Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2960/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2960/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fazzini, la C.F._2 seconda, dall'avv. Paola Marzo, entrambi procuratori domiciliatari;
Ricorrenti
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 01.10.2024
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 03.07.2024 e Parte_1 Pt_2
esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 30.09.2012 e che dalla loro
[...] unione nasceva (16.02.2012); - che, con decreto depositato il 14.04.24, Persona_1 il Tribunale di Lecce omologava la separazione alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1
Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** ****
6 Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] l'[...], e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...].
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt.
2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile in Casarano in data 30.09.2012, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato il 14.04.2024.
Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione, avvenuta in data 14.09.2023, sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente del minore, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 03.07.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Casarano il 30.09.2012 da
[...]
nata a [...] l'[...], e nato a Parte_1 Parte_2
Racale il 03.11.1959 (Atto n. 12, Parte I, Anno 2012), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casarano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 28.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott. Gianluca FIORELLA
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