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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 463/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 7.6.2022
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, giusta Parte_1 procura estesa a margine dell'atto introduttivo del giudizio, con domicilio in LT (Belluno) presso lo studio dell'avv. Silvia Zanella Appellante
Contro
, in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Belluno n. 7/2022 del 25.6.2021
IN PUNTO: determinazione assegno vittime del dovere
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “”RIFORMARE PARZIALMENTE la sentenza n. 7/2022, pubblicata in data 1 marzo 2022 (R.G. 140/2020), non notificata, con la quale il Giudice, Dr.ssa Anna
TRAVIA, presso il Tribunale di Belluno in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del e previa disapplicazione del decreto 231 del Controparte_3
06.09.2017 del , del verbale Mod. BL/G n. 448 del 17.07.2017, del Controparte_1 decreto nr. 237 del 11.09.2017 del , ha accertato il diritto soggettivo Controparte_1 del ricorrente alla rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva del 41%, con decorrenza dall'8 luglio 2013, senza tuttavia esprimersi sulla domanda avanzata in
1 primo grado dal in merito all'adeguamento dell'importo dell'assegno Parte_1 vitalizio, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, a euro 500.00, ai sensi dell'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Tenuto fermo e incontestato l'accertamento esperito in sede di consulenza tecnica d'ufficio in merito alla percentuale di invalidità riconosciuta, quindi, la sentenza si impugna e contesta esclusivamente nella parte in cui il Giudice ha omesso la pronuncia sull'adeguamento dell'importo del titolo in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio””.
Per l'appellato: “”voglia codesta Corte d'Appello, respinte le domande avversarie, nel merito respingere il presente ricorso perché infondato con riferimento a tutte le domande ivi formulate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Belluno, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del e previa disapplicazione del Decreto Controparte_4
231 del 6.9.2017 del , del verbale n. 448 del 17.7.2017 e del decreto Controparte_1
n. 237 dell'11.9.2017 del , ha accertato il diritto del ricorrente (al Controparte_1 quale era stato riconosciuto lo status di soggetto equiparato a Vittima del dovere) alla rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva del 41% con decorrenza dall'8.7.2013 condannando, per l'effetto, il a corrispondere al Controparte_1 [...] il trattamento economico conseguente all'accertamento della invalidità Pt_1 complessiva del 41% oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo oltre alla rifusione delle spese di lite compensando, invece, le spese di lite fra parte ricorrente ed il
[...]
. Controparte_4
2. Il primo giudice, richiamata la disciplina di riferimento relativa ai criteri per la determinazione della invalidità delle vittime del dovere ed espletata consulenza tecnica medico legale ha ritenuto accertata (rispetto alla percentuale di invalidità rivendicata dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio non inferiore al 50%) una percentuale di invalidità complessiva del 41% con decorrenza dalla data dell'8.7.2013, accertata anche dal CTU come data di stabilizzazione della malattia condannando l'Amministrazione al trattamento economico corrispondente al grado di invalidità riconosciuto.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello con un unico motivo. Parte_1
Il ha contestato le ragioni di appello insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 24 aprile 2025 era decisa come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. ha impugnato la sentenza con un unico motivo limitatamente alla Parte_1 omessa pronuncia del primo giudice sul capo della domanda avanzata in primo grado in merito all'adeguamento dell'importo dell'assegno vitalizio riconosciutogli (e regolarmente erogatogli), di cui all'art. 2, comma 1, l. 407/1998 ad Euro 500,00 mensili, ai sensi dell'art. 4, comma 238, della l. 350/2003 restando incontestato l'accertamento esperito in sede di consulenza tecnica d'ufficio in merito alla percentuale di invalidità riconosciuta. Ha richiamato il consolidato orientamento sul punto della Cassazione (7761/2017,9714 e 19036/2019, 12749 2 17438/2022) che ha ribadito che l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello analogo
2 assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e pertanto ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima..
6. Il , pur dando atto che il Tribunale aveva dimenticato di disporre Controparte_1 l'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, legge 407/1088 ad € 500,00, ha svolto le proprie difese soffermandosi unicamente sui criteri di individuazione del calcolo della percentuale di invalidità per i soggetti equiparati alle vittime del dovere e contestando solo genericamente la richiesta di riliquidazione della speciale elargizione non sussistendo i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 6, comma 1, l. 206/2004 cui fa espresso rinvio l'art 4, comma 1, lett c DPR 243/2006. Avuto riguardo alla richiesta di liquidazione degli assegni con decorrenza 1.1.2006 (assegno vitalizio) e 1.1.2008 (speciale assegno vitalizio) ha rilevato che la decorrenza degli stessi non poteva che essere fissata dalla data di stabilizzazione della patologia (che rappresenta il momento in cui la menomazione diventa permanente) e che era stata individuata dal CTU all'8 luglio 2013.
7. L'appellante, in data 22.4.2025, ha depositato copia del Decreto del Ministero della
Difesa n. 321 del 21.7.2022 con il quale la Amministrazione ha provveduto a rettificare e rideterminare l'importo dell'Assegno Vitalizio mensile non reversibile, oggetto del contenzioso, nella misura di € 500,00 (cinquecento/00), soggetto annualmente alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D. Lgs 30.12.1992 n. 503, a decorrere 08.07.2013, detratto quanto già corrisposto.
Il alla udienza del 24 aprile, richiamata la propria nota di deposito con la quale Parte_1 vi è stato riconoscimento della provvidenza oggetto di gravame ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con aggravio delle spese a carico della parte appellata.
8. La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il venir meno dell'oggetto della contesa tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale che pur non trovando nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo, ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale essendo venuto meno qualsiasi interesse: così in tema Cass. 3598/2015.
8.1 Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9. In applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto del comportamento del
(che subito dopo la proposizione dell'appello in data 6.6.2022 ha Controparte_1 provveduto a rettificare con il Decreto del 21.7.2022 l'importo dell'assegno oggetto di causa), le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate nella misura di un terzo e la residua quota dei due terzi, liquidata come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche in base al valore indeterminabile e secondo le aliquote minime, va posta a carico della Amministrazione appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
3 2) compensa tre le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo condannando l'Amministrazione appellata a rifondere all'appellato la residua quota dei due terzi 2/3 che liquida per tale misura per il primo grado in € 2.460,00 e per il presente giudizio in € 2.315,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 7.6.2022
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, giusta Parte_1 procura estesa a margine dell'atto introduttivo del giudizio, con domicilio in LT (Belluno) presso lo studio dell'avv. Silvia Zanella Appellante
Contro
, in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Belluno n. 7/2022 del 25.6.2021
IN PUNTO: determinazione assegno vittime del dovere
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “”RIFORMARE PARZIALMENTE la sentenza n. 7/2022, pubblicata in data 1 marzo 2022 (R.G. 140/2020), non notificata, con la quale il Giudice, Dr.ssa Anna
TRAVIA, presso il Tribunale di Belluno in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del e previa disapplicazione del decreto 231 del Controparte_3
06.09.2017 del , del verbale Mod. BL/G n. 448 del 17.07.2017, del Controparte_1 decreto nr. 237 del 11.09.2017 del , ha accertato il diritto soggettivo Controparte_1 del ricorrente alla rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva del 41%, con decorrenza dall'8 luglio 2013, senza tuttavia esprimersi sulla domanda avanzata in
1 primo grado dal in merito all'adeguamento dell'importo dell'assegno Parte_1 vitalizio, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, a euro 500.00, ai sensi dell'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Tenuto fermo e incontestato l'accertamento esperito in sede di consulenza tecnica d'ufficio in merito alla percentuale di invalidità riconosciuta, quindi, la sentenza si impugna e contesta esclusivamente nella parte in cui il Giudice ha omesso la pronuncia sull'adeguamento dell'importo del titolo in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio””.
Per l'appellato: “”voglia codesta Corte d'Appello, respinte le domande avversarie, nel merito respingere il presente ricorso perché infondato con riferimento a tutte le domande ivi formulate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Belluno, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del e previa disapplicazione del Decreto Controparte_4
231 del 6.9.2017 del , del verbale n. 448 del 17.7.2017 e del decreto Controparte_1
n. 237 dell'11.9.2017 del , ha accertato il diritto del ricorrente (al Controparte_1 quale era stato riconosciuto lo status di soggetto equiparato a Vittima del dovere) alla rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva del 41% con decorrenza dall'8.7.2013 condannando, per l'effetto, il a corrispondere al Controparte_1 [...] il trattamento economico conseguente all'accertamento della invalidità Pt_1 complessiva del 41% oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo oltre alla rifusione delle spese di lite compensando, invece, le spese di lite fra parte ricorrente ed il
[...]
. Controparte_4
2. Il primo giudice, richiamata la disciplina di riferimento relativa ai criteri per la determinazione della invalidità delle vittime del dovere ed espletata consulenza tecnica medico legale ha ritenuto accertata (rispetto alla percentuale di invalidità rivendicata dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio non inferiore al 50%) una percentuale di invalidità complessiva del 41% con decorrenza dalla data dell'8.7.2013, accertata anche dal CTU come data di stabilizzazione della malattia condannando l'Amministrazione al trattamento economico corrispondente al grado di invalidità riconosciuto.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello con un unico motivo. Parte_1
Il ha contestato le ragioni di appello insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 24 aprile 2025 era decisa come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. ha impugnato la sentenza con un unico motivo limitatamente alla Parte_1 omessa pronuncia del primo giudice sul capo della domanda avanzata in primo grado in merito all'adeguamento dell'importo dell'assegno vitalizio riconosciutogli (e regolarmente erogatogli), di cui all'art. 2, comma 1, l. 407/1998 ad Euro 500,00 mensili, ai sensi dell'art. 4, comma 238, della l. 350/2003 restando incontestato l'accertamento esperito in sede di consulenza tecnica d'ufficio in merito alla percentuale di invalidità riconosciuta. Ha richiamato il consolidato orientamento sul punto della Cassazione (7761/2017,9714 e 19036/2019, 12749 2 17438/2022) che ha ribadito che l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello analogo
2 assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e pertanto ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima..
6. Il , pur dando atto che il Tribunale aveva dimenticato di disporre Controparte_1 l'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, legge 407/1088 ad € 500,00, ha svolto le proprie difese soffermandosi unicamente sui criteri di individuazione del calcolo della percentuale di invalidità per i soggetti equiparati alle vittime del dovere e contestando solo genericamente la richiesta di riliquidazione della speciale elargizione non sussistendo i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 6, comma 1, l. 206/2004 cui fa espresso rinvio l'art 4, comma 1, lett c DPR 243/2006. Avuto riguardo alla richiesta di liquidazione degli assegni con decorrenza 1.1.2006 (assegno vitalizio) e 1.1.2008 (speciale assegno vitalizio) ha rilevato che la decorrenza degli stessi non poteva che essere fissata dalla data di stabilizzazione della patologia (che rappresenta il momento in cui la menomazione diventa permanente) e che era stata individuata dal CTU all'8 luglio 2013.
7. L'appellante, in data 22.4.2025, ha depositato copia del Decreto del Ministero della
Difesa n. 321 del 21.7.2022 con il quale la Amministrazione ha provveduto a rettificare e rideterminare l'importo dell'Assegno Vitalizio mensile non reversibile, oggetto del contenzioso, nella misura di € 500,00 (cinquecento/00), soggetto annualmente alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D. Lgs 30.12.1992 n. 503, a decorrere 08.07.2013, detratto quanto già corrisposto.
Il alla udienza del 24 aprile, richiamata la propria nota di deposito con la quale Parte_1 vi è stato riconoscimento della provvidenza oggetto di gravame ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con aggravio delle spese a carico della parte appellata.
8. La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il venir meno dell'oggetto della contesa tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale che pur non trovando nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo, ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale essendo venuto meno qualsiasi interesse: così in tema Cass. 3598/2015.
8.1 Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9. In applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto del comportamento del
(che subito dopo la proposizione dell'appello in data 6.6.2022 ha Controparte_1 provveduto a rettificare con il Decreto del 21.7.2022 l'importo dell'assegno oggetto di causa), le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate nella misura di un terzo e la residua quota dei due terzi, liquidata come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche in base al valore indeterminabile e secondo le aliquote minime, va posta a carico della Amministrazione appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
3 2) compensa tre le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo condannando l'Amministrazione appellata a rifondere all'appellato la residua quota dei due terzi 2/3 che liquida per tale misura per il primo grado in € 2.460,00 e per il presente giudizio in € 2.315,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
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