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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Notaro Presidente
Dott. Fabio Magistro Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6248 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
17.10.2024, vertente
Tra
( ) elettivamente domiciliata in Aversa Parte_1 C.F._1
(CE), Via Ettore Corcioni, n. 58, presso lo studio dell'Avv. Rosa Abbate che la assiste e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione di appello;
- Appellante -
Contro
( ), in persona del legale PA P.IVA_1
rapp.te p.-t., elettivamente domiciliata in Napoli, Via Elio Vittorini, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Domenico Ferrero, assistita e difesa dall'Avv.
Maria De Chiara in virtù di procura in calce all'atto di citazione di appello passivo;
- Appellata -
Nonché contro
. Controparte_2
- Appellata contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione notificato in data 16.03.2012 evocava Parte_1
in giudizio avanti il Tribunale di Santa Maria C. V. - Sezione distacca di
Aversa - la Aversa, in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.-t., per sentir dichiarare la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi degli artt. 2043 o 2051 c.c. per le lesioni dalla stessa subite e, per l'effetto, disporne la condanna risarcitoria al pagamento di somma da quantificarsi in corso di causa e comunque non superiore all'importo di €. 26.000,00, oltre alle spese di giudizio.
Riferiva la istante che il giorno 01.01.2011, alle ore 10 circa, nello scendere la scalinata della Parrocchia al termine della funzione religiosa appena conclusasi, scivolava rovinosamente a terra a causa dei gradini resi insidiosi da una sostanza viscida e non visibile, riportando lesioni refertate dai sanitari di P.S. dell'Ospedale G. Moscati di Aversa, ove veniva in pari data dimessa con diagnosi “frattura collo omero dx” oltre a varie contusioni e prognosi iniziale di gg. 30.
A seguito di un generale stato di aggravamento delle condizioni fisiche, la attrice esponeva e comprovava di essere stata nuovamente ricoverata
2 presso la suddetta struttura ospedaliera alcuni giorni dopo l'evento e di essersi sottoposta a una serie di accertamenti specialistici, cui seguiva la guarigione con postumi lesivi da valutare in sede medico-legale.
Alcun seguito avrebbe avuto la richiesta risarcitoria formulata nei confronti della società esercente la garanzia Controparte_4
per i danni derivanti da responsabilità civile della Parrocchia.
Si costituiva in giudizio la , in persona Controparte_5
del legale rapp.te p.-t., per contestare la domanda attorea ritenendola indeterminata, infondata e non provata circa l'esistenza dell'insidia, dunque invocandone l'integrale rigetto, chiedendo tuttavia di essere autorizzata a chiamare in causa la , esercente Controparte_6
la garanzia per i danni derivanti da responsabilità civile, per essere da questa manlevata in ipotesi di accoglimento dell'azione proposta.
Autorizzata la chiamata processuale ai sensi dell'art. 269 c.p.c., si costituiva in atti la in persona del Controparte_7
legale rapp.te p.-t., la quale non contestava la sussistenza della garanzia contrattuale, rilevando tuttavia l'infondatezza della domanda attorea di cui chiedeva il rigetto in quanto non provata.
Assunte le prove orali richieste dalle parti e acquisita la relazione di
C.T.U. medico-legale disposta nei confronti della attrice, la causa era trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n. 1839/2018 resa ai sensi dell'art. 281 sexies in data 29.05.2018, in forza della quale il
Tribunale di Santa Maria C. V. - competente a seguito della soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale disposta con D.Lgs. n. 155/12 - rigettava la domanda proposta da compensando tra le parti Parte_1
le spese di lite in ragione della difficoltà degli accertamenti svolti.
3 Il giudice monocratico, qualificando la domanda quale azione per danni derivanti da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ha ritenuto non raggiunta la prova che la caduta della attrice sia stata determinata da una sostanza viscida e invisibile presente sulle scale della chiesa e, sulla scorta delle indicazioni fornite dai testi che riferivano dell'ammissione della stessa infortunata che, rialzatasi dalla caduta, dichiarava di aver risentito di un giramento di testa presumibilmente dovuto ad una pregressa patologia diabetica, nonché dall'esame della documentazione medica prodotta, rilevava l'assenza di causalità tra l'omissione di beni in custodia alla e l'evento pur realmente verificatosi. CP_5
B) Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello con atto Parte_1
di citazione notificato con modalità telematica ai sensi della L. n. 53/94 in data 19.12.2018, proponendo un unico motivo di gravame con il quale veniva dedotto erroneo presupposto motivazionale per avere il Tribunale fondato il proprio convincimento su fatti non allegati dalle parti e per avere ritenuto esaustive alcune delle prove orali acquisite, che riferivano fatti conosciuti “de relato”, e non invece quelle articolate dalla difesa attorea che, al contrario, fornivano una descrizione diretta dell'evento con dichiarazioni convergenti e pienamente cognitive, oltreché in linea con la rappresentazione dei fatti esposta dalla attrice.
Veniva altresì contestato il rilievo assegnato dal giudice di primo grado alla patologia diabetica di cui risultava affetta la appellante, la quale avrebbe con la sua condotta interrotto il nesso di causalità tra l'insidia presente sui gradini della parrocchia, peraltro sprovvisti di banda antiscivolo, e le lesioni da lei patite a seguito della rovinosa caduta a terra, non avendo il C.T.U. dedotto alcun elemento da cui potesse desumersi il significativo contributo dell'infortunata alla determinazione dell'evento occorsole.
4 Nel richiedere la convocazione del C.T.U. già nominato in primo grado, ovvero disporsi nuovo incarico medico-legale, al fine di ottenere chiarimenti circa l'eventuale incidenza dello stato patologico individuale nella produzione del pregiudizio sofferto, la concludeva per Pt_1
l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per la condanna delle parti appellate alla rifusione dei danni subiti come risultati all'esito delle indagini eseguite dal C.T.U., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in atti la in persona del legale PA
rapp.te p.-t., per dedurre l'infondatezza delle ragioni svolte a sostegno dell'appello proposto, avendo il Tribunale fatte proprie con correttezza logica le risultanze delle prove orali acquisite ritenendo assente, dalla verifica delle dichiarazioni testimoniali, alcuna forma di responsabilità per mancata custodia di strutture o beni di proprietà della CP_5
nella produzione delle lesioni patite dalla appellante, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza resa, con vittoria di spese del grado di giudizio.
Restava contumace la non TE
costituitasi in atti.
Nel corso dell'udienza del 17.10.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G.
Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
Devesi anzitutto dichiarare la contumacia processuale dell'appellata
, non costituita in giudizio. TE
5 Ciò disposto, la domanda di riforma della pronuncia gravata non appare oggettivamente sostenuta da riscontri probatori che consentano di individuare una correlazione tra i danni subiti dalla appellante e la responsabilità ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c. in capo alla Parrocchia appellata, dunque non potrà trovare accoglimento.
La appellante ha ritenuto porre a fondamento dell'impugnazione l'erroneo presupposto motivazionale che avrebbe orientato il convincimento del primo giudice nel disporre il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo esaustive le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, che peraltro riferivano fatti conosciuti “de relato”, e non invece quelle articolate dalla stessa attrice che, pur fornendo una rappresentazione diretta dell'evento, si rivelavano un'esatta riproduzione dei fatti dalla medesima esposti.
In realtà dall'esame complessivo degli elementi istruttori acquisiti mediante l'escussione dei testi emergono una serie di incongruenze e contraddizioni che, a prescindere dalla limitata valenza ai fini probatori delle dichiarazioni “de relato” specificamente riguardanti la manutenzione e la custodia delle scale, non consentono di avere completa chiarezza circa la modalità e le cause che hanno determinato l'evento oggetto di lite, innegabilmente foriero di conseguenze lesive a carico della istante.
Invero l'accertamento circa l'avvenuta pulizia della scala, come anche la verifica se la appellante si tenesse al corrimano nell'attimo che ha preceduto la sua caduta a terra (sul punto i testi e Tes_1 Tes_2
affermavano che la si tenesse al corrimano sinistro rispetto al Pt_1
suo senso di marcia, mentre il teste dichiarava che la caduta Tes_3
fosse avvenuta a destra rispetto all'uscita della chiesa) attengono a valutazioni secondarie, pur rilevanti ai fini decisori a condizione che venisse fornita la dimostrazione della causa intesa quale intervento di un
6 fattore esterno alla volontà dell'agente, idoneo, da solo o in concorso con altre circostanze, a procurare l'evento lesivo.
A tal riguardo alcuno dei testi è riuscito a fornire una seppur sommaria descrizione dello stato della pavimentazione, vagamente riferendo circa la presenza dell'agente dannoso che avrebbe reso “scivolosa e viscida” la gradinata della chiesa (testi e ), senza tuttavia Tes_1 Tes_2
indicare, anche genericamente, la presenza di una sostanza che avrebbe conferito al camminamento la dedotta natura sdrucciolevole e, tantomeno la sua esatta ubicazione ed estensione sulla scalinata.
In riferimento all'onere probatorio per i danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. la giurisprudenza pone a carico dell'attore la dimostrazione del rapporto di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, trovandosi affermato che “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. Civ. Ord.
n. 33129/2024), non potendo accertarsi il grado di colpevolezza del custode a fronte dell'incertezza, anche all'esito dell'esame delle emergenze istruttorie, sull'effettiva dinamica del fatto.
Parimenti è posto a carico di chi vuol azionare un diritto ex art. 2043 c.c.
l'onere di dimostrare le caratteristiche di non visibilità e imprevedibilità dell'insidia, sì che tanto in ambito di responsabilità per danni da cose in custodia, che in quella extracontrattuale l'attore sarà chiamato a provare la concreta modalità di esecuzione dell'evento e l'esistenza dei presupposti incidenti nella produzione degli effetti lesivi.
Con riguardo ai descritti elementi, che rilevano quali condizioni probatorie legittimanti l'accoglimento della pretesa invocata, non risulta
7 siano stati acquisiti dati certi e inoppugnabili non avendo i testi escussi contribuito nel fornire una soddisfacente e univoca ricostruzione delle circostanze dedotte a sostegno del pregiudizio lamentato.
Nel generico stato di incertezza probatoria dovrà, poi, assegnarsi residuale rilevanza alle affermazioni rilasciate dalla stessa infortunata ai soccorritori che sopraggiungevano al momento del sinistro, dotate di significativo interesse poiché dettate spontaneamente nell'imminenza del fatto e frutto di percezione individuale non rilevabile ab externo.
Si riconosce tuttavia che, pur ricorrendo nel caso trattato l'attenuazione degli effetti connessi all'animus confitendi dall'art. 2730 c.c. sul rilievo del particolare stato emotivo confusionale in cui la appellante si sarebbe trovata al momento della rovinosa caduta, le affermazioni dalla stessa rilasciate rappresentano un ulteriore elemento che fa apparire contraddittoria la dinamica dell'evento allegata dalla istante.
Per quanto sopra osservato la carenza di significative risultanze istruttorie, tali da consentire l'esatta ricostruzione dell'evento lesivo nella sua concreta modalità e probante causalità, non consente di condividere le censure mosse avverso la pronuncia impugnata che, dovrà, per l'effetto essere confermata.
In ragione dei motivi esposti a fondamento del rigetto dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione nel merito e di natura istruttoria prospettate in atti, le spese del grado seguono la soccombenza della parte appellante e, considerato il grado di bassa complessità delle questioni esaminate, vengono liquidate con riferimento alla tariffa minima di cui ai parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della lite dichiarato in atti.
8 Trova infine applicazione, poiché trattasi di procedimento avviato in data successiva al 28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L. 228/12, a mente del quale quando l'impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rapp.p.-t., e della PA [...]
, per la riforma della sentenza n. Controparte_2
1839/18, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale Civile di
Santa Maria C.V. in data 29.05.2018, così provvede:
a) dichiara la contumacia processuale della TE
;
[...]
b) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
c) condanna la appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di che liquida in complessivi €. PA
2.906,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
d) nulla per le spese nei confronti della appellata TE
;
[...]
e) attesta che sussistono per la appellante i presupposti per il suo assoggettamento alla contribuzione ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 05.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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