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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11394 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 4/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 11419/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 11419/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 4 dicembre
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 11419 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
p.iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Parte_1 P.IVA_1
Nardo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto Primo n.
293 ( pec , come da mandato in atti Email_1
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F. ; P.Iva: , rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio US
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
e dall'Avv. ID CQ PP ( – Email_2
e con questi elettivamente domiciliata in Email_3
Aversa alla Via A. Nobel 281, come da mandato in atti
CONVENUTA
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell' udienza del 4 dicembre 2025 le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_1 - che nell'ambito dell'attività di gestione dell'omonimo parco divertimenti, sito in Napoli alla via Kennedy, ed in osservanza della normativa in materia di sicurezza di cui, in particolare al
Dlgs 81/08, che impongono per l'esercizio di tale attività il presidio di un'ambulanza e del personale addetto essa aveva stipulato con l' Parte_1 Controparte_1
un contratto per la fornitura dei servizi di ambulanza con personale sanitario avente
[...] durata dall'1.10.2023 al 31.3.2024;
- che detto contratto succedeva ad altro contratto già in essere tra le parti, consensualmente risolto per inadempimento della convenuta;
- che, nel corso di entrambi i rapporti contrattuali, la convenuta si era più volte resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, ritardando od omettendo completamente il servizio di ambulanza durante i giorni di apertura del parco divertimenti;
- che, in numerose occasioni, l'ambulanza, seppur presente, era risultata addirittura sprovvista dei necessari presidi medici, quali ad esempio il misuratore di pressione sanguigna;
- che i suddetti gravi inadempimenti contrattuali erano stati più volte contestati a mezzo pec dall'attrice e più volte riconosciuti dalla stessa convenuta;
- che anche i clienti del parco divertimenti Edenlandia avevano più volte segnalato agli uffici amministrativi di quest'ultima i gravi disservizi del presidio medico di volta in volta riscontrati;
- che le suddette gravi inadempienze avevano cagionato un rilevante danno in termini di immagine al rinomato parco divertimenti per il disservizio causato da un'ambulanza Parte_1 sprovvista dei necessari presidi medici;
- che i reiterati inadempimenti avevano causato anche un rilevante danno patrimoniale a causa dell'interruzione dell'attività del parco per assenza dell'ambulanza, onde evitare di esporre a rischi la clientela e scongiurare gravose sanzioni amministrative;
- che il danno all'immagine poteva essere determinato, anche in via equitativa, in virtù del fatturato annuo di € 3.500.000,00 ( quale risultante dai bilanci che venivano prodotti in atti), in €
50.000,00, mentre il danno patrimoniale ammontava ad € 60.300,00, considerato l'utile medio giornaliero del parco di circa € 6.700,00 (utile 20% del fatturato come da bilancio ed in virtù dei giorni di apertura del parco - sabato e la domenica- e della durata del contratto (da ottobre 2023 a marzo 2024) per almeno nove giorni di sospensione dell'attività lavorativa per assenza dell'ambulanza;
- che a fronte dei reiterati inadempimenti della convenuta, l'attrice aveva inviato comunicazione di contestazione espressa dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cc (depositata in atti), rifiutando di adempiere alla propria prestazione di pagamento a fronte dell'inadempimento della controparte;
- che la , con nota del 26.4.2024, aveva avanzato richiesta di pagamento Controparte_1 della somma di € 40.890,00 imputandola, tra l'altro, anche a periodi antecedenti alla stipula del contratto sostitutivo avente decorrenza dall'1.10.2023;
- che, peraltro, la convenuta aveva inviato fatture elettroniche solo per l'importo di €
29.710,00, somma oggetto di contestazione ed oggetto di eccezione di inadempimento;
In forza di tali fatti l'attrice concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di Napoli di:
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta, accertando e dichiarando la legittimità dell'eccezione di inadempimento e per l'effetto dichiarare che l'attrice nulla deve alla convenuta;
Condannare la convenuta al risarcimento del danno all'immagine quantificato equitativamente in € 50.000,00 o in quella diversa misura di giustizia;
Condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 60.300,00
o in quella diversa misura di giustizia;
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'antistatario difensore
2. Si costituiva , Controparte_2 la quale evidenziava che dopo la scadenza del contratto intercorso tra le parti ( la Parte_1 cui efficacia copriva il periodo dal 1.1.0.2023 al 31.3.2024) in primo momento, con pec del
10.04.2024, confermava la proroga dello stesso, per poi, in data 17 aprile 2024, reclamarne invece la cessazione. La convenuta lamentava quindi, che a seguito della richiesta di pagamento dei corrispettivi maturati in forza del servizio espletato, di cui alla pec del 26 aprile 2024, nulla le veniva corrisposto, paventando vaghi e non comprovati inadempimenti. A tale ultimo Parte_1 proposito deduceva di aver ricevuto in corso di rapporto la contestazione del ritardo nel presidio dell'ambulanza con comunicazione 13.11.2023, alla quale prontamente veniva fornito riscontro evidenziando che il mezzo aveva subito un incidente nel percorso di arrivo alla postazione di e che, in ogni caso, si era provveduto in tempi rapidi al reperimento di altra ambulanza. Parte_1
Con riguardo alle ulteriori contestazioni le stesse erano sempre state respinte anche per le vie brevi e sottolineava che le ambulanze erano tutte dotate di tutti i presidi medici necessari per il pronto intervento.
Dedotto, quindi, che alcun inadempimento vi era stato e che le inesattezze nella esecuzione del servizio avrebbero potuto, se del caso, integrare un inadempimento di natura non grave ai sensi dell'art 1460 c.c. e che, ad ogni buon conto, alcun danno causato dallo stesso era stato comprovato dalla attrice, l' convenuta concludeva chiedendo al Tribunale di Napoli di: CP_1
“ a) accertare e dichiarare che l non è incorsa Controparte_1 in nessun inadempimento rispetto al contratto di convenzione stipulato tra le parti con cui si stabiliva che
“l' curerà il servizio di supporto con Ambulanze e personale qualificato (operatori, Controparte_1 autisti) e attrezzatture per l'assistenza all'interno del parco divertimento con data di inizio contratto (01.10.2023), con cadenza giornaliera perpetua fino a scadenza di contratto”;
b) accertare e dichiarare che l' non deve pagare Controparte_1 alcuna somma né per il danno patrimoniale né per il danno non patrimoniale presuntivamente subito dalla
[...]
rispetto al contratto di convenzione stipulato tra le parti con cui si stabiliva che “l' Parte_1 Controparte_1 curerà il servizio di supporto con e personale qualificato (operatori, autisti) e attrezzatture per
[...] CP_3
l'assistenza all'interno del parco divertimento con data di inizio contratto (01.10.2023), con cadenza giornaliera perpetua fino a scadenza di contratto”; c) accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per la risoluzione per inadempimento dell' rispetto al contratto Controparte_1 di convenzione stipulato tra le parti con cui si stabiliva che “l' curerà il servizio di Controparte_1 supporto con Ambulanze e personale qualificato (operatori, autisti) e attrezzatture per l'assistenza all'interno del parco divertimento con data di inizio contratto (01.10.2023), con cadenza giornaliera perpetua fino a scadenza di contratto”;
II. In via riconvenzionale:
d) condannare parte attrice al pagamento in favore dell'odierna deducente della somma pari ad Euro 29.710,00, oltre interessi dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo o al pagamento di quella maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa a seguito dell'ulteriore documentazione o a seguito di CTU, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
e) conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di convenzione stipulato tra le parti con cui si stabiliva che “l' curerà il servizio di supporto con Ambulanze e personale qualificato Controparte_1
(operatori, autisti) e attrezzatture per l'assistenza all'interno del parco divertimento con data di inizio contratto
(01.10.2023), con cadenza giornaliera perpetua fino a scadenza di contratto”, LA con contestuale pagamento anche del risarcimento del danno subito dalla istante, da quantificarsi, anche in via equitativa, o attraverso CTU che sin d'ora si richiede;
III. In subordine: nella denegata e remota ipotesi di fondatezza delle ragioni di parte attrice, disporre la compensazione dei crediti e comunque condannare parte attrice al pagamento della restante somma vantata dalla o, in via gradata, compensare Controparte_1 eventualmente i rispettivi crediti;
IV. In ogni caso, condannare parte opposta al pagamento di tutte le spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
3. Espletate le verifiche preliminari, celebrata in modalità cartolare la prima udienza di trattazione, con ordinanza del 6.03.2025 la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. e, quindi, viene decisa in data odierna con la presente sentenza.
4. Non è contestata l'intercorrenza dei rapporti tra le parti, per come regolamentati dal contratto (prodotto in atti), con il quale l convenuta si obbligava a fornire il servizio CP_1 di supporto con Ambulanze e personale qualificato ( operatori, e autisti) e attrezzature per l'assistenza all'interno del parco divertimento gestito dall'attrice, per il periodo dal 1 ottobre 2023 al 31 marzo 2024, dietro pagamento del corrispettivo di euro 4.000,00 al mese a presentazione fattura.
