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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13243/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/12/2024 da e da Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. LENARDUZZI IRENE, per procura alle liti in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/05/2020 in
MUZZANA DEL TURGNANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte 1, dell'anno 2020;
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (15.05.2019), Persona_1
minorenne;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata Parte_1
a PALMANOVA (UD) il 08/07/1993, e , nato a [...] il Parte_2
12/05/1989, uniti in matrimonio in data 16/05/2020 in MUZZANA DEL
TURGNANO (UD), alle seguenti condizioni:
a. autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
b. prende atto che i coniugi, essendo economicamente indipendenti, nulla richiedono a titolo di reciproco mantenimento;
c. dispone che il figlio minore resti affidato in via Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la relativa responsabilità genitoriale e a provvedere alla sua educazione e istruzione attuando disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione (relative alla vita quotidiana dello stesso) e assumendo, invece,
congiuntamente le scelte di maggior interesse e comunque relative all'istruzione e salute nel preminente ed esclusivo interesse del minore;
d. dispone che il figlio sia collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre e che il padre lo potrà tenere presso di sé, previo accordo telefonico con la madre, ogni qualvolta lo vorrà e riterrà opportuno in base alle esigenze di salute
2 studio e svago del minore e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita del padre:
- due weekend al mese, compatibilmente con i turni lavorativi, il padre preleverà il figlio il venerdì alle ore 16.00 a scuola o a casa della madre riaccompagnandolo la domenica sera entro le ore 20.00;
- le vacanze natalizie dal 25 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
- metà delle vacanze pasquali alternando annualmente con la madre il giorno di
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane consecutive nella stagione estiva, indicativamente dal 16 agosto al
30 agosto concordate con la madre di anno in anno entro il 30 giugno. Dispone che anche la signora potrà programmare un periodo di due settimane Parte_1
continuative di ferie con il figlio sempre concordate col padre entro il 30 giugno.
Resta inteso che nel periodo di ferie che il figlio trascorrerà con un genitore, le visite settimanali dell'altro genitore saranno sospese e riprenderanno la settimana immediatamente successiva.
Prende atto che i genitori hanno facoltà di farsi assistere da una persona di rispettiva fiducia per la gestione logistica del minore.
e. dispone che il signor a partire dal mese successivo al deposito del Pt_2
ricorso, corrisponda alla signora entro il 15 di ogni mese la somma di € Parte_1
300,00 (trecento//00) a titolo di assegno per il mantenimento del figlio, da versarsi mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie della signora , fino a Parte_1
quando il figlio diventerà economicamente autosufficiente. L'assegno verrà pagato per dodici mesi l'anno, e verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT famiglie operai impiegati (al 75%) con decorrenza annuale e con prima rivalutazione a gennaio
3 2025. Dà atto che al signor spetterà la detrazione per il figlio e l'assegno Pt_2
unico nella misura del 50%.
f. Pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere, altresì, il 50% delle Pt_2
spese scolastiche (iscrizione, centro estivo, libri, ect….) e di tutte le altre spese relative ad esigenze straordinarie del figlio (visite e/o cure mediche, cure dentarie ed attività parascolastiche) che andranno effettuate previo accordo tra i coniugi e che saranno documentate da parte del genitore che effettuerà la relativa spesa,
onde ottenere il rimborso per metà da parte dell'altro genitore, come da Protocollo del Tribunale di Udine dell'agosto 2015 sottoscritto dalle parti e accettato per quanto non espressamente derogato, ed allegato al ricorso.
g. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MUZZANA DEL
TURGNANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 1,
del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2020.
Udine, li 13/03/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13243/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/12/2024 da e da Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. LENARDUZZI IRENE, per procura alle liti in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/05/2020 in
MUZZANA DEL TURGNANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte 1, dell'anno 2020;
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (15.05.2019), Persona_1
minorenne;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata Parte_1
a PALMANOVA (UD) il 08/07/1993, e , nato a [...] il Parte_2
12/05/1989, uniti in matrimonio in data 16/05/2020 in MUZZANA DEL
TURGNANO (UD), alle seguenti condizioni:
a. autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
b. prende atto che i coniugi, essendo economicamente indipendenti, nulla richiedono a titolo di reciproco mantenimento;
c. dispone che il figlio minore resti affidato in via Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la relativa responsabilità genitoriale e a provvedere alla sua educazione e istruzione attuando disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione (relative alla vita quotidiana dello stesso) e assumendo, invece,
congiuntamente le scelte di maggior interesse e comunque relative all'istruzione e salute nel preminente ed esclusivo interesse del minore;
d. dispone che il figlio sia collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre e che il padre lo potrà tenere presso di sé, previo accordo telefonico con la madre, ogni qualvolta lo vorrà e riterrà opportuno in base alle esigenze di salute
2 studio e svago del minore e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita del padre:
- due weekend al mese, compatibilmente con i turni lavorativi, il padre preleverà il figlio il venerdì alle ore 16.00 a scuola o a casa della madre riaccompagnandolo la domenica sera entro le ore 20.00;
- le vacanze natalizie dal 25 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
- metà delle vacanze pasquali alternando annualmente con la madre il giorno di
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane consecutive nella stagione estiva, indicativamente dal 16 agosto al
30 agosto concordate con la madre di anno in anno entro il 30 giugno. Dispone che anche la signora potrà programmare un periodo di due settimane Parte_1
continuative di ferie con il figlio sempre concordate col padre entro il 30 giugno.
Resta inteso che nel periodo di ferie che il figlio trascorrerà con un genitore, le visite settimanali dell'altro genitore saranno sospese e riprenderanno la settimana immediatamente successiva.
Prende atto che i genitori hanno facoltà di farsi assistere da una persona di rispettiva fiducia per la gestione logistica del minore.
e. dispone che il signor a partire dal mese successivo al deposito del Pt_2
ricorso, corrisponda alla signora entro il 15 di ogni mese la somma di € Parte_1
300,00 (trecento//00) a titolo di assegno per il mantenimento del figlio, da versarsi mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie della signora , fino a Parte_1
quando il figlio diventerà economicamente autosufficiente. L'assegno verrà pagato per dodici mesi l'anno, e verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT famiglie operai impiegati (al 75%) con decorrenza annuale e con prima rivalutazione a gennaio
3 2025. Dà atto che al signor spetterà la detrazione per il figlio e l'assegno Pt_2
unico nella misura del 50%.
f. Pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere, altresì, il 50% delle Pt_2
spese scolastiche (iscrizione, centro estivo, libri, ect….) e di tutte le altre spese relative ad esigenze straordinarie del figlio (visite e/o cure mediche, cure dentarie ed attività parascolastiche) che andranno effettuate previo accordo tra i coniugi e che saranno documentate da parte del genitore che effettuerà la relativa spesa,
onde ottenere il rimborso per metà da parte dell'altro genitore, come da Protocollo del Tribunale di Udine dell'agosto 2015 sottoscritto dalle parti e accettato per quanto non espressamente derogato, ed allegato al ricorso.
g. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MUZZANA DEL
TURGNANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 1,
del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2020.
Udine, li 13/03/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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