Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 4972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4972 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 19.6.2025 disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 7802/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: differenze retributive;
TRA
(C.F. ), in qualità di erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Empedocle n. 7 presso lo studio dell'avv. Rita Velletri che la rappresenta e difende;
interventrice volontaria per parte ricorrente
CONTRO
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Antonio Viola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Terracciano n. 28;
resistente
CONCLUSIONI per : accertare e dichiarare il diritto di ad essere inquadrato, dal Parte_1 Persona_1
13.06.2018 fino al 30.04.2020, nel Liv. 7 (D1) del CCNL Terziario Commercio e CCNL-commercio
CISAL-2020-2022; condannare la in persona del l.r.p.t. Parte_2
e del curatore p.t. e la in solido tra loro o per quanto di ragione, al pagamento in favore di P_
, in qualità di moglie ed erede di , dell'importo complessivo di € Parte_1 Persona_1
14.029,73, per le causali indicate di cui al ricorso introduttivo come indicate negli analitici conteggi allegati, o di quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche attraverso c.t.u. contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.4.2023, esponeva di aver svolto attività Persona_1 lavorativa alle dipendenze della assoggettata a fusione con la società Parte_2
a far data dal 13.06.2018, con contratto di Controparte_2 assunzione per consentire la somministrazione di lavoro a tempo determinato presso la Controparte_1 rapporto prorogato fino al 30.04.2020 per l'espletamento di mansioni di “addetto/ausilio al banco salumeria“, con inquadramento nel CCNL Terziario Commercio Inquadramento Liv. 7 (D1) e CCNL- commercio CISAL-2020-2022.
Aggiungeva che la propria attività lavorativa era stata svolta presso il supermercato a marchio sito in Pozzuoli (Na) alla via Luciano n. 76, senza soluzione di continuità. CP_3
Sosteneva di aver osservato il seguente orario di lavoro settimanale: “variabile di giorno in giorno
e di settimana in settimana, suddiviso nelle giornate da lunedi a domenica, alternandosi con i propri colleghi e più precisamente osservando i seguenti orari relativamente ad una settimana tipo: lunedi dalle ore 10.00 alle 17.00 e dalle 18.30 alle 21.30- il martedi dalle ore 9.00 alle 15.30 e dalle 17.00 alle
20.30- il mercoledi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 21.00 - il giovedi dalle ore 07.00 alle ore 15.00 - il venerdi dalle ore 08.00 alle ore 15.00 e dalle 17.30 alle 20.30 - il sabato dalle ore 08.30 alle 16.00 e dalle ore 18.00 alle 20.30 osservando il riposo per quella determinata domenica della prima settimana, lavorando poi anche la domenica, alternandosi, per le altre due domeniche del mese”.
Lamentava che le ore di lavoro straordinario espletate non gli erano mai state pagate e di essere creditore dell'importo complessivo di € 14.029,73, a titolo di differenze retributive, come risultante dagli analitici conteggi allegati al ricorso.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la
[...]
e la chiedendone condanna, in solido o ciascuna per quanto Parte_2 Controparte_1 di ragione, al pagamento del predetto importo, o di quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche attraverso la nomina di un c.t.u. contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva Parte_2 tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità della pretesa di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, la propria carenza di legittimazione passiva e la inammissibilità della domanda di accertamento del corretto inquadramento del ricorrente, non contestato.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda e la mancanza di prova dell'espletamento di lavoro straordinario rispetto alle ore attestate nei fogli presenza e regolarmente indicate nelle buste paga;
straordinario che, in ogni caso, nessuno aveva richiesto di svolgere o aveva autorizzato.
Contestava i conteggi ed, in subordine, si riservava azione nei confronti della Controparte_1
Anche la si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo in via preliminare, Controparte_1 la nullità della domanda in quanto generica ed il proprio difetto di legittimazione passiva . 2 Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda e la mancanza di prova dell'espletamento di lavoro straordinario rispetto all'orario indicato nei fogli presenza e contestava i conteggi.
A seguito del decesso del sig. , in data 23.9.2024 interveniva in giudizio Persona_1 Parte_1
, in qualità di erede, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dal de cuius.
[...]
All'udienza del 31.10.2024, vista l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_2
il processo veniva dichiarato interrotto ex art. 300 c.p.c.
[...]
Il giudizio interrotto veniva riassunto da , n.q., richiamando le argomentazioni Parte_1 difensive e le domande già formulate dal sig. e chiedendo l'accoglimento delle sopra indicate Per_1 conclusioni.
La Liquidazione Giudiziale si costituiva nel giudizio riassunto Parte_2 eccependo, in via principale, l'improcedibilità e/o l'improponibilità e/o l'inammissibilità - anche ai sensi dell'art. 151 CCII - delle domande proposte da nei propri confronti, con ogni Parte_1 consequenziale provvedimento.
In subordine, chiedeva rigettarsi il ricorso.
Anche la si costituiva nel giudizio riassunto chiedendo rigettarsi il ricorso e Controparte_1 condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della udienza del 09.1.2025 la causa veniva discussa oralmente con riferimento alla eccezione preliminare di improcedibilità, improponibilità o inammissibilità della domanda proposta nei confronti della liquidazione giudiziale Parte_2
All'esito veniva pronunciata sentenza non definitiva con cui si dichiarava improcedibile
[...] il ricorso riassunto nei confronti della Liquidazione Giudiziale e Parte_2 rinviato il giudizio tra le rimanenti parti per l'espletamento della prova testimoniale.
Non essendo stata espletata la prova testimoniale nonostante la concessione di rinvio, acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del
19.6.2025, veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per la sua genericità.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 4, nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 5°, c.p.c. Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma 2°, c.p.c.
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso in quanto contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata posta la convenuta in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
3 In particolare, dalla sua lettura emergono il periodo e le modalità orarie di svolgimento dell'attività lavorativa, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento della domanda.
3. La domanda proposta nei confronti della va rigettata. Controparte_1
Come detto, nella specie è documentato il rapporto lavorativo a partire dal 13.06.2018 fino al
30.04.2020, con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di addetto/ausilio al banco salumeria, di cui al livello 7 (D1) del CCNL di settore, presso il supermercato sito in Pozzuoli (Na) CP_3 alla via Luciano n. 76.
La ricorrente lamenta, piuttosto, lo svolgimento da parte del de cuius della prestazione lavorativa per un numero di ore maggiore a quello ordinario di 40 ore settimanali.
Alla luce di ciò, ha domandato l'applicazione di quanto statuito nel CCNL di settore in ordine alla retribuzione e alle altre voci ivi previste.
Per giurisprudenza consolidata, l'onere probatorio dell'assolvimento di prestazioni lavorative per un monte orario eccedente quello ordinario grava sul lavoratore;
è quest'ultimo che deve fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Ciò in conformità ai principi espressi in tema dalla giurisprudenza di legittimità, per cui: “a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (v. Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4408/2021).
Richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, come detto, nella specie non è stato possibile l'espletamento della prova testimoniale, con l'unico teste indicato in ricorso, nonostante il rinvio appositamente concesso, né la parte ha chiesto la sua sostituzione.
Per cui, in mancanza di utili elementi documentali a sostegno del ricorso, non può dirsi soddisfatto l'“onere probatorio rigoroso” gravante sul ricorrente in tema di lavoro straordinario.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso riassunto nei confronti della Controparte_1 va rigettato.
4. La peculiarità della vicenda sostanziale e processuale costituisce un grave ed eccezionale motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 20.6.2025. Il Giudice dott. Roberto De Matteis
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