A fronte di tale pattuizioni ambo le parti lamentano il reciproco inadempimento delle prestazioni contrattuali, inadempimento che pongono a fondamento delle rispettive domande, per come innanzi riportate.
5. In punto di diritto occorre allora ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in presenza dei reciproci inadempimenti, allegati dalle parti a fondamento delle rispettive e contrapposte domande, il giudice di merito deve procedere alla necessaria comparazione dei rispettivi inadempimenti allo scopo di verificare a quale dei contraenti sia addebitabile la mancata esecuzione del contratto.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito, ancora di recente, come in caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto. La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale. L'articolo 1460 del c.c consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto ( v. Cass. n. 14030/2025).
Ne deriva, quindi, che il giudice di merito deve verificare il sinallagma contrattuale e lo squilibrio determinato dai rispettivi inadempimenti lamentati al fine di valutare la gravità degli stessi e quale, in definitiva, ne abbia determinato la mancata realizzazione.
5.1 Tornando al caso di specie, l'attrice propone sostanzialmente un'eccezione di inadempimento ( recte: inesatto adempimento) al fine di paralizzare la pretesa di pagamento della controparte.
Orbene, tale eccezione risulta formulata mediante allegazioni generiche che nemmeno possono fornire un parametro certo e serio per la valutazione degli inadempimenti contestati.
Riferire che: la convenuta si è più volte resa inadempiente agli obblighi contrattuali assunti, ritardando od omettendo completamente il servizio di ambulanza durante i giorni di apertura del parco divertimenti, nonché che: in numerose occasioni, l'ambulanza, seppur presente, era addirittura sprovvista dei necessari presidi medici, quali ad esempio il misuratore di pressione sanguigna significa allegare circostanze generiche, del tutto non contestualizzate temporalmente, e tali da non consentire alla parte di comprovare l'adempimento, ma nemmeno da fornire al giudice parametri su cui fondare il giudizio di gravità dell'inadempimento, posto che, nemmeno in astratto, consentono di valutare l'entità e il numero dei ritardi contestati, nonché la necessarietà e importanza dei presidi medici asseritamente non presenti nelle ambulanze, di cui nemmeno si indica il tipo.
Pertanto, su tali circostanze, che nemmeno soddisfano l'onere di allegazione specifica, non
è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attrice.
L'esame della documentazione prodotta dall'attrice lascia poi emergere l'allegazione di pochi fogli riportanti assunti reclami di clienti del parco che sarebbero pervenuti alla
[...]
( v. doc. 4 fasc. parte attrice): tuttavia tali documenti sono di pressoché nullo valore Parte_1 probatorio, posto che non recano data certa e nemmeno viene evidenziato in che modo sarebbero pervenuti alla società attrice, posto che non risultano inoltrati via mail, né recano alcun timbro per ricezione della società.
La dubbia data e provenienza di tali atti, non essendo nemmeno stati chiamati gli assunti autori quali testimoni, non lascia formare al Giudice su di essi nessun serio convincimento.
L'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti ( v. doc. n. 3 fasc. parte attrice) lascia invece emergere la specifica contestazione di sporadici ritardi nel presidio dell'ambulanza ( tra cui: un ritardo nella giornata del 7 aprile 2024 ; un ritardo nel giorno del 13 febbraio 2024; un ritardo nel giorno 5 dicembre 2023 ; un ritardo nel giorno 11 novembre 2023; una contestazione del 17 aprile 2024).
Si evidenziano, quindi, poche specifiche contestazioni inviate in data certa a mezzo mail rispetto ad un periodo contrattuale lungo dall'ottobre 2023 all'aprile 2024, che non corroborano l'asserzione dell'attrice circa la sistematicità del disservizio, il che non giustifica, allora, il rifiuto di tale parte di procedere al pagamento dei corrispettivi fatturati dalla convenuta, posto che, a fronte di tali circoscritte contestazioni, si profila un inadempimento certamente di minor importanza rispetto al mancato pagamento dell'intero servizio, che invece deve presumersi per la gran parte invece adempiuto.
Peraltro, corrobora il convincimento del giudice, circa la non grave importanza dell'inadempimento contestato dall'attrice, anche la condotta da questa parte mantenuta, atteso che la stessa ha con mail del 10.04.2024 risulta aver acconsentito alla proroga dell'efficacia del contratto sino al 18 aprile 2024 ( v. doc. n. 3 produzione parte convenuta): invero tale comportamento appare incompatibile con un rifiuto ad adempiere, caratterizzato da buona fede e giuridicamente giustificato dalla gravità dell'inadempimento contestato.
5.2 Tanto, quindi, giustifica il rigetto dell'eccezione di inadempimento formulata dall'attrice e, conseguentemente, l'accoglimento della domanda di pagamento in via riconvenzionale formulata dalla convenuta.
6. Posto che alcuna contestazione è stata sollevata con riguardo alla quantificazione dei corrispettivi contrattuali dovuti dall'attrice come calcolati nelle fatture prodotte dalla convenuta (
v. doc. n. 8 fasc parte convenuta), i quali peraltro appaiono del tutto compatibili con le previsioni contrattuali ( si osserva che le contestazioni dell'attrice riguardano la richiesta stragiudiziale di pagamento del maggiore importo di circa 40.000,00 euro), va disposta la condanna di
[...] al pagamento in favore dell Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 29.710,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della
[...] messa in mora del 26.04.2024 e sino al soddisfo.
6.1 La domanda di risoluzione del contratto, formulata dalla convenuta, va invece disattesa, per mancanza di interesse, posto che il contratto, per il futuro, risulta già risolto ( quanto meno per mutuo consenso) sulla base dell'emergenze della corrispondenza in atti, mentre per la parte antecedente alla cessazione l'interesse alla pronuncia di risoluzione è assorbito dall'accoglimento della domanda di adempimento ( pagamento) che presuppone invece l'operatività del sinallagma contrattuale. Alcun risarcimento del danno è quindi riconoscibile in favore della convenuta, ma, in ogni caso, alcun danno non coperto dal mancato pagamento della prestazione principale risulta nemmeno allegato.
7. Venendo, quindi, all'esame della domanda risarcitoria, formulata dall'attrice, si osserva in via preliminare che la Corte di Cassazione da tempo ha spiegato che il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, con la conseguenza che, allorquando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per mancanza di colposità dell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento, salvo che la pretesa risarcitoria costituisca una distinta domanda ex art 1223 cod. civ., rivolta ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento indipendentemente dalla proposta domanda di risoluzione.
7.1 Nel caso di specie è stato evidenziato come, nella valutazione comparata dei rispettivi inadempimento, quello dell'attrice deve ritenersi di maggiore importanza, tanto da rendere di scarsa importanza quello della controparte: tanto giustificherebbe allora di già la domanda di risarcimento proposta.
7.2 Ad ogni buon conto, tale domanda va rigettata per assenza della prova del danno lamentato, prova incombente sul preteso danneggiato ai sensi dell'art 1223 c.c.
7.3 Con riguardo al danno all'immagine paventato dall'attrice devono ricordarsi i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici ( v. ex multis Cass. n. 19551/2023)
Il danno all'immagine è quindi un danno conseguenza, da comprovarsi nella sua esistenza ed entità da parte di chi si assume danneggiato, seppur mediante il ricorso ad elementi ( presentivi) che consentano la valutazione in concreto del discredito commerciale , quali la perdita di affari, clientela o altre opportunità sul mercato.
Ebbene, nel caso di specie alcuno di tali elementi è stato compiutamente allegato e quindi comprovato dall'attrice, che quindi non fornito dimostrazione del danno di cui ha chiesto ristoro.
7.4 Quanto al danno patrimoniale, oggetto di domanda, esso discenderebbe, a dire dell'attrice, dalla necessità di interrompere l'attività del parco a causa del disservizio lamentato: tuttavia si rileva che alcuna interruzione del parco è stata oggetto di prova ( nemmeno offerta in via testimoniale), per cui alcun mancato utile per tali motivazioni è nemmeno prospettabile.
Alla luce delle osservazioni che precedono le domande proposte da parte attrice vanno quindi integralmente rigettate.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e Tabelle novellate come da D.M. 147/22, avuto riguardo al valore e all'importanza della causa, all'effettiva attività processuale espletata e alla media complessità delle questioni controverse, ritenendosi congruo sulla base di tali criteri riconoscere i compensi minimi per le fasi di trattazione e decisione ( scaglione applicato: cause di valore da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e per l'effetto condanna di al pagamento in favore Parte_1 dell' della Controparte_1 somma di euro 29.710,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della messa in mora del 26.04.2024 e sino al soddisfo.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 dell' , che liquida Controparte_1 in euro 9.142,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con distrazione in favore degli avv.ti Flavio
US e ID CQ PP dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, 4/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 4/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 11419/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 11419/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 4 dicembre
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 11419 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
p.iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Parte_1 P.IVA_1
Nardo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto Primo n.
293 ( pec , come da mandato in atti Email_1
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F. ; P.Iva: , rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio US
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
e dall'Avv. ID CQ PP ( – Email_2
e con questi elettivamente domiciliata in Email_3
Aversa alla Via A. Nobel 281, come da mandato in atti
CONVENUTA
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell' udienza del 4 dicembre 2025 le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_1 - che nell'ambito dell'attività di gestione dell'omonimo parco divertimenti, sito in Napoli alla via Kennedy, ed in osservanza della normativa in materia di sicurezza di cui, in particolare al
Dlgs 81/08, che impongono per l'esercizio di tale attività il presidio di un'ambulanza e del personale addetto essa aveva stipulato con l' Parte_1 Controparte_1
un contratto per la fornitura dei servizi di ambulanza con personale sanitario avente
[...] durata dall'1.10.2023 al 31.3.2024;
- che detto contratto succedeva ad altro contratto già in essere tra le parti, consensualmente risolto per inadempimento della convenuta;
- che, nel corso di entrambi i rapporti contrattuali, la convenuta si era più volte resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, ritardando od omettendo completamente il servizio di ambulanza durante i giorni di apertura del parco divertimenti;
- che, in numerose occasioni, l'ambulanza, seppur presente, era risultata addirittura sprovvista dei necessari presidi medici, quali ad esempio il misuratore di pressione sanguigna;
- che i suddetti gravi inadempimenti contrattuali erano stati più volte contestati a mezzo pec dall'attrice e più volte riconosciuti dalla stessa convenuta;
- che anche i clienti del parco divertimenti Edenlandia avevano più volte segnalato agli uffici amministrativi di quest'ultima i gravi disservizi del presidio medico di volta in volta riscontrati;
- che le suddette gravi inadempienze avevano cagionato un rilevante danno in termini di immagine al rinomato parco divertimenti per il disservizio causato da un'ambulanza Parte_1 sprovvista dei necessari presidi medici;
- che i reiterati inadempimenti avevano causato anche un rilevante danno patrimoniale a causa dell'interruzione dell'attività del parco per assenza dell'ambulanza, onde evitare di esporre a rischi la clientela e scongiurare gravose sanzioni amministrative;
- che il danno all'immagine poteva essere determinato, anche in via equitativa, in virtù del fatturato annuo di € 3.500.000,00 ( quale risultante dai bilanci che venivano prodotti in atti), in €
50.000,00, mentre il danno patrimoniale ammontava ad € 60.300,00, considerato l'utile medio giornaliero del parco di circa € 6.700,00 (utile 20% del fatturato come da bilancio ed in virtù dei giorni di apertura del parco - sabato e la domenica- e della durata del contratto (da ottobre 2023 a marzo 2024) per almeno nove giorni di sospensione dell'attività lavorativa per assenza dell'ambulanza;
- che a fronte dei reiterati inadempimenti della convenuta, l'attrice aveva inviato comunicazione di contestazione espressa dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cc (depositata in atti), rifiutando di adempiere alla propria prestazione di pagamento a fronte dell'inadempimento della controparte;
- che la , con nota del 26.4.2024, aveva avanzato richiesta di pagamento Controparte_1 della somma di € 40.890,00 imputandola, tra l'altro, anche a periodi antecedenti alla stipula del contratto sostitutivo avente decorrenza dall'1.10.2023;
- che, peraltro, la convenuta aveva inviato fatture elettroniche solo per l'importo di €
29.710,00, somma oggetto di contestazione ed oggetto di eccezione di inadempimento;
In forza di tali fatti l'attrice concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di Napoli di:
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta, accertando e dichiarando la legittimità dell'eccezione di inadempimento e per l'effetto dichiarare che l'attrice nulla deve alla convenuta;
Condannare la convenuta al risarcimento del danno all'immagine quantificato equitativamente in € 50.000,00 o in quella diversa misura di giustizia;
Condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 60.300,00
o in quella diversa misura di giustizia;
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'antistatario difensore
2. Si costituiva , Controparte_2 la quale evidenziava che dopo la scadenza del contratto intercorso tra le parti ( la Parte_1 cui efficacia copriva il periodo dal 1.1.0.2023 al 31.3.2024) in primo momento, con pec del
10.04.2024, confermava la proroga dello stesso, per poi, in data 17 aprile 2024, reclamarne invece la cessazione. La convenuta lamentava quindi, che a seguito della richiesta di pagamento dei corrispettivi maturati in forza del servizio espletato, di cui alla pec del 26 aprile 2024, nulla le veniva corrisposto, paventando vaghi e non comprovati inadempimenti. A tale ultimo Parte_1 proposito deduceva di aver ricevuto in corso di rapporto la contestazione del ritardo nel presidio dell'ambulanza con comunicazione 13.11.2023, alla quale prontamente veniva fornito riscontro evidenziando che il mezzo aveva subito un incidente nel percorso di arrivo alla postazione di e che, in ogni caso, si era provveduto in tempi rapidi al reperimento di altra ambulanza. Parte_1
Con riguardo alle ulteriori contestazioni le stesse erano sempre state respinte anche per le vie brevi e sottolineava che le ambulanze erano tutte dotate di tutti i presidi medici necessari per il pronto intervento.
