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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2024, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 4012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Vicovaro, Via San Sabino, n. Parte_1
41, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Crielesi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Vincenzo Pacifici, Controparte_1
n. 20, presso lo studio dell'Avv. Angela Dimiccoli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e e , entrambi elettivamente domiciliati in CP_2 CP_3
Tivoli, Via Empolitana, n. 103, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Alessandra
Rugolo, che li rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Determinazione delle condizioni di affidamento dei figli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
e sono genitori di (nato in [...] Parte_1 Controparte_1 CP_2
07.09.2013) e (nato in data [...]). CP_3
Con ricorso depositato in data 22.10.2023, ha chiesto l'affidamento Parte_1 condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente presso il padre, la determinazione del regime di frequentazione con la madre, la determinazione del contributo della madre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, con ripartizione per pari quote tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Inoltre, il padre ha chiesto l'autorizzazione ad operare sul conto corrente intestato al figlio disabile , sul quale sono accreditate le somme a titolo di pensione di CP_2 invalidità e indennità di accompagno erogate in favore del medesimo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.02.2024, CP_1 si è costituita in giudizio, chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli minori, il
[...] collocamento prevalente presso la madre, la determinazione del regime di frequentazione con il padre, l'assegnazione alla madre della casa coniugale la determinazione del contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 600,00, con ripartizione per pari quote tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Inoltre, la madre ha chiesto la condanna del padre al pagamento delle somme dovute a titolo di pregresso contributo al mantenimento dei figli minori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.03.2024, si è costituito in giudizio il Curatore Speciale dei figli minori, evidenziando la rilevante conflittualità esistente tra i genitori e chiedendo l'adozione di ogni provvedimento di tutela in favore dei figli minori.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, svolgimento e analisi delle relazioni depositate dai Servizi Sociali, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale delle parti.
All'udienza del 19.11.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Affidamento, collocamento e frequentazione del figlio minore
Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis
e segg. c.c. con previsione dello schema generale dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e 3
assunzione in forma condivisa delle decisioni maggiormente rilevanti nell'interesse dei minori.
Tuttavia, nel caso in esame sono emerse ragioni che impongono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, in considerazione della rilevante conflittualità tra le parti, emersa in corso di giudizio e tale da impedire alle stesse l'assunzione di decisioni coordinate nell'interesse dei minori, nonché delle rilevanti criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, come emerse nel corso dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In relazione all'elevato livello del conflitto genitoriale, occorre tenere anzitutto conto della relazione del Servizio Sociale del Comune di Marcellina del 16.10.2024, che evidenzia l'incapacità delle parti di assumere determinazioni congiunte nell'interesse dei figli minori.
Inoltre, deve essere tenuto della annotazione di Polizia Giudiziaria del 25.02.2024, che dà conto di gravissimo episodio di conflitto genitoriale e accesa animosità tra le parti anche alla presenza dei figli minori.
Fermo quanto precede, deve essere aggiunto che, alla luce della espletata consulenza tecnica d'ufficio, svolta con metodo e rigore tecnico e scientifico e dunque integralmente condivisibile nei risultati raggiunti, sono emersi plurimi profili critici nella capacità genitoriale delle parti.
In relazione alla madre, è stato evidenziato che “la GN mostra uno stile di CP_1 approccio alle situazioni caratterizzato da ipercoivolgimento per cui appare ipersensibile agli eventi che accadono ed emerge che facilmente può sentirsi sommersa dalle emozioni e dai fatti in quanto non riesce a prendere le distanze dagli eventi. La preoccupazione generata da questo ipercoivolgimento può interferire con la sua capacità di concentrazione e di ragionamento e l'esito potrebbe essere il ritrovarsi invischiata nelle tensioni provocate dall'ambiente esterno per l'incapacità di tirarsi indietro.
L'ideazione non è sempre logica e coerente e questo non gli permette di giungere sempre a conclusioni ragionevoli con la presenza di errori di giudizio, per cui i processi cognitivi di ordine superiore sembrano meno maturi di quanto atteso […].
Inoltre, emergono rigidità del pensiero, per cui ella appare difficilmente disposta a modificare le sue idee o a considerare prospettive alternative, e tendenza all'intellettualizzazione come strategia difensiva in situazioni stressanti o conflittuali che le consente di non affrontare direttamente e/o realisticamente le emozioni […].
La signora non sembra aver sviluppato una modalità coerente e stabile di CP_1 affrontare i problemi: a volte sembra agire sulla base di spinte emotive, altre volte, invece, riflette molto prima di prendere decisioni, valutando attentamente le varie possibilità di azione e formulando ipotesi internamente, con scarsa considerazione del feedback esterno interpersonale. Tale incoerenza potrebbe rendere difficile, per chi gli 4
è accanto, comprendere e prevedere la sua modalità di agire e comportarsi;
ciò potrebbe essere indice di una immaturità psicologica, ma anche essere legata ad una difficoltà relativa alla situazione contingente […]. L'umore appare in asse e l'affettività si caratterizza per la presenza di una conflittualità tra le funzioni di controllo emotivo e di impulsività emotiva, per cui la
GN non sempre riesce a tenere le emozioni completamente sotto controllo;
CP_1 anche per la presenza di una quota di rabbia generalizzata di tipo caratteriale che le impedisce di tollerare i compromessi che accadono normalmente nelle relazioni sociali.
Sono inoltre presenti un senso di solitudine, di bisogno affettivo e sentimenti negativi, anche probabilmente legati agli eventi della storia personale, che ella tende a gestire con l'intellettualizzazione” (cfr. C.T.U. pagg. 32 - 34). In relazione al padre, è emerso che “il Signor tende, particolarmente in Pt_1 condizioni stressanti, ad avere uno stile psicologico tendenzialmente passivo che può influenzare pensieri e comportamenti. Questa caratteristica potrebbe comportare un eccesso di dipendenza dagli altri per la tendenza ad evitare situazioni complesse e ad assumersi attivamente le responsabilità […]. L'affettività si caratterizza per la tendenza ad evitare gli stimoli emotivi;
egli sembra essere a disagio nel confrontarsi con le emozioni e ad avere la tendenza ad isolarsi.
Tale soluzione risulta negativa poiché preclude la possibilità di confrontarsi e risulta inoltre in conflitto con il suo stile di coping […].
Inoltre, egli mostra la difficoltà di modificare il proprio atteggiamento in base alle esigenze che possono presentarsi per cui non riesce a riflettere maggiormente e a differire le decisioni, se la situazione lo richiede, e questo può interferire con le sue capacità di adattamento.
Per quanto riguarda le capacità di tolleranza dello stress il signor sembra Pt_1 mostrare risorse sufficienti che tuttavia fa fatica a mettere in campo per gestire le difficoltà. Egli presenta infatti delle difficoltà a controllare e tollerare le situazioni stressanti, le richieste ambientali e le pressioni interpersonali […].
Probabilmente la sua tendenza a interiorizzare lo porta a mostrare segni di tensione, di depressione e sentimenti di impotenza.
Il Signor presenta un umore orientato in senso negativo. Tale predisposizione Pt_1 depressiva sembra essere strettamente connessa a difficoltà di adattamento nelle relazioni per cui la condizione di demoralizzazione sembra essere una reazione alle difficoltà nei rapporti interpersonali.
Sono presenti inquietudine e sentimenti negativi generati da senso di colpa e rimorsi per gli eventi recenti della sua storia personale. Ed emerge, inoltre, la presenza di affetti negativi dovuti dalla tendenza a inibire e a sopprimere tali vissuti.
Il quadro emotivo generale mostra una sofferenza in parte attribuibile al senso di incapacità nel risolvere l'attuale situazione con la presenza di ansia, depressione e senso di impotenza” (cfr. C.T.U. pagg. 34 - 35). 5
Il quadro indicato si appalesa maggiormente grave in relazione all'interazione tra le parti, in quanto “risulta quindi evidente dalla descrizione delle parti che l'attuale conflittualità, ma in particolar modo l'incapacità o impossibilità di tenere una comunicazione adeguata, sia legata alle caratteristiche individuali che non permettono un'apertura all'altro genitore ed uno scambio chiaro. Mentre la GN, infatti, rischia di ipercoinvolgersi nelle situazioni e risulta maggiormente impulsiva o emotiva;
il
Signor tende a distanziarsi a livello emotivo, presenta un tono dell'umore Pt_1 tendente al depressivo e si passivizza.
Questo nella loro relazione ha sempre generato in entrambi un forte senso di solitudine
e la sensazione di non essere compresi o supportati.
Le ricadute sul processo di formazione dei minori sono sicuramente legate allo stile educativo ed affettivo che risulta opposto e non coerente […].
La coppia ha sempre presentato problemi di comunicazione: i genitori non sono mai riusciti a trovare un accordo sulla gestione della quotidianità, della gestione educativa dei figli, nella gestione economica della famiglia o nell'attivazione di servizi o visite mediche” (cfr. C.T.U. pagg. 36 - 37).
Ulteriormente, il quadro disfunzionale descritto risulta incidere negativamente sul processo in formazione dei figli minori, poiché “seppure le parti non abbiano messo in atto consapevolmente comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli, nel corso di questa valutazione sono state evidenziate delle criticità che, qualora fossero sottovalutate, potrebbero portare ad un aggravamento dello stato psicologico dei minori.
Gli aspetti di personalità descritti, anche se non sempre evidenti, costituiscono un rischio per lo sviluppo psichico dei minori. Le situazioni interpersonali sono lo specchio e lo spazio di prova della persona nell'espressione del suo modo di vivere e rapportarsi alla vita, nel continuo processo di regolazione della propria parvenza e di organizzazione delle proprie esperienze con gli altri.
Questo processo di regolazione può risultare disfunzionale quando l'altro con cui si è in relazioni possiede scarse capacità di comprendere l'impatto del proprio comportamento sugli altri in termini di attenzione ai bisogni, emozioni e ragioni altrui.
Una possibile conseguenza psicologica di relazioni caratterizzate da comunicazioni di questo genere, apparentemente convenzionali e mascherate, è lo stato di confusione: la confusione, l'ambiguità sono strumenti per sopravvivere, un modo per non definire la situazione ed eludere il conflitto interiore.
Un altro aspetto è l'ansia: si può generare un perenne stato di allerta, controllo dell'altro: dei suoi gesti e dello sguardo e timore di eventuali reazioni.
Altra conseguenza è determinata dalle modificazioni emozionali: depressione, apatia, senso di impotenza e compromissione dei legami affettivi, la quale rinforza il ritiro e
l'isolamento.
Nel caso in esame i minori, presentano anche se con un grado diverso, delle difficoltà che necessitano di una particolare attenzione, cura e soprattutto sensibilità emotiva ed 6
affettiva. La relazione e lo stile comunicativo rappresentato dalla coppia preoccupano in quanto caratterizzato da conseguente confusione o disorganizzazione.
Questa preoccupazione risulta amplificata considerando la Diagnosi di Disturbo
Autistico del minore per il quale il creare coerenza negli ambienti frequentati CP_2 dal bambino sarebbe il modo migliore per generalizzare l'apprendimento” (cfr. C.T.U. pagg. 36 - 37).
Da quanto rappresentato emergono dunque rilevanti criticità nelle capacità genitoriali tra le parti, tali da denotare l'incapacità dei genitori di assumere decisioni rilevanti nell'interesse dei figli minori.
Fermo quanto precede, alla luce della condotta collaborativa tenuta dalle parti nello sviluppo del procedimento e della manifestata volontà di entrambe di partecipare a percorso di sostegno alla capacità genitoriale, sussistono elementi che rendono equilibrato disporre la revoca della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, disposta nel corso del giudizio.
Nondimeno, va evidenziata la delicatezza della situazione dei figli minori sul piano psicologico e sanitario, che rende necessario assumere in modo ponderato le decisioni più rilevanti in relazione ai medesimi.
Conseguentemente, la scelta maggiormente rispondente alla necessità di garantire la più ampia tutela dei figli minori risulta prevedere la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in relazione alle decisioni afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla gestione delle somme erogate in favore dei figli minori.
Correlativamente, deve essere disposto l'affidamento dei figli minori e al CP_2 CP_3
Servizio Sociale del Comune di Marcellina, che dovrà assumere le decisioni afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute.
Inoltre, deve essere nominato tutore dei minori nella persona del Sindaco del Comune di
Marcellina, con facoltà di delega, per l'assunzione di decisioni afferenti alla gestione delle somme erogate in favore dei figli minori.
A fronte della gravità della situazione fattuale emersa, deve essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale, che attivi le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari.
A tal riguardo, deve prevedersi che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze.
Ulteriormente, deve disporsi che il Servizio Sociale confermi l'attivazione, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per Pt_2 territorio, anche tramite idonei centri convenzionati, di percorsi di sostegno continuo per 7
i minori, specificamente calibrato in relazione alle patologie e alle criticità mostrate da ciascun minore.
Inoltre, deve disporsi che il Servizio Sociale confermi l'attivazione del percorso di assistenza domiciliare minori presso l'abitazione di entrambi i genitori, con incontri da svolgersi in momenti di permanenza dei minori presso gli stessi.
Infine, deve essere mandato al Servizio Sociale di attivare un percorso congiunto di sostegno alla capacità genitoriale delle parti, diretto ad implementare la capacità di dialogo e di coordinamento tra le stesse, al quale entrambe le parti hanno manifestato la volontà di partecipare.
Con riguardo al collocamento dei figli minori, stante la delicata situazione fattuale emersa, risulta equilibrato confermare il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, nell'attuale abitazione famigliare sita in Marcellina, Via Santa Maria delle
Grazie, n. 7.
A tal riguardo, deve essere tenuto conto della relazione del Servizio Sociale del Comune di Marcellina del 16.10.2024, con indicazione della piena idoneità dell'ambiente domiciliare materno in relazione ai figli minori.
Inoltre, deve essere tenuto conto dell'esigenza di confermare il collocamento prevalente dei figli minori presso l'ambiente domestico ove gli stessi hanno radicato le proprie abitudini quotidiane.
Diversamente, non risulta compatibile con il quadro fattuale emerso l'applicazione di un regime di collocamento alternato dei figli minori presso entrambi i genitori, con periodi continuativi di alternanza presso le abitazioni dei rispettivi genitori, come indicato nel corso del giudizio dal ricorrente.
Infatti, deve ritenersi che l'affido alternato, tradizionalmente previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano, è rimasta una soluzione educativa di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la soluzione” (Cass. 15.02.2017, n. 4060).
Nel caso di specie, i rilevanti elementi di conflitto genitoriale e le situazioni di vulnerabilità dei figli minori emersi nel corso del giudizio impongono di escludere all'attualità l'adeguatezza alle esigenze dei figli minori dell'indicato regime di collocamento.
Correlativamente a quanto indicato, deve essere accolta la domanda della madre di assegnazione della casa famigliare, in applicazione del criterio legale, venendo in rilievo la convivenza del genitore con i figli minori in tale ambiente domestico.
A tale conclusione non osta la proprietà dell'indicata abitazione in capo alla nonna materna, stante l'emersa concessione in comodato di tale immobile alla ricorrente per esigenze famigliari, senza espressa determinazione di un limite di durata. 8
A tal riguardo, deve essere ritenuto che “il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale” (Cass. 29.09.2023, n. 27634, conf. Cass. 03.12.2015, n. 24618, Cass. 02.10.2012, n. 16769, conf. Cass. 18.07.2008,
n. 19939).
Conseguentemente, deve essere disposta l'assegnazione alla madre dell'abitazione famigliare, sita in sita in Marcellina, Via Santa Maria delle Grazie, n. 7.
Con riguardo alla determinazione del regime di frequentazione del padre con i figli, occorre bilanciare l'esigenza di tenere conto degli aspetti di delicatezza emersi in relazione alla situazione dei figli minori con la necessità di salvaguardare e stimolare il rapporto degli stessi con il padre.
Conseguentemente, tenendo conto delle risultanze peritali emerse in corso di causa, risulta equilibrato prevedere che il padre veda e tenga con sé i figli minori, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità:
- nella prima settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita della scuola
(ovvero dalle ore 10.00 nei periodi non scolastici), con riaccompagno dalla madre alle ore 21.00;
- nella seconda settimana, nel giorno di martedì, dall'uscita della scuola (ovvero dalle ore 10.00 nei periodi non scolastici), con riaccompagno dalla madre alle ore 21.00, e dal venerdì dall'uscita della scuola (ovvero dalle ore 10.00 nei periodi non scolastici) alla domenica, con riaccompagno dalla madre alle ore
21.00, successivamente a settimane alterne;
- durante il periodo natalizio, il primo anno con il padre il giorno del 24 dicembre (dalle ore 10.00, con riaccompagno dalla madre alle ore 10.00 del giorno successivo) e dal 01 gennaio (a partire dalle ore 10.00) al 07 gennaio
(con riaccompagno a scuola), con la madre dal 25 dicembre (a partire dalle ore
10.00) al 01 gennaio (con riaccompagno dal padre alle ore 10.00), successivamente ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, per due settimane anche non consecutive con entrambi i genitori, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, e in difetto di accordo, nel primo anno con il padre dal 01 luglio (a partire dalle ore 10.00) al 16 luglio (fino alle ore 10.00) e dal 01 agosto (a partire dalle ore 10.00) al 16 agosto (fino alle ore 10.00) e con la madre dal 16 luglio (a partire dalle ore
10.00) al 01 agosto (fino alle ore 10.00) e dal 16 agosto (a partire dalle ore
10.00) fino al 01 settembre (fino alle ore 10.00), successivamente ad anni alterni;
- durante il periodo pasquale, il primo anno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Lunedì dell'Angelo, successivamente ad anni alterni;
9
- durante il compleanno dei minori nel primo anno con la madre, successivamente ad anni alterni;
- durante la festa della mamma, la festa del papà e il compleanno dei genitori, con il genitore festeggiato
2. Mantenimento dei figli minori
Al fine di determinare il contributo al mantenimento dei figli occorre procedere alla determinazione delle condizioni economiche dei genitori.
Il padre ha dichiarato di lavorare come operatore socio sanitario, con reddito mensile medio netto di circa Euro 1.400,00.
Quanto indicato dal ricorrente ha trovato riscontro nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata, nonché nelle buste paga e nella documentazione reddituale e fiscale allegata.
Inoltre, dall'esame degli estratti conto depositati dal ricorrente non sono emersi elementi di anomalia idonei a disvelare una capacità economica stabile non dichiarata dalla parte.
La madre ha dichiarato di lavorare come educatrice professionale, con reddito mensile medio netto di circa Euro 1.400,00.
Quanto indicato dalla resistente ha trovato riscontro nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata, nonché nelle buste paga e nella documentazione reddituale e fiscale allegata.
Ulteriormente, dalla successiva integrazione documentale della parte e dall'analisi degli estratti conto allegati non sono emersi elementi di anomalia idonei a disvelare una capacità economica stabile non dichiarata dalla stessa.
Occorre altresì tenere conto delle esigenze fisiologicamente correlate con l'età e le patologie dei figli minori, nonché del tempo prevalente trascorso dai minori con la madre, con i maggiori oneri di cura e assistenza che vi sono connessi.
In base agli indicati elementi, risulta equilibrato determinare il contributo del padre al mantenimento dei figli minori nell'importo mensile complessivo di Euro 400,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda.
Infine, stante la rispettiva capacità economica dei genitori, risulta equilibrato prevedere che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, determinate secondo il Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote.
3. Ulteriori domande 10
La resistente ha proposto ulteriore domanda volta alla condanna del ricorrente al versamento di importi pregressi a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori.
Deve rilevarsi che “l'art. 40 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 353/1990) consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi” (Cass. 30.08.2004, n.
17404, conf. Cass. 22.10.2004, n. 20638, Cass. 17.05.2005, n. 10356).
Nel caso di specie, non possono ravvisarsi i presupposti per la trattazione congiunta della domanda proposta dal ricorrente rispetto alla domande oggetto del presente giudizio, stante la diversità di rito propria di tali domande.
Conseguentemente, la domanda proposta dalla resistente deve essere dichiarata in questa sede inammissibile.
Quanto disposto in merito alla limitazione della responsabilità genitoriale delle parti e alla nomina di tutore nell'interesse dei minori, per l'assunzione delle decisioni attinenti all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla gestione delle somme erogate in favore dei medesimi, assorbe la domanda del ricorrente volta all'autorizzazione ad operare sul conto corrente intestato al figlio disabile . CP_2
4. Spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio
In relazione alla natura della materia trattata e all'esito del giudizio, sussistono motivi di equità per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa, in quanto svolta nel prioritario interesse dei figli minori, devono essere definitivamente poste a carico del ricorrente e della resistente per pari quote, con vincolo di solidarietà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti;
- Dispone la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in relazione alle decisioni afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla gestione delle somme erogate in favore dei figli minori;
- Dispone l'affidamento dei figli minori e al Servizio Sociale del CP_2 CP_3
Comune di Marcellina, che dovrà assumere le decisioni afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute;
- Dispone la nomina di tutore dei minori nella persona del Sindaco del Comune 11
di Marcellina, con facoltà di delega, per l'assunzione di decisioni afferenti alla gestione delle somme erogate in favore dei figli minori;
- Dispone la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale, che attivi le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari;
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che il Servizio Sociale confermi l'attivazione, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, Pt_2 anche tramite idonei centri convenzionati, di percorsi di sostegno continuo per i minori, specificamente calibrato in relazione alle patologie e alle criticità mostrate da ciascun minore;
- Dispone che il Servizio Sociale attivi percorso di assistenza domiciliare minori presso l'abitazione di entrambi i genitori, con incontri da svolgersi in momenti di permanenza dei minori presso gli stessi;
- Manda al Servizio Sociale di attivare un percorso congiunto di sostegno alla capacità genitoriale delle parti, diretto ad implementare la capacità di dialogo e di coordinamento tra le stesse, al quale entrambe le parti hanno manifestato la volontà di partecipare;
- Dispone l'assegnazione alla madre dell'abitazione famigliare, sita in sita in
Marcellina, Via Santa Maria delle Grazie, n. 7;
- Dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, nell'indicata abitazione famigliare;
- Determina il regime di frequentazione dei figli minori con il padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo complessivo di Euro 400,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda;
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per i figli minori, determinate secondo quanto indicato in parte motiva, ciascuna per pari quote;
- Dichiara inammissibile la domanda della resistente domanda volta alla condanna del ricorrente al versamento di importi pregressi a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa, a carico del ricorrente e della resistente per pari quote, con vincolo di solidarietà. 12
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 4012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Vicovaro, Via San Sabino, n. Parte_1
41, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Crielesi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Vincenzo Pacifici, Controparte_1
n. 20, presso lo studio dell'Avv. Angela Dimiccoli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e e , entrambi elettivamente domiciliati in CP_2 CP_3
Tivoli, Via Empolitana, n. 103, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Alessandra
Rugolo, che li rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Determinazione delle condizioni di affidamento dei figli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
e sono genitori di (nato in [...] Parte_1 Controparte_1 CP_2
07.09.2013) e (nato in data [...]). CP_3
Con ricorso depositato in data 22.10.2023, ha chiesto l'affidamento Parte_1 condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente presso il padre, la determinazione del regime di frequentazione con la madre, la determinazione del contributo della madre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, con ripartizione per pari quote tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Inoltre, il padre ha chiesto l'autorizzazione ad operare sul conto corrente intestato al figlio disabile , sul quale sono accreditate le somme a titolo di pensione di CP_2 invalidità e indennità di accompagno erogate in favore del medesimo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.02.2024, CP_1 si è costituita in giudizio, chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli minori, il
[...] collocamento prevalente presso la madre, la determinazione del regime di frequentazione con il padre, l'assegnazione alla madre della casa coniugale la determinazione del contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 600,00, con ripartizione per pari quote tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Inoltre, la madre ha chiesto la condanna del padre al pagamento delle somme dovute a titolo di pregresso contributo al mantenimento dei figli minori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.03.2024, si è costituito in giudizio il Curatore Speciale dei figli minori, evidenziando la rilevante conflittualità esistente tra i genitori e chiedendo l'adozione di ogni provvedimento di tutela in favore dei figli minori.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, svolgimento e analisi delle relazioni depositate dai Servizi Sociali, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale delle parti.
All'udienza del 19.11.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Affidamento, collocamento e frequentazione del figlio minore
Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis
e segg. c.c. con previsione dello schema generale dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e 3
assunzione in forma condivisa delle decisioni maggiormente rilevanti nell'interesse dei minori.
Tuttavia, nel caso in esame sono emerse ragioni che impongono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, in considerazione della rilevante conflittualità tra le parti, emersa in corso di giudizio e tale da impedire alle stesse l'assunzione di decisioni coordinate nell'interesse dei minori, nonché delle rilevanti criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, come emerse nel corso dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In relazione all'elevato livello del conflitto genitoriale, occorre tenere anzitutto conto della relazione del Servizio Sociale del Comune di Marcellina del 16.10.2024, che evidenzia l'incapacità delle parti di assumere determinazioni congiunte nell'interesse dei figli minori.
Inoltre, deve essere tenuto della annotazione di Polizia Giudiziaria del 25.02.2024, che dà conto di gravissimo episodio di conflitto genitoriale e accesa animosità tra le parti anche alla presenza dei figli minori.
Fermo quanto precede, deve essere aggiunto che, alla luce della espletata consulenza tecnica d'ufficio, svolta con metodo e rigore tecnico e scientifico e dunque integralmente condivisibile nei risultati raggiunti, sono emersi plurimi profili critici nella capacità genitoriale delle parti.
In relazione alla madre, è stato evidenziato che “la GN mostra uno stile di CP_1 approccio alle situazioni caratterizzato da ipercoivolgimento per cui appare ipersensibile agli eventi che accadono ed emerge che facilmente può sentirsi sommersa dalle emozioni e dai fatti in quanto non riesce a prendere le distanze dagli eventi. La preoccupazione generata da questo ipercoivolgimento può interferire con la sua capacità di concentrazione e di ragionamento e l'esito potrebbe essere il ritrovarsi invischiata nelle tensioni provocate dall'ambiente esterno per l'incapacità di tirarsi indietro.
L'ideazione non è sempre logica e coerente e questo non gli permette di giungere sempre a conclusioni ragionevoli con la presenza di errori di giudizio, per cui i processi cognitivi di ordine superiore sembrano meno maturi di quanto atteso […].
Inoltre, emergono rigidità del pensiero, per cui ella appare difficilmente disposta a modificare le sue idee o a considerare prospettive alternative, e tendenza all'intellettualizzazione come strategia difensiva in situazioni stressanti o conflittuali che le consente di non affrontare direttamente e/o realisticamente le emozioni […].
La signora non sembra aver sviluppato una modalità coerente e stabile di CP_1 affrontare i problemi: a volte sembra agire sulla base di spinte emotive, altre volte, invece, riflette molto prima di prendere decisioni, valutando attentamente le varie possibilità di azione e formulando ipotesi internamente, con scarsa considerazione del feedback esterno interpersonale. Tale incoerenza potrebbe rendere difficile, per chi gli 4
è accanto, comprendere e prevedere la sua modalità di agire e comportarsi;
ciò potrebbe essere indice di una immaturità psicologica, ma anche essere legata ad una difficoltà relativa alla situazione contingente […]. L'umore appare in asse e l'affettività si caratterizza per la presenza di una conflittualità tra le funzioni di controllo emotivo e di impulsività emotiva, per cui la
GN non sempre riesce a tenere le emozioni completamente sotto controllo;
CP_1 anche per la presenza di una quota di rabbia generalizzata di tipo caratteriale che le impedisce di tollerare i compromessi che accadono normalmente nelle relazioni sociali.
Sono inoltre presenti un senso di solitudine, di bisogno affettivo e sentimenti negativi, anche probabilmente legati agli eventi della storia personale, che ella tende a gestire con l'intellettualizzazione” (cfr. C.T.U. pagg. 32 - 34). In relazione al padre, è emerso che “il Signor tende, particolarmente in Pt_1 condizioni stressanti, ad avere uno stile psicologico tendenzialmente passivo che può influenzare pensieri e comportamenti. Questa caratteristica potrebbe comportare un eccesso di dipendenza dagli altri per la tendenza ad evitare situazioni complesse e ad assumersi attivamente le responsabilità […]. L'affettività si caratterizza per la tendenza ad evitare gli stimoli emotivi;
egli sembra essere a disagio nel confrontarsi con le emozioni e ad avere la tendenza ad isolarsi.
Tale soluzione risulta negativa poiché preclude la possibilità di confrontarsi e risulta inoltre in conflitto con il suo stile di coping […].
Inoltre, egli mostra la difficoltà di modificare il proprio atteggiamento in base alle esigenze che possono presentarsi per cui non riesce a riflettere maggiormente e a differire le decisioni, se la situazione lo richiede, e questo può interferire con le sue capacità di adattamento.
Per quanto riguarda le capacità di tolleranza dello stress il signor sembra Pt_1 mostrare risorse sufficienti che tuttavia fa fatica a mettere in campo per gestire le difficoltà. Egli presenta infatti delle difficoltà a controllare e tollerare le situazioni stressanti, le richieste ambientali e le pressioni interpersonali […].
Probabilmente la sua tendenza a interiorizzare lo porta a mostrare segni di tensione, di depressione e sentimenti di impotenza.
Il Signor presenta un umore orientato in senso negativo. Tale predisposizione Pt_1 depressiva sembra essere strettamente connessa a difficoltà di adattamento nelle relazioni per cui la condizione di demoralizzazione sembra essere una reazione alle difficoltà nei rapporti interpersonali.
Sono presenti inquietudine e sentimenti negativi generati da senso di colpa e rimorsi per gli eventi recenti della sua storia personale. Ed emerge, inoltre, la presenza di affetti negativi dovuti dalla tendenza a inibire e a sopprimere tali vissuti.
Il quadro emotivo generale mostra una sofferenza in parte attribuibile al senso di incapacità nel risolvere l'attuale situazione con la presenza di ansia, depressione e senso di impotenza” (cfr. C.T.U. pagg. 34 - 35). 5
Il quadro indicato si appalesa maggiormente grave in relazione all'interazione tra le parti, in quanto “risulta quindi evidente dalla descrizione delle parti che l'attuale conflittualità, ma in particolar modo l'incapacità o impossibilità di tenere una comunicazione adeguata, sia legata alle caratteristiche individuali che non permettono un'apertura all'altro genitore ed uno scambio chiaro. Mentre la GN, infatti, rischia di ipercoinvolgersi nelle situazioni e risulta maggiormente impulsiva o emotiva;
il
Signor tende a distanziarsi a livello emotivo, presenta un tono dell'umore Pt_1 tendente al depressivo e si passivizza.
Questo nella loro relazione ha sempre generato in entrambi un forte senso di solitudine
e la sensazione di non essere compresi o supportati.
Le ricadute sul processo di formazione dei minori sono sicuramente legate allo stile educativo ed affettivo che risulta opposto e non coerente […].
La coppia ha sempre presentato problemi di comunicazione: i genitori non sono mai riusciti a trovare un accordo sulla gestione della quotidianità, della gestione educativa dei figli, nella gestione economica della famiglia o nell'attivazione di servizi o visite mediche” (cfr. C.T.U. pagg. 36 - 37).
Ulteriormente, il quadro disfunzionale descritto risulta incidere negativamente sul processo in formazione dei figli minori, poiché “seppure le parti non abbiano messo in atto consapevolmente comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli, nel corso di questa valutazione sono state evidenziate delle criticità che, qualora fossero sottovalutate, potrebbero portare ad un aggravamento dello stato psicologico dei minori.
Gli aspetti di personalità descritti, anche se non sempre evidenti, costituiscono un rischio per lo sviluppo psichico dei minori. Le situazioni interpersonali sono lo specchio e lo spazio di prova della persona nell'espressione del suo modo di vivere e rapportarsi alla vita, nel continuo processo di regolazione della propria parvenza e di organizzazione delle proprie esperienze con gli altri.
Questo processo di regolazione può risultare disfunzionale quando l'altro con cui si è in relazioni possiede scarse capacità di comprendere l'impatto del proprio comportamento sugli altri in termini di attenzione ai bisogni, emozioni e ragioni altrui.
Una possibile conseguenza psicologica di relazioni caratterizzate da comunicazioni di questo genere, apparentemente convenzionali e mascherate, è lo stato di confusione: la confusione, l'ambiguità sono strumenti per sopravvivere, un modo per non definire la situazione ed eludere il conflitto interiore.
Un altro aspetto è l'ansia: si può generare un perenne stato di allerta, controllo dell'altro: dei suoi gesti e dello sguardo e timore di eventuali reazioni.
Altra conseguenza è determinata dalle modificazioni emozionali: depressione, apatia, senso di impotenza e compromissione dei legami affettivi, la quale rinforza il ritiro e
l'isolamento.
Nel caso in esame i minori, presentano anche se con un grado diverso, delle difficoltà che necessitano di una particolare attenzione, cura e soprattutto sensibilità emotiva ed 6
affettiva. La relazione e lo stile comunicativo rappresentato dalla coppia preoccupano in quanto caratterizzato da conseguente confusione o disorganizzazione.
Questa preoccupazione risulta amplificata considerando la Diagnosi di Disturbo
Autistico del minore per il quale il creare coerenza negli ambienti frequentati CP_2 dal bambino sarebbe il modo migliore per generalizzare l'apprendimento” (cfr. C.T.U. pagg. 36 - 37).
Da quanto rappresentato emergono dunque rilevanti criticità nelle capacità genitoriali tra le parti, tali da denotare l'incapacità dei genitori di assumere decisioni rilevanti nell'interesse dei figli minori.
Fermo quanto precede, alla luce della condotta collaborativa tenuta dalle parti nello sviluppo del procedimento e della manifestata volontà di entrambe di partecipare a percorso di sostegno alla capacità genitoriale, sussistono elementi che rendono equilibrato disporre la revoca della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, disposta nel corso del giudizio.
Nondimeno, va evidenziata la delicatezza della situazione dei figli minori sul piano psicologico e sanitario, che rende necessario assumere in modo ponderato le decisioni più rilevanti in relazione ai medesimi.
Conseguentemente, la scelta maggiormente rispondente alla necessità di garantire la più ampia tutela dei figli minori risulta prevedere la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in relazione alle decisioni afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla gestione delle somme erogate in favore dei figli minori.
Correlativamente, deve essere disposto l'affidamento dei figli minori e al CP_2 CP_3
Servizio Sociale del Comune di Marcellina, che dovrà assumere le decisioni afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute.
Inoltre, deve essere nominato tutore dei minori nella persona del Sindaco del Comune di
Marcellina, con facoltà di delega, per l'assunzione di decisioni afferenti alla gestione delle somme erogate in favore dei figli minori.
A fronte della gravità della situazione fattuale emersa, deve essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale, che attivi le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari.
A tal riguardo, deve prevedersi che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze.
Ulteriormente, deve disporsi che il Servizio Sociale confermi l'attivazione, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per Pt_2 territorio, anche tramite idonei centri convenzionati, di percorsi di sostegno continuo per 7
i minori, specificamente calibrato in relazione alle patologie e alle criticità mostrate da ciascun minore.
Inoltre, deve disporsi che il Servizio Sociale confermi l'attivazione del percorso di assistenza domiciliare minori presso l'abitazione di entrambi i genitori, con incontri da svolgersi in momenti di permanenza dei minori presso gli stessi.
Infine, deve essere mandato al Servizio Sociale di attivare un percorso congiunto di sostegno alla capacità genitoriale delle parti, diretto ad implementare la capacità di dialogo e di coordinamento tra le stesse, al quale entrambe le parti hanno manifestato la volontà di partecipare.
Con riguardo al collocamento dei figli minori, stante la delicata situazione fattuale emersa, risulta equilibrato confermare il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, nell'attuale abitazione famigliare sita in Marcellina, Via Santa Maria delle
Grazie, n. 7.
A tal riguardo, deve essere tenuto conto della relazione del Servizio Sociale del Comune di Marcellina del 16.10.2024, con indicazione della piena idoneità dell'ambiente domiciliare materno in relazione ai figli minori.
Inoltre, deve essere tenuto conto dell'esigenza di confermare il collocamento prevalente dei figli minori presso l'ambiente domestico ove gli stessi hanno radicato le proprie abitudini quotidiane.
Diversamente, non risulta compatibile con il quadro fattuale emerso l'applicazione di un regime di collocamento alternato dei figli minori presso entrambi i genitori, con periodi continuativi di alternanza presso le abitazioni dei rispettivi genitori, come indicato nel corso del giudizio dal ricorrente.
Infatti, deve ritenersi che l'affido alternato, tradizionalmente previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano, è rimasta una soluzione educativa di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la soluzione” (Cass. 15.02.2017, n. 4060).
Nel caso di specie, i rilevanti elementi di conflitto genitoriale e le situazioni di vulnerabilità dei figli minori emersi nel corso del giudizio impongono di escludere all'attualità l'adeguatezza alle esigenze dei figli minori dell'indicato regime di collocamento.
Correlativamente a quanto indicato, deve essere accolta la domanda della madre di assegnazione della casa famigliare, in applicazione del criterio legale, venendo in rilievo la convivenza del genitore con i figli minori in tale ambiente domestico.
A tale conclusione non osta la proprietà dell'indicata abitazione in capo alla nonna materna, stante l'emersa concessione in comodato di tale immobile alla ricorrente per esigenze famigliari, senza espressa determinazione di un limite di durata. 8
A tal riguardo, deve essere ritenuto che “il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale” (Cass. 29.09.2023, n. 27634, conf. Cass. 03.12.2015, n. 24618, Cass. 02.10.2012, n. 16769, conf. Cass. 18.07.2008,
n. 19939).
Conseguentemente, deve essere disposta l'assegnazione alla madre dell'abitazione famigliare, sita in sita in Marcellina, Via Santa Maria delle Grazie, n. 7.
Con riguardo alla determinazione del regime di frequentazione del padre con i figli, occorre bilanciare l'esigenza di tenere conto degli aspetti di delicatezza emersi in relazione alla situazione dei figli minori con la necessità di salvaguardare e stimolare il rapporto degli stessi con il padre.
Conseguentemente, tenendo conto delle risultanze peritali emerse in corso di causa, risulta equilibrato prevedere che il padre veda e tenga con sé i figli minori, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità:
- nella prima settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita della scuola
(ovvero dalle ore 10.00 nei periodi non scolastici), con riaccompagno dalla madre alle ore 21.00;
- nella seconda settimana, nel giorno di martedì, dall'uscita della scuola (ovvero dalle ore 10.00 nei periodi non scolastici), con riaccompagno dalla madre alle ore 21.00, e dal venerdì dall'uscita della scuola (ovvero dalle ore 10.00 nei periodi non scolastici) alla domenica, con riaccompagno dalla madre alle ore
21.00, successivamente a settimane alterne;
- durante il periodo natalizio, il primo anno con il padre il giorno del 24 dicembre (dalle ore 10.00, con riaccompagno dalla madre alle ore 10.00 del giorno successivo) e dal 01 gennaio (a partire dalle ore 10.00) al 07 gennaio
(con riaccompagno a scuola), con la madre dal 25 dicembre (a partire dalle ore
10.00) al 01 gennaio (con riaccompagno dal padre alle ore 10.00), successivamente ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, per due settimane anche non consecutive con entrambi i genitori, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, e in difetto di accordo, nel primo anno con il padre dal 01 luglio (a partire dalle ore 10.00) al 16 luglio (fino alle ore 10.00) e dal 01 agosto (a partire dalle ore 10.00) al 16 agosto (fino alle ore 10.00) e con la madre dal 16 luglio (a partire dalle ore
10.00) al 01 agosto (fino alle ore 10.00) e dal 16 agosto (a partire dalle ore
10.00) fino al 01 settembre (fino alle ore 10.00), successivamente ad anni alterni;
- durante il periodo pasquale, il primo anno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Lunedì dell'Angelo, successivamente ad anni alterni;
9
- durante il compleanno dei minori nel primo anno con la madre, successivamente ad anni alterni;
- durante la festa della mamma, la festa del papà e il compleanno dei genitori, con il genitore festeggiato
2. Mantenimento dei figli minori
Al fine di determinare il contributo al mantenimento dei figli occorre procedere alla determinazione delle condizioni economiche dei genitori.
Il padre ha dichiarato di lavorare come operatore socio sanitario, con reddito mensile medio netto di circa Euro 1.400,00.
Quanto indicato dal ricorrente ha trovato riscontro nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata, nonché nelle buste paga e nella documentazione reddituale e fiscale allegata.
Inoltre, dall'esame degli estratti conto depositati dal ricorrente non sono emersi elementi di anomalia idonei a disvelare una capacità economica stabile non dichiarata dalla parte.
La madre ha dichiarato di lavorare come educatrice professionale, con reddito mensile medio netto di circa Euro 1.400,00.
Quanto indicato dalla resistente ha trovato riscontro nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata, nonché nelle buste paga e nella documentazione reddituale e fiscale allegata.
Ulteriormente, dalla successiva integrazione documentale della parte e dall'analisi degli estratti conto allegati non sono emersi elementi di anomalia idonei a disvelare una capacità economica stabile non dichiarata dalla stessa.
Occorre altresì tenere conto delle esigenze fisiologicamente correlate con l'età e le patologie dei figli minori, nonché del tempo prevalente trascorso dai minori con la madre, con i maggiori oneri di cura e assistenza che vi sono connessi.
In base agli indicati elementi, risulta equilibrato determinare il contributo del padre al mantenimento dei figli minori nell'importo mensile complessivo di Euro 400,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda.
Infine, stante la rispettiva capacità economica dei genitori, risulta equilibrato prevedere che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, determinate secondo il Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote.
3. Ulteriori domande 10
La resistente ha proposto ulteriore domanda volta alla condanna del ricorrente al versamento di importi pregressi a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori.
Deve rilevarsi che “l'art. 40 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 353/1990) consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi” (Cass. 30.08.2004, n.
17404, conf. Cass. 22.10.2004, n. 20638, Cass. 17.05.2005, n. 10356).
Nel caso di specie, non possono ravvisarsi i presupposti per la trattazione congiunta della domanda proposta dal ricorrente rispetto alla domande oggetto del presente giudizio, stante la diversità di rito propria di tali domande.
Conseguentemente, la domanda proposta dalla resistente deve essere dichiarata in questa sede inammissibile.
Quanto disposto in merito alla limitazione della responsabilità genitoriale delle parti e alla nomina di tutore nell'interesse dei minori, per l'assunzione delle decisioni attinenti all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla gestione delle somme erogate in favore dei medesimi, assorbe la domanda del ricorrente volta all'autorizzazione ad operare sul conto corrente intestato al figlio disabile . CP_2
4. Spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio
In relazione alla natura della materia trattata e all'esito del giudizio, sussistono motivi di equità per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa, in quanto svolta nel prioritario interesse dei figli minori, devono essere definitivamente poste a carico del ricorrente e della resistente per pari quote, con vincolo di solidarietà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti;
- Dispone la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in relazione alle decisioni afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla gestione delle somme erogate in favore dei figli minori;
- Dispone l'affidamento dei figli minori e al Servizio Sociale del CP_2 CP_3
Comune di Marcellina, che dovrà assumere le decisioni afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute;
- Dispone la nomina di tutore dei minori nella persona del Sindaco del Comune 11
di Marcellina, con facoltà di delega, per l'assunzione di decisioni afferenti alla gestione delle somme erogate in favore dei figli minori;
- Dispone la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale, che attivi le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari;
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che il Servizio Sociale confermi l'attivazione, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, Pt_2 anche tramite idonei centri convenzionati, di percorsi di sostegno continuo per i minori, specificamente calibrato in relazione alle patologie e alle criticità mostrate da ciascun minore;
- Dispone che il Servizio Sociale attivi percorso di assistenza domiciliare minori presso l'abitazione di entrambi i genitori, con incontri da svolgersi in momenti di permanenza dei minori presso gli stessi;
- Manda al Servizio Sociale di attivare un percorso congiunto di sostegno alla capacità genitoriale delle parti, diretto ad implementare la capacità di dialogo e di coordinamento tra le stesse, al quale entrambe le parti hanno manifestato la volontà di partecipare;
- Dispone l'assegnazione alla madre dell'abitazione famigliare, sita in sita in
Marcellina, Via Santa Maria delle Grazie, n. 7;
- Dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, nell'indicata abitazione famigliare;
- Determina il regime di frequentazione dei figli minori con il padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo complessivo di Euro 400,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda;
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per i figli minori, determinate secondo quanto indicato in parte motiva, ciascuna per pari quote;
- Dichiara inammissibile la domanda della resistente domanda volta alla condanna del ricorrente al versamento di importi pregressi a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa, a carico del ricorrente e della resistente per pari quote, con vincolo di solidarietà. 12
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai