Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Di Pasquale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 569/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI DAVIDE Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BABBINI ALBERTO CP_1 C.F._2
(CF e (CF: ) Controparte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. CHIARA BONFIGLIOLI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
ACCERTARE: che l'atto di scioglimento di contratto di donazione per mutuo consenso, perfezionato con atto redatto in data 6 febbraio 2018, a ministero Notaio Dr. , Rep. n. 134, Racc. n. 106, Persona_1 registrato a NA il 20 febbraio 2018 al n. 2705 serie 1T, annotato in Conservatoria in data 11.4.2018, nota di annotamento Reg. Gen. N. 9974, Reg. Part. n. 1572, dell'immobile costituito da appartamento in
Vignola, via Barella n. 115, con garage e cantina all'interrato, censito nel Catasto Fabbricati di Vignola al
Foglio 24, mappale n. 253 sub. 1 (Via Barella n. 115 piano S1-T-categoria A2, classe 2, vani 6, R.C. Euro
557,77) e mappale 253 sub. 7 (Via Barella n. 115 piano S1 – categoria C/6, classe 6, mq. 17, R.C. Euro
77,26), è stato posto in essere con chiara finalità elusiva, nonché finalizzato all'esclusivo intento di sottrarre
i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierna attrice, e per gli effetti
DICHIARARE: inefficace ex art. 2901 C.C. il suddetto atto di disposizione patrimoniale, perfezionato con
l'atto di scioglimento di contratto di donazione per mutuo consenso, perfezionato con atto redatto in data 6 febbraio 2018, a ministero Notaio Dr. , Rep. n. 134, Racc. n. 106, registrato a NA il 20 Persona_1 febbraio 2018 al n. 2705 serie 1T, annotato in Conservatoria in data 11.4.2018, nota di annotamento Reg.
Gen. N. 9974, Reg. Part. n. 1572, dell'immobile costituito da appartamento in Vignola, via Barella n. 115, con garage e cantina all'interrato, confinanti con parti comuni per più lati, ragioni censito nel CP_2
A2, classe 2, vani 6, R.C. Euro 557,77) e mappale 253 sub. 7 (Via Barella n. 115 piano S1 – categoria C/6, classe 6, mq. 17, R.C. Euro 77,26), nei confronti dell'odierna attrice fino a concorrenza del credito dell'esponente Sig.ra verso il debitore Sig. a titolo di capitale, spese liquidate Parte_1 CP_1 ed oneri tutti, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo REVOCARE: il predetto atto di scioglimento di donazione per mutuo consenso, perfezionato con atto redatto in data 6 febbraio 2018, a ministero Notaio Dr. , Rep. n. 134, Racc. n. 106, registrato a NA il 20 febbraio 2018 al n. Persona_1
2705 serie 1T, annotato in Conservatoria in data 11.4.2018, nota di annotamento Reg. Gen. N. 9974, Reg.
Part. n. 1572, dell'immobile costituito da appartamento in Vignola, via Barella n. 115, con garage e cantina all'interrato, confinanti con parti comuni per più lati, ragioni censito nel Catasto Fabbricati di CP_2
Vignola al Foglio 24, mappale n. 253 sub. 1 (Via Barella n. 115 piano S1-T-categoria A2, classe 2, vani 6,
R.C. Euro 557,77) e mappale 253 sub. 7 (Via Barella n. 115 piano S1 – categoria C/6, classe 6, mq. 17, R.C.
Euro 77,26) e per gli effetti ORDINARE: al Conservatore dei R.R.I.I. di NA (per competenza su
Comune di Vignola) di provvedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza nei registri preposti.
In ogni caso:
Con vittoria di anticipazioni, e compensi professionali, oltre a Spese generali (15%) IVA (22%) e CPA (4%) come per legge.
Parte convenuta : CP_1
Contrariis reiectis,
Nel merito:
- Respingere le domande proposte da in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
Con vittoria di spese.
Parte convenuta e : Controparte_2 CP_3
“in via principale, nel merito
- rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente giudizio;
in via principale
- accertare e dichiarare che in data 28/03/1995 i signori , e CP_3 Controparte_2 CP_1 hanno sottoscritto un contratto simulato di donazione con il quale era solo apparentemente donato a
[...]
l'immobile di Via Barella n. 115 oggetto della successiva retrocessione nel 2018; CP_1
In ogni caso
- condannare la signora per lite temeraria al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali subiti dai signori e da quantificarsi anche in via equitativa ai CP_3 Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
- comunque condannare la signora a rifondere ai signori e Parte_1 CP_3 Controparte_2 spese e compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%, Iva e CPA come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione del 28/01/2023, regolarmente notificato, citava gli odierni Parte_1 convenuti innanzi a questo Tribunale per sentire dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 cc, dell'atto di scioglimento per mutuo consenso di un precedente contratto di donazione concluso tra gli stessi.
L'atto di scioglimento è stato redatto in data 6 febbraio 2018, a ministero notaio dr. (Rep. n. Persona_1
134, Racc. n. 106, registrato a NA il 20 febbraio 2018 al n. 2705 serie 1T, annotato in Conservatoria in data 11.4.2018, nota di annotamento Reg. Gen. N. 9974, Reg. Part. n. 1572) ed è relativo all'immobile costituito da un appartamento in Vignola, via Barella n. 115, con garage e cantina all'interrato, donato dai genitori e al figlio nel 1995. L'attrice chiede CP_3 Controparte_2 CP_1 la revocatoria del contrarius actus (lo scioglimento della donazione) in quanto posto in essere con chiara finalità elusiva, nonché finalizzato all'esclusivo intento di sottrarre i predetti beni alle proprie ragioni creditorie.
La afferma, infatti, di essere creditrice di in ragione di crediti da lavoro Pt_1 CP_1 dipendente (oggetto di accertamento avanti al Giudice del Lavoro) e di crediti derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di mantenimento della figlia come previsto dalla separazione consensuale omologata. Per_2
2. - Con comparsa di costituzione del 18.04.2023 si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 delle pretese di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In primo luogo, il convenuto contesta l'esistenza del credito da lavoro dipendente. Inoltre, afferma la natura simulata del contratto di donazione con il quale i genitori gli avevano trasmesso la proprietà dell'immobile per cui è causa, come risulta dalla controdichiarazione coeva alla donazione medesima.
3. - Con ulteriore comparsa di costituzione del 17.04.2023, sostanzialmente sovrapponibile a quella di si costituivano, altresì, CP_1 CP_3 Controparte_2
4. - Nelle memorie ex art. 183 cpc le parti hanno reiterato gli argomenti degli atti introduttivi, dando atto che la sentenza del Giudice del Lavoro aveva accertato l'an del rapporto ma rigettato le istanze liquidatorie della attrice. Tale sentenza è stata impugnata in appello e, in quella sede, riformata anche in relazione all'an debeatur. Le parti hanno dato atto del passaggio in giudicato della medesima.
Con ordinanza 6/11/2023, che va confermata, sono state rigettate le richieste di prova orale.
All'udienza del 25/03/2025 le parti hanno confermato le conclusioni formulate negli atti introduttivi ed il giudice all'esito della discussione orale ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di revocatoria avanzata dall'attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
A. - In primo luogo, il contratto di donazione del 1995 (doc. 8 convenuto ), successivamente CP_1 sciolto per mutuo dissenso (doc. 6 attrice), non può ritenersi simulato. Infatti, le parti hanno prodotto una controdichiarazione di cui non si è dimostrata data certa (doc. 9 convenuto ). CP_1 La controdichiarazione in atti non può essere annoverata tra quelle di cui all'art. 2703 c.c., posto che difetta del requisito della autenticazione. Parimenti, non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 2704 c.c., secondo cui
“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova”.
Nel caso di specie, difettano i requisiti richiesti dall'art. 2703 cc per ritenere che la controdichiarazione abbia datazione certa. Pertanto, il contratto di donazione deve ritenersi valido ed efficace sia tra le parti che rispetto ai terzi.
Ulteriore conferma della natura non simulata del contratto di donazione risiede nella scelta dei convenuti, successivamente alla separazione tra la e il di non far semplicemente valere la natura Pt_1 CP_1 simulata del contratto di donazione, ma di porre in essere un contratto di scioglimento della precedente donazione per mutuo consenso. La sua natura è quella, secondo prevalente dottrina e parte della giurisprudenza, del contrarius consensus: il mutuo dissenso è, secondo questo inquadramento, un negozio risolutorio con il quale i contraenti pongono nel nulla, sia per il futuro che per il passato, l'originario contratto.
Se il contratto di donazione non è simulato, pienamente valido ed efficace si considera il contratto di scioglimento della donazione,
B. - Quanto alla legittimazione, al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente, come ha chiarito la Suprema Corte, "L'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale" (v.Cass. 18.02.1998 n. 1712; Cass. 17.10.2001 n. 12678;
Cass. 14.11.2001 n. 14166; Cass.18.03.2003 n. 3981).
Nel caso di specie, il credito vantato dall'attrice nel caso di specie nei confronti di non può CP_1 essere considerato quello da lavoro dipendente – escluso da sentenza passata in giudicato (sentenze primo e secondo grado doc. 7 e doc. senza numero depositato il 27/1/2025 del convenuto e CP_1 dichiarazioni all'udienza del 25/3/2025)– bensì quello da omesso versamento dell'assegno mensile di euro Per_ 400,00 per il mantenimento ordinario della figlia minorenne (13/06/2010) disposto in sede di separazione consensuale omologata con decreto 28/07/2017 del Tribunale di NA: successivamente è stata emessa sentenza contenziosa di divorzio n. 1482/2024 del 14/10/2024, che ha confermato il contributo in euro 480,40 con rivalutazione (docc. 1 e 9 attrice).
Il credito, per quanto allegato e documentato in atti (v. pagg. 3,4 atto di citazione), va quantificato, a seguito dei pagamenti parziali effettuati da , in euro 2.400 (al momento dell'instaurazione di questo CP_1 giudizio) e, ad oggi, il risulta ancora inadempiente relativamente alla predetta obbligazione pecuniaria, CP_1 come attestato dai successivi atti di esecuzione e precetto prodotti in atti (docc. 10,11 attrice).
Parte convenuta, peraltro, non ha negato la sussistenza di tale posizione debitoria nei confronti della ora ex moglie né ha dato prova di alcun adempimento in merito.
C. - Sussistono poi gli altri presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione revocatoria esperita.
Detti presupposti, nell'ipotesi di atto dispositivo a titolo gratuito compiuto successivamente al sorgere del credito (in forza della separazione consensuale omologata), sono oltre all'esistenza del credito, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni) e la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore
(scientia damni).
Tali presupposti sono ravvisabili nel caso di specie.
Per quel che concerne l'eventus damni, la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento pressoché unanime, ritiene che l'eventus damni è ravvisabile non solo quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito (Cass. n.2400/2000), potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore.
Inoltre, l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. civ. n.26310/2021).
A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'atto di scioglimento della donazione in questione ha senza dubbio comportato un peggioramento, in termini quantitativi e qualitativi, del patrimonio del debitore, il quale si è spogliato della proprietà senza ricevere alcun corrispettivo.
Sussiste, poi, anche il presupposto della scientia damni.
Poiché l'atto di scioglimento della donazione, oggetto della instaurata azione, è successivo al sorgere del credito di mantenimento nei confronti della figlia minorenne, ai fini della revocatoria non è necessaria la dolosa preordinazione in danno del creditore e cioè l'intenzione del debitore di sottrarre il bene alla garanzia del creditore, ma è sufficiente la consapevolezza da parte dello stesso debitore del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, si arreca in concreto alle ragioni del creditore;
consapevolezza la cui prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni (Cass. n.14274/1999).
Inoltre, poiché la revoca concerne un atto a titolo gratuito non è necessaria la prova della conoscenza anche da parte del terzo (partecipatio fraudis) che l'atto posto in essere dal debitore possa arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Nel caso concreto, il carattere lesivo dell'atto impugnato e la consapevolezza del debitore di precludere l'esecuzione coattiva del credito si desume dalla indubbia variazione del patrimonio di , CP_1 che si è liberato dell'unico immobile a lui riconducibile.
Peraltro, nel caso in esame, la circostanza che l'atto di donazione abbia comportato un impoverimento del patrimonio del debitore senza che ciò fosse giustificato da motivi plausibili, nonché il legame di parentela tra donanti e donatario (genitori e figlio) sono sintomatici della volontà del debitore di sottrarre i propri beni al soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Alla luce di quanto fin qui osservato, deve essere accolta la domanda revocatoria proposta da parte attrice.
D. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m.
13/08/2022 n. 147 (parte attrice non ha depositato nota spese).
Va premesso che nell'azione revocatoria il valore della causa si determina sulla base non già del negozio impugnato, bensì del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore (Cassazione civile sez. III - 03/04/2024, n. 8818).
Per le ragioni sopra indicate il credito per il quale l'attrice ha agito in revocatoria deve essere quantificato nel caso in esame in euro 2.400.
Il compenso può essere liquidato, in considerazione dell'attività svolta, in misura corrispondente circa ai valori medi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da 1.100,01
a 5.200,00 euro) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in persona del Giudice dott. Riccardo di Pasquale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
I – in accoglimento della domanda, dichiara inefficace nei confronti della attrice l'atto Parte_2 di scioglimento della donazione del 06.02.2018 con il quale , e CP_1 CP_3
privavano di effetti la donazione con la quale era divenuto pieno Controparte_2 CP_1 proprietario dell'immobile sito in Vignola, via Barella n. 115, con garage e cantina all'interrato, censito nel
Catasto Fabbricati di Vignola al Foglio 24, mappale n. 253 sub. 1 (Via Barella n. 115 piano S1-T-categoria
A2, classe 2, vani 6, R.C. Euro 557,77) e mappale 253 sub. 7 (Via Barella n. 115 piano S1 – categoria C/6, classe 6, mq. 17, R.C. Euro 77,26);
II - condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese del presente procedimento, che liquida in € 2.500,00 per compensi ed € 518,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Così deciso in NA il 12.04.2025
Il Giudice dott. Riccardo Di Pasquale