Art. 2. 1. Per l'anno 1989 le entrate spettanti alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali sono fissate in misura complessivamente pari a quelle attribuite per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.
2. Per l'anno 1989 la regione Valle d'Aosta e' esclusa dal riparto del fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - al netto della quota spettante, ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574 , a valere sulla annualita' 1989 di lire 30 miliardi a titolo di limite di impegno per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici - ed al riparto dei fondi di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752 , per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura destinati al finanziamento dei programmi di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, nonche' del riparto del fondo sanitario nazionale di conto capitale e del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Le quote non attribuite alla regione Valle d'Aosta costituiscono economie di bilancio. In applicazione di quanto sopra stabilito, la somma di cui all' articolo 9, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 , e' versata dalla regione Valle d'Aosta in apposito capitolo dell'entrata statale per essere riassegnata al capitolo 1660 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989.
3. Per l'anno 1989 l'ammontare della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e' decurtato dell'importo corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare delle quote fisse di tributi erariali dei cui gettiti e' prevista la devoluzione alle province stesse e alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1989 e l'ammontare delle quote dei tributi medesimi spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.
4. Per l'anno 1989 il contributo di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana e' stabilito in misura pari a quello definito per l'anno 1988.
5. Per l'anno 1989, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , dell' articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , dell' articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , e dell' articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891 , sono corrisposte dal Ministero del tesoro in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 281/1970 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) e' il seguente:
"Art. 9. (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare e' determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.
Tale fondo e' assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno".
- La legge n. 574/1965 reca: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 , in materia di edilizia ospedaliera".
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 752/1986 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale e' attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 e' comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all' art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualita', la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passivita' delle imprese agricole. Tale somma e' comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell' art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 . Le somme relative ai successivi dieci anni, fanno carico al bilancio dello Stato.
3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 21 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . Per l'anno 1986 detto riparto e' effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformita' ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale".
- Il testo dell' art. 9, secondo comma, della legge n. 151/1981 e' riportato nelle note all'art. 1.
- L'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , e' cosi' formulato:
"Art. 78. - Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terra' conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale".
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari) e' il seguente:
"Art. 5. - Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge.
Il fondo comune e' ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalita' e di mortalita' infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione".
- Il testo dell' art. 103 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' il seguente:
"Art. 103. (Norme finanziarie). - Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.
La regione, imputando la spesa sul capitolo di bilancio appositamente istituito, puo' stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni che indichino:
a) la misura del concorso finanziario una tantum in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;
b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entita' degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanita', dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attivita' di cui alla presente legge: per l'anno finanziario 1975, rispettivamente, lire 800 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni.
Il Ministro per la sanita' provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello per il tesoro, il novanta per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 8 della legge e del consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'art. 10.
In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanita', in caso di carenza degli organi regionali nell'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente.
Il Ministero della sanita' provvede ad utilizzare il rimanente dieci per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse all'applicazione della presente legge.
All'onere di lire 1.000 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.
All'onere di lire 3.400 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 2.400 milioni mediante riduzione dello stesso fondo per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 698/1975 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia) e' il seguente:
"Art. 10. - Il contributo statale di cui all' art. 7, primo comma, n. 1, del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' soppresso.
Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sara' costituito annualmente un fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976.
Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, e' stabilito nella somma di L. 70.163.000.000.
Il fondo di cui ai precedenti commi e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni.
Le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in L. 71.500.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza) e' il seguente:
"Art. 3. - Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all' art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , e' aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 891/1977 e' riportato nelle note all'art. 1.
2. Per l'anno 1989 la regione Valle d'Aosta e' esclusa dal riparto del fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - al netto della quota spettante, ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574 , a valere sulla annualita' 1989 di lire 30 miliardi a titolo di limite di impegno per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici - ed al riparto dei fondi di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752 , per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura destinati al finanziamento dei programmi di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, nonche' del riparto del fondo sanitario nazionale di conto capitale e del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Le quote non attribuite alla regione Valle d'Aosta costituiscono economie di bilancio. In applicazione di quanto sopra stabilito, la somma di cui all' articolo 9, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 , e' versata dalla regione Valle d'Aosta in apposito capitolo dell'entrata statale per essere riassegnata al capitolo 1660 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989.
3. Per l'anno 1989 l'ammontare della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e' decurtato dell'importo corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare delle quote fisse di tributi erariali dei cui gettiti e' prevista la devoluzione alle province stesse e alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1989 e l'ammontare delle quote dei tributi medesimi spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.
4. Per l'anno 1989 il contributo di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana e' stabilito in misura pari a quello definito per l'anno 1988.
5. Per l'anno 1989, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , dell' articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , dell' articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , e dell' articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891 , sono corrisposte dal Ministero del tesoro in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 281/1970 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) e' il seguente:
"Art. 9. (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare e' determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.
Tale fondo e' assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno".
- La legge n. 574/1965 reca: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 , in materia di edilizia ospedaliera".
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 752/1986 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale e' attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 e' comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all' art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualita', la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passivita' delle imprese agricole. Tale somma e' comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell' art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 . Le somme relative ai successivi dieci anni, fanno carico al bilancio dello Stato.
3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 21 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . Per l'anno 1986 detto riparto e' effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformita' ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale".
- Il testo dell' art. 9, secondo comma, della legge n. 151/1981 e' riportato nelle note all'art. 1.
- L'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , e' cosi' formulato:
"Art. 78. - Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terra' conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale".
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari) e' il seguente:
"Art. 5. - Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge.
Il fondo comune e' ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalita' e di mortalita' infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione".
- Il testo dell' art. 103 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' il seguente:
"Art. 103. (Norme finanziarie). - Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.
La regione, imputando la spesa sul capitolo di bilancio appositamente istituito, puo' stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni che indichino:
a) la misura del concorso finanziario una tantum in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;
b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entita' degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanita', dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attivita' di cui alla presente legge: per l'anno finanziario 1975, rispettivamente, lire 800 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni.
Il Ministro per la sanita' provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello per il tesoro, il novanta per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 8 della legge e del consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'art. 10.
In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanita', in caso di carenza degli organi regionali nell'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente.
Il Ministero della sanita' provvede ad utilizzare il rimanente dieci per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse all'applicazione della presente legge.
All'onere di lire 1.000 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.
All'onere di lire 3.400 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 2.400 milioni mediante riduzione dello stesso fondo per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 698/1975 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia) e' il seguente:
"Art. 10. - Il contributo statale di cui all' art. 7, primo comma, n. 1, del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' soppresso.
Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sara' costituito annualmente un fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976.
Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, e' stabilito nella somma di L. 70.163.000.000.
Il fondo di cui ai precedenti commi e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni.
Le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in L. 71.500.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza) e' il seguente:
"Art. 3. - Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all' art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , e' aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 891/1977 e' riportato nelle note all'art. 1.