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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16814 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16814 / 2024 promossa da:
nato il [...] in [...]; Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...]; nata il [...] in [...]; Parte_3
, nato il [...] in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4
SI DELC
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
NEL MERITO
– accertare che gli ascendenti degli istanti non hanno mai perduto la cittadinanza italiana ed hanno potuto trasmetterla validamente ai discendenti;
– per l'effetto, dichiarare lo stato di cittadini italiani degli odierni ricorrenti e dei loro discendenti sin dalla nascita e/o, comunque, ed in via subordinata dall'01.01.1948;
– per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente Controparte_1 di eseguire le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate;
– Disporre, nel caso in cui i ricorrenti risiedano all'estero, che l'iscrizione dovrà operarsi presso il Consolato italiano del paese in cui i cittadini riconosciuti dalla sentenza risiedono (art. 15, 23 e 24, D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396).
– Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 2.10.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_1 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a [...], come da Persona_1 estratto di nascita (cfr. doc. 1).
in data 7.2.1924 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra Persona_1 [...]
(cfr. doc. 2) e, rimasto vedovo, successivamente contraeva matrimonio in Argentina in Per_2 data 7.11.1945 con la sig.ra (cfr. doc. 4) e da tale matrimonio nascevano in Persona_3
Argentina le loro figlie: in data 5.8.1946 la sig.ra (cfr. doc. 7) e in data Parte_5 Per_ 18.4.1953 la sig.ra del Valle Genta (cfr. doc. 9). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “il funzionario del Registro Elettorale Nazionale, certifica che dai registri dove vengono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di sedici anni, e i cittadini argentini naturalizzati maggiori di diciotto anni, non risulta iscritto alla data di cui sotto GENTA,
o nato il [...] a Cherasco – Cuneo – ITALIA. Deceduto.” Persona_1 Per_5
(cfr. doc. 6).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 19.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 5.11.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Verificata la regolarità delle Controparte_1 notifiche, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_1
(cfr. doc. 1) e in data 7.2.1924 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra Persona_2
(cfr. doc. 2) e successivamente, rimasto vedovo, in data 7.11.1945 contraeva matrimonio in Argentina con la sig.ra (cfr. doc. 4); Persona_3
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 6); - che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_1 Persona_3 nascevano in Argentina in data 5.8.1946 la sig.ra (cfr. Parte_5 Parte_6 doc. 7) e in data 18.4.1953 la sig.ra (cfr. doc. 9); Persona_6
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 8.6.1965 tra la sig.ra Parte_7
e il sig. (cfr. doc. 8), nasceva in Argentina in data
[...] Persona_7
23.6.1965 la sig.ra (cfr. doc. 10); Persona_8
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 30.9.1988 tra la sig.ra e il sig. Persona_8
(cfr. doc. 11), nascevano in Argentina in data 12.4.1991 il sig. Parte_8
(cfr. doc. 13), in data 23.2.1994 il sig. Parte_1 Parte_2 cfr. doc. 14) e in data 18.2.2001 la sig.ra
[...] Parte_3
(cfr. doc. 15), odierni ricorrenti;
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Persona_6 Persona_9
Argentina in data 19.10.1980 il sig. (cfr. doc. 12), odierno Parte_4 ricorrente.
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Inoltre, per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost”. Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la Parte_7 cittadinanza italiana iure sanguinis alla propria figlia, nata in [...] il [...]. Persona_10
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo a nato il [...] Parte_1 in Argentina;
nato il [...] in [...]; Parte_2 [...]
nata il [...] in [...]; , Parte_3 Parte_4 nato il [...] in [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Si comunichi.
Torino, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16814 / 2024 promossa da:
nato il [...] in [...]; Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...]; nata il [...] in [...]; Parte_3
, nato il [...] in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4
SI DELC
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
NEL MERITO
– accertare che gli ascendenti degli istanti non hanno mai perduto la cittadinanza italiana ed hanno potuto trasmetterla validamente ai discendenti;
– per l'effetto, dichiarare lo stato di cittadini italiani degli odierni ricorrenti e dei loro discendenti sin dalla nascita e/o, comunque, ed in via subordinata dall'01.01.1948;
– per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente Controparte_1 di eseguire le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate;
– Disporre, nel caso in cui i ricorrenti risiedano all'estero, che l'iscrizione dovrà operarsi presso il Consolato italiano del paese in cui i cittadini riconosciuti dalla sentenza risiedono (art. 15, 23 e 24, D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396).
– Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 2.10.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_1 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a [...], come da Persona_1 estratto di nascita (cfr. doc. 1).
in data 7.2.1924 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra Persona_1 [...]
(cfr. doc. 2) e, rimasto vedovo, successivamente contraeva matrimonio in Argentina in Per_2 data 7.11.1945 con la sig.ra (cfr. doc. 4) e da tale matrimonio nascevano in Persona_3
Argentina le loro figlie: in data 5.8.1946 la sig.ra (cfr. doc. 7) e in data Parte_5 Per_ 18.4.1953 la sig.ra del Valle Genta (cfr. doc. 9). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “il funzionario del Registro Elettorale Nazionale, certifica che dai registri dove vengono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di sedici anni, e i cittadini argentini naturalizzati maggiori di diciotto anni, non risulta iscritto alla data di cui sotto GENTA,
o nato il [...] a Cherasco – Cuneo – ITALIA. Deceduto.” Persona_1 Per_5
(cfr. doc. 6).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 19.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 5.11.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Verificata la regolarità delle Controparte_1 notifiche, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_1
(cfr. doc. 1) e in data 7.2.1924 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra Persona_2
(cfr. doc. 2) e successivamente, rimasto vedovo, in data 7.11.1945 contraeva matrimonio in Argentina con la sig.ra (cfr. doc. 4); Persona_3
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 6); - che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_1 Persona_3 nascevano in Argentina in data 5.8.1946 la sig.ra (cfr. Parte_5 Parte_6 doc. 7) e in data 18.4.1953 la sig.ra (cfr. doc. 9); Persona_6
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 8.6.1965 tra la sig.ra Parte_7
e il sig. (cfr. doc. 8), nasceva in Argentina in data
[...] Persona_7
23.6.1965 la sig.ra (cfr. doc. 10); Persona_8
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 30.9.1988 tra la sig.ra e il sig. Persona_8
(cfr. doc. 11), nascevano in Argentina in data 12.4.1991 il sig. Parte_8
(cfr. doc. 13), in data 23.2.1994 il sig. Parte_1 Parte_2 cfr. doc. 14) e in data 18.2.2001 la sig.ra
[...] Parte_3
(cfr. doc. 15), odierni ricorrenti;
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Persona_6 Persona_9
Argentina in data 19.10.1980 il sig. (cfr. doc. 12), odierno Parte_4 ricorrente.
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Inoltre, per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost”. Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la Parte_7 cittadinanza italiana iure sanguinis alla propria figlia, nata in [...] il [...]. Persona_10
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo a nato il [...] Parte_1 in Argentina;
nato il [...] in [...]; Parte_2 [...]
nata il [...] in [...]; , Parte_3 Parte_4 nato il [...] in [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Si comunichi.
Torino, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea