente sottolineato dalla nel presente giudizio, il provvedimento Pt_2 dell'11.8.21 del Giudice di Pace (che quest'ultimo non ha espressamente qualificato) deve essere considerato una sentenza. pagina 5 di 9 12.1 E' bene sottolineare, al riguardo come, secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità, “per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014;
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3945 del 19/02/2018; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 19514 del 18/09/2020).
Pertanto, la statuizione contenuta in tali provvedimenti “non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta
l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 19514 del 18/09/2020
12.2 Da quanto detto consegue la indubbia qualificabilità come sentenza del provvedimento dell'11.8.21, posto che con esso il Giudice di Pace:
-) ha adottato, innanzitutto, una statuizione definitiva sulla questione (all'epoca controversa tra le due assicurazioni) della legittimazione passiva dell'una ovvero dell'altra rispetto alla vicenda oggetto di causa, nella specie sia escludendo la sussistenza della legittimazione passiva della (quale Pt_2
impresa designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della strada) – che per questo ha estromesso dal giudizio – sia riconoscendo la legittimazione passiva della sola;
Pt_1
-) nel disporre - sulla base delle prima richiamate motivazioni – la “estromissione” della dal Pt_2
giudizio, per difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di garanzia – ha emesso una sentenza di rigetto di detta domanda (per il principio per cui “la pronuncia con la quale il giudice di primo grado “estrometta dal giudizio” uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, nonostante l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda, per difetto di una condizione dell'azione”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8693 del
29/04/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13766 del 22/07/2004).
–) nel rigettare la eccezione preliminare della di difetto di legittimazione passiva e Pt_1 nell'affermare che la stessa sarebbe stata obbligata ad indennizzare l'assicurato dei danni che il processo avrebbe nel prosieguo dimostrato si fossero verificati a suo carico, ha altresì rigettato (con provvedimento anche al riguardo dotato di efficacia decisoria) le ulteriori eccezioni di rito pagina 6 di 9 (preliminari rispetto a quella del difetto di legittimazione passiva di merito) sollevate dalla predetta compagnia, di inammissibilità della chiamata in causa della stessa e di improcedibilità della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti (cfr. in termini Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2986 del 06/05/1980, in tema di usi civici, per la quale “l'affermazione della procedibilità di ufficio del procedimento, contenuta nella sentenza parziale del Commissario che abbia disposto il prosieguo della causa per il merito della controversia, costituisce giudicato implicito in ordine alla questione della tempestività e della regolarità della denuncia, atteso l'indissolubile nesso di dipendenza esistente tra la questione espressamente decisa e quest'ultima, costituente un presupposto logico necessario della pronuncia sulla promovibilità di ufficio del procedimento”).
13. Orbene, è noto che, “in un giudizio che si svolga nei confronti di una pluralità di parti, la sentenza con la quale una di esse venga estromessa dal processo, che continua tra le altre, assume carattere definitivo in relazione al contenuto obiettivo di tale statuizione, e perciò occorre proporre
l'impugnazione immediata per impedire il passaggio in giudicato della pronuncia” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8693 del 29/04/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3110 del 07/05/1983; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1711 del 24/03/1979; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2274 del 27/10/1965).
Da quanto detto deriva, come logico corollario, che nei suddetti casi, da un lato, “l'eventuale riserva di gravame contro la stessa formulata è senza effetto e non dispensa il soccombente dall'onere di proporre l'impugnazione immediata per impedire il passaggio in giudicato della pronuncia” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3110 del 07/05/1983; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1711 del 24/03/1979; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2274 del 27/10/1965) e, dall'altro, “la decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 7612 del
09/03/2022).
14. Nella specie, la non solo non ha mai impugnato – né tanto meno nei termini – il Pt_1 provvedimento dell'11.8.21, ma non ha mai dichiarato (né tanto meno alla prima udienza del 15.9.21 immediatamente successiva alla emissione e comunicazione di detto provvedimento) di formulare pagina 7 di 9 riserva di appello avverso il medesimo, riserva che peraltro – come detto – non ne avrebbe impedito il passaggio in giudicato.
15. Pertanto, deve dichiararsi la inammissibilità dell'appello, perché formulato su motivi coperti dal giudicato formatosi sulla sentenza dell'11.8.21, più volte richiamata, mai impugnata e per questo passata in giudicato sulle statuizioni ivi adottate in ordine alla sussistenza del difetto di legittimazione passiva della alla ammissibilità e validità della chiamata in causa della , alla Pt_2 Pt_1 sussistenza della legittimazione passiva di quest'ultima e alla infondatezza delle ulteriori eccezioni preliminari di rito sollevate dalla stessa.
16. Ad abundantiam, si osserva, a tale ultimo riguardo, come in effetti, da un lato, la chiamata in causa della , da parte dell'attore, fu necessitata dalla eccezione preliminare della di Pt_1 Pt_2 sussistenza di un valido rapporto assicurativo tra la prima e la e, dall'altro – una volta che CP_4
detta chiamata fu del tutto legittimamente autorizzata dal Giudice di Pace – essa venne operata in modo rituale, con la chiara indicazione della causa petendi e del petitum della pretesa di garanzia rivolta a detta compagnia.
Inoltre, contrariamente alla ulteriore eccezione della di improcedibilità della domanda, ex Pt_1
art. 148 CAP, va osservato, sempre ad abundantiam, che il ha fornito prova CP_1
documentale di avere rivolto anche alla , con lettera del 28.12.20 ante causam, una Pt_1
richiesta rituale, successivamente risultata vana, di indennizzo, nel pieno rispetto della procedura di cui al CAP.
17. Dalla soccombenza integrale dell'appellante discende – ex lege – la condanna dello stesso al rimborso delle spese del presente giudizio in favore delle controparti costituite, da liquidarsi come da dispositivo (quanto al in favore del difensore di quest'ultimo, dichiaratosi antistatario) CP_1
e nei valori tabellari medi delle cause del valore corrispondente, salvo che nei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria (esauritasi nella prima udienza).
18. L'appellante deve essere altresì condannato al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dallo stesso proposta.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. N. 521/22, avverso la sentenza n. 2/22 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA
l'inammissibilità di tutti i motivi di appello, perché coperti da giudicato, per le causali di cui in motivazione.
DA
l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalle parti appellate costituite, che liquida – per ciascuna di esse e, quanto a , in favore del suo difensore, dichiaratosi Controparte_1
antistatario - in €. 2127,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
DA parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 12.4.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 521/2022, promossa da:
(P. IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._1
Finizio, elettivamente domiciliato come in atti.
, nella qualità di impresa designata per l'Abruzzo alla gestione del Parte_2
FGVS (P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Rocchetti, elettivamente P.IVA_2
domiciliata come in atti.
contumace Email_1
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2/22 del Giudice di Pace
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'appellante: “[…] Si riporta al proprio gravame ed ai verbali di causa, qui per brevità da intendersi per ripetuti e trascritti, chiedendone l'integrale accoglimento, con particolare riguardo alla richiesta di riforma della pronuncia di primo grado e di ripetizione delle somme corrisposte in ottemperanza alla sentenza gravata, il tutto con vittoria di spese e competenze professionali. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, in quanto nullo ed inammissibile sia in fatto che in diritto, oltre che non provato, chiedendone l'integrale rigetto con ogni conseguenza di legge. Si chiede l'assegnazione della causa a sentenza, con la concessione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c.”.
“[…]in via principale: 1) Rigettare l'appello proposto dalla Email_2 Controparte_2
perché errato ed infondato in fatto ed in diritto;
2) Confermare la sentenza n. 02/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Chieti perché logica, corretta e ben motivata in ogni sua singola parte;
3)
Condannare, di conseguenza, l'appellante alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Finizio il quale si dichiara antistatario ex. art. 93 c.p.c. In via subordinata: 4) In caso di accoglimento dell'appello – pronunciare sentenza di rimessione del giudizio dinanzi al Giudice di primo grado ai sensi e per effetto dell'art. 354 comma I° c.p.c. con compensazione delle spese del presente grado;
Chiede, altresì, concedersi i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
: “[…] Si riporta alle conclusioni già trascritte nella comparsa di Parte_2
risposta chiedendone l'accoglimento; impugna e contesta ogni avversa deduzione e chiede che la causa sia decisa, previa assegnazione dei doppi termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
pagina 2 di 9 SINTESI DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Nel marzo del 2021, – quale proprietario di un autoveicolo Fiat 500, Controparte_1
assicurato per la RCA dalla – convenne in Controparte_3
giudizio (quale proprietaria di un autoveicolo Citroen Saxo) e la CP_4 [...]
(quale impresa designata per l'Abruzzo alla gestione del Fondo di garanzia per Parte_2
le vittime della strada) e - dopo aver premesso, da un lato, di essere rimasto coinvolto, il 14.8.20, mentre era a bordo della sua autovettura, da un sinistro stradale causato da colpa esclusiva della
(che, alla guida del suo veicolo, lo aveva urtato, causando danni alla sua vettura) e, CP_4 dall'altro, che il veicolo della convenuta era risultato “momentaneamente sprovvisto di copertura assicurativa” – chiese la condanna solidale dei convenuti, nelle rispettive qualità, a risarcirgli i danni patrimoniali complessivamente subiti in conseguenza del sinistro, quantificati in €. 4.015,19.
2. La (di seguito, eccepì, in via preliminare, il proprio Parte_2 Pt_2
difetto di legittimazione passiva, assumendo che la vettura della era regolarmente CP_4 assicurata per la RCA presso la , che Parte_1
chiese di chiamare in causa a cura dell'attore; nel merito, contestò la fondatezza delle domande di quest'ultimo.
3. La (di seguito, ), che Parte_1 Pt_1 il Giudice di Pace, alla prima udienza del 7.4.21, aveva autorizzato l'attore a chiamare in causa, eccepì parimenti il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della asserita falsità (da essa già denunziata in sede penale) della polizza assicurativa relativa al veicolo della che dedusse CP_4
di non avere mai rilasciato;
eccepì, altresì, la invalidità dell'atto di chiamata in causa - per genericità dei fatti ivi indicati- la improcedibilità della domanda di manleva - perché non preceduta dalle comunicazioni imposte all'assicurato dagli artt. 148 e 149 del Codice della Assicurazioni Private (di seguito, CAP) - e la inammissibilità delle testimonianze richieste in giudizio dall'attore, non avendo quest'ultimo comunicatole nella fase ante causam i nominativi dei testimoni. Nel merito, chiese il rigetto delle pretese attoree, ritenendole infondate sia nell'an che nel quantum.
4. La rimase contumace nel processo, nel corso del quale il Giudice di Pace, con CP_4 provvedimento dell'11.8.21, emesso a scioglimento della riserva assunta alla nuova prima udienza del
21.6.21: rigettò “tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla , poiché infondate”; Pt_1
“estromise” dal giudizio la riconoscendo che fosse la ad avere “la legittimazione Pt_2 Pt_1 pagina 3 di 9 passiva per stare in giudizio” e ad essere “tenuta al risarcimento del danno” eventualmente accertato in favore del dispose il prosieguo del giudizio per le parti non estromesse. CP_1
5. Con sentenza n. 2/22, il Giudice di Pace accertò la responsabilità della per il sinistro e, CP_4 per l'effetto, condannò quest'ultima e la , in solido tra loro, al pagamento in favore Pt_1 dell'attore, a titolo risarcitorio, della somma di €. 3809,69, oltre accessori, oltre che al rimborso delle spese di lite.
6. Con atto del 29.3.22, la ha proposto gravame avverso la summenzionata sentenza, Pt_1
chiedendone la declaratoria di nullità, nonché il rigetto della domanda formulata nei propri confronti e la condanna del quanto da essa versatogli in esecuzione della pronunzia di I grado. CP_1
L'appellante – con tre distinti motivi di impugnazione – ha denunziato: a) l'illegittimità dell'ordinanza del 7.4.21, con cui il Giudice di Pace aveva autorizzato l'attore alla chiamata in causa dell'esponente, perché quello, da un lato, non aveva il potere di evocarla in giudizio e, dall'altro, non le aveva mai inviato una lettera di messa in mora, ex art. 148 CAP;
b) l'erroneità della estromissione della Pt_2
avvenuta nel corso del giudizio di I grado, in quanto era stato lo stesso attore ad accertarne - prima del giudizio - la legittimazione passiva;
c) la erroneità, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, della valutazione, operata nella sentenza di prime cure, della esistenza e della validità della polizza della vettura della apparentemente rilasciata dalla esponente. CP_4
7. Il ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando sia la correttezza delle statuizioni CP_5 del Giudice di Pace in ordine alla riconosciuta legittimazione passiva dell'appellante, sia l'omessa impugnazione della parte della sentenza con cui il Giudice di Pace aveva ascritto la causazione del sinistro a responsabilità esclusiva della e aveva risarcito i danni consequenziali CP_4 all'esponente.
8. La ha eccepito la inammissibilità, nei propri confronti, dell'appello della sentenza n. 2/22, Pt_2 avendo questa definito un giudizio di cui l'esponente (estromessa nel 2021) non era più parte;
la inammissibilità di tuti i motivi di gravame sollevati dalla , perché coperti dal giudicato Pt_1 formatosi sul provvedimento dell'11.8.21 (da qualificarsi come sentenza e mai impugnato dalla controparte), il quale aveva rigettato tutte le eccezioni preliminari che la aveva riproposto Pt_1
come motivi di appello.
9. La causa giunge – nella contumacia della alla odierna decisione. CP_4
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Tutti i motivi di appello proposti dalla devono ritenersi inammissibili, perché coperti Pt_1 dal giudicato formatosi sulle statuizioni adottate dal Giudice di Pace con il provvedimento dell'11.8.21, da qualificarsi come sentenza e mai impugnata dalla odierna appellante.
Si perviene a tale conclusione in ragione delle considerazioni che seguono.
11. Il summenzionato provvedimento dell'11.8.21 è stato emesso dal Giudice di Pace, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza dell'11.6.21, udienza alla quale la originaria prima udienza del
7.4.21 era stata rinviata, per consentire all'attore la chiamata in causa della , quale Pt_1
assicuratrice della responsabilità civile della vettura della CP_4
Alla udienza dell'11.6.21, sia la , sia la avevano domandato (come già fatto nei Pt_1 Pt_2
rispettivi atti introduttivi) una loro immediata estromissione dal giudizio, ciascuna eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la sussistenza della legittimazione passiva dell'altra compagnia assicuratrice;
nella medesima udienza, la aveva reiterato anche le proprie eccezioni di Pt_1
inammissibilità e di improcedibilità della azione di garanzia esperita, già sollevate nella comparsa.
11.1 Con il citato provvedimento dell'11.8.21, il Giudice di Pace, per quanto qui interessa:
-) ha rigettato l'eccezione della di estromissione dal giudizio, sottolineando che i Pt_1
Carabinieri intervenuti in occasione del sinistro avevano attestato (nel relativo rapporto di servizio) la
“regolare sussistenza di copertura assicurativa del veicolo” della CP_4
-) di conseguenza, ha dichiarato la sussistenza della “legittimazione passiva” della di Pt_1
“stare in giudizio” ed il fatto che quest'ultima fosse “tenuta al risarcimento del danno qualora nel presente giudizio” si fosse “accertata una condotta negligente, imprudente o imperita a carico del proprio sedicente assicurato, tale da consentire di accertare una colpa a suo carico nella verificazione del sinistro”;
-) ha estromesso la dal giudizio. Pt_2
11.2 Per effetto di tali statuizioni, il processo è proseguito tra il la e la CP_1 Pt_1 articolandosi nella istruttoria orale e, all'esito, nella emissione della sentenza n. 2/2, CP_4
impugnata dalla con il gravame. Pt_1
12. Come correttamente sottolineato dalla nel presente giudizio, il provvedimento Pt_2 dell'11.8.21 del Giudice di Pace (che quest'ultimo non ha espressamente qualificato) deve essere considerato una sentenza. pagina 5 di 9 12.1 E' bene sottolineare, al riguardo come, secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità, “per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014;
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3945 del 19/02/2018; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 19514 del 18/09/2020).
Pertanto, la statuizione contenuta in tali provvedimenti “non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta
l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 19514 del 18/09/2020
12.2 Da quanto detto consegue la indubbia qualificabilità come sentenza del provvedimento dell'11.8.21, posto che con esso il Giudice di Pace:
-) ha adottato, innanzitutto, una statuizione definitiva sulla questione (all'epoca controversa tra le due assicurazioni) della legittimazione passiva dell'una ovvero dell'altra rispetto alla vicenda oggetto di causa, nella specie sia escludendo la sussistenza della legittimazione passiva della (quale Pt_2
impresa designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della strada) – che per questo ha estromesso dal giudizio – sia riconoscendo la legittimazione passiva della sola;
Pt_1
-) nel disporre - sulla base delle prima richiamate motivazioni – la “estromissione” della dal Pt_2
giudizio, per difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di garanzia – ha emesso una sentenza di rigetto di detta domanda (per il principio per cui “la pronuncia con la quale il giudice di primo grado “estrometta dal giudizio” uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, nonostante l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda, per difetto di una condizione dell'azione”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8693 del
29/04/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13766 del 22/07/2004).
–) nel rigettare la eccezione preliminare della di difetto di legittimazione passiva e Pt_1 nell'affermare che la stessa sarebbe stata obbligata ad indennizzare l'assicurato dei danni che il processo avrebbe nel prosieguo dimostrato si fossero verificati a suo carico, ha altresì rigettato (con provvedimento anche al riguardo dotato di efficacia decisoria) le ulteriori eccezioni di rito pagina 6 di 9 (preliminari rispetto a quella del difetto di legittimazione passiva di merito) sollevate dalla predetta compagnia, di inammissibilità della chiamata in causa della stessa e di improcedibilità della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti (cfr. in termini Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2986 del 06/05/1980, in tema di usi civici, per la quale “l'affermazione della procedibilità di ufficio del procedimento, contenuta nella sentenza parziale del Commissario che abbia disposto il prosieguo della causa per il merito della controversia, costituisce giudicato implicito in ordine alla questione della tempestività e della regolarità della denuncia, atteso l'indissolubile nesso di dipendenza esistente tra la questione espressamente decisa e quest'ultima, costituente un presupposto logico necessario della pronuncia sulla promovibilità di ufficio del procedimento”).
13. Orbene, è noto che, “in un giudizio che si svolga nei confronti di una pluralità di parti, la sentenza con la quale una di esse venga estromessa dal processo, che continua tra le altre, assume carattere definitivo in relazione al contenuto obiettivo di tale statuizione, e perciò occorre proporre
l'impugnazione immediata per impedire il passaggio in giudicato della pronuncia” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8693 del 29/04/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3110 del 07/05/1983; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1711 del 24/03/1979; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2274 del 27/10/1965).
Da quanto detto deriva, come logico corollario, che nei suddetti casi, da un lato, “l'eventuale riserva di gravame contro la stessa formulata è senza effetto e non dispensa il soccombente dall'onere di proporre l'impugnazione immediata per impedire il passaggio in giudicato della pronuncia” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3110 del 07/05/1983; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1711 del 24/03/1979; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2274 del 27/10/1965) e, dall'altro, “la decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 7612 del
09/03/2022).
14. Nella specie, la non solo non ha mai impugnato – né tanto meno nei termini – il Pt_1 provvedimento dell'11.8.21, ma non ha mai dichiarato (né tanto meno alla prima udienza del 15.9.21 immediatamente successiva alla emissione e comunicazione di detto provvedimento) di formulare pagina 7 di 9 riserva di appello avverso il medesimo, riserva che peraltro – come detto – non ne avrebbe impedito il passaggio in giudicato.
15. Pertanto, deve dichiararsi la inammissibilità dell'appello, perché formulato su motivi coperti dal giudicato formatosi sulla sentenza dell'11.8.21, più volte richiamata, mai impugnata e per questo passata in giudicato sulle statuizioni ivi adottate in ordine alla sussistenza del difetto di legittimazione passiva della alla ammissibilità e validità della chiamata in causa della , alla Pt_2 Pt_1 sussistenza della legittimazione passiva di quest'ultima e alla infondatezza delle ulteriori eccezioni preliminari di rito sollevate dalla stessa.
16. Ad abundantiam, si osserva, a tale ultimo riguardo, come in effetti, da un lato, la chiamata in causa della , da parte dell'attore, fu necessitata dalla eccezione preliminare della di Pt_1 Pt_2 sussistenza di un valido rapporto assicurativo tra la prima e la e, dall'altro – una volta che CP_4
detta chiamata fu del tutto legittimamente autorizzata dal Giudice di Pace – essa venne operata in modo rituale, con la chiara indicazione della causa petendi e del petitum della pretesa di garanzia rivolta a detta compagnia.
Inoltre, contrariamente alla ulteriore eccezione della di improcedibilità della domanda, ex Pt_1
art. 148 CAP, va osservato, sempre ad abundantiam, che il ha fornito prova CP_1
documentale di avere rivolto anche alla , con lettera del 28.12.20 ante causam, una Pt_1
richiesta rituale, successivamente risultata vana, di indennizzo, nel pieno rispetto della procedura di cui al CAP.
17. Dalla soccombenza integrale dell'appellante discende – ex lege – la condanna dello stesso al rimborso delle spese del presente giudizio in favore delle controparti costituite, da liquidarsi come da dispositivo (quanto al in favore del difensore di quest'ultimo, dichiaratosi antistatario) CP_1
e nei valori tabellari medi delle cause del valore corrispondente, salvo che nei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria (esauritasi nella prima udienza).
18. L'appellante deve essere altresì condannato al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dallo stesso proposta.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. N. 521/22, avverso la sentenza n. 2/22 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA
l'inammissibilità di tutti i motivi di appello, perché coperti da giudicato, per le causali di cui in motivazione.
DA
l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalle parti appellate costituite, che liquida – per ciascuna di esse e, quanto a , in favore del suo difensore, dichiaratosi Controparte_1
antistatario - in €. 2127,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
DA parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 12.4.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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