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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 23676/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23676/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
nato il [...] in [...], C.F.: , codice CUI: Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Proto, il quale lo rappresenta e assiste in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 20/11/2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 17/04/23, su parere negativo della Commissione, notificato il CP_1
11/11/2023, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli Controparte_1 atto del 05/12/2023, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di nell'Aprile 2023 e del precedente integrale rigetto della domanda di protezione internazionale CP_1 emesso dalla CT di Foggia nel febbraio 2009, confermato dal Tribunale di Bari nel 2011.
Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata. All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 07.05.25 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies e 275 bis cpc e la rimessione al Collegio per la decisione. All'udienza collegiale del 07.05.25 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle pagina 1 di 5 note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. In primo luogo, va evidenziato che durante il giudizio, è stata depositata dal ricorrente copiosa documentazione lavorativa successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT di
Foggia nel 2009 e dal Tribunale di Bari nel 2018, sia al parere negativo della CT di del CP_1
06.04.23. In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione lavorativa del ricorrente, iniziata nel 2023 con contratto a tempo determinato. Infatti, agli atti risulta Unilav del 24.11.2023 relativa a contratto a tempo determinato in qualità di manovale edile alle dipendenze della ditta Costruire S.R.L. con data inizio 27.11.2023 e data fine 22.12.23. Risulta anche proroga fino al 31.05.2024 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato il 27.11.23 con scadenza il 22.12.2023.
Il ricorrente ha poi allegato buste paga di Novembre 2023, dal mese di gennaio 2024 ad aprile 2024 con data assunzione 27.11.2023 in qualità di manovale edile. È inoltre presente agli atti Unilav del
27.12.2023 relativa alla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato con mansione di manovale edile e Unilav del 24.06.2024 e buste paga da giugno 2024 a dicembre 2024 relativa a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con la qualifica di muratore in mattoni con data assunzione 22.06.24. Risulta altresì documentato, tramite busta paga lo svolgimento di attività lavorativa a gennaio e febbraio 2025 sempre alle dipendenze della ditta Costruire S.R.L. con data assunzione 19.06.2024 in qualità di manovale.
È inoltre presente agli atti Certificazione Unica del 2024 per i redditi del 2023. Il ricorrente ha inoltre depositato certificazione medica del dott. dell'ASL CE del Persona_1
14.06.2023 da cui emerge che il predetto è affetto da ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, pregresso ictus cerebrale, vasculopatia cerebrale cronica e successivo certificato del 05.12.23 con la specificazione della terapia ed i controlli di cui il ricorrente necessita.
Ha poi depositato referto visita medicina generale della Emergency Ong Onlus del 06.05.2019, referto di visita cardiologica eseguita dal dottor presso l'Area Sanitaria Caritas Diocesana Persona_2 di Pozzuoli, nonché referto del dott.ssa dell'Asl del 10.04.21 e prescrizioni del Persona_3 CP_1 medico di base dell'Asl relative ad esami da eseguire del 17.03.2021. Parte ricorrente ha anche depositato il provvedimento della CT di del 2017, con il quale gli CP_1 veniva riconosciuta la protezione umanitaria e permesso di soggiorno per cure mediche, ottenuto nel
2021, che non riusciva a rinnovare. Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
pagina 2 di 5 d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»; Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 15.12.22, come si legge nel provvedimento del Questore, qui impugnato.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla
Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le pagina 3 di 5 modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda. Nel caso in esame occorre considerare da un lato la situazione di vulnerabilità del ricorrente a causa delle patologie serie di cui soffre, documentate dai certificati medici in atti, aggiornati al 5.12.23, dall'altro la dichiarata provenienza da Bawku, città del Nord-est del Ghana, e le condizioni oggettive di tale area del paese, che risulta caratterizzata da una situazione di parziale instabilità e da una grave insicurezza alimentare che caratterizza le regioni del Nord-Est, situazione che, valutata nel suo complesso, appare in grado di compromettere la possibilità del ricorrente di accedere alle cure necessarie per fronteggiare le suddette patologie;
Rilevato in particolare che secondo l'indagine, denominata "2020 Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA)", le persone esposte ad insicurezza alimentare sono passate da 1,2 milioni, che rappresentavano il 5% della popolazione nel 2009, a 3,6 milioni, che costituiranno l'11,6% della popolazione nel 2020. La regione con la più alta prevalenza di insicurezza alimentare è l'Upper East, con un tasso del 49%. Altre due regioni - North-East e North - hanno tassi di prevalenza di insicurezza alimentare superiori al 30%. 8
L'insicurezza alimentare in Ghana è più grave nel nord del Paese, soprattutto a causa delle condizioni climatiche. Nella regione settentrionale, il 90% delle famiglie ghanesi dipende dall'agricoltura per il proprio sostentamento, ma questa regione ha una sola stagione delle piogge rispetto al sud, che ne ha due (Relief Web – FAO, Govt Ghana, WFP, Ghana - 2020 Comprehensive Food Security and
Vulnerability Analysis (CFSVA), 21 March 2022, https://reliefweb.int/report/ghana/ghana2020- comprehensive-food-security-and-vulnerability-analysis-cfsva.). Dalle COI, riguardo alla regione di
Upper-east, emerge un lieve peggioramento della situazione della sicurezza poiché per la prima volta, un individuo presumibilmente affiliato a Boko Haram è stato catturato nella regione dell'Upper East del Ghana settentrionale (USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights
Practices: Ghana, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089217.html)
Sotto il profilo soggettivo, inoltre, il ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha lavorato con contratto regolare alle dipendenze della ditta
Costruire S.R.L dal novembre 2023, come emerge dalle comunicazioni Unilav, le buste paga depositate in atti, con contratto ancora in essere a febbraio 2025, come risulta dalle buste paga di gennaio e febbraio 2025 che provano anche l'effettiva durata dal rapporto di lavoro e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente al ricorrente una vita dignitosa, ancor più se confrontata con le gravi condizioni di povertà che affliggono il Ghana, come emerge dalla COI su citate.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis. Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce delle COI consultate di ufficio dal Collegio, relative a criticità del paese di origine inaspritesi successivamente al ricorso nonché sulla scorta dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al
Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 26/05/2025
pagina 4 di 5 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23676/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
nato il [...] in [...], C.F.: , codice CUI: Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Proto, il quale lo rappresenta e assiste in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 20/11/2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 17/04/23, su parere negativo della Commissione, notificato il CP_1
11/11/2023, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli Controparte_1 atto del 05/12/2023, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di nell'Aprile 2023 e del precedente integrale rigetto della domanda di protezione internazionale CP_1 emesso dalla CT di Foggia nel febbraio 2009, confermato dal Tribunale di Bari nel 2011.
Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata. All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 07.05.25 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies e 275 bis cpc e la rimessione al Collegio per la decisione. All'udienza collegiale del 07.05.25 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle pagina 1 di 5 note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. In primo luogo, va evidenziato che durante il giudizio, è stata depositata dal ricorrente copiosa documentazione lavorativa successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT di
Foggia nel 2009 e dal Tribunale di Bari nel 2018, sia al parere negativo della CT di del CP_1
06.04.23. In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione lavorativa del ricorrente, iniziata nel 2023 con contratto a tempo determinato. Infatti, agli atti risulta Unilav del 24.11.2023 relativa a contratto a tempo determinato in qualità di manovale edile alle dipendenze della ditta Costruire S.R.L. con data inizio 27.11.2023 e data fine 22.12.23. Risulta anche proroga fino al 31.05.2024 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato il 27.11.23 con scadenza il 22.12.2023.
Il ricorrente ha poi allegato buste paga di Novembre 2023, dal mese di gennaio 2024 ad aprile 2024 con data assunzione 27.11.2023 in qualità di manovale edile. È inoltre presente agli atti Unilav del
27.12.2023 relativa alla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato con mansione di manovale edile e Unilav del 24.06.2024 e buste paga da giugno 2024 a dicembre 2024 relativa a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con la qualifica di muratore in mattoni con data assunzione 22.06.24. Risulta altresì documentato, tramite busta paga lo svolgimento di attività lavorativa a gennaio e febbraio 2025 sempre alle dipendenze della ditta Costruire S.R.L. con data assunzione 19.06.2024 in qualità di manovale.
È inoltre presente agli atti Certificazione Unica del 2024 per i redditi del 2023. Il ricorrente ha inoltre depositato certificazione medica del dott. dell'ASL CE del Persona_1
14.06.2023 da cui emerge che il predetto è affetto da ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, pregresso ictus cerebrale, vasculopatia cerebrale cronica e successivo certificato del 05.12.23 con la specificazione della terapia ed i controlli di cui il ricorrente necessita.
Ha poi depositato referto visita medicina generale della Emergency Ong Onlus del 06.05.2019, referto di visita cardiologica eseguita dal dottor presso l'Area Sanitaria Caritas Diocesana Persona_2 di Pozzuoli, nonché referto del dott.ssa dell'Asl del 10.04.21 e prescrizioni del Persona_3 CP_1 medico di base dell'Asl relative ad esami da eseguire del 17.03.2021. Parte ricorrente ha anche depositato il provvedimento della CT di del 2017, con il quale gli CP_1 veniva riconosciuta la protezione umanitaria e permesso di soggiorno per cure mediche, ottenuto nel
2021, che non riusciva a rinnovare. Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
pagina 2 di 5 d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»; Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 15.12.22, come si legge nel provvedimento del Questore, qui impugnato.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla
Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le pagina 3 di 5 modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda. Nel caso in esame occorre considerare da un lato la situazione di vulnerabilità del ricorrente a causa delle patologie serie di cui soffre, documentate dai certificati medici in atti, aggiornati al 5.12.23, dall'altro la dichiarata provenienza da Bawku, città del Nord-est del Ghana, e le condizioni oggettive di tale area del paese, che risulta caratterizzata da una situazione di parziale instabilità e da una grave insicurezza alimentare che caratterizza le regioni del Nord-Est, situazione che, valutata nel suo complesso, appare in grado di compromettere la possibilità del ricorrente di accedere alle cure necessarie per fronteggiare le suddette patologie;
Rilevato in particolare che secondo l'indagine, denominata "2020 Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA)", le persone esposte ad insicurezza alimentare sono passate da 1,2 milioni, che rappresentavano il 5% della popolazione nel 2009, a 3,6 milioni, che costituiranno l'11,6% della popolazione nel 2020. La regione con la più alta prevalenza di insicurezza alimentare è l'Upper East, con un tasso del 49%. Altre due regioni - North-East e North - hanno tassi di prevalenza di insicurezza alimentare superiori al 30%. 8
L'insicurezza alimentare in Ghana è più grave nel nord del Paese, soprattutto a causa delle condizioni climatiche. Nella regione settentrionale, il 90% delle famiglie ghanesi dipende dall'agricoltura per il proprio sostentamento, ma questa regione ha una sola stagione delle piogge rispetto al sud, che ne ha due (Relief Web – FAO, Govt Ghana, WFP, Ghana - 2020 Comprehensive Food Security and
Vulnerability Analysis (CFSVA), 21 March 2022, https://reliefweb.int/report/ghana/ghana2020- comprehensive-food-security-and-vulnerability-analysis-cfsva.). Dalle COI, riguardo alla regione di
Upper-east, emerge un lieve peggioramento della situazione della sicurezza poiché per la prima volta, un individuo presumibilmente affiliato a Boko Haram è stato catturato nella regione dell'Upper East del Ghana settentrionale (USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights
Practices: Ghana, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089217.html)
Sotto il profilo soggettivo, inoltre, il ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha lavorato con contratto regolare alle dipendenze della ditta
Costruire S.R.L dal novembre 2023, come emerge dalle comunicazioni Unilav, le buste paga depositate in atti, con contratto ancora in essere a febbraio 2025, come risulta dalle buste paga di gennaio e febbraio 2025 che provano anche l'effettiva durata dal rapporto di lavoro e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente al ricorrente una vita dignitosa, ancor più se confrontata con le gravi condizioni di povertà che affliggono il Ghana, come emerge dalla COI su citate.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis. Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce delle COI consultate di ufficio dal Collegio, relative a criticità del paese di origine inaspritesi successivamente al ricorso nonché sulla scorta dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al
Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 26/05/2025
pagina 4 di 5 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
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