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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 6
febbraio 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 26 luglio 2018 al numero 6873 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice di pace
di Salerno contrassegnata da numero 2060 del 2018 pubblicata l'11 aprile
2018, nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2016
al numero 5655 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale)
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura generale alle liti rep. n. 26168/2016, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Carmine Gruosso e Aniello Di
Mauro, unitamente ai quali elettivamente domicilia in , alla via Roma, Pt_1
presso il Palazzo di Città
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notar del 2 febbraio 2018 rep. n. 26327, dall'avv. Persona_1
Claudia Vuolo con la quale elettivamente domiciliata in alla Via Nizza Pt_1
n. 146;
APPELLATA
Lette le note sostitutive dell'udienza del 6 febbraio 2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e integralmente richiamate in questa sede, il Tribunale,
sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del
2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 marzo 2016 ha Controparte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace territorialmente competente,
il e l' per ottenerne, Parte_1 Controparte_2
previo accertamento della responsabilità solidale per la violazione dei doveri correlati al controllo e alla prevenzione del fenomeno del NDsmo, la condanna di entrambi al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'aggressione da parte di un cane NDo, meticcio e di media grandezza.
In particolare, a fondamento della pretesa risarcitoria l'attore ha esposto che:
1) in data 19 ottobre 2015, alle ore 15.00 circa, durante lo svolgimento di un percorso pedonale in compagnia di alcuni amici nella località Cappelle
Inferiore (Salerno), giunto all'altezza della falegnameria “Mariano”, era stato
2 aggredito da un cane NDo, meticcio, di colore chiaro e di media grandezza;
2) a seguito dell'evento, era stato soccorso e trasportato presso il locale nosocomio “San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona”, ove i sanitari gli avevano diagnosticato una “ferita lacera di morso di cane mano destra”,
prescrivendogli una profilassi antitetanica con assunzione di antibiotico e antidolorifici, con prognosi di cinque giorni;
4) che, nonostante la costituzione in mora, non aveva ottenuto il ristoro dei danni patiti.
Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la responsabilità del
[...]
e dell' ai sensi dell'art. 2043 Parte_1 Controparte_2
c.c., l'attore ha preteso la condanna solidale dei ridetti enti - entrambi preposti, secondo le disposizioni normative di cui alla legge 281 del 1991,
alla prevenzione del NDsmo – al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 1.000,00, oneri compresi ovvero di quella minore accertata in corso di causa.
Instaurato regolarmente il contraddittorio dinanzi al giudice di pace, si sono costituite sia l' che il , costruendo Controparte_2 Parte_1
entrambi un impianto difensivo imperniato, oltre che sull'infondatezza della pretesa attorea, sulla interpretazione della legge della Regione Campania n.
16 del 24 novembre 2001 e sulla valorizzazione di un risultato interpretativo volto a escluderne la rispettiva responsabilità.
Espletata l'istruttoria orale, il giudice di pace ha accolto la domanda di risarcimento del danno sperimentata dall'attore solo nei confronti dell'ente locale, convinto, in buona sostanza, della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., rigettando, invece, la pretesa risarcitoria contemporaneamente avanzata nei confronti dell' , libera da Controparte_2
obblighi di sorveglianza delle strade e tenuta solo allo svolgimento di funzioni
3 di supporto veterinario nei confronti del unico responsabile della Pt_1
sicurezza dei luoghi pubblici.
Avverso la pronuncia - contrassegnata dal numero 2060 del 2018 e depositata in data 11 aprile 2018 -, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 23 luglio 2018, il (costituitosi il 26 luglio Parte_1
2018) ha proposto appello, affidando il proprio gravame ai seguenti motivi:
a) la violazione del principio della domanda, avendo il giudice di prime cure sostituito, ex officio, all'azione ex art. 2043 c.c. una pretesa ricondotta entro l'archetipo di cui all'art. 2051 c.c., disposizione normativa che, peraltro,
appare inidonea, secondo i più recenti orientamenti della Corte di cassazione,
a governare la responsabilità per i danni cagionati da animali ND;
b)
l'invalidità del risultato interpretativo prodotto dal giudice di pace circa l'individuazione del soggetto responsabile dei danni cagionati dagli animali
ND alla luce dell'assetto normativo regionale, fondato dalle leggi nn. 281
del 1991 e 16 del 2001; c) il mancato accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità omissiva colposa invocata dall'attore.
Sulla base di siffatto impianto motivazionale, l'ente locale ha preteso la riforma della sentenza impugnata, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda avanzata da nei suoi confronti e, in via Controparte_1
subordinata, la condanna della (sola) Azienda sanitaria locale: 1) al risarcimento del danno;
2) alla sopportazione del peso economico dell'emessa statuizione di condanna.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 dicembre 2018,
l' ha accettato il contraddittorio davanti a Controparte_2
questo Tribunale, chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed evidenziando la correttezza del percorso logico argomentativo elaborato dal giudice di prime
4 cure, che ha condotto all'accertamento della responsabilità esclusiva del
. Parte_1
, seppur regolarmente evocato in giudizio, non ha Controparte_1
accettato il contraddittorio dinanzi a questo Tribunale.
Dichiarata la contumacia della parte appellata non costituitasi, dopo una serie di rinvii disposti per consentire la definizione di cause di più risalente iscrizione, la causa – ritenuta sin da subito matura per la decisione - è stata assegnata allo scrivente, il quale ha fissato l'udienza del 6 febbraio 2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituendola, quindi, col deposito di note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., integralmente richiamate in questa sede.
E così, lette le note sostitutive dell'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs.
n. 149 del 2022, questo giudice ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
Tanto premesso, va affermata l'ammissibilità dell'appello che, sebbene abbia investito una sentenza pronunciata secondo equità, censura la violazione del principio della domanda da parte del giudice di prime cure.
Procedendo con ordine, giova rammentare che il quadro normativo di riferimento è individuabile nell' art. 113 secondo comma c.p.c., il quale dispone – nella formulazione ratione temporis applicabile alla vicenda che ci impegna - che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore
non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici
relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del
codice civile” e nell'art. 339, terzo comma c.p.c., il quale, a sua volta,
5 stabilisce che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a
norma dell'art. 113 cit. sono appellabili esclusivamente per violazione delle
norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o
comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Dunque, le sentenze emesse dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria - escluse le ipotesi in cui, pur rientrando la causa nei suddetti limiti di valore, la decisione secondo equità
sia espressamente esclusa dalla legge (come previsto nel caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del Codice
della strada dall'articolo 6 comma dodicesimo e dall'articolo 7 comma decimo del d.lgs. n. 150 del 2011) - sono impugnabili, oltre che col ricorso per cassazione, soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'art. 339 c.p.c.
Tanto chiarito, ritiene questo giudicante che la sentenza qui in scrutinio sia stata emessa secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339,
comma terzo, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato.
È noto, però, che, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c.), accompagnandola con la richiesta della
6 diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà
appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (vedi Cass. n. 33219 del
2021; Cass. n. 3290 del 2018 Cass. n. 9432 del 2012).
Orbene, nel caso in esame, non vi è dubbio che la decisione emessa dal giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, in quanto
[...]
ha veicolato una pretesa di risarcimento, determinando il CP_1
quantum debeatur in euro 1.000,00 oneri compresi, ovvero a quella eventuale minor somma accertata in corso di causa anche con valutazione equitativa (si vedano all'uopo le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione). Non
potrebbe opinarsi diversamente in ragione della seguente formula “comunque
entro il limite di competenza per valore del giudice adito”, pur utilizzata dall'attore, in quanto essa si rivela del tutto incompatibile con quanto precedentemente rassegnato nelle conclusioni scritte e, per questo, inidonea a illuminare l'effettiva volontà della parte.
Nonostante la sentenza sia stata pronunciata secondo equità, l'impugnazione non risulta inammissibile, avendo il assunto la violazione Parte_1
di un principio informatore della materia, dolendosi, in definitiva, della violazione del principio della domanda, rectius della corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato (si veda Cass. n. 552 del 2012, secondo cui, “in tema
di impugnabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
equità, deve essere annoverato tra principi informatori della materia
processuale, quello contenuto nell'art. 112 cod. proc. civ. relativo al canone
della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato”).
7 La censura promossa – argomentata alla terza e alla quarta pagina dell'atto di appello – rientra, dunque, tra quelle che consentono l'appello avverso le decisioni espresse secondo equità e pongono questo Tribunale dinanzi al tema delle cd. domande implicite, quelle, cioè, non espressamente proposte dalle parti, ma in un certo senso contenute nelle o, quantomeno, presupposte dalle domande proposte. È noto che la giurisprudenza tende ad ammettere la possibilità che il giudice possa pronunciarsi su tali domande (Cass. n. 10009
del 2013; Cass. n. 8879 del 2000; Cass. n. 3143 del 1993; Cass. n. 6727 del
1991).
Ora, questo giudice condivide l'orientamento interpretativo più recente,
secondo cui la domanda di condanna al risarcimento ex art. 2051 c.c. non è
implicata in quella più generale, basata sull'art. 2043 c.c. (Cass. n. 20328 del
2006; del resto, circa la diversità della domanda ex art. 2050 c.c. rispetto a quella proposta ex art. 2043 c.c. si vedano Cass. n. 26516 del 2009; Cass. n.
8095 del 2006; Cass. n. 3751 del 2005). Pertanto, a fronte di allegazioni tendenti a stimolare accertamenti probatori circa la violazione del dovere generico di neminem laedere ex art. 2043 c.c., l'affermazione della responsabilità da cose in custodia ha rappresentato una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Ne deriva che, a fronte dello specifico motivo d'impugnazione sviluppato dall'appellante, occorre dichiarare la nullità della sentenza qui in scrutinio nella parte afferente al rapporto processuale tra attore e . Parte_1
Non vertendosi, però, in alcuno dei casi tassativi di rimessione della causa al precedente grado di giudizio ex artt. 353 e 354 c.p.c., il Tribunale deve trattenere la causa (afferente allo specifico rapporto processuale innanzi evocato) e decidere nel merito.
8 In tale prospettiva, giova esaminare l'assetto normativo in materia di responsabilità per i danni correlati al fenomeno del NDsmo sulla scorta della lettura degli articolati itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza.
Orbene, deve innanzitutto precisarsi che, effettivamente, il paradigma normativo di diretta applicazione non è costituito né dall'art. 2052 c.c. né
dall'art. 2051 c.c., atteso che la pubblica amministrazione non ha alcuna disponibilità effettiva dell'esemplare NDo né alcun potere di controllo diretto su di esso, venendo in rilievo, piuttosto, l'art. 2043 c.c. e il generico dovere di neminem laedere ivi evocato.
Tanto puntualizzato, la Corte di cassazione ha in più occasioni affermato che la responsabilità per i danni causati dai cani ND spetta esclusivamente,
nel concorso degli altri presupposti costitutivi della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 14 agosto 1991, n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al NDsmo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o ND (vedasi ex
aliis Cass. n. 12495 del 2017; Cass. n. 15167 del 2017).
È stato osservato che proprio l'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e, quindi, della custodia degli animali vaganti o ND (e cioè liberi e privi di proprietario) costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi di cattura e custodia.
9 Convitato di pietra nell'indagine che ci impegna è certamente la legge quadro statale n. 281 del 1991, la quale ha demandato alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del NDsmo.
In particolare, secondo un primo orientamento (Cass. n. 8137 del 2009; Cass.
n. 27001 del 2005), sarebbe ravvisabile una responsabilità esclusiva dei servizi veterinari presso le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza e controllo del fenomeno del NDsmo. Al riguardo, per quanto interessa ai fini del presente giudizio,
si sostiene che la legge della regione Campania n. 16 del 2001 – ratione
temporis applicabile alla vicenda che ci impegna - ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle A.s.l. (che, ai sensi dell'art. 5, lett. c,
della medesima legge regionale, “attivano il servizio di accalappiamento dei
cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici”) e che, pertanto,
la pretesa risarcitoria va sperimentata nei confronti delle ridette aziende sanitarie, soggetti autonomi rispetto all'ente locale, del quale, in virtù del riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, non costituiscono più una struttura operativa, rappresentando, piuttosto,
un'azienda dipendente dalla Regione, strumentale per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale.
Differentemente, per altra opzione ricostruttiva, a norma della legge-quadro n. 281 del 1991 e delle singole leggi regionali di recepimento, ferma la responsabilità dei servizi veterinari delle azienda sanitarie locali, sui Comuni
graverebbe comunque l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali ND non arrechino danni e disturbo alle persone nel territorio di propria competenza, rispondendo, in caso di mancata adozione di
10 misure contro il NDsmo, ai sensi dell'art.2043 c.c., per i danni patiti dai soggetti aggrediti lungo le strade comunali (Cass. n. 10190 del 2010; Cass. n.
17528 del 2011). Ed infatti, secondo tale opzione esegetica, in capo all'ente locale, residuerebbero pur sempre poteri di definizione delle linee d'indirizzo programmatico in ambito regionale e, soprattutto, la verifica generale delle attività delle Azienda sanitarie locali nel proprio territorio. In tale ottica –
secondo la tesi in parola –, ferma restando la responsabilità delle Azienda
sanitarie locali, e indipendentemente dalla ripartizione delle funzioni in materia di NDsmo, sussiste in capo al una responsabilità solidale Pt_1
con le riferite per i danni cagionati da animali ND in tutti i casi CP_2
in cui il quale organo deputato al controllo del territorio, abbia Pt_1
omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini di fronte a episodi di NDsmo [tale indirizzo riecheggia anche in sentenze più risalenti, che, pur riconoscendo la responsabilità per fenomeni di NDsmo in capo alle Aziende sanitarie, avevano ritenuto configurabile a determinate condizioni, per ragioni concernenti la competenza amministrativa e l'autonomia delle aziende sanitarie, una responsabilità
solidale del in tutti i casi in cui questo, quale organo deputato al Pt_1
controllo del territorio, avesse omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini a fronte di episodi di NDsmo (si confronti Cass. n. 10638 del 2002)].
Di recente, però, la Corte di cassazione – con precipuo riferimento all'assetto normativo derivante dalla legislazione regionale campana, scilicet la legge regionale n. 16 del 2001, ratione temporis applicabile alla vicenda in scrutinio avvenuta nell'anno 2015 – ha specificamente affermato che la responsabilità
civile per i danni causati dai cani ND grava sulle Aziende sanitarie locali,
11 quale ente cui la legge regionale citata attribuisce il compito di cattura e custodia degli stessi, escludendo la responsabilità solidale dell'ente locale (da ultimo Cass. n. 15244 del 2024: “Poiché dunque la legge numero 16 del 2001
individua la AS come l'ente a cui è demandato il compito di prevenzione e
controllo del NDsmo ne deriva chiaramente che è la AS a doversi
ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e
che, pertanto, non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in
capo al la quale presuppone che quest'ultimo abbia contribuito al Pt_1
danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è
individuata dalla Corte di merito”).
Ciò posto, prescindendo dalla delucidazione dell'effettiva portata dell'intervento interpretativo da ultimo citato – che pare, comunque, lasciare la possibilità, al cospetto di determinate condizioni, di formulare un giudizio di responsabilità nei confronti dell'ente locale -, pur volendo ritenere che il possa essere, astrattamente, chiamato a sopportare il peso Pt_1
economico, al pari dell' locale, delle conseguenze dannose Controparte_2
correlate al fenomeno del NDsmo, come pure sostenuto da questo Ufficio
giudiziario in taluni precedenti, sarebbe necessario, in ogni caso, verificare pur sempre l'integrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
Ed infatti, la già evidenziata applicazione del paradigma di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. in luogo di quello delineato dall'art. 2052 c.c. -
quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere e dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. n. 24895 del 2005), non ravvisabile nel
12 caso di specie - impone che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile ed eziologicamente efficiente alla produzione dell'evento lesivo (si confrontino
Cass. nn. 31957 del 2018, 17060 del 2018, 11591 del 2018, 18954 del 2017)
Entro questo perimetro – ha osservato più di recente la Corte di cassazione -
va verificato il tipo di comportamento esigibile, volta per volta e in concreto,
dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del
NDsmo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del NDsmo (vedasi Cass. 19404 del
2019).
In definitiva, per formulare un giudizio di responsabilità risarcitoria per violazione del dovere di neminem laedere ex art. 2043 c.c. è necessario verificare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, come allegate e provate dall'attore, che l'evento dannoso, in disparte il profilo della sua prevedibilità, fosse evitabile in quel determinato momento e in quella particolare situazione con uno sforzo ragionevole. In altri termini, è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva colposa altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di un profilo colposo,
specifico o generico [“Non basta, invero, che un evento sia prevedibile per
imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi, come nel caso di specie, ha un
obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in
considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne
deriva che è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità
13 omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una
colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in
quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta
attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. Non a caso, in concreto,
questa Corte ha ritenuto che per affermare la responsabilità dell'ente
preposto sia necessaria la prova della esigibilità di uno specifico
comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare
l'evento. Si è detto, esemplificando che il danneggiato avrebbe dovuto
provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali
ND nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel
territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella
zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla
ASL e al rimaste inevase” (Cass. n. 31957 del 2018, punto 2.5 della Pt_1
motivazione)].
È stato efficacemente rimarcato che, se bastasse, per invocarne la responsabilità, la mera individuazione dell'ente preposto alla cattura dei
ND e alla custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa,
rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
(ancora, Cass. 1904 cit.).
Ora, a ben vedere, tra le pieghe argomentative dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace l'attore, pur avendo evocato l'applicazione della norma di cui all'art. 2043 c.c., non ha neppure sollecitato la valutazione della responsabilità omissiva colposa dell'ente locale, essendosi limitato a
14 orientare il dibattito processuale verso la prova dell'aggressione e delle lesioni patite in conseguenza della stessa (si vedano i capitoli di prova testimoniale contenuti alla quinta pagina dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace), rappresentando i doveri imposti agli enti convenuti in materia di neutralizzazione dei pericoli derivanti dai cani ND, citando,
all'uopo, la legge quadro n. 281 del 1991.
Detto altrimenti, l'attore non ha neppure chiesto di provare che, al momento del sinistro, l'amministrazione comunale era a conoscenza di condizioni tali da richiedere l'attivazione di quelle cautele volte a neutralizzare il rischio di verificazione di eventi come quello de quo agitur, avendo imprudentemente trascurato, ad esempio, precedenti segnalazioni della presenza abituale di animali ND nel luogo dell'incidente.
Dunque, la sola dimostrazione dell'omessa predisposizione di siffatte cautele doverose, a fronte dell'acquisita conoscenza di una situazione di rischio correlata alla presenza di animali ND, avrebbe potuto giustificare - in disparte l'indagine sul profilo tematico della titolarità dei doveri imposti in materia di controllo e prevenzione del fenomeno del NDsmo - un addebito a titolo di colpa a carico dell'ente locale convenuto.
Pertanto, l'appello merita accoglimento, dovendosi rigettare, per le assorbenti considerazioni che precedono, dichiarata la nullità parziale della sentenza in ragione della violazione del principio della domanda in relazione al rapporto processuale instaurato dall'attore nei confronti del , la Parte_1
pretesa risarcitoria esperita nei confronti dell'ente locale.
La formulazione della domanda di condanna dell' in via Controparte_2
subordinata al mancato accoglimento dell'appello e il mancato esperimento di un'impugnazione incidentale, anche tardiva, sul punto ostano alla
15 valutazione della decisione di rigetto della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della ridetta Azienda assunta dal giudice di prime cure.
Non resta allora che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione dell'integrale riforma della sentenza di primo grado la rivalutazione anche della statuizione sugli oneri di lite resa dal giudice di pace in relazione al rapporto processuale instaurato col , in applicazione della Parte_1
disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c. “rientrando nel potere del
giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata in caso di
riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il
corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito
complessivo della lite” (tra le tante, Cass. n. 7616 del 2021).
In tale prospettiva, a governo delle spese di entrambi i gradi di giudizio si pone il principio di soccombenza di e Controparte_2
nei confronti del . Gli appellati Controparte_1 Parte_1
dunque, devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dal in entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate nella Parte_1
misura indicata in dispositivo, tenuto conto del disputatum (euro 1.000,00),
delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi in relazione al giudizio d'impugnazione (in relazione al giudizio di primo grado si stima equa l'applicazione dei valori medi) posti dalla disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso"
evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (si veda Cass. n. 19989 del 2021). Peraltro, è consolidato nella
16 giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non
è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del
2022)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di contrassegnata Pt_1
da numero 2060 del 2018 pubblicata l'11 aprile 2018, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza e assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiarata la nullità parziale della sentenza, rigetta la domanda risarcitoria esperita nei confronti del
; Parte_1
b) condanna l' Controparte_3
, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal
[...] Parte_1
in entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano in: 1) euro
[...]
17 346,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali per il primo grado;
2) euro 91,50 per esborsi ed euro
400,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali per il secondo grado.
Così deciso in Salerno il 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
18
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 6
febbraio 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 26 luglio 2018 al numero 6873 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice di pace
di Salerno contrassegnata da numero 2060 del 2018 pubblicata l'11 aprile
2018, nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2016
al numero 5655 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale)
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura generale alle liti rep. n. 26168/2016, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Carmine Gruosso e Aniello Di
Mauro, unitamente ai quali elettivamente domicilia in , alla via Roma, Pt_1
presso il Palazzo di Città
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notar del 2 febbraio 2018 rep. n. 26327, dall'avv. Persona_1
Claudia Vuolo con la quale elettivamente domiciliata in alla Via Nizza Pt_1
n. 146;
APPELLATA
Lette le note sostitutive dell'udienza del 6 febbraio 2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e integralmente richiamate in questa sede, il Tribunale,
sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del
2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 marzo 2016 ha Controparte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace territorialmente competente,
il e l' per ottenerne, Parte_1 Controparte_2
previo accertamento della responsabilità solidale per la violazione dei doveri correlati al controllo e alla prevenzione del fenomeno del NDsmo, la condanna di entrambi al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'aggressione da parte di un cane NDo, meticcio e di media grandezza.
In particolare, a fondamento della pretesa risarcitoria l'attore ha esposto che:
1) in data 19 ottobre 2015, alle ore 15.00 circa, durante lo svolgimento di un percorso pedonale in compagnia di alcuni amici nella località Cappelle
Inferiore (Salerno), giunto all'altezza della falegnameria “Mariano”, era stato
2 aggredito da un cane NDo, meticcio, di colore chiaro e di media grandezza;
2) a seguito dell'evento, era stato soccorso e trasportato presso il locale nosocomio “San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona”, ove i sanitari gli avevano diagnosticato una “ferita lacera di morso di cane mano destra”,
prescrivendogli una profilassi antitetanica con assunzione di antibiotico e antidolorifici, con prognosi di cinque giorni;
4) che, nonostante la costituzione in mora, non aveva ottenuto il ristoro dei danni patiti.
Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la responsabilità del
[...]
e dell' ai sensi dell'art. 2043 Parte_1 Controparte_2
c.c., l'attore ha preteso la condanna solidale dei ridetti enti - entrambi preposti, secondo le disposizioni normative di cui alla legge 281 del 1991,
alla prevenzione del NDsmo – al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 1.000,00, oneri compresi ovvero di quella minore accertata in corso di causa.
Instaurato regolarmente il contraddittorio dinanzi al giudice di pace, si sono costituite sia l' che il , costruendo Controparte_2 Parte_1
entrambi un impianto difensivo imperniato, oltre che sull'infondatezza della pretesa attorea, sulla interpretazione della legge della Regione Campania n.
16 del 24 novembre 2001 e sulla valorizzazione di un risultato interpretativo volto a escluderne la rispettiva responsabilità.
Espletata l'istruttoria orale, il giudice di pace ha accolto la domanda di risarcimento del danno sperimentata dall'attore solo nei confronti dell'ente locale, convinto, in buona sostanza, della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., rigettando, invece, la pretesa risarcitoria contemporaneamente avanzata nei confronti dell' , libera da Controparte_2
obblighi di sorveglianza delle strade e tenuta solo allo svolgimento di funzioni
3 di supporto veterinario nei confronti del unico responsabile della Pt_1
sicurezza dei luoghi pubblici.
Avverso la pronuncia - contrassegnata dal numero 2060 del 2018 e depositata in data 11 aprile 2018 -, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 23 luglio 2018, il (costituitosi il 26 luglio Parte_1
2018) ha proposto appello, affidando il proprio gravame ai seguenti motivi:
a) la violazione del principio della domanda, avendo il giudice di prime cure sostituito, ex officio, all'azione ex art. 2043 c.c. una pretesa ricondotta entro l'archetipo di cui all'art. 2051 c.c., disposizione normativa che, peraltro,
appare inidonea, secondo i più recenti orientamenti della Corte di cassazione,
a governare la responsabilità per i danni cagionati da animali ND;
b)
l'invalidità del risultato interpretativo prodotto dal giudice di pace circa l'individuazione del soggetto responsabile dei danni cagionati dagli animali
ND alla luce dell'assetto normativo regionale, fondato dalle leggi nn. 281
del 1991 e 16 del 2001; c) il mancato accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità omissiva colposa invocata dall'attore.
Sulla base di siffatto impianto motivazionale, l'ente locale ha preteso la riforma della sentenza impugnata, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda avanzata da nei suoi confronti e, in via Controparte_1
subordinata, la condanna della (sola) Azienda sanitaria locale: 1) al risarcimento del danno;
2) alla sopportazione del peso economico dell'emessa statuizione di condanna.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 dicembre 2018,
l' ha accettato il contraddittorio davanti a Controparte_2
questo Tribunale, chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed evidenziando la correttezza del percorso logico argomentativo elaborato dal giudice di prime
4 cure, che ha condotto all'accertamento della responsabilità esclusiva del
. Parte_1
, seppur regolarmente evocato in giudizio, non ha Controparte_1
accettato il contraddittorio dinanzi a questo Tribunale.
Dichiarata la contumacia della parte appellata non costituitasi, dopo una serie di rinvii disposti per consentire la definizione di cause di più risalente iscrizione, la causa – ritenuta sin da subito matura per la decisione - è stata assegnata allo scrivente, il quale ha fissato l'udienza del 6 febbraio 2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituendola, quindi, col deposito di note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., integralmente richiamate in questa sede.
E così, lette le note sostitutive dell'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs.
n. 149 del 2022, questo giudice ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
Tanto premesso, va affermata l'ammissibilità dell'appello che, sebbene abbia investito una sentenza pronunciata secondo equità, censura la violazione del principio della domanda da parte del giudice di prime cure.
Procedendo con ordine, giova rammentare che il quadro normativo di riferimento è individuabile nell' art. 113 secondo comma c.p.c., il quale dispone – nella formulazione ratione temporis applicabile alla vicenda che ci impegna - che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore
non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici
relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del
codice civile” e nell'art. 339, terzo comma c.p.c., il quale, a sua volta,
5 stabilisce che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a
norma dell'art. 113 cit. sono appellabili esclusivamente per violazione delle
norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o
comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Dunque, le sentenze emesse dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria - escluse le ipotesi in cui, pur rientrando la causa nei suddetti limiti di valore, la decisione secondo equità
sia espressamente esclusa dalla legge (come previsto nel caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del Codice
della strada dall'articolo 6 comma dodicesimo e dall'articolo 7 comma decimo del d.lgs. n. 150 del 2011) - sono impugnabili, oltre che col ricorso per cassazione, soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'art. 339 c.p.c.
Tanto chiarito, ritiene questo giudicante che la sentenza qui in scrutinio sia stata emessa secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339,
comma terzo, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato.
È noto, però, che, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c.), accompagnandola con la richiesta della
6 diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà
appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (vedi Cass. n. 33219 del
2021; Cass. n. 3290 del 2018 Cass. n. 9432 del 2012).
Orbene, nel caso in esame, non vi è dubbio che la decisione emessa dal giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, in quanto
[...]
ha veicolato una pretesa di risarcimento, determinando il CP_1
quantum debeatur in euro 1.000,00 oneri compresi, ovvero a quella eventuale minor somma accertata in corso di causa anche con valutazione equitativa (si vedano all'uopo le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione). Non
potrebbe opinarsi diversamente in ragione della seguente formula “comunque
entro il limite di competenza per valore del giudice adito”, pur utilizzata dall'attore, in quanto essa si rivela del tutto incompatibile con quanto precedentemente rassegnato nelle conclusioni scritte e, per questo, inidonea a illuminare l'effettiva volontà della parte.
Nonostante la sentenza sia stata pronunciata secondo equità, l'impugnazione non risulta inammissibile, avendo il assunto la violazione Parte_1
di un principio informatore della materia, dolendosi, in definitiva, della violazione del principio della domanda, rectius della corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato (si veda Cass. n. 552 del 2012, secondo cui, “in tema
di impugnabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
equità, deve essere annoverato tra principi informatori della materia
processuale, quello contenuto nell'art. 112 cod. proc. civ. relativo al canone
della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato”).
7 La censura promossa – argomentata alla terza e alla quarta pagina dell'atto di appello – rientra, dunque, tra quelle che consentono l'appello avverso le decisioni espresse secondo equità e pongono questo Tribunale dinanzi al tema delle cd. domande implicite, quelle, cioè, non espressamente proposte dalle parti, ma in un certo senso contenute nelle o, quantomeno, presupposte dalle domande proposte. È noto che la giurisprudenza tende ad ammettere la possibilità che il giudice possa pronunciarsi su tali domande (Cass. n. 10009
del 2013; Cass. n. 8879 del 2000; Cass. n. 3143 del 1993; Cass. n. 6727 del
1991).
Ora, questo giudice condivide l'orientamento interpretativo più recente,
secondo cui la domanda di condanna al risarcimento ex art. 2051 c.c. non è
implicata in quella più generale, basata sull'art. 2043 c.c. (Cass. n. 20328 del
2006; del resto, circa la diversità della domanda ex art. 2050 c.c. rispetto a quella proposta ex art. 2043 c.c. si vedano Cass. n. 26516 del 2009; Cass. n.
8095 del 2006; Cass. n. 3751 del 2005). Pertanto, a fronte di allegazioni tendenti a stimolare accertamenti probatori circa la violazione del dovere generico di neminem laedere ex art. 2043 c.c., l'affermazione della responsabilità da cose in custodia ha rappresentato una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Ne deriva che, a fronte dello specifico motivo d'impugnazione sviluppato dall'appellante, occorre dichiarare la nullità della sentenza qui in scrutinio nella parte afferente al rapporto processuale tra attore e . Parte_1
Non vertendosi, però, in alcuno dei casi tassativi di rimessione della causa al precedente grado di giudizio ex artt. 353 e 354 c.p.c., il Tribunale deve trattenere la causa (afferente allo specifico rapporto processuale innanzi evocato) e decidere nel merito.
8 In tale prospettiva, giova esaminare l'assetto normativo in materia di responsabilità per i danni correlati al fenomeno del NDsmo sulla scorta della lettura degli articolati itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza.
Orbene, deve innanzitutto precisarsi che, effettivamente, il paradigma normativo di diretta applicazione non è costituito né dall'art. 2052 c.c. né
dall'art. 2051 c.c., atteso che la pubblica amministrazione non ha alcuna disponibilità effettiva dell'esemplare NDo né alcun potere di controllo diretto su di esso, venendo in rilievo, piuttosto, l'art. 2043 c.c. e il generico dovere di neminem laedere ivi evocato.
Tanto puntualizzato, la Corte di cassazione ha in più occasioni affermato che la responsabilità per i danni causati dai cani ND spetta esclusivamente,
nel concorso degli altri presupposti costitutivi della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 14 agosto 1991, n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al NDsmo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o ND (vedasi ex
aliis Cass. n. 12495 del 2017; Cass. n. 15167 del 2017).
È stato osservato che proprio l'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e, quindi, della custodia degli animali vaganti o ND (e cioè liberi e privi di proprietario) costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi di cattura e custodia.
9 Convitato di pietra nell'indagine che ci impegna è certamente la legge quadro statale n. 281 del 1991, la quale ha demandato alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del NDsmo.
In particolare, secondo un primo orientamento (Cass. n. 8137 del 2009; Cass.
n. 27001 del 2005), sarebbe ravvisabile una responsabilità esclusiva dei servizi veterinari presso le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza e controllo del fenomeno del NDsmo. Al riguardo, per quanto interessa ai fini del presente giudizio,
si sostiene che la legge della regione Campania n. 16 del 2001 – ratione
temporis applicabile alla vicenda che ci impegna - ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle A.s.l. (che, ai sensi dell'art. 5, lett. c,
della medesima legge regionale, “attivano il servizio di accalappiamento dei
cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici”) e che, pertanto,
la pretesa risarcitoria va sperimentata nei confronti delle ridette aziende sanitarie, soggetti autonomi rispetto all'ente locale, del quale, in virtù del riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, non costituiscono più una struttura operativa, rappresentando, piuttosto,
un'azienda dipendente dalla Regione, strumentale per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale.
Differentemente, per altra opzione ricostruttiva, a norma della legge-quadro n. 281 del 1991 e delle singole leggi regionali di recepimento, ferma la responsabilità dei servizi veterinari delle azienda sanitarie locali, sui Comuni
graverebbe comunque l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali ND non arrechino danni e disturbo alle persone nel territorio di propria competenza, rispondendo, in caso di mancata adozione di
10 misure contro il NDsmo, ai sensi dell'art.2043 c.c., per i danni patiti dai soggetti aggrediti lungo le strade comunali (Cass. n. 10190 del 2010; Cass. n.
17528 del 2011). Ed infatti, secondo tale opzione esegetica, in capo all'ente locale, residuerebbero pur sempre poteri di definizione delle linee d'indirizzo programmatico in ambito regionale e, soprattutto, la verifica generale delle attività delle Azienda sanitarie locali nel proprio territorio. In tale ottica –
secondo la tesi in parola –, ferma restando la responsabilità delle Azienda
sanitarie locali, e indipendentemente dalla ripartizione delle funzioni in materia di NDsmo, sussiste in capo al una responsabilità solidale Pt_1
con le riferite per i danni cagionati da animali ND in tutti i casi CP_2
in cui il quale organo deputato al controllo del territorio, abbia Pt_1
omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini di fronte a episodi di NDsmo [tale indirizzo riecheggia anche in sentenze più risalenti, che, pur riconoscendo la responsabilità per fenomeni di NDsmo in capo alle Aziende sanitarie, avevano ritenuto configurabile a determinate condizioni, per ragioni concernenti la competenza amministrativa e l'autonomia delle aziende sanitarie, una responsabilità
solidale del in tutti i casi in cui questo, quale organo deputato al Pt_1
controllo del territorio, avesse omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini a fronte di episodi di NDsmo (si confronti Cass. n. 10638 del 2002)].
Di recente, però, la Corte di cassazione – con precipuo riferimento all'assetto normativo derivante dalla legislazione regionale campana, scilicet la legge regionale n. 16 del 2001, ratione temporis applicabile alla vicenda in scrutinio avvenuta nell'anno 2015 – ha specificamente affermato che la responsabilità
civile per i danni causati dai cani ND grava sulle Aziende sanitarie locali,
11 quale ente cui la legge regionale citata attribuisce il compito di cattura e custodia degli stessi, escludendo la responsabilità solidale dell'ente locale (da ultimo Cass. n. 15244 del 2024: “Poiché dunque la legge numero 16 del 2001
individua la AS come l'ente a cui è demandato il compito di prevenzione e
controllo del NDsmo ne deriva chiaramente che è la AS a doversi
ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e
che, pertanto, non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in
capo al la quale presuppone che quest'ultimo abbia contribuito al Pt_1
danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è
individuata dalla Corte di merito”).
Ciò posto, prescindendo dalla delucidazione dell'effettiva portata dell'intervento interpretativo da ultimo citato – che pare, comunque, lasciare la possibilità, al cospetto di determinate condizioni, di formulare un giudizio di responsabilità nei confronti dell'ente locale -, pur volendo ritenere che il possa essere, astrattamente, chiamato a sopportare il peso Pt_1
economico, al pari dell' locale, delle conseguenze dannose Controparte_2
correlate al fenomeno del NDsmo, come pure sostenuto da questo Ufficio
giudiziario in taluni precedenti, sarebbe necessario, in ogni caso, verificare pur sempre l'integrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
Ed infatti, la già evidenziata applicazione del paradigma di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. in luogo di quello delineato dall'art. 2052 c.c. -
quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere e dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. n. 24895 del 2005), non ravvisabile nel
12 caso di specie - impone che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile ed eziologicamente efficiente alla produzione dell'evento lesivo (si confrontino
Cass. nn. 31957 del 2018, 17060 del 2018, 11591 del 2018, 18954 del 2017)
Entro questo perimetro – ha osservato più di recente la Corte di cassazione -
va verificato il tipo di comportamento esigibile, volta per volta e in concreto,
dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del
NDsmo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del NDsmo (vedasi Cass. 19404 del
2019).
In definitiva, per formulare un giudizio di responsabilità risarcitoria per violazione del dovere di neminem laedere ex art. 2043 c.c. è necessario verificare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, come allegate e provate dall'attore, che l'evento dannoso, in disparte il profilo della sua prevedibilità, fosse evitabile in quel determinato momento e in quella particolare situazione con uno sforzo ragionevole. In altri termini, è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva colposa altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di un profilo colposo,
specifico o generico [“Non basta, invero, che un evento sia prevedibile per
imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi, come nel caso di specie, ha un
obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in
considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne
deriva che è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità
13 omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una
colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in
quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta
attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. Non a caso, in concreto,
questa Corte ha ritenuto che per affermare la responsabilità dell'ente
preposto sia necessaria la prova della esigibilità di uno specifico
comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare
l'evento. Si è detto, esemplificando che il danneggiato avrebbe dovuto
provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali
ND nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel
territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella
zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla
ASL e al rimaste inevase” (Cass. n. 31957 del 2018, punto 2.5 della Pt_1
motivazione)].
È stato efficacemente rimarcato che, se bastasse, per invocarne la responsabilità, la mera individuazione dell'ente preposto alla cattura dei
ND e alla custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa,
rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
(ancora, Cass. 1904 cit.).
Ora, a ben vedere, tra le pieghe argomentative dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace l'attore, pur avendo evocato l'applicazione della norma di cui all'art. 2043 c.c., non ha neppure sollecitato la valutazione della responsabilità omissiva colposa dell'ente locale, essendosi limitato a
14 orientare il dibattito processuale verso la prova dell'aggressione e delle lesioni patite in conseguenza della stessa (si vedano i capitoli di prova testimoniale contenuti alla quinta pagina dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace), rappresentando i doveri imposti agli enti convenuti in materia di neutralizzazione dei pericoli derivanti dai cani ND, citando,
all'uopo, la legge quadro n. 281 del 1991.
Detto altrimenti, l'attore non ha neppure chiesto di provare che, al momento del sinistro, l'amministrazione comunale era a conoscenza di condizioni tali da richiedere l'attivazione di quelle cautele volte a neutralizzare il rischio di verificazione di eventi come quello de quo agitur, avendo imprudentemente trascurato, ad esempio, precedenti segnalazioni della presenza abituale di animali ND nel luogo dell'incidente.
Dunque, la sola dimostrazione dell'omessa predisposizione di siffatte cautele doverose, a fronte dell'acquisita conoscenza di una situazione di rischio correlata alla presenza di animali ND, avrebbe potuto giustificare - in disparte l'indagine sul profilo tematico della titolarità dei doveri imposti in materia di controllo e prevenzione del fenomeno del NDsmo - un addebito a titolo di colpa a carico dell'ente locale convenuto.
Pertanto, l'appello merita accoglimento, dovendosi rigettare, per le assorbenti considerazioni che precedono, dichiarata la nullità parziale della sentenza in ragione della violazione del principio della domanda in relazione al rapporto processuale instaurato dall'attore nei confronti del , la Parte_1
pretesa risarcitoria esperita nei confronti dell'ente locale.
La formulazione della domanda di condanna dell' in via Controparte_2
subordinata al mancato accoglimento dell'appello e il mancato esperimento di un'impugnazione incidentale, anche tardiva, sul punto ostano alla
15 valutazione della decisione di rigetto della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della ridetta Azienda assunta dal giudice di prime cure.
Non resta allora che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione dell'integrale riforma della sentenza di primo grado la rivalutazione anche della statuizione sugli oneri di lite resa dal giudice di pace in relazione al rapporto processuale instaurato col , in applicazione della Parte_1
disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c. “rientrando nel potere del
giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata in caso di
riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il
corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito
complessivo della lite” (tra le tante, Cass. n. 7616 del 2021).
In tale prospettiva, a governo delle spese di entrambi i gradi di giudizio si pone il principio di soccombenza di e Controparte_2
nei confronti del . Gli appellati Controparte_1 Parte_1
dunque, devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dal in entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate nella Parte_1
misura indicata in dispositivo, tenuto conto del disputatum (euro 1.000,00),
delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi in relazione al giudizio d'impugnazione (in relazione al giudizio di primo grado si stima equa l'applicazione dei valori medi) posti dalla disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso"
evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (si veda Cass. n. 19989 del 2021). Peraltro, è consolidato nella
16 giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non
è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del
2022)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di contrassegnata Pt_1
da numero 2060 del 2018 pubblicata l'11 aprile 2018, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza e assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiarata la nullità parziale della sentenza, rigetta la domanda risarcitoria esperita nei confronti del
; Parte_1
b) condanna l' Controparte_3
, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal
[...] Parte_1
in entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano in: 1) euro
[...]
17 346,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali per il primo grado;
2) euro 91,50 per esborsi ed euro
400,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali per il secondo grado.
Così deciso in Salerno il 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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