Dedotto, quindi, che alcun inadempimento vi era stato e che le inesattezze nella esecuzione del servizio avrebbero potuto, se del caso, integrare un inadempimento di natura non grave ai sensi dell'art 1460 c.c. e che, ad ogni buon conto, alcun danno causato dallo stesso era stato comprovato dalla attrice, l' convenuta concludeva chiedendo al Tribunale di Napoli di: CP_1
“ a) accertare e dichiarare che l non è incorsa Controparte_1 in nessun inadempimento rispetto al contratto di convenzione stipulato tra le parti con cui si stabiliva che
“l' curerà il servizio di supporto con Ambulanze e personale qualificato (operatori, Controparte_1 autisti) e attrezzatture per l'assistenza all'interno del parco divertimento con data di inizio contratto (01.10.2023), con cadenza giornaliera perpetua fino a scadenza di contratto”;
b) accertare e dichiarare che l' non deve pagare Controparte_1 alcuna somma né per il danno patrimoniale né per il danno non patrimoniale presuntivamente subito dalla
[...]
rispetto al contratto di convenzione stipulato tra le parti con cui si stabiliva che “l' Parte_1 Controparte_1 curerà il servizio di supporto con e personale qualificato (operatori, autisti) e attrezzatture per
[...] CP_3
l'assistenza all'interno del parco divertimento con data di inizio contratto (01.10.2023), con cadenza giornaliera perpetua fino a scadenza di contratto”; c) accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per la risoluzione per inadempimento dell' rispetto al contratto Controparte_1 di convenzione stipulato tra le parti con cui si stabiliva che “l' curerà il servizio di Controparte_1 supporto con Ambulanze e personale qualificato (operatori, autisti) e attrezzatture per l'assistenza all'interno del parco divertimento con data di inizio contratto (01.10.2023), con cadenza giornaliera perpetua fino a scadenza di contratto”;
II. In via riconvenzionale:
d) condannare parte attrice al pagamento in favore dell'odierna deducente della somma pari ad Euro 29.710,00, oltre interessi dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo o al pagamento di quella maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa a seguito dell'ulteriore documentazione o a seguito di CTU, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
e) conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di convenzione stipulato tra le parti con cui si stabiliva che “l' curerà il servizio di supporto con Ambulanze e personale qualificato Controparte_1
(operatori, autisti) e attrezzatture per l'assistenza all'interno del parco divertimento con data di inizio contratto
(01.10.2023), con cadenza giornaliera perpetua fino a scadenza di contratto”, LA con contestuale pagamento anche del risarcimento del danno subito dalla istante, da quantificarsi, anche in via equitativa, o attraverso CTU che sin d'ora si richiede;
III. In subordine: nella denegata e remota ipotesi di fondatezza delle ragioni di parte attrice, disporre la compensazione dei crediti e comunque condannare parte attrice al pagamento della restante somma vantata dalla o, in via gradata, compensare Controparte_1 eventualmente i rispettivi crediti;
IV. In ogni caso, condannare parte opposta al pagamento di tutte le spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
3. Espletate le verifiche preliminari, celebrata in modalità cartolare la prima udienza di trattazione, con ordinanza del 6.03.2025 la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. e, quindi, viene decisa in data odierna con la presente sentenza.
4. Non è contestata l'intercorrenza dei rapporti tra le parti, per come regolamentati dal contratto (prodotto in atti), con il quale l convenuta si obbligava a fornire il servizio CP_1 di supporto con Ambulanze e personale qualificato ( operatori, e autisti) e attrezzature per l'assistenza all'interno del parco divertimento gestito dall'attrice, per il periodo dal 1 ottobre 2023 al 31 marzo 2024, dietro pagamento del corrispettivo di euro 4.000,00 al mese a presentazione fattura.
A fronte di tale pattuizioni ambo le parti lamentano il reciproco inadempimento delle prestazioni contrattuali, inadempimento che pongono a fondamento delle rispettive domande, per come innanzi riportate.
5. In punto di diritto occorre allora ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in presenza dei reciproci inadempimenti, allegati dalle parti a fondamento delle rispettive e contrapposte domande, il giudice di merito deve procedere alla necessaria comparazione dei rispettivi inadempimenti allo scopo di verificare a quale dei contraenti sia addebitabile la mancata esecuzione del contratto.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito, ancora di recente, come in caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto. La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale. L'articolo 1460 del c.c consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto ( v. Cass. n. 14030/2025).
Ne deriva, quindi, che il giudice di merito deve verificare il sinallagma contrattuale e lo squilibrio determinato dai rispettivi inadempimenti lamentati al fine di valutare la gravità degli stessi e quale, in definitiva, ne abbia determinato la mancata realizzazione.
5.1 Tornando al caso di specie, l'attrice propone sostanzialmente un'eccezione di inadempimento ( recte: inesatto adempimento) al fine di paralizzare la pretesa di pagamento della controparte.
Orbene, tale eccezione risulta formulata mediante allegazioni generiche che nemmeno possono fornire un parametro certo e serio per la valutazione degli inadempimenti contestati.
Riferire che: la convenuta si è più volte resa inadempiente agli obblighi contrattuali assunti, ritardando od omettendo completamente il servizio di ambulanza durante i giorni di apertura del parco divertimenti, nonché che: in numerose occasioni, l'ambulanza, seppur presente, era addirittura sprovvista dei necessari presidi medici, quali ad esempio il misuratore di pressione sanguigna significa allegare circostanze generiche, del tutto non contestualizzate temporalmente, e tali da non consentire alla parte di comprovare l'adempimento, ma nemmeno da fornire al giudice parametri su cui fondare il giudizio di gravità dell'inadempimento, posto che, nemmeno in astratto, consentono di valutare l'entità e il numero dei ritardi contestati, nonché la necessarietà e importanza dei presidi medici asseritamente non presenti nelle ambulanze, di cui nemmeno si indica il tipo.
Pertanto, su tali circostanze, che nemmeno soddisfano l'onere di allegazione specifica, non
è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attrice.
L'esame della documentazione prodotta dall'attrice lascia poi emergere l'allegazione di pochi fogli riportanti assunti reclami di clienti del parco che sarebbero pervenuti alla
[...]
( v. doc. 4 fasc. parte attrice): tuttavia tali documenti sono di pressoché nullo valore Parte_1 probatorio, posto che non recano data certa e nemmeno viene evidenziato in che modo sarebbero pervenuti alla società attrice, posto che non risultano inoltrati via mail, né recano alcun timbro per ricezione della società.
La dubbia data e provenienza di tali atti, non essendo nemmeno stati chiamati gli assunti autori quali testimoni, non lascia formare al Giudice su di essi nessun serio convincimento.
L'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti ( v. doc. n. 3 fasc. parte attrice) lascia invece emergere la specifica contestazione di sporadici ritardi nel presidio dell'ambulanza ( tra cui: un ritardo nella giornata del 7 aprile 2024 ; un ritardo nel giorno del 13 febbraio 2024; un ritardo nel giorno 5 dicembre 2023 ; un ritardo nel giorno 11 novembre 2023; una contestazione del 17 aprile 2024).
Si evidenziano, quindi, poche specifiche contestazioni inviate in data certa a mezzo mail rispetto ad un periodo contrattuale lungo dall'ottobre 2023 all'aprile 2024, che non corroborano l'asserzione dell'attrice circa la sistematicità del disservizio, il che non giustifica, allora, il rifiuto di tale parte di procedere al pagamento dei corrispettivi fatturati dalla convenuta, posto che, a fronte di tali circoscritte contestazioni, si profila un inadempimento certamente di minor importanza rispetto al mancato pagamento dell'intero servizio, che invece deve presumersi per la gran parte invece adempiuto.
Peraltro, corrobora il convincimento del giudice, circa la non grave importanza dell'inadempimento contestato dall'attrice, anche la condotta da questa parte mantenuta, atteso che la stessa ha con mail del 10.04.2024 risulta aver acconsentito alla proroga dell'efficacia del contratto sino al 18 aprile 2024 ( v. doc. n. 3 produzione parte convenuta): invero tale comportamento appare incompatibile con un rifiuto ad adempiere, caratterizzato da buona fede e giuridicamente giustificato dalla gravità dell'inadempimento contestato.
5.2 Tanto, quindi, giustifica il rigetto dell'eccezione di inadempimento formulata dall'attrice e, conseguentemente, l'accoglimento della domanda di pagamento in via riconvenzionale formulata dalla convenuta.
6. Posto che alcuna contestazione è stata sollevata con riguardo alla quantificazione dei corrispettivi contrattuali dovuti dall'attrice come calcolati nelle fatture prodotte dalla convenuta (
v. doc. n. 8 fasc parte convenuta), i quali peraltro appaiono del tutto compatibili con le previsioni contrattuali ( si osserva che le contestazioni dell'attrice riguardano la richiesta stragiudiziale di pagamento del maggiore importo di circa 40.000,00 euro), va disposta la condanna di
[...] al pagamento in favore dell Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 29.710,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della
[...] messa in mora del 26.04.2024 e sino al soddisfo.
6.1 La domanda di risoluzione del contratto, formulata dalla convenuta, va invece disattesa, per mancanza di interesse, posto che il contratto, per il futuro, risulta già risolto ( quanto meno per mutuo consenso) sulla base dell'emergenze della corrispondenza in atti, mentre per la parte antecedente alla cessazione l'interesse alla pronuncia di risoluzione è assorbito dall'accoglimento della domanda di adempimento ( pagamento) che presuppone invece l'operatività del sinallagma contrattuale. Alcun risarcimento del danno è quindi riconoscibile in favore della convenuta, ma, in ogni caso, alcun danno non coperto dal mancato pagamento della prestazione principale risulta nemmeno allegato.
7. Venendo, quindi, all'esame della domanda risarcitoria, formulata dall'attrice, si osserva in via preliminare che la Corte di Cassazione da tempo ha spiegato che il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, con la conseguenza che, allorquando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per mancanza di colposità dell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento, salvo che la pretesa risarcitoria costituisca una distinta domanda ex art 1223 cod. civ., rivolta ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento indipendentemente dalla proposta domanda di risoluzione.
7.1 Nel caso di specie è stato evidenziato come, nella valutazione comparata dei rispettivi inadempimento, quello dell'attrice deve ritenersi di maggiore importanza, tanto da rendere di scarsa importanza quello della controparte: tanto giustificherebbe allora di già la domanda di risarcimento proposta.
7.2 Ad ogni buon conto, tale domanda va rigettata per assenza della prova del danno lamentato, prova incombente sul preteso danneggiato ai sensi dell'art 1223 c.c.
7.3 Con riguardo al danno all'immagine paventato dall'attrice devono ricordarsi i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici ( v. ex multis Cass. n. 19551/2023)
Il danno all'immagine è quindi un danno conseguenza, da comprovarsi nella sua esistenza ed entità da parte di chi si assume danneggiato, seppur mediante il ricorso ad elementi ( presentivi) che consentano la valutazione in concreto del discredito commerciale , quali la perdita di affari, clientela o altre opportunità sul mercato.
Ebbene, nel caso di specie alcuno di tali elementi è stato compiutamente allegato e quindi comprovato dall'attrice, che quindi non fornito dimostrazione del danno di cui ha chiesto ristoro.
7.4 Quanto al danno patrimoniale, oggetto di domanda, esso discenderebbe, a dire dell'attrice, dalla necessità di interrompere l'attività del parco a causa del disservizio lamentato: tuttavia si rileva che alcuna interruzione del parco è stata oggetto di prova ( nemmeno offerta in via testimoniale), per cui alcun mancato utile per tali motivazioni è nemmeno prospettabile.
Alla luce delle osservazioni che precedono le domande proposte da parte attrice vanno quindi integralmente rigettate.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e Tabelle novellate come da D.M. 147/22, avuto riguardo al valore e all'importanza della causa, all'effettiva attività processuale espletata e alla media complessità delle questioni controverse, ritenendosi congruo sulla base di tali criteri riconoscere i compensi minimi per le fasi di trattazione e decisione ( scaglione applicato: cause di valore da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e per l'effetto condanna di al pagamento in favore Parte_1 dell' della Controparte_1 somma di euro 29.710,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della messa in mora del 26.04.2024 e sino al soddisfo.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 dell' , che liquida Controparte_1 in euro 9.142,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con distrazione in favore degli avv.ti Flavio
US e ID CQ PP dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, 4/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero