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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
5970/2022 in data 06/10/2022, promossa da
(C.F. AR C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ZUCCOLOTTO CRISTIANA
parte ricorrente
contro
(C.F. _1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. DA LOZZO ILENIA parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“1) pronunciarsi la separazione dei coniugi AR
nato a [...] il [...] e nata a _1
Conegliano (TV) il 12.08.1968.
2) La casa coniugale, ubicata in Susegana (TV), Via San
Giuseppe n. 6/A, di proprietà della Sig.ra _1
resterà nella sua esclusiva disponibilità con tutti gli arredi, accessori e pertinenze.
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento della moglie Pt_1
con il versamento della somma di € 250,00 mensili”.
per parte convenuta:
NEL MERITO: dichiararsi la separazione giudiziale, con addebito a carico del marito, sig. ex art. AR
151, 2° comma c.c., per le ragioni tutte esposte, alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 11 del predetto assegno nei confronti di Controparte_2
P.IVA e/o
[...] P.IVA_1 [...]
P.IVA entrambe con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale in Susegana (TV), Via Redipuglia n. 14, come già richiesto con apposita istanza ex art. 156 co. 6 c.c. dd.
07.10.2024 e per le motivazioni tutte ivi indicate;
2 - con rifusione integrale di spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA Si ribadiscono le richieste già formulate in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/10/2022, il sig. AR
adiva il Tribunale esponendo di avere contratto matrimonio concordatario il 24/8/1991 con la signora _1
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Susegana al n. 45, Parte 2, Serie A;
che dall'unione erano nati due figli, nel 1992 e nel 1997, ora entrambi economicamente autosufficienti;
che il matrimonio era entrato in crisi a fine anno 2021 in modo irreversibile e lui, d'accordo con la moglie, si era trasferito a casa dei genitori;
che però da anni i coniugi vivevano da separati in casa;
che dall'agosto del 2022 egli versava alla moglie – che poteva contare su una entrata mensile di euro 600 per i lavori saltuari che svolgeva - la somma
Pag. 3 di 11 mensile di euro 250.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di dichiarare la separazione dei coniugi e che fosse stabilito a suo carico un assegno mensile di mantenimento di euro 250 in favore della moglie.
La signora si costituiva in giudizio e chiedeva _1
l'addebito della separazione al marito, il quale aveva abbandonato la casa coniugale il 25/10/2021 senza preavviso e senza dare spiegazioni;
aveva inoltre violato l'obbligo di fedeltà, perchè la signora aveva successivamente _1
scoperto che il marito la aveva abbandonata perché
intratteneva una relazione con un'altra donna;
aveva violato l'obbligo di assistenza e collaborazione, perché la aveva lasciata in difficoltà economica pur essendo consapevole che lei non aveva la possibilità di rendersi indipendente (dopo il matrimonio aveva lasciato il lavoro e, data l'età, non poteva ora trovare occupazione, anche in considerazione delle sue precarie condizioni di salute).
I coniugi comparivano avanti al Presidente, il quale tentava senza esito la conciliazione e pronunciava poi i provvedimenti temporanei ponendo a carico del sig un Pt_1
assegno mensile di euro 1.000 in favore della moglie a partire dal gennaio 2023.
La causa proseguiva con l'assunzione di prova testimoniale.
Il giudice pronunciava poi provvedimento ex art 156 comma
Pag. 4 di 11 quarto c.c. ordinando ai terzi, tenuti a corrispondere somme di denaro all'obbligato di versare AR
direttamente alla signora la somma mensile di _1
euro 1.000 (così valutata alla data del gennaio).
I procuratori precisavano infine le conclusioni come in epigrafe trascritte
***
1. La domanda di separazione.
Va pronunciata la separazione dei coniugi, sussistendone i presupposti di legge. Risulta che il rapporto coniugale si
è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti del giudizio e nelle dichiarazioni rese dai coniugi nella fase presidenziale;
inoltre, il contegno dei coniugi nel corso del giudizio denota l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
2. La domanda di addebito.
La signora ha chiesto l'addebito della separazione al _1
marito.
Il Tribunale ritiene che, alla luce delle emergenze probatorie di causa, la domanda debba essere accolta.
E' certo che il sig abbia lasciato la casa coniugale Pt_1
definitivamente il 25/10/2021: lo ha confermato lui stesso
Pag. 5 di 11 in sede di interrogatorio formale (verbale di udienza del
2/4/2024) rispondendo ai capitoli di prova 11 di parte convenuta (“Vero che durante la cena dello stesso giorno ,
a cui erano presenti anche i figli, il sig. rimaneva Pt_1
silenzioso a tutte le richieste di chiarimento dei
familiari, salvo poi comunicare, verso le ore 21.00, che il
giorno dopo se ne sarebbe andato via perché si sentiva
soffocare e voleva essere libero di fare quello che
desiderava, tipo divertirsi”) e 12 di parte convenuta
(“Vero che, infatti, il giorno seguente, lunedì 25 ottobre
2021, lo stesso usciva di casa per non farvi più ritorno,
se non il mercoledì successivo, solo per portare via tutti
i suoi effetti personali e gran parte dei suoi indumenti”).
Rispondendo al primo – che si riferisce alla serata del
25/10/2021 – il sig ha dichiarato: “confermo che Pt_1
quella sera dissi ai miei familiari che il giorno dopo me
ne sarei andato da casa”; al secondo ha risposto con un
“confermo”.
Il sig , per giustificare l'allontanamento dalla casa Pt_1
coniugale, sostiene che la coppia, al momento della sua uscita da casa, fosse in crisi già da anni;
lui da tempo dormiva in divano o nella stanza degli ospiti.
E' stato però smentito da entrambi i figli, escussi quali testi all'udienza del 2/4/2024.
La figlia ha dichiarato: “All'epoca i miei genitori Per_1
Pag. 6 di 11 andavano d'accordo, non dormivano separati;
io sono uscita
da casa nel 2019; non è mai accaduto che mio padre dormisse
in divano, né che andasse a dormire giù da mia nonna”.
Negli stessi termini si è espresso il figlio il Per_2
quale, riferendosi all'abbandono della casa familiare da parte del padre, ha dichiarato: “per noi fu una sorpresa,
noi ci siamo rimasti malissimo, non pareva neanche vero.
Non c'era sentore di problemi tra i miei genitori, sembrava
anzi che andasse tutto bene. Non è vero che mio padre abbia
mai dormito in divano o altrove”.
Le altre testimonianze (si veda sempre il verbale di udienza del 2/4/2024), rese da persone amiche del sig
, non hanno apportato elementi di rilievo in quanto Pt_1
si tratta di dichiarazioni che hanno ad oggetto fatti conosciuti de relato, perchè riferiti dallo stesso sig
. Pt_1
Il sig ha volato pertanto l'obbligo di coabitazione, Pt_1
violazione che già giustifica l'addebito della separazione;
ma con ogni probabilità ha violato anche l'obbligo di fedeltà, perchè l'abbandono della casa familiare pare dipeso dal fatto che egli voleva essere libero di frequentare – cosa che già faceva da tempo – un'altra donna.
Che la relazione extraconiugale fosse iniziata molto probabilmente già prima dell'ottobre 2021 – a differenza di
Pag. 7 di 11 quanto sostiene il sig – risulta anche in questo Pt_1
caso dalle univoche testimonianze dei due figli.
Il fatto scatenante la decisione del sig di lasciare Pt_1
la famiglia fu proprio la telefonata ricevuta la sera del
22 ottobre da parte della signora e poi quanto Parte_2
rinvenuto dai figli su facebook la sera stessa circa questa signora, a dimostrazione della frequentazione tra il Pt_1
e la stessa;
e la conseguente richiesta di spiegazioni da parte dei familiari del (si veda, anche su questo, Pt_1
quanto dichiarato dai figli).
Il sig è andato a vivere per qualche tempo dai suoi Pt_1
genitori e poi a convivere con la signora Parte_2
In definitiva la crisi tra i coniugi è dipesa dalla violazione, da parte del sig degli obblighi Pt_1
nascenti dal matrimonio ex art 143 c.c.: obbligo di coabitazione e obbligo di fedeltà.
3. L'assegno di mantenimento.
I coniugi concordano nel ritenere che alla signora _1
spetti un assegno di mantenimento;
il sig vorrebbe Pt_1
limitarlo alla somma mensile di 250 euro, la signora _1
pretende 1.500 euro al mese.
La signora vive nella casa di sua proprietà. _1
Non lavora e non ha mai lavorato da quando è nato il figlio provvedendo il sig alle necessità della Per_2 Pt_1
famiglia; così ha dichiarato il figlio e lo stesso Per_2
Pag. 8 di 11 sig si è limitato a dire che la moglie Pt_1
“lavoricchiava”; la signora non ha ora la possibilità di reperire un'occupazione, sia per l'età che per le documentate patologie che la affliggono agli occhi e alle mani.
Il sig ha depositato le dichiarazioni dei redditi Pt_1
limitatamente agli anni 2019-2020 e 2021; le sue entrate sono altalenanti, risulta percepire all'incirca euro 14.000
l'anno di media;
non è nota la successiva situazione reddituale.
Il sig però – socio di due s.a.s. insieme con padre Pt_1
e sorella – per anni ha mantenuto moglie e due figli, con un tenore di vita che consentiva loro di trascorrere il mese di agosto al mare e che consentiva di pagare gli studi universitari al figlio a Padova. Per_2
Ciò considerato, il Tribunale ritiene di dover confermare l'assegno di mantenimento già stabilito dal Presidente in sede di provvedimenti temporanei, con l'ordinanza
17/1/2023: 1.000 euro al mese da gennaio 2023 con successiva rivalutazione ISTAT.
Va anche confermato l'ordine di versamento dell'assegno direttamente da parte del terzo, come disposto con provvedimento in corso di causa;
inammissibili, perché
generiche e tardive, sono invece le istanze ex art. 473bis.36 e 473bis.39 c.p.c. avanzate dalla convenuta solo
Pag. 9 di 11 in memoria conclusionale di replica.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 5970/2022,
così dispone:
1. dichiara la separazione dei coniugi e AR _1
, uniti in matrimonio il 24/8/1991 a Susegana, con
[...]
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Susegana al n 45, Parte 2, Serie A;
con addebito a carico di;
AR
2. pone a carico di un assegno di mantenimento AR
in favore di pari ad euro 1.000 al mese con _1
rivalutazione ISTAT da gennaio 2024;
3.conferma il provvedimento del 24/10/2024 con il quale il giudice in corso di causa ha così disposto: “ordina ai terzi, tenuti a corrispondere somme di denaro all'obbligato di versare direttamente alla signora AR _1
la somma mensile di euro 1.000 alla data del gennaio
[...]
2023 con rivalutazione ISTAT;
entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal novembre 2024”;
4. condanna alla rifusione delle spese di lite AR
Pag. 10 di 11 in favore di spese che si liquidano in euro _1
7.616 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
5. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di
Susegana di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del giorno
8/04/2025
Il presidente Il giudice relatore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
Pag. 11 di 11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - disporsi che il marito versi in favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa e con decorrenza dalla data di avvenuto abbandono della casa familiare, un assegno mensile di Euro di € 1.500,00=,
ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
disponendosi l'ordine diretto di pagamento