Art. 57.
La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312 , sara' ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle Provincie.
La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312 , sara' ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle Provincie.