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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.4930/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 13/01/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
Traversa Passo Barone n.16 int.11, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Corso Vittorio
Emanuele n. 280, presso lo studio dell'avv. Antonio Sala, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], Traversa Passo Barone n.11 int. 16, elettivamente domiciliata in Floridia (SR),
Corso Giuseppe di Vittorio n. 31, presso lo studio dell'avv. Teresa Finocchiaro, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, in
Floridia (SR) il giorno 01/06/1996 (Atto n. 12, parte II, Serie A, Anno 1996).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in Floridia (SR) il giorno 01/06/1996;
- che dalla loro unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
pagina1 di 3 - di essersi separati consensualmente con sentenza n.1013/2024, pubblicata il 26/04/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 12/12/2024, il Presidente fissava l'udienza del 13/01/2024 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4/02/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda nei seguenti termini:
- “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e Pt_2 dal sig. nel Comune di Floridia, dai registri di Stato Civile dell'anno 1996, Parte_1
atto n.12 parte II S.A;
- Il sig. si obbliga, a versare, a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1
la somma mensile di € 300,00 (trecento), entro il giorno cinque di ogni Parte_2 mese, somma da aggiornarsi annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT;
- La sig.ra si impegna a rilasciare entro e non oltre il 31.12.2025, la casa Parte_2
coniugale sita in Siracusa, Traversa Passo Barone n.16 int.11, di proprietà del sig.
[...]
, padre del sig. . Per_1 Parte_1
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Floridia di annotare nel registro degli atti di matrimonio il presente divorzio”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
pagina2 di 3
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, con rito concordatario, il giorno 01/06/1996 in Floridia (SR), con rito Parte_2
concordatario, il giorno 01/06/1996 (Atto n. 12, parte II, Serie A, Anno 1996), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 28/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.4930/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 13/01/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
Traversa Passo Barone n.16 int.11, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Corso Vittorio
Emanuele n. 280, presso lo studio dell'avv. Antonio Sala, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], Traversa Passo Barone n.11 int. 16, elettivamente domiciliata in Floridia (SR),
Corso Giuseppe di Vittorio n. 31, presso lo studio dell'avv. Teresa Finocchiaro, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, in
Floridia (SR) il giorno 01/06/1996 (Atto n. 12, parte II, Serie A, Anno 1996).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in Floridia (SR) il giorno 01/06/1996;
- che dalla loro unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
pagina1 di 3 - di essersi separati consensualmente con sentenza n.1013/2024, pubblicata il 26/04/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 12/12/2024, il Presidente fissava l'udienza del 13/01/2024 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4/02/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda nei seguenti termini:
- “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e Pt_2 dal sig. nel Comune di Floridia, dai registri di Stato Civile dell'anno 1996, Parte_1
atto n.12 parte II S.A;
- Il sig. si obbliga, a versare, a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1
la somma mensile di € 300,00 (trecento), entro il giorno cinque di ogni Parte_2 mese, somma da aggiornarsi annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT;
- La sig.ra si impegna a rilasciare entro e non oltre il 31.12.2025, la casa Parte_2
coniugale sita in Siracusa, Traversa Passo Barone n.16 int.11, di proprietà del sig.
[...]
, padre del sig. . Per_1 Parte_1
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Floridia di annotare nel registro degli atti di matrimonio il presente divorzio”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
pagina2 di 3
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, con rito concordatario, il giorno 01/06/1996 in Floridia (SR), con rito Parte_2
concordatario, il giorno 01/06/1996 (Atto n. 12, parte II, Serie A, Anno 1996), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 28/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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