Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 17.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9607/2022 R.G.L., avente a oggetto modifica flussi
Uniemens e riliquidazione assegno di esodo,
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Emanuele Biancarosa e Salvatore Biancarosa;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con l'Avv. Marco Luzi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato in data 13.10.2022, l'odierno ricorrente ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…In via Cautelare: per i motivi esposti in narrativa, accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, disporre, previa comparizione delle parti, la sospensione degli effetti della ratifica da parte dell' Controparte_2
della modifica dei flussi Uniemens effettuata dalla società
[...] Parte_2
per il periodo 2014-2020, ordinando il pagamento dell'assegno pensionistico da esodo nella misura già percepita prima dell'adozione dei provvedimenti impugnati, pari ad €
10.985,82 lordi, corrispondenti ad un netto di € 6.524,04.
Nel merito
1
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti, previa disapplicazione di ogni eventuale provvedimento ostativo ancorché non conosciuto, l'illegittimità della ratifica da parte dell' della modifica dei Controparte_3
flussi Uniemens effettuata dalla società per il periodo 2014-2020 e Parte_2
conseguentemente annullare il provvedimento CP_1
- condannare l' Controparte_4
ricostituzione come da estratto conto di maggio 2021 e come da accordo di esodo, delle corrette spettanze dell'assegno di esodo nella misura già goduta prima dell'adozione del provvedimento oggetto del presente giudizio pari ad € 10.985,82 lordi, corrispondenti ad un netto di € 6.524,04, nonché al pagamento dei relativi arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla modifica di flussi Uniemens da parte della società intervenuta per il Parte_2
periodo antecedente al luglio 2017.
Ove occorra, disporre CTU al fine di quantificare le somme spettanti al ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con ordinanza del 2.3.2023 il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato rigettato per difetto di periculum in mora.
Con memoria difensiva depositata in data 7.4.2023, si è costituito in giudizio l' svolgendo difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti CP_1 conclusioni: “…in via preliminare in rito, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto litisconsorte necessario, ovvero, in difetto, Parte_2
ai sensi degli artt. 103, 106 o 107 c.p.c. ; sempre in via preliminare in rito, disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del processo pendente tra il ricorrente e presso il Tribunale di Parte_2
Palermo; nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 17.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Stante il carattere assorbente, a seguito dei rinvii in precedenza richiesti e disposti “…al fine di consentire l'eventuale definizione” del “…procedimento n. 6941/2021
2 R.G. [pendente innanzi al Tribunale di Palermo] avente a oggetto la pretesa restituzione delle retribuzioni sottese alla contribuzione oggetto del presente procedimento” (cfr. verbali di udienza del 10.10.2023, del 16.2.2024 e dell'11.6.2024), all'udienza del
29.11.2024 il procuratore di parte ricorrente ha infine dato “…atto della circostanza che, a seguito della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3245/2024 del 2.7.2024 prodotta in data 25.9.2024 e delle istanze di parte ricorrente del 27.8.2024 e del 17.10.2024, che si esibiscono con riserva di deposito in via telematica, l' ha provveduto a riliquidare la CP_1 prestazione richiesta, con conseguente cessazione della materia del contendere”, chiedendo quindi “…dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale” CP_1
(cfr. verbale di udienza del 29.11.2024; cfr. altresì verbale di udienza del 31.1.2025 e del
18.3.2025, nonché note ex art. 127 ter c.p.c. del 16-17.6.2025).
A fronte di ciò, inoltre, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. del 14.6.2025, anche il procuratore dell'Ente previdenziale ha dedotto che “…Alla luce della sentenza del
Tribunale di Palermo n. 3245/2024 del 2.7.2024 e del fatto che l' ha provveduto a CP_1
riliquidare al ricorrente la prestazione richiesta, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere […]”; ha altresì evidenziato che “…l' aveva ratificato la CP_1
variazione dei flussi inviatigli dalla società Pt_3 Parte_2
attenendosi alla normativa che regola la materia. L'operato dell è Controparte_5
stato trasparente, dal momento che, come ammesso dallo stesso ricorrente, con PEC in data 08.05.2021 (doc. 2), l' lo ha informato del fatto che l'assegno di esodo avrebbe CP_1
potuto essere rideterminato in pejus sulla base del nuovo flusso di variazione Pt_3 delle denunce individuali inviato da ”, chiedendo pertanto Parte_2
“…l'integrale compensazione delle spese di lite” (cfr. note del 14.6.2025, cit.).
2.2. Sulla base di quanto dedotto e riconosciuto da entrambe le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.3. Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
3 che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
3. Spese.
3.1. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta secondo l'ordinaria disciplina tenuto conto della soccombenza virtuale.
3.2. All'uopo, dovendosi vagliare la legittimità della contestata attività di riliquidazione dell'assegno di esodo posta in essere dall' , appare dirimente CP_1
considerare che, per un verso e siccome risultante dalla documentazione in atti oltreché incontestato tra le parti, “…la posizione assicurativa [del ricorrente] è stata rideterminata a seguito della trasmissione dei flussi di regolarizzazione spontanea trasmessi dalla
[...]
e “…da ciò è scaturito il provvedimento di riliquidazione che ha Parte_2 determinato una variazione in diminuzione del Suo assegno di esodo” (cfr. doc. nn. 14 e 12 di parte ricorrente), venendo dunque in rilievo la presupposta attività di variazione dei flussi Uniemens autonomamente posta in essere dalla società datrice di lavoro, peraltro neppure parte del presente procedimento.
Per altro verso, siccome parimenti incontestato tra le parti e risultante dalla documentazione in atti, a seguito della sentenza n. 3245/2024 emessa dal Tribunale di
Palermo in data 2.7.2024 nel proc. n. 6941/2021 R.G. instaurato tra la Parte_2
e il ricorrente e “…avente a oggetto la pretesa restituzione delle retribuzioni sottese
[...] alla contribuzione oggetto del presente procedimento” (cfr. verbali di udienza, cit., e sentenza prodotta da parte ricorrente in data 25.9.2024), l' ha prontamente CP_1
“…provveduto a riliquidare la prestazione richiesta, con conseguente cessazione della materia del contendere”, siccome riconosciuto dalla stessa parte ricorrente all'udienza del
29.11.2024 (cfr. verbale di udienza, cit.).
3.3. Stante quanto sopra, va ritenuto che la complessità della fattispecie e del quadro fattuale e normativo di riferimento e la circostanza che l' – da un lato – ha CP_1
agito sulla base dell'unilaterale variazione dei flussi Uniemens effettuata dalla società datrice di lavoro e – dall'altro lato – ha prontamente riliquidato la prestazione richiesta dopo la definizione del presupposto procedimento instaurato tra la e Parte_2
4 il ricorrente, peraltro a fronte del suindicato rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa per difetto di periculum in mora, costituiscono motivi di compensazione delle spese di lite.
Sulla base delle superiori considerazioni, in definitiva, le spese di lite possono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Catania, 17 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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