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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/05/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 7743/2021 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 13 Maggio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7743/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- e con gli avv.ti Lidia Natoli e Gloria Parte_1 Parte_2
Silvestrini;
- Attori;
e
- in persona dell'amministratore Controparte_1
pro tempore con l'Avv. Francesca Musuraca;
- Convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori agivano in giudizio al fine di ottenere la rimozione di una piattaforma in cemento collocata abusivamente su una via di accesso alla loro proprietà, manufatto adibito a deposito dei rifiuti del convenuto;
in particolare lamentavano CP_1 l'insalubrità di detto deposito e la conseguente perdita di valore del loro immobile chiedendo altresì il risarcimento del danno.
Si costituiva il prospettando la legittimità del proprio operato e CP_1
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda;
in via riconvenzionale lamentava svariati comportamenti illegittimi degli attori e ne chiedeva la cessazione.
La domanda attorea deve trovare accoglimento avendo la CTU espletata in corso di causa, al cui motivato parere reso in contraddittorio con i CTP si fa integrale riferimento, evidenziato l'illegittimità della piattaforma in questione;
manufatto finalizzato al deposito dei rifiuti del convenuto e costituente una CP_1
minaccia per le condizioni igieniche della proprietà attorea.
Va quindi ordinato il ripristino dello status quo ante con la rimozione della piattaforma e del suddetto deposito.
Non può invece essere accolta la pretesa risarcitoria degli attori avendo questi ultimi, in atto introduttivo, allegato i fatti costitutivi della stessa in modo estremamente generico e pertanto inidoneo a quantificare l'effettivo pregiudizio subito dal proprio immobile e da coloro che vi abitano in conseguenza dell'illecito commesso dal convenuto. CP_1
Relativamente, infine, alle domande riconvenzionali del convenuto, CP_1
stando sempre alle risultanze della CTU, va accolta soltanto quella relativa allo spostamento di uno scarico fumi posizionato sulla facciata della proprietà attorea anziché sul tetto del fabbricato;
tale ultima soluzione consentirebbe infatti di evitare un diretto contatto con emissioni fastidiose e potenzialmente nocive per la salute dei condomini.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate mentre le spese di CTU, per le medesime ragioni, vanno suddivise tra le parti in uguale misura.
P.Q.M.
1) Accertata l'illegittimità degli stessi, condanna la parte convenuta a rimuovere la piattaforma in cemento oggetto di causa ed il deposito rifiuti posizionato su quest'ultima.
2) Accertata l'illegittimità dello stesso, condanna gli attori a rimuovere lo scarico dei fumi posizionato sulla facciata del loro immobile.
3) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
4) Compensa integralmente le spese di giudizio.
5) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 13 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 7743/2021 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 13 Maggio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7743/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- e con gli avv.ti Lidia Natoli e Gloria Parte_1 Parte_2
Silvestrini;
- Attori;
e
- in persona dell'amministratore Controparte_1
pro tempore con l'Avv. Francesca Musuraca;
- Convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori agivano in giudizio al fine di ottenere la rimozione di una piattaforma in cemento collocata abusivamente su una via di accesso alla loro proprietà, manufatto adibito a deposito dei rifiuti del convenuto;
in particolare lamentavano CP_1 l'insalubrità di detto deposito e la conseguente perdita di valore del loro immobile chiedendo altresì il risarcimento del danno.
Si costituiva il prospettando la legittimità del proprio operato e CP_1
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda;
in via riconvenzionale lamentava svariati comportamenti illegittimi degli attori e ne chiedeva la cessazione.
La domanda attorea deve trovare accoglimento avendo la CTU espletata in corso di causa, al cui motivato parere reso in contraddittorio con i CTP si fa integrale riferimento, evidenziato l'illegittimità della piattaforma in questione;
manufatto finalizzato al deposito dei rifiuti del convenuto e costituente una CP_1
minaccia per le condizioni igieniche della proprietà attorea.
Va quindi ordinato il ripristino dello status quo ante con la rimozione della piattaforma e del suddetto deposito.
Non può invece essere accolta la pretesa risarcitoria degli attori avendo questi ultimi, in atto introduttivo, allegato i fatti costitutivi della stessa in modo estremamente generico e pertanto inidoneo a quantificare l'effettivo pregiudizio subito dal proprio immobile e da coloro che vi abitano in conseguenza dell'illecito commesso dal convenuto. CP_1
Relativamente, infine, alle domande riconvenzionali del convenuto, CP_1
stando sempre alle risultanze della CTU, va accolta soltanto quella relativa allo spostamento di uno scarico fumi posizionato sulla facciata della proprietà attorea anziché sul tetto del fabbricato;
tale ultima soluzione consentirebbe infatti di evitare un diretto contatto con emissioni fastidiose e potenzialmente nocive per la salute dei condomini.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate mentre le spese di CTU, per le medesime ragioni, vanno suddivise tra le parti in uguale misura.
P.Q.M.
1) Accertata l'illegittimità degli stessi, condanna la parte convenuta a rimuovere la piattaforma in cemento oggetto di causa ed il deposito rifiuti posizionato su quest'ultima.
2) Accertata l'illegittimità dello stesso, condanna gli attori a rimuovere lo scarico dei fumi posizionato sulla facciata del loro immobile.
3) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
4) Compensa integralmente le spese di giudizio.
5) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 13 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa