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Sentenza 27 agosto 2024
Sentenza 27 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/08/2024, n. 7783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7783 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2024 |
Testo completo
N. 6695/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della presente causa, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 6695/2021 R.G. in data 8.02.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 2.02.2021, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 ambedue residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Fabio SERGI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliati in Milano, via Senato 12, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo digitale dello stesso Email_1 giusta procura speciale e elezione di domicilio allegata all'atto di citazione;
-Parte Attrice opponente-
contro
: (C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente ivi in via Gaspare Aselli 5, rappresentato e difeso dalle avv. Gaia MANNI e Raffaella CARESANO del foro di Milano e con le esse elettivamente domiciliato in Milano, piazza della Repubblica 9, presso e nello studio delle stesse, nonché all'indirizzo digitale delle medesime: e giusta Email_2 Email_3 procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Parte Convenuta opposta-
* * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 11.04.2024.
* * * OGGETTO: contratto preliminare di compravendita immobiliare. pagina 1 di 12 * * * CONCLUSIONI di parte Attrice opponente:
“In via preliminare: rigettare la richiesta, anche in rinnovazione, di concessione della provvisoria esecuzione del decreto oggi opposto, risultando l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
In via principale:
- per i motivi esposti nella narrativa dell'atto introduttivo, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare in ogni caso non dovuto dai signori e Parte_1
, l'importo di € 90.000,00 (oltre interessi e spese di procedura Parte_2 richiesti) preteso dall'avv. Controparte_1
- per i motivi esposti nella narrativa della memoria n. 1 ex art. 183, comma 6°, c.p.c. rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da controparte essendo destituita di fondamento;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto, comunque rimodularne il quantum nella minor somma di € 45.000,00, quale restituzione della sola caparra;
In via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale e/o per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che immediatamente dopo l'arresto del signor , avvenuto in data 21 Pt_1 maggio 2020, l'avv. contattava telefonicamente l'avv. Fabio Sergi per Controparte_1 avere chiarimenti in ordine all'applicazione di misure cautelari reali a carico del signor
, anche con particolare riferimento all'immobile di viale Lombardia n. 27? Pt_1
2) Vero che successivamente al 29 maggio 2020 l'avv. apprendeva, Controparte_1 tramite l'avv. Fabio Sergi, della richiesta avanzata dai signori e di Pt_1 Pt_2 voler differire, quantomeno al mese di settembre del 2020, ogni decisione in merito al rogito (inizialmente fissato al 30 giugno 2020) e ciò proprio in ragione dell'applicazione della misura cautelare personale a carico del signor ? Pt_1
3) Vero che alla data del 12 giugno 2020 l'avv. chiedeva una Controparte_1 formale dichiarazione da parte dei signori e circa l'intenzione di Pt_1 Pt_2 addivenire o meno alla stipula del contratto definitivo di compravendita il cui rogito era fissato per il giorno 30 giugno 2020 e ciò al solo fine di formalmente rinunciare alla richiesta di mutuo avanzata alla banca e anche di poter svincolare l'impresa edile incaricata delle lavorazioni di ristrutturazione? Si indicano come testi l'avv. e il signor . Controparte_1 Parte_1
4) Vero che alla data del 21 maggio 2020 il signor aveva già ricevuto Pt_1
l'intimazione di sfratto dall'abitazione di via Macedonio Melloni n. 32? 5) Vero che ad oggi il signor risulta ancora moroso relativamente agli Parte_1 oneri locativi e condominiali e, di conseguenza, l'intimazione di rilascio dell'immobile risulta ancora attuale? Si indicano come testi la signora e l'avv. Ursula Maggis. Testimone_1
6) Vero che in data 15 luglio 2021 i signori e si sono Parte_1 Parte_3 recati presso lo sportello bancario del Banco BPM di Viale Boezio 2 a Milano e la signora ha consegnato l'ordine di pagamento della somma di € Parte_3
pagina 2 di 12 65.500,00 in favore dell'avv. , come risulta dal doc. 14 di controparte Controparte_1 che si rammostra al teste? 7) Vero che il signor e/o la signora non hanno chiesto al Parte_1 Parte_3
Banco BPM la revoca della disposizione di pagamento di € 65.500,00 del 15 luglio 2021 formalizzata in favore dell'avv. ? Controparte_1
Si indicano come testi il signor il signor , la signora Testimone_2 Testimone_3
e la signora . Testimone_4 Parte_3
In ogni caso, con favore delle spese e dei compensi professionali.”
* * * CONCLUSIONI di parte Convenuta opposta:
“In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. per i motivi di cui alla presente comparsa di risposta, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito: respingere perché infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta dai signori e al decreto ingiuntivo n. 18814/2020 - R.G. n. Parte_1 Parte_2
30265/2020 emesso dal Tribunale di Milano, confermandolo integralmente ovvero condannare gli opponenti a pagare, in solido fra loro, all'avv. la Controparte_1 somma di 90.000,00=, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, o la maggiore
o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. In via istruttoria: con riserva di dedurre, eccepire e produrre ex art. 183 c.p.c. Con il favore delle spese e dei compensi professionali”
FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo ha chiesto con ricorso monitorio, ed ottenuto dal Tribunale di Milano, a CP_1 carico di e di l'emissione del decreto ingiuntivo n. 18814, Pt_1 Pt_2 pubblicato il 30.11.2020, recante ingiunzione di pagamento per € 90.000,00 in solido, oltre interessi moratori e spese, deducendo di: avere stipulato con gli ingiunti il 13.03.2020 un contratto preliminare di compravendita di immobile, sito in Milano, viale Lombardia 27, in esecuzione del quale ha versato € 45.000,00 ai promittenti venditori a titolo di caparra;
i promittenti venditori il 12.06.2020 hanno comunicato di non volere più vendere, onde il promissario acquirente ha esercitato legittimamente il recesso e ha diritto al doppio della caparra versata, oltre interessi. Il decreto ingiuntivo risulta portato alla notificazione il 2.12.2020 con notificazione ritualmente eseguita ex art. 140 cpc con invio dell'avviso di ricevimento il 14.12.2020.
e hanno opposto il decreto ingiuntivo, con atto di citazione Pt_1 Pt_2 notificato via PEC il 1^.02.2020, costituendosi il 2.02.2020, negando la debenza del credito e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo: la notificazione del decreto ingiuntivo si è perfezionata il 4.01.2021, data di ritiro dell'atto presso la casa comunale;
è vero che ha formulato una proposta di acquisto dell'immobile CP_1 di loro proprietà sito in Milano, viale Lombardia 27; nelle more della conclusione del contratto preliminare è scoppiata la pandemia per Covid 19, ma le parti sono riuscite a stipulare egualmente il contratto preliminare il 13.03.2020, concordando il termine del pagina 3 di 12 30.06.2020 per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita;
nelle more del rogito, segnatamente il 21.05.2020, è stato sottoposto alla misura degli arresti Pt_1 domiciliari dal Tribunale di Palermo, evento che ha comportato notevoli problematiche, economiche e personali;
ha quindi chiesto a di dare corso al CP_1 Pt_1 rogito conferendo procura alla moglie ma è stato impossibilitato a richiedere al Pt_1
Giudice per le indagini preliminari il permesso di far accedere un notaio all'abitazione in cui era ristretto per rilasciare la procura;
i coniugi all'epoca abitavano in un Pt_1 immobile condotto in locazione e a causa della misura cautelare non ha potuto Pt_1 lavorare e non è riuscito a pagare il canone con conseguente provvedimento di sfratto per morosità; di conseguenza, ha avuto la necessità di conservare la proprietà Pt_1 dell'immobile compromesso in vendita a per garantirsi il mantenimento CP_1 della misura degli arresti domiciliari;
i promittenti venditori hanno quindi chiesto al promissario acquirente un differimento della data di stipulazione del rogito ma è stato inflessibile;
in definitiva, i promittenti venditori sono stati CP_1 nell'impossibilità oggettiva di stipulare il rogito entro il 30.06.2020, onde il promissario acquirente non ha diritto a ricevere il doppio della caparra ma al più ha diritto alla restituzione della sola caparra, pari a € 45.000,00. si è tempestivamente costituito ex art. 167 cpc il 10.06.2021, resistendo CP_1 all'opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendone il rigetto, spese rifuse, deducendo: a seguito di notificazione del decreto ingiuntivo perfezionata il 24.12.2020, gli Attori opponenti hanno proposto un'opposizione dilatoria e pretestuosa;
nessuno dei fatti dedotti dagli Attori opponenti, molti dei quali neanche provati, integra la fattispecie dell'impossibilità sopravvenuta di eseguire il contratto preliminare;
il 12.06.2020 i promittenti venditori hanno comunicato il recesso senza addurre alcuna motivazione, onde le giustificazioni svolte adesso in causa sono postume e posticce;
CP_1 preso atto del rifiuto dei promittenti venditori di vendere, ha legittimamente esercitato il recesso e ha diritto a ricevere il doppio della caparra versata;
non sussistono gli estremi dell'impossibilità sopravvenuta, mancando la prova che l'evento impeditivo sia non imputabile al contrario, la privazione della libertà personale è imputabile a;
con Pt_1 la provvista ricavabile dalla vendita dell'immobile di viale Lombardia 27, e Pt_1
ben avrebbero potuto acquistare un altro appartamento da destinare ad Pt_2 abitazione familiare, onde anche tale “giustificazione” per la mancata vendita è un mero pretesto. Il Giudice, espletato il tentativo di conciliazione alla prima udienza tenuta il 30.06.2021, su istanza congiunta delle parti ha rinviato la causa all'udienza del 15.07.2021, a cui sempre su istanza delle parti ha rinviato al 20.07.2021. A tale terza udienza, tenuta in trattazione scritta, il Giudice, dato atto del mancato perfezionamento degli accordi, ha rigettato l'istanza di INVERNIZZI diretta alla concessione ex art. 648 cpc della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle parti regolarmente fruiti. Alla successiva udienza del 16.12.2021, sentite le parti, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 10.03.2022 e con ordinanza riservata del 14.04.2022, rigettate le istanze di prova attoree, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 12 Nel frattempo, a seguito di ricorso in corso di causa ex art. 671 cpc depositato da il 9.12.2021, sentite le parti all'udienza del 16.12.2021, il Giudice con CP_1 ordinanza riservata depositata il 22.12.2021 ha autorizzato il sequestro conservativo sui beni degli Attori opponenti sino a concorrenza di € 95.000,00, con riserva delle spese alla sentenza definitiva;
tale ordinanza non risulta essere stata reclamata. All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta il 21.12.2023 in trattazione scritta, questo Giudice, nelle more subentrato dal 1^.12.2022 nel ruolo del precedente Giudicante, sulle conclusioni delle parti sopra riportate, con ordinanza riservata del 22.01.2024, comunicata in pari data alle parti, ha assegnato alle stesse i doppi termini massimi di cui all'art. 190 cpc, spirati il 22.03.2024 e l'11.04.2024 rispettivamente, regolarmente fruiti dalle parti, trattenendo all'esito la causa in decisione ex art. 281quinquies co. 1 cpc e, quindi, a far data dal 12.04.2024.
3. Thema decidendum ed emergenze probatorie ha svolto contro e in via monitoria una domanda CP_1 Pt_1 Pt_2 contrattuale diretta alla condanna dei promittenti venditori in solido a pagare € 90.000,00 oltre interessi, somma pari al doppio della caparra di € 45.000,00 agli stessi versata, quale promissario acquirente, previo accertamento in via incidentale del legittimo esercizio da parte sua del diritto di recesso dal contratto preliminare immobiliare stipulato tra le parti il 13.03.2020, all'esito del rifiuto comunicato dai medesimi il 12.06.2020 di stipulare il contratto definitivo di compravendita.
e hanno proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto Pt_1 Pt_2 ingiuntivo opposto, negando la debenza del credito in forza di impossibilità sopravvenuta di eseguire il contratto preliminare del 13.03.2020, in via principale chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e accertarsi che nulla è dovuto al promissario acquirente e in via subordinata chiedendo al Giudice di mitigare la condanna alla minor somma di € 45.000,00, a titolo di restituzione della somma ricevuta come caparra. La causa è stata istruita con i documenti versati dalle parti, tra cui i seguenti:
- proposta di acquisto, sottoscritta da accettata dagli Attori opponenti CP_1
e copia dell'assegno di € 5.000,00 versato a titolo di caparra (doc. 1 fasc. monitorio);
- atto pubblico per notaio recante contratto preliminare del Persona_1
13.03.2020 e estratto conto corrente bancario di (docc. 2 e 3 fasc. CP_1 monitorio);
- messaggio di posta elettronica del 12.06.2020 dall'odierno Legale dei promittenti venditori a del seguente testuale tenore: “Caro Collega, facendo CP_1 seguito alla telefonata odierna, Ti significo che i signori , parte Persona_2 promittente venditrice dell'immobile di viale Lombardia 27, non addiverranno al contratto definitivo, avendo deciso di non proseguire con la vendita del citato immobile. La prossima settimana i signori Ti comunicheranno, Persona_2 mio tramite, i termini per la restituzione delle somme dovute” (doc. 5 fasc. monitorio) e risposta in pari data di INVERNIZZI con presa d'atto della volontà
pagina 5 di 12 dei promittenti venditori di non volere più stipulare il contratto definitivo e richiesta del doppio della caparra versata (doc. 6 fasc. monitorio) ; Il Tribunale reputa che il compendio documentale raccolto sia più che sufficiente a decidere la lite.
4. Diritto Il Tribunale osserva che ai sensi degli artt. 633 e 634 cpc, chi vanti un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ha diritto ad ottenere l'ingiunzione di pagamento inaudita altera parte se offra prova scritta del suo credito con la precisazione che, per i soli crediti derivanti da fornitura di beni o servizi, costituiscono prova scritta anche gli estratti autenticati dei libri contabili o tributari, purché regolarmente tenuti. Come noto, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della sola posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare i fatti costitutivi del preteso diritto di credito e a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio (Cass. civ. sez. 1 del 31.05.2007 n. 12765; conf.: Cass. civ. sez. 1 del 3.02.2006 n. 2421; Cass. civ. sez. 2 del 30.07.2004 n. 14556; Cass. civ. sez. 3 del 17.11.2003, n. 17371; Cass. civ. sez. 2 del 4.04.2003 n. 5321; Cass. civ. SS.UU. del 7.07.1993 n. 7448). Inoltre, come sancito da numerose pronunce della Corte d legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non riguarda tanto la legittimità dell'emanazione del decreto, al più rilevante ai soli fini delle spese della fase monitoria, ma concerne invece e soprattutto l'esistenza e la consistenza del credito azionato dalla parte Convenuta opposta alla data della sentenza: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali…” (Cass. civ. sez. 3 del 23.07.2014 n. 16767; conf.: Cass. civ.
8.03.2012 n. 3649). Orbene, in punto di riparto dell'onere della prova della domanda svolta in questa causa dall'attore sostanziale quale promissario acquirente, nella specie diretta CP_1 alla condanna dei promittenti venditori a pagare il doppio della caparra a seguito di legittimo recesso del promissario acquirente, il Giudice evidenzia che tale domanda è regolata dall'art. 1385 co. 2 cc, in forza del quale, se la parte che ha ricevuto la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. In particolare, in tema di recesso, la Corte di cassazione ha sancito, con pronunce consolidate, che si tratta di una forma speciale di risoluzione di diritto del contratto: “Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra
pagina 6 di 12 confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto)” (Cass. civ. sez. 2 n. 2969 del 31.01.2019) e “Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto” (ex multis: Cass. civ. sez. 2 n. 18266 del 6.09.2011). Quanto all'eccezione, svolta dagli Attori opponenti, di estinzione della propria obbligazione di stipulare il contratto definitivo di compravendita per asserita impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione, il evidenzia che tale eccezione è Per_3 disciplinata dagli artt. 1256 e dall'art. 1463 cc. A mente dell'art. 1256 cc l'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore è diventa impossibile;
ai sensi dell'art. 1463 cc il contratto si risolve e i contraenti non possono chiedere la controprestazione ma devono restituire quella che abbiano già ricevuta. La Corte di legittimità ha sottolineato che in ragione del necessario coordinamento tra gli artt. 1218, 1256 e 1463 cc, intanto si può discorrere di effetti estintivi dell'obbligazione dell'impossibilità sopravvenuta di eseguirla in quanto tale impossibilità di esecuzione non sia addebitabile al contraente che non adempie, bensì a fatto dell'altro contraente o a circostanze oggettive sopravvenute, non prevedibili e non evitabili con l'uso dell'ordinaria diigenza: “In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa).” (Cass. civ. sez. 3 n. 10683 del 20.04.2023) e: “In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione (nella specie conseguente al sequestro penale dell'impianto di depurazione del ristorante oggetto del contratto di locazione) costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis.” (Cass. civ. sez. 3 n. 13142 del 25.05.2017), nonché: “In materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che pagina 7 di 12 abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.” (Cass. civ. sez. 3 n. 11717 del 3.08.2002; conf.: Cass. civ. sez. 3 n. 3440 del 16.02.2006). Quanto agli effetti dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile, la stessa determina la risoluzione del contratto e i conseguenti effetti restitutori ex tunc: “L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, co. 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole.” (Cass. civ. sez. 1 n. 36329 del 23.11.2021; conf.: Cass. civ. sez. 3 n. 23987 del 26.09.2019).
5. Decisione Il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, il Convenuto opposto e promissario acquirente ha CP_1 fornito idonea prova del suo preteso diritto a esercitare il recesso ex art. 1385 cc nei confronti dei promittenti venditori, odierni Attori opponenti, e al conseguente diritto di credito a somma pari al doppio della caparra versata, mentre e Pt_1 Pt_2 non hanno fornito alcuna prova dell'eccepita impossibilità sopravvenuta di adempiere, dal che discende che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi. Il Tribunale osserva che ha fornito prova dell'esistenza del contratto CP_1 preliminare inter partes, stipulato il 13.03.2020 per atto pubblico, avente ad oggetto l'obbligazione reciproca di compravendere un immobile sito a Milano, viale Lombardia 27, al prezzo di € 365.000,00, dagli Attori opponenti al Convenuto opposto, atteso che ha prodotto in causa il detto atto pubblico (doc. 2 fasc. monitorio), risultando comunque la circostanza anche pacifica tra le parti. Dal detto contratto preliminare risulta che le parti avevano concordato per la stipulazione del preliminare il termine del 30.06.2020 e che alla data del preliminare il promissario acquirente ha versato € 45.000,00 ai predetti a titolo di caparra confirmatoria, a tacere che il fatto dell'incasso di € 45.000,00 a titolo di caparra confirmatoria è stato anche espressamente confessato dagli Attori opponenti negli atti giudiziari. Altresì, ha fornito evidenza tabulare che i promittenti venditori hanno CP_1 comunicato per iscritto a il 12.06.2020, poche settimane prima del termine CP_1 ultimo previsto per la stipulazione del contratto definitivo, e per il tramite del loro odierno Difensore, di non volere più dare corso alla vendita del loro appartamento (doc. 5 fasc. monitorio). Giova evidenziare che i promittenti venditori, nel costituirsi, lungi dal pagina 8 di 12 disconoscere come riferibile a se stessi tale comunicazione della loro volontà al promissario acquirente, hanno confermato che i rapporti con il promissario acquirente erano tenuti per essi dal loro Legale incaricato e, del pari, hanno confessato nei loro atti di avere deciso di non vendere più il loro immobile e di aver fatto comunicare ciò tempestivamente al promissario acquirente dal loro incaricato. A fronte di tanto, ha comunicato legittimamente ai promittenti venditori il CP_2 recesso dal contratto preliminare. Tale comunicazione è avvenuta in maniera implicita con il messaggio PEC del 12.06.2020, diretto da al Legale incaricato dai CP_1 promittenti venditori, messaggio PEC con cui il primo ha richiesto il pagamento del doppio della caparra (doc. 6 fasc. monitorio): il Giudice osserva che tale richiesta necessariamente implica il recesso del promissario acquirente, onde tale messaggio integra comunicazione implicita di volere esercitare il proprio diritto di recesso. Ad ogni buon conto, si evidenzia che la comunicazione da ai promittenti venditori CP_1 del recesso è anche avvenuta in maniera espressa con la notificazione del ricorso monitorio, atteso che nel corpo dell'atto il ricorrente e promissario acquirente ha ribadito la volontà di avvalersi del diritto di recesso. Il Tribunale osserva che il rifiuto di stipulare il contratto definitivo, manifestato dai promittenti venditori tramite il loro legale incaricato al promissario acquirente qualche settimana prima della scadenza del termine fissato per la stipulazione del contratto definitivo, è un inadempimento molto grave, atteso che comporta la non esecuzione integrale dell'obbligazione principale che i promittenti venditori si erano assunti con la stipulazione del contratto preliminare. INVERNIZZI, di conseguenza, ha dimostrato di avere pieno diritto all'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 cc, recesso che ha esercitato, come scritto, già implicitamente con il messaggio PEC del 12.06.2020, ovvero, in ogni caso, al più tardi, con la notificazione del ricorso monitorio alle controparti. Il Convenuto opposto, pertanto, ha altresì dimostrato di avere diritto ai sensi dell'art. 1385 cc alla condanna delle controparti al pagamento del doppio della caparra di € 45.000,00 versata e, dunque, al pagamento della somma di € 90.000,00 per sorte, oltre interessi come richiesti. Il Tribunale osserva altresì che l'eccezione difensiva di intervenuta estinzione dell'obbligazione di concludere il contratto definitivo per impossibilità sopravvenuta per il fatto della sottoposizione di alla misura cautelare degli arresti domiciliari è Pt_1 infondata, per almeno quattro distinte ragioni, come appresso esposte, ciascuna di esse idonee a escludere la fondatezza della detta eccezione, che, pertanto, è radicalmente inidonea a paralizzare la pretesa di CP_1
Difatti, in primo luogo si osserva che l'assoggettamento del promittente venditore a una misura cautelare per la commissione di fatti di reato è all'evidenza un fatto prevedibile ed evitabile da parte di , usando l'ordinaria diligenza, anche tenuto conto che Pt_1
non solo non ha provato, ma neanