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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/12/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 17.12.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1909/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Brolo (ME), via C. Colombo C.F._1
n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Amelia Bonina e Carmela Bonina che la rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Marco Fazio giusta procura generale indicata in atti, elettivamente CP_ domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito previdenziale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.06.2025, parte ricorrente evidenziava che, con comunicazione del 22.05.2025, inviata tramite raccomandata A/R n.
CP_ 66514975041-9, ricevuta in data 10.06.2025, l' provvedeva ad effettuare ex se una rideterminazione della pensione di invalidità civile n. 044-480007141392 cat.
Inv. Civ.
Parte ricorrente deduceva che a seguito della predetta rideterminazione della pensione, l'ente resistente effettuava un conguaglio e provvedeva a richiedere alla stessa il pagamento della somma di euro 4.287,53.
In virtù di ciò, la ricorrente inoltrava ricorso amministrativo alla
Commissione provinciale dell' , senza sortire alcun effetto. CP_1
La stessa asseriva che tale provvedimento di indebito era stato annullato con sentenza n. 946/2025 del 13.05.2025, emessa nel giudizio con R.G. n.
753/2024, dal Tribunale di Patti, in persona del Dott. Carmelo Proiti. In tale sentenza veniva statuito che il Giudice “Accoglie il ricorso e dichiara illegittima la richiesta di indebito e, per effetto, condanna l' alla restituzione della CP_1 somma di €. 4.287,53 alla ricorrente, ove già trattenuta, oltre interessi legali.”
Parte ricorrente, eccepiva, in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto e/o l'omessa specificazione delle ragioni che avrebbero determinato l'insorgere dell'asserito indebito nonché di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito, e concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la somma di euro 4.287,53, e che l' fosse condannato a restituire le CP_1
somme ingiustamente non corrisposte, con vittoria di spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria dell'01.12.2025, deducendo che il sollecito CP_1
di pagamento oggetto di causa era stato emesso in data 22.05.2025, pochi giorni dopo la sentenza n. 946/2025 per mero errore materiale dei sistemi automatizzati, per cui l' , accortosi dell'errore, dava esecuzione alla sentenza con il verbale di CP_1 abbandono indebito del 25.06.2025. Chiedeva, dunque, che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
2 Invero la sentenza in questione, pronunciata dall'odierno decidente, in data
13.05.2025, letteralmente statuiva che “definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in data 11/03/2024 nei confronti Parte_1
CP_ dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: -Accoglie il ricorso e dichiara illegittima la richiesta di indebito e, per effetto, condanna l' CP_1 alla restituzione della somma di €. 4.287,53 alla ricorrente, ove già trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412 del
1991; - condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite CP_1 che liquida in complessivi € 1.312,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
In via preliminare, va evidenziato che dagli atti di causa risulta che l'indebito oggetto del giudizio, comunicato dall'ente resistente in data 22.05.2025 e ricevuto in data 10.06.2025 dell'importo di euro 4.287,53 veniva annullato con il verbale di abbandono del 25.06.2025, per cui vi sono fondate ragioni per dichiarare la cessata materia del contendere, visto che il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del presente ricorso.
La totale soddisfazione delle richieste della ricorrente, come risulta dagli atti di causa, porta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo l' CP_1 provveduto ad annullare il provvedimento oggetto della presente controversia,
saldando il proprio debito nei confronti della ricorrente.
Sulle spese si osserva quanto segue.
La regola della soccombenza virtuale deve contemperarsi con il comportamento delle parti.
Difatti, le ragioni dell'illegittimità dell'indebito erano già state affrontate con sentenza del 13 maggio 2025. Il nuovo indebito è inviato il 22 maggio 2025 e ricevuto il 10 giugno 2025. Lo stesso, tuttavia, sgravato in data 25 giugno 2025.
Vero che le ragioni di parte ricorrente erano fondate, ma la stessa non ha dimostrato – dinanzi una chiara illegittimità ed errore dell' – di chiedere un CP_2
intervento in autotutela stante il limitato intervallo temporale tra la sentenza e la sua esecuzione (lo sgravio).
3 Ben poteva, infatti, parte ricorrente quantomeno notificare con invito a adempiere la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Tale circostanza, a parere dello scrivente, rappresenta quell'eccezionale ragione ex art. 92 c.p.c. che permette l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , Parte_1 CP_ con ricorso depositato in data 17.06.2025, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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