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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/08/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
n. 10030/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.R.G. 10030/2017 promossa da:
(CF.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Natale Caterina (C.F.: ) C.F._2
dom.to presso il suo studio sito in Caserta (CE) alla via G.M. Bosco
Pal. Anto;
-attore-
Contro
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Actis C.F._3
Giovanni (C.F.: ) e dall'Avv. Pennino C.F._4
Virginio (C.F.: elettivamente domiciliata C.F._5
1 presso lo studio dell'Avv. Actis Giovanni sito in Napoli via Santa
Lucia n. 107;
-convenuta-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Attesa l'entrata in vigore degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. n. 69/2009, la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, omesso ogni riferimento allo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Parte_1
ha convenuto in giudizio la sig.ra deducendo di Controparte_1
aver acquisito la proprietà dell'autovettura Volkswagen Tuareg Tg.
CM302TA, riscattata a seguito di contratto di leasing inizialmente intestato a e di averne sostenuto il Controparte_2
relativo pagamento, chiedeva, pertanto, di accertare la propria titolarità del diritto di proprietà sul veicolo, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del medesimo ovvero, in subordine, al risarcimento del danno nei limiti di euro 40.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Domandava, inoltre, la condanna della convenuta al rimborso delle spese del presente giudizio, nonché di quelle sostenute nei procedimenti cautelari di sequestro conservativo e nel successivo reclamo al Collegio.
2 Si è costituita in giudizio la convenuta, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, nonché la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria azionata dall'attore. Ha quindi chiesto il rigetto integrale della domanda, per infondatezza in fatto e in diritto, deducendo altresì l'intervenuta definitività delle ordinanze emesse in sede esecutiva in suo favore, in quanto relative a credito già cristallizzato in forza di valido titolo esecutivo. Ha infine domandato la condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite, comprensive di onorari, con attribuzione, nonché al risarcimento per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
All'esito dell'istruttoria, condotta anche attraverso l'escussione di sei testimoni indicati da entrambe le parti, nonché mediante l'interrogatorio formale dell'attore, e volta ad accertare le rispettive allegazioni, in particolare con riguardo alla titolarità dell'autovettura, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Giova evidenziare, in via preliminare, come la presente controversia presenti una rilevante complessità, tale da rendere particolarmente articolato il compito del giudicante, sia sotto il profilo della qualificazione giuridica che dell'accertamento in fatto. Le domande attoree, infatti, si intrecciano parzialmente con vicende già oggetto di esame in sede esecutiva e, nel contempo, introducono pretese risarcitorie e rivendicative basate su fatti risalenti nel tempo, non sempre sorretti da un corredo documentale adeguato.
Tale intreccio incide in maniera significativa sulla linearità del quadro istruttorio, imponendo un'attenta attività ricostruttiva e valutativa.
3 Invero, l'attore chiede, da un lato, l'accertamento dell'intervenuta estinzione del proprio debito relativo agli assegni di mantenimento nei confronti della convenuta, già legata all'attore Controparte_1
da vincolo coniugale e, pertanto, ex coniuge dello stesso, mediante compensazione con un controcredito asseritamente derivante dal mancato godimento e dalla mancata restituzione dell'autovettura
Volkswagen Tuareg;
dall'altro lato, propone domanda di rivendica della medesima autovettura e, in subordine, domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti a causa della mancata restituzione del veicolo.
Tali domande, sebbene astrattamente configurabili anche in via autonoma, risultano, nell'economia complessiva del presente giudizio, strettamente connesse tra loro, sia per le implicazioni di fatto, sia per le rilevanti ricadute di natura patrimoniale. Esse impongono al giudicante una valutazione unitaria e integrata delle allegazioni difensive, delle risultanze istruttorie e dei presupposti giuridici sottesi, anche con riguardo all'eventuale compensazione tra i crediti contrapposti. In particolare, si tratta di verificare:
- da un lato, l'intervenuta estinzione dell'obbligo dell'attore di corrispondere assegni di mantenimento in favore della convenuta, in ragione della prospettata compensazione con un controcredito asseritamente vantato per il mancato godimento e la mancata restituzione dell'autovettura Volkswagen Tuareg;
- dall'altro lato, le domande di rivendica, ovvero, in via subordinata, risarcitorie, riferite al medesimo veicolo.
4 La controversia in esame rende necessaria una valutazione integrata e sistematica delle domande attoree, alla luce della preesistenza di un titolo esecutivo giudiziale e della necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per una compensazione legale o giudiziale del credito opposto.
La convenuta, in via difensiva, ha sostenuto che tutti i pagamenti relativi all'autovettura in oggetto sono stati effettuati dalla
[...]
soggetto formalmente intestatario Controparte_3
del contratto di locazione finanziaria, amministrata dapprima dalla sig.ra e successivamente dal sig. Parte_2 Parte_3
rispettivamente sorella e padre della stessa convenuta.
Secondo tale ricostruzione, anche i versamenti in contanti sarebbero stati eseguiti dalla società, mentre l'intestazione del veicolo al sig.
[...]
costituirebbe espressione di una condotta infedele, in Pt_1
violazione di intese e patti interni intercorsi tra le parti.
La società, a seguito del subentro nel contratto di leasing, avrebbe concesso l'uso del veicolo a fino alla naturale Controparte_1
scadenza del rapporto contrattuale, provvedendo altresì al regolare pagamento delle tasse automobilistiche per gli anni dal 2005 al 2008.
Dall'analisi complessiva delle difese svolte dalla convenuta, della documentazione prodotta e degli atti acquisiti anche nell'ambito del parallelo procedimento esecutivo, emerge l'infondatezza, tanto in fatto quanto in diritto, della pretesa attorea, volta a ottenere l'accertamento dell'estinzione del proprio debito per assegni di mantenimento, in ragione di un asserito controcredito derivante dalla mancata restituzione dell'autovettura.
5 Invero, il credito della convenuta, scaturente dalla sentenza n.
459/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stato oggetto di procedura esecutiva in cui è intervenuta l'ordinanza del G.E. dott.
Colandrea, che ha disposto l'assegnazione in favore della
[...]
della somma complessiva di € 44.755,93, con CP_1
autorizzazione al pagamento rateale da parte dell'obbligato.
Tale ordinanza, divenuta definitiva per mancata opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., costituisce un titolo esecutivo idoneo a cristallizzare il credito e preclude ogni successiva contestazione circa l'an debeatur o il quantum.
La natura esecutiva e la definitività del provvedimento in parola impediscono, pertanto, che il credito assegnato possa essere oggetto di paralisi o neutralizzazione nell'ambito di un separato giudizio ordinario, fondato su un controcredito privo di accertamento giudiziale e, dunque, privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1243 c.c..
Ne consegue che il presente giudizio non può in alcun modo assolvere a una funzione surrettizia di revisione o riconsiderazione del titolo esecutivo già formatosi, né può costituire sede per la verifica di pretese creditorie dell'attore, sfornite di un titolo certo e giuridicamente rilevante.
Sotto tale profilo, la domanda attorea si rivela inammissibile, per difetto dei presupposti sostanziali e processuali richiesti ai fini della compensazione, oltre che infondata nel merito.
Deve inoltre rilevarsi il carattere strumentale e dilatorio della pretesa azionata, volta unicamente a ostacolare l'esecuzione in corso e a
6 sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione già accertata in sede giudiziale, mediante allegazioni generiche, non documentate e scarsamente circostanziate.
A sostegno delle proprie deduzioni, l'attore ha invocato la sentenza della Corte di Cassazione n. 1368/2016, ritenendo che essa avvalori la fondatezza delle pretese azionate e dimostri la sussistenza di un proprio diritto sull'autovettura Volkswagen Tuareg, oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, tale pronuncia risulta priva di qualsiasi efficacia vincolante nel presente giudizio.
In primo luogo, essa è intervenuta all'esito di un ricorso per
Cassazione nell'ambito del procedimento di separazione personale tra le medesime parti e si è limitata a confermare la sussistenza dell'addebito della separazione a carico del sig. con Pt_1
connessa statuizione sul danno morale e sul mantenimento della convenuta.
Nulla è stato stabilito in quella sede circa la proprietà o la disponibilità dell'autovettura oggetto della presente controversia, né tantomeno è stata esaminata la questione della compensazione tra il credito di mantenimento e un presunto controcredito dell'attore. Manca pertanto l'identità sia del petitum sia della causa petendi, con conseguente esclusione di ogni effetto preclusivo o conformativo derivante dal giudicato formatosi in quella sede.
Si aggiunga, infine, che la pronuncia della Suprema Corte, sebbene formalmente definitiva, ha natura meramente rescindente, non essendo stata resa all'esito di un giudizio di merito sulla materia oggi
7 devoluta, con conseguente irrilevanza anche sotto il profilo del valore persuasivo.
Ne deriva che la sentenza allegata, oltre a non essere idonea a spiegare effetti conformativi nel presente giudizio, risulta del tutto irrilevante anche quale precedente giurisprudenziale ai fini di un eventuale indirizzo interpretativo, difettando ogni analogia concreta e giuridica con la fattispecie oggetto di esame.
Le risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio depongono in modo chiaro, univoco e coerente a sostegno della prospettazione difensiva della convenuta.
In particolare, l'escussione dei testimoni indicati da quest'ultima, pur se legati alla parte da rapporti di parentela o affinità, ha fornito dichiarazioni convergenti, dettagliate e logicamente strutturate, non smentite da elementi di segno contrario né da evidenze documentali idonee a comprometterne l'attendibilità.
La valutazione complessiva del materiale probatorio, operata secondo il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c., consente di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi allegati dalla convenuta.
Deve altresì richiamarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera esistenza di un vincolo familiare non è, di per sé, causa di inattendibilità della testimonianza, la cui efficacia probatoria resta subordinata a una valutazione concreta di attendibilità soggettiva e coerenza oggettiva delle dichiarazioni rese (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 21/10/2020, n.
22997; Cass. civ., Sez. III, 07/12/2015, n. 24829).
8 Dalle loro dichiarazioni è emerso che: i pagamenti necessari al riscatto dell'autovettura Volkswagen Tuareg furono effettuati interamente dalla società . senza alcun contributo effettivo da parte Pt_4 CP_3
dell'attore; il veicolo è sempre rimasto nella materiale disponibilità della società, presso la sede della stessa, risultando di fatto nella sfera giuridico-patrimoniale della convenuta;
l'attore Parte_1
trattenne per sé il corrispettivo ottenuto dalla vendita della precedente autovettura Audi A3, senza destinarlo alla società o ad altro scopo comune, contrariamente a quanto sostenuto nelle allegazioni di parte attrice.
Tali circostanze, emerse in modo concorde e coerente dall'istruttoria orale e non efficacemente contrastate dall'attore mediante documentazione idonea o riscontri probatori autonomi, conducono a una valutazione univoca circa l'infondatezza delle pretese attoree.
Come già evidenziato, difetta nel caso di specie qualsiasi riscontro documentale idoneo a comprovare l'esistenza di un diritto di proprietà esclusiva dell'attore sull'autovettura oggetto di causa, così come non risulta prodotto alcun atto, formale o sostanziale, da cui possa evincersi una chiara e inequivoca ricognizione del controcredito preteso.
Tale carenza probatoria, tanto sotto il profilo dell' an quanto del quantum, impedisce di qualificare il preteso credito dell'attore come certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 1243 c.c., e ne preclude, di conseguenza, l'ammissibilità in chiave compensativa rispetto al credito già cristallizzato in sede esecutiva.
9 Non risultano dunque provati, né in fatto né in diritto, i presupposti per l'accoglimento delle domande attoree, né tanto meno emerge un credito idoneo a sostenere una compensazione legale o giudiziale con l'obbligo di mantenimento in favore della convenuta, ormai definitivamente accertato e cristallizzato in sede esecutiva, con forza di titolo esecutivo giudiziale.
La domanda va, pertanto, rigettata in tutte le sue articolazioni, non solo per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del preteso controcredito, ma anche per l'inidoneità dell'azione ordinaria proposta a paralizzare o incidere su un diritto già riconosciuto con efficacia esecutiva.
Deve quindi escludersi che il presente giudizio possa costituire veicolo per una surrettizia revisione del titolo esecutivo formatosi, né può ammettersi una compensazione in assenza di una valida prova del credito contrapposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Terza Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte dall'attore Parte_1
- dichiara provato l'intervenuto acquisto dell'autovettura Volkswagen
Tuareg Tg. CM302TA da parte della società . come risulta Pt_4 CP_3
dagli atti di causa, e per l'effetto dichiara infondate le pretese
10 dell'attore relative alla compensazione e alla rivendica del suddetto veicolo;
- condanna al pagamento in favore della convenuta Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 2.850,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- dichiara assorbite tutte le ulteriori domande, eccezioni e deduzioni delle parti non espressamente esaminate.
Così deciso, 30/07/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.R.G. 10030/2017 promossa da:
(CF.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Natale Caterina (C.F.: ) C.F._2
dom.to presso il suo studio sito in Caserta (CE) alla via G.M. Bosco
Pal. Anto;
-attore-
Contro
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Actis C.F._3
Giovanni (C.F.: ) e dall'Avv. Pennino C.F._4
Virginio (C.F.: elettivamente domiciliata C.F._5
1 presso lo studio dell'Avv. Actis Giovanni sito in Napoli via Santa
Lucia n. 107;
-convenuta-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Attesa l'entrata in vigore degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. n. 69/2009, la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, omesso ogni riferimento allo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Parte_1
ha convenuto in giudizio la sig.ra deducendo di Controparte_1
aver acquisito la proprietà dell'autovettura Volkswagen Tuareg Tg.
CM302TA, riscattata a seguito di contratto di leasing inizialmente intestato a e di averne sostenuto il Controparte_2
relativo pagamento, chiedeva, pertanto, di accertare la propria titolarità del diritto di proprietà sul veicolo, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del medesimo ovvero, in subordine, al risarcimento del danno nei limiti di euro 40.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Domandava, inoltre, la condanna della convenuta al rimborso delle spese del presente giudizio, nonché di quelle sostenute nei procedimenti cautelari di sequestro conservativo e nel successivo reclamo al Collegio.
2 Si è costituita in giudizio la convenuta, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, nonché la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria azionata dall'attore. Ha quindi chiesto il rigetto integrale della domanda, per infondatezza in fatto e in diritto, deducendo altresì l'intervenuta definitività delle ordinanze emesse in sede esecutiva in suo favore, in quanto relative a credito già cristallizzato in forza di valido titolo esecutivo. Ha infine domandato la condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite, comprensive di onorari, con attribuzione, nonché al risarcimento per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
All'esito dell'istruttoria, condotta anche attraverso l'escussione di sei testimoni indicati da entrambe le parti, nonché mediante l'interrogatorio formale dell'attore, e volta ad accertare le rispettive allegazioni, in particolare con riguardo alla titolarità dell'autovettura, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Giova evidenziare, in via preliminare, come la presente controversia presenti una rilevante complessità, tale da rendere particolarmente articolato il compito del giudicante, sia sotto il profilo della qualificazione giuridica che dell'accertamento in fatto. Le domande attoree, infatti, si intrecciano parzialmente con vicende già oggetto di esame in sede esecutiva e, nel contempo, introducono pretese risarcitorie e rivendicative basate su fatti risalenti nel tempo, non sempre sorretti da un corredo documentale adeguato.
Tale intreccio incide in maniera significativa sulla linearità del quadro istruttorio, imponendo un'attenta attività ricostruttiva e valutativa.
3 Invero, l'attore chiede, da un lato, l'accertamento dell'intervenuta estinzione del proprio debito relativo agli assegni di mantenimento nei confronti della convenuta, già legata all'attore Controparte_1
da vincolo coniugale e, pertanto, ex coniuge dello stesso, mediante compensazione con un controcredito asseritamente derivante dal mancato godimento e dalla mancata restituzione dell'autovettura
Volkswagen Tuareg;
dall'altro lato, propone domanda di rivendica della medesima autovettura e, in subordine, domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti a causa della mancata restituzione del veicolo.
Tali domande, sebbene astrattamente configurabili anche in via autonoma, risultano, nell'economia complessiva del presente giudizio, strettamente connesse tra loro, sia per le implicazioni di fatto, sia per le rilevanti ricadute di natura patrimoniale. Esse impongono al giudicante una valutazione unitaria e integrata delle allegazioni difensive, delle risultanze istruttorie e dei presupposti giuridici sottesi, anche con riguardo all'eventuale compensazione tra i crediti contrapposti. In particolare, si tratta di verificare:
- da un lato, l'intervenuta estinzione dell'obbligo dell'attore di corrispondere assegni di mantenimento in favore della convenuta, in ragione della prospettata compensazione con un controcredito asseritamente vantato per il mancato godimento e la mancata restituzione dell'autovettura Volkswagen Tuareg;
- dall'altro lato, le domande di rivendica, ovvero, in via subordinata, risarcitorie, riferite al medesimo veicolo.
4 La controversia in esame rende necessaria una valutazione integrata e sistematica delle domande attoree, alla luce della preesistenza di un titolo esecutivo giudiziale e della necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per una compensazione legale o giudiziale del credito opposto.
La convenuta, in via difensiva, ha sostenuto che tutti i pagamenti relativi all'autovettura in oggetto sono stati effettuati dalla
[...]
soggetto formalmente intestatario Controparte_3
del contratto di locazione finanziaria, amministrata dapprima dalla sig.ra e successivamente dal sig. Parte_2 Parte_3
rispettivamente sorella e padre della stessa convenuta.
Secondo tale ricostruzione, anche i versamenti in contanti sarebbero stati eseguiti dalla società, mentre l'intestazione del veicolo al sig.
[...]
costituirebbe espressione di una condotta infedele, in Pt_1
violazione di intese e patti interni intercorsi tra le parti.
La società, a seguito del subentro nel contratto di leasing, avrebbe concesso l'uso del veicolo a fino alla naturale Controparte_1
scadenza del rapporto contrattuale, provvedendo altresì al regolare pagamento delle tasse automobilistiche per gli anni dal 2005 al 2008.
Dall'analisi complessiva delle difese svolte dalla convenuta, della documentazione prodotta e degli atti acquisiti anche nell'ambito del parallelo procedimento esecutivo, emerge l'infondatezza, tanto in fatto quanto in diritto, della pretesa attorea, volta a ottenere l'accertamento dell'estinzione del proprio debito per assegni di mantenimento, in ragione di un asserito controcredito derivante dalla mancata restituzione dell'autovettura.
5 Invero, il credito della convenuta, scaturente dalla sentenza n.
459/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stato oggetto di procedura esecutiva in cui è intervenuta l'ordinanza del G.E. dott.
Colandrea, che ha disposto l'assegnazione in favore della
[...]
della somma complessiva di € 44.755,93, con CP_1
autorizzazione al pagamento rateale da parte dell'obbligato.
Tale ordinanza, divenuta definitiva per mancata opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., costituisce un titolo esecutivo idoneo a cristallizzare il credito e preclude ogni successiva contestazione circa l'an debeatur o il quantum.
La natura esecutiva e la definitività del provvedimento in parola impediscono, pertanto, che il credito assegnato possa essere oggetto di paralisi o neutralizzazione nell'ambito di un separato giudizio ordinario, fondato su un controcredito privo di accertamento giudiziale e, dunque, privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1243 c.c..
Ne consegue che il presente giudizio non può in alcun modo assolvere a una funzione surrettizia di revisione o riconsiderazione del titolo esecutivo già formatosi, né può costituire sede per la verifica di pretese creditorie dell'attore, sfornite di un titolo certo e giuridicamente rilevante.
Sotto tale profilo, la domanda attorea si rivela inammissibile, per difetto dei presupposti sostanziali e processuali richiesti ai fini della compensazione, oltre che infondata nel merito.
Deve inoltre rilevarsi il carattere strumentale e dilatorio della pretesa azionata, volta unicamente a ostacolare l'esecuzione in corso e a
6 sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione già accertata in sede giudiziale, mediante allegazioni generiche, non documentate e scarsamente circostanziate.
A sostegno delle proprie deduzioni, l'attore ha invocato la sentenza della Corte di Cassazione n. 1368/2016, ritenendo che essa avvalori la fondatezza delle pretese azionate e dimostri la sussistenza di un proprio diritto sull'autovettura Volkswagen Tuareg, oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, tale pronuncia risulta priva di qualsiasi efficacia vincolante nel presente giudizio.
In primo luogo, essa è intervenuta all'esito di un ricorso per
Cassazione nell'ambito del procedimento di separazione personale tra le medesime parti e si è limitata a confermare la sussistenza dell'addebito della separazione a carico del sig. con Pt_1
connessa statuizione sul danno morale e sul mantenimento della convenuta.
Nulla è stato stabilito in quella sede circa la proprietà o la disponibilità dell'autovettura oggetto della presente controversia, né tantomeno è stata esaminata la questione della compensazione tra il credito di mantenimento e un presunto controcredito dell'attore. Manca pertanto l'identità sia del petitum sia della causa petendi, con conseguente esclusione di ogni effetto preclusivo o conformativo derivante dal giudicato formatosi in quella sede.
Si aggiunga, infine, che la pronuncia della Suprema Corte, sebbene formalmente definitiva, ha natura meramente rescindente, non essendo stata resa all'esito di un giudizio di merito sulla materia oggi
7 devoluta, con conseguente irrilevanza anche sotto il profilo del valore persuasivo.
Ne deriva che la sentenza allegata, oltre a non essere idonea a spiegare effetti conformativi nel presente giudizio, risulta del tutto irrilevante anche quale precedente giurisprudenziale ai fini di un eventuale indirizzo interpretativo, difettando ogni analogia concreta e giuridica con la fattispecie oggetto di esame.
Le risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio depongono in modo chiaro, univoco e coerente a sostegno della prospettazione difensiva della convenuta.
In particolare, l'escussione dei testimoni indicati da quest'ultima, pur se legati alla parte da rapporti di parentela o affinità, ha fornito dichiarazioni convergenti, dettagliate e logicamente strutturate, non smentite da elementi di segno contrario né da evidenze documentali idonee a comprometterne l'attendibilità.
La valutazione complessiva del materiale probatorio, operata secondo il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c., consente di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi allegati dalla convenuta.
Deve altresì richiamarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera esistenza di un vincolo familiare non è, di per sé, causa di inattendibilità della testimonianza, la cui efficacia probatoria resta subordinata a una valutazione concreta di attendibilità soggettiva e coerenza oggettiva delle dichiarazioni rese (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 21/10/2020, n.
22997; Cass. civ., Sez. III, 07/12/2015, n. 24829).
8 Dalle loro dichiarazioni è emerso che: i pagamenti necessari al riscatto dell'autovettura Volkswagen Tuareg furono effettuati interamente dalla società . senza alcun contributo effettivo da parte Pt_4 CP_3
dell'attore; il veicolo è sempre rimasto nella materiale disponibilità della società, presso la sede della stessa, risultando di fatto nella sfera giuridico-patrimoniale della convenuta;
l'attore Parte_1
trattenne per sé il corrispettivo ottenuto dalla vendita della precedente autovettura Audi A3, senza destinarlo alla società o ad altro scopo comune, contrariamente a quanto sostenuto nelle allegazioni di parte attrice.
Tali circostanze, emerse in modo concorde e coerente dall'istruttoria orale e non efficacemente contrastate dall'attore mediante documentazione idonea o riscontri probatori autonomi, conducono a una valutazione univoca circa l'infondatezza delle pretese attoree.
Come già evidenziato, difetta nel caso di specie qualsiasi riscontro documentale idoneo a comprovare l'esistenza di un diritto di proprietà esclusiva dell'attore sull'autovettura oggetto di causa, così come non risulta prodotto alcun atto, formale o sostanziale, da cui possa evincersi una chiara e inequivoca ricognizione del controcredito preteso.
Tale carenza probatoria, tanto sotto il profilo dell' an quanto del quantum, impedisce di qualificare il preteso credito dell'attore come certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 1243 c.c., e ne preclude, di conseguenza, l'ammissibilità in chiave compensativa rispetto al credito già cristallizzato in sede esecutiva.
9 Non risultano dunque provati, né in fatto né in diritto, i presupposti per l'accoglimento delle domande attoree, né tanto meno emerge un credito idoneo a sostenere una compensazione legale o giudiziale con l'obbligo di mantenimento in favore della convenuta, ormai definitivamente accertato e cristallizzato in sede esecutiva, con forza di titolo esecutivo giudiziale.
La domanda va, pertanto, rigettata in tutte le sue articolazioni, non solo per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del preteso controcredito, ma anche per l'inidoneità dell'azione ordinaria proposta a paralizzare o incidere su un diritto già riconosciuto con efficacia esecutiva.
Deve quindi escludersi che il presente giudizio possa costituire veicolo per una surrettizia revisione del titolo esecutivo formatosi, né può ammettersi una compensazione in assenza di una valida prova del credito contrapposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Terza Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte dall'attore Parte_1
- dichiara provato l'intervenuto acquisto dell'autovettura Volkswagen
Tuareg Tg. CM302TA da parte della società . come risulta Pt_4 CP_3
dagli atti di causa, e per l'effetto dichiara infondate le pretese
10 dell'attore relative alla compensazione e alla rivendica del suddetto veicolo;
- condanna al pagamento in favore della convenuta Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 2.850,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- dichiara assorbite tutte le ulteriori domande, eccezioni e deduzioni delle parti non espressamente esaminate.
Così deciso, 30/07/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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