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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/06/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG Nr. 113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 26.09.2024
Da
.F. nata a [...] il [...] e residente a [...] con proc. E dom. l'Avv. Cesare Tapparo in qualità di nuovo procuratore, C
( , con Studio Via Mercatovecchio CodiceFiscale_2 Email_1
28, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec o via fax al n. 0432-220587 per procura in calce del presente atto appellante
Contro
(c.f. ) con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto del Notaio dott.
[...]
di Roma in data 21/07/2015, repertorio 80974, rogito 21569 (che si deposita in copia con Per_1
1 il presente atto sub doc. n. 1), congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
) e Luca Iero (c.f. in forza di procura generale alle liti C.F._3 C.F._4
per atto del notaio di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, e con Persona_2 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Trieste, Via S. Anastasio n. 5; i difensori dichiarano CP_2
che i rispettivi indirizzi di P.E.C. e di posta elettronica ordinaria sono: E E ; Email_2 Email_4 Email_5
Email_6
appellato
appello avverso la sentenza n. 44/2024 ( rg. Nr. 380/2023) del tribunale di Gorizia pubblicata il
27.03.2024 e non notificata
In punto: indebito previdenziale
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste contrariis reiectis:
Nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.44/24 e n. 380/23 RG emessa dal Tribunale di Gorizia in data 27.03.2024 , accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ accertare l'illegittimità, l'inefficacia, l'infondatezza e/o la nullità dell'Accertamento di data 23.11.2023 con il quale l' avanza richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di CP_2
disoccupazione, e per l'effetto annullarlo, anche previo accertamento di illegittimità del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023002307/DDL. - confermare la genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ditta e la lavoratrice Controparte_3 [...]
, inibendo ogni tipo di recupero delle somme erogate a titolo di NASPI a favore della Pt_1
lavoratrice.
Con vittoria di spese di lite. in subordine
- accertato che la prescrizione quinquennale determina la definitività del versamento contributivo CP_ operato dalla a favore della lavoratrice per il periodo antecedente al quinquennio, per l'effetto confermare la copertura previdenziale per il periodo dal 07.2016 al 05.2017 o al diverso periodo
2 ritenuto dal Giudice corrispondente alle previsioni di legge. E – di conseguenza – confermare la legittimità della corresponsione dell'indennità di disoccupazione per il periodo corrispondente ai mesi lavorati.
Conclusioni assunte all'udienza del 22 maggio 2025: rinuncia agli atti, estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Per parte appellata: si accetta la rinuncia con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Gorizia rigettava la domanda di accertamento negativo
CP_ del credito azionato da nei confronti dell' con condanna della ricorrente al Parte_1
pagamento delle spese di lite. CP_ Secondo il giudice la richiesta restitutoria avviata dall' nei confronti della con avviso del Pt_1
23.11.23, sull'assunto che il versamento dell'indennità Naspi nel periodo dal 12.02.2020 all'11.11.2021 fosse avvenuto in modo indebito, era legittima.
In particolare all'esito dell'istruttoria orale il primo giudice riteneva che la ricorrente non avesse assolto al proprio onere di provare la natura subordinata della prestazione svolta in favore dello studio dentistico ove operava come professionista il padre, dott. Il tribunale evidenziava Persona_3
l'incongruenza tra le affermazioni della ( lavorare il sabato e la domenica ovvero in orari in Pt_1
Cont cui le altre dipendenti non erano presenti), e i dati emergenti dal oltre alle prove testimoniali da cui era emerso il dato negativo circa la presenza come segretaria dell'attrice.
Emergenze istruttorie che trovavano ulteriore conforto nell'esito del parallelo giudizio avviato dalla società che gestiva lo studio dentistico e di cui la era socia di Controparte_3 Pt_1
minoranza insieme alla madre, socia di maggioranza, avverso il verbale ispettivo che aveva accertato la fittizietà del rapporto di lavoro dipendente intercorso tra la e la società premenzionata ( cfr. Pt_1
sentenza n. 92/2024 del tribunale di Udine).
2. Avverso la sentenza proponeva appello la che instava per la riforma della decisione. Pt_1
Nelle more del giudizio con atto depositato in via telematica in data 13.11.2024 la dichiarava Pt_1 di rinunciare agli atti del giudizio, instando per l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. CP_ L' nel costituirsi in giudizio dichiarava di accettare la rinuncia della controparte.
3. La Corte di Appello di Trieste, disposto il rinvio d'ufficio della causa in attesa del nuovo
Consigliere Lavoro cui era stato assegnato il procedimento, all'udienza del 22 maggio 2025 all'esito della udienza in presenza, decideva la controversia come da separato dispositivo.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. contestava la sentenza di primo grado con una serie di motivi. Parte_1
Con un primo motivo l'appellante contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto
CP_ che l'onere di provare l'illegittimità della richiesta restitutoria gravasse sulla e non sull' Pt_1
Con secondo motivo criticava la valutazione da parte del giudice delle emergenze istruttorie, CP_ assumendo che il giudice avrebbe ritenuto corretti i rilievi dell' senza alcuna valutazione critica.
Con terzo motivo contestava la prova della simulazione del rapporto di lavoro eccependo che la Pt_1
dal 2016 viveva in Gorizia, da sola e necessitava di una occupazione per potersi mantenere. Eccepiva la carenza di un nucleo familiare ritenuto che i genitori erano divorziati e la datrice di lavoro era la società di capitali Controparte_3
Nelle more del procedimento l'appellante depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio dichiarando CP_ di non avere più interesse ad agire in via giudiziale nei confronti dell' CP_
5. L nel costituirsi in giudizio, premesse le ragioni dell'appello, conosciuta la rinuncia della parte appellante, dichiarava di aderire alla stessa .
6. Il Collegio preso atto della volontà delle parti, formalizzata anche nel verbale dell'udienza del 22 maggio 2025 in cui le parti dichiaravano di essersi accordate anche in merito alla compensazione delle spese di lite, in applicazione dell'art. 306 c.p.c. comma quarto, dichiara estinto il giudizio, spese del grado compensate come da accordo tra le parti.
Alla società rinunciante non viene applicata la previsione di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02 trattandosi di misura eccezionale “lato sensu" sanzionatoria, di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( cfr. in tema Cass. 34025/2023).
PER QUESTI MOTIVI
- Visto l'art. 306 c.p.c. dichiara estinto il giudizio;
- Spese del grado compensate come da accordo tra le parti.
Trieste, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 26.09.2024
Da
.F. nata a [...] il [...] e residente a [...] con proc. E dom. l'Avv. Cesare Tapparo in qualità di nuovo procuratore, C
( , con Studio Via Mercatovecchio CodiceFiscale_2 Email_1
28, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec o via fax al n. 0432-220587 per procura in calce del presente atto appellante
Contro
(c.f. ) con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto del Notaio dott.
[...]
di Roma in data 21/07/2015, repertorio 80974, rogito 21569 (che si deposita in copia con Per_1
1 il presente atto sub doc. n. 1), congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
) e Luca Iero (c.f. in forza di procura generale alle liti C.F._3 C.F._4
per atto del notaio di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, e con Persona_2 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Trieste, Via S. Anastasio n. 5; i difensori dichiarano CP_2
che i rispettivi indirizzi di P.E.C. e di posta elettronica ordinaria sono: E E ; Email_2 Email_4 Email_5
Email_6
appellato
appello avverso la sentenza n. 44/2024 ( rg. Nr. 380/2023) del tribunale di Gorizia pubblicata il
27.03.2024 e non notificata
In punto: indebito previdenziale
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste contrariis reiectis:
Nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.44/24 e n. 380/23 RG emessa dal Tribunale di Gorizia in data 27.03.2024 , accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ accertare l'illegittimità, l'inefficacia, l'infondatezza e/o la nullità dell'Accertamento di data 23.11.2023 con il quale l' avanza richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di CP_2
disoccupazione, e per l'effetto annullarlo, anche previo accertamento di illegittimità del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023002307/DDL. - confermare la genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ditta e la lavoratrice Controparte_3 [...]
, inibendo ogni tipo di recupero delle somme erogate a titolo di NASPI a favore della Pt_1
lavoratrice.
Con vittoria di spese di lite. in subordine
- accertato che la prescrizione quinquennale determina la definitività del versamento contributivo CP_ operato dalla a favore della lavoratrice per il periodo antecedente al quinquennio, per l'effetto confermare la copertura previdenziale per il periodo dal 07.2016 al 05.2017 o al diverso periodo
2 ritenuto dal Giudice corrispondente alle previsioni di legge. E – di conseguenza – confermare la legittimità della corresponsione dell'indennità di disoccupazione per il periodo corrispondente ai mesi lavorati.
Conclusioni assunte all'udienza del 22 maggio 2025: rinuncia agli atti, estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Per parte appellata: si accetta la rinuncia con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Gorizia rigettava la domanda di accertamento negativo
CP_ del credito azionato da nei confronti dell' con condanna della ricorrente al Parte_1
pagamento delle spese di lite. CP_ Secondo il giudice la richiesta restitutoria avviata dall' nei confronti della con avviso del Pt_1
23.11.23, sull'assunto che il versamento dell'indennità Naspi nel periodo dal 12.02.2020 all'11.11.2021 fosse avvenuto in modo indebito, era legittima.
In particolare all'esito dell'istruttoria orale il primo giudice riteneva che la ricorrente non avesse assolto al proprio onere di provare la natura subordinata della prestazione svolta in favore dello studio dentistico ove operava come professionista il padre, dott. Il tribunale evidenziava Persona_3
l'incongruenza tra le affermazioni della ( lavorare il sabato e la domenica ovvero in orari in Pt_1
Cont cui le altre dipendenti non erano presenti), e i dati emergenti dal oltre alle prove testimoniali da cui era emerso il dato negativo circa la presenza come segretaria dell'attrice.
Emergenze istruttorie che trovavano ulteriore conforto nell'esito del parallelo giudizio avviato dalla società che gestiva lo studio dentistico e di cui la era socia di Controparte_3 Pt_1
minoranza insieme alla madre, socia di maggioranza, avverso il verbale ispettivo che aveva accertato la fittizietà del rapporto di lavoro dipendente intercorso tra la e la società premenzionata ( cfr. Pt_1
sentenza n. 92/2024 del tribunale di Udine).
2. Avverso la sentenza proponeva appello la che instava per la riforma della decisione. Pt_1
Nelle more del giudizio con atto depositato in via telematica in data 13.11.2024 la dichiarava Pt_1 di rinunciare agli atti del giudizio, instando per l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. CP_ L' nel costituirsi in giudizio dichiarava di accettare la rinuncia della controparte.
3. La Corte di Appello di Trieste, disposto il rinvio d'ufficio della causa in attesa del nuovo
Consigliere Lavoro cui era stato assegnato il procedimento, all'udienza del 22 maggio 2025 all'esito della udienza in presenza, decideva la controversia come da separato dispositivo.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. contestava la sentenza di primo grado con una serie di motivi. Parte_1
Con un primo motivo l'appellante contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto
CP_ che l'onere di provare l'illegittimità della richiesta restitutoria gravasse sulla e non sull' Pt_1
Con secondo motivo criticava la valutazione da parte del giudice delle emergenze istruttorie, CP_ assumendo che il giudice avrebbe ritenuto corretti i rilievi dell' senza alcuna valutazione critica.
Con terzo motivo contestava la prova della simulazione del rapporto di lavoro eccependo che la Pt_1
dal 2016 viveva in Gorizia, da sola e necessitava di una occupazione per potersi mantenere. Eccepiva la carenza di un nucleo familiare ritenuto che i genitori erano divorziati e la datrice di lavoro era la società di capitali Controparte_3
Nelle more del procedimento l'appellante depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio dichiarando CP_ di non avere più interesse ad agire in via giudiziale nei confronti dell' CP_
5. L nel costituirsi in giudizio, premesse le ragioni dell'appello, conosciuta la rinuncia della parte appellante, dichiarava di aderire alla stessa .
6. Il Collegio preso atto della volontà delle parti, formalizzata anche nel verbale dell'udienza del 22 maggio 2025 in cui le parti dichiaravano di essersi accordate anche in merito alla compensazione delle spese di lite, in applicazione dell'art. 306 c.p.c. comma quarto, dichiara estinto il giudizio, spese del grado compensate come da accordo tra le parti.
Alla società rinunciante non viene applicata la previsione di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02 trattandosi di misura eccezionale “lato sensu" sanzionatoria, di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( cfr. in tema Cass. 34025/2023).
PER QUESTI MOTIVI
- Visto l'art. 306 c.p.c. dichiara estinto il giudizio;
- Spese del grado compensate come da accordo tra le parti.
Trieste, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
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