Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1964, n. 1441
CASS
Sentenza 10 giugno 1964

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Se e vero che l'Azione pauliana (art. 2901 cod.civ.) non tende all'annullamento del negozio affetto da frode, ne percio a far rientrare il bene alienato nel patrimonio del debitore, ma solo allo scopo (art. 2902 cod.civ.) di consentire ai creditori l'esecuzione sul bene stesso, che resta nel patrimonio del terzo acquirente, tuttavia cio non e sufficiente a far ritenere che l'Azione suddetta sia rivolta esclusivamente contro il terzo, e non anche contro il debitore, che ha compiuto il negozio colpito da inefficacia relativa. Accolta, infatti, in ipotesi, l'Azione revocatoria e costretto percio il terzo a subire le azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto impugnato, il terzo stesso (art. 2902 cpv. Cod.civ. ) acquistera ragioni di credito verso l'alienante, dipendenti proprio dall'Esercizio dell'Azione revocatoria; deve percio ritenersi che il debitore alienante e contraddittore necessario nel giudizio in cui sia proposta un'Azione pauliana. ( applicazione al fine di ritenere non consentito l'Esercizio dell'Azione revocatoria al creditore che, dopo l'omologazione del concordato preventivo in favore del debitore, intenda realizzare la parte del suo credito che rimarra insoluta dopo l'esecuzione del concordatò e cio sotto il profilo, che, ammettendo l'Esercizio di detta Azione, il debitore sarebbe costretto, in via indiretta, al pagamento anche di quel residuo credito che il creditore riuscira a riscuotere dal terzo acquirente attraverso la revocatoria, e che un tale effetto sarebbe in evidente contrasto con il principio secondo il quale il concordato omologato libera, se esattamente eseguito, il debitore, per quanto riguarda le obbligazioni anteriori alla procedura di concordato, e nessuna ulteriore Azione, in relazione a tali obbligazioni, e piu concessa ai creditori contro il debitorè laddove Azione pauliana si rivolgerebbe appunto anche contro il debitore, oltre che contro il terzo acquirente).*

Una volta omologato il concordato preventivo, i singoli creditori, che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 2901 cod.civ. non possono tuttavia esercitare, pur ricorrendone i presupposti, l'Azione revocatoria disciplinata dalla norma suddetta, in relazione ad Atti di disposizione posti in essere dal debitore antecedentemente alla procedura di concordato. Quantunque, infatti, nella legge fallimentare (RD 16 marzo 1942 n.267) non esista una espressa disposizione che precluda ai creditori, dopo la omologazione del concordatò la possibilita di valersi dell'Azione pauliana per realizzare quella parte del loro credito che rimarra insoluto dopo l'esecuzione del concordato medesimo, una preclusione del genere risulta pero da tutto il sistema delle norme che disciplinano l'istituto del concordato preventivo (art. 181 n.4 e 184 lf), poste anche a raffronto con le norme corrispondenti relative al concordato fallimentare (art 135 e 124 commi 2 e 3 lf) e con quelle dettate per le altre ipotesi di chiusura del fallimento (art.120 capoverso legge fallimentare).*

La disposizione dell'art 184 legge fallimentare (RD 16 marzo 1942 n.267) che, dopo stabilita l'obbligatorieta del concordato preventivo per tutti i creditori anteriori alla procedura concordataria, dispone che tuttavia detti creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (rispettivamente artt. 1292, 1936 cod.civ., 49 legge cambiaria RD 14 dicembre 1933 n 1669), dimostra che al detto principio dell'obbligatorieta la legge ha inteso apportare la sola eccezione sopraindicata, riguardante la possibilita di agire, per il credito residuo non riscosso, contro i soggetti che si sono direttamente obbligati verso il debitore, per cui non e data ai creditori possibilita di agire anche contro terzi estranei, come partecipi di un negozio che si assuma da essi concluso con il debitore in frode alle ragioni creditorie. ( nel caso trattavasi di terzo, acquirente dal debitore prima della procedura di concordato preventivo, contro il quale alcuni creditori, per realizzare il residuo che sarebbe rimasto scoperto in seguito all'esecuzione del concordato, avevano proposto l'Azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod.civ.' tale Azione e stata ritenuta non proponibile).*

Il concordato preventivo consiste in un beneficio accordato, al debitore che, senza sua colpa, si trova in stato di dissesto, dopo opportuna valutazione sul se il debitore stesso sia meritevole del concordato (art 181 n 4 legge fallimentare, approvato con RD 16 marzo 1942 n.267), e si risolve nella possibilita di distribuire, evitando la dichiarazione di fallimento, una percentuale minima, stabilita dalla legge, a tutti i creditori. Principio fondamentale che regola il concordato e, quindi, quello che, con l'omologazione dello stesso (salve le azioni di risoluzione, per mancato adempimento del debitore agli obblighi del concordato, e di annullamento, nel caso di dolo del concordatario, entrambe a carattere collettivo), i crediti si cristallizzano ed il debitore resta liberato da quella parte della sua obbligazione che e stata falcidiata con le condizioni di concordato. Chiusa la procedura ed eseguito il concordato, i creditori non possono piu agire contro il debitore, chiedendogli cio che non hanno potuto realizzare attraverso la procedura concordataria (art. 184 l.F.). Pertanto, concluso il concordato, ai creditori non residua alcuna Azione verso il debitore, il quale ( a condizione che adempia regolarmente le obbligazioni stabilite nella sentenza di omologazione) resta completamente liberato per quanto riguarda i debiti anteriori alla procedura concordataria.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1964, n. 1441
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1441
    Data del deposito : 10 giugno 1964

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