Articolo 57 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 56Articolo 58
Versione
22 agosto 1907
Art. 57.

La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312 , sara' ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle Provincie.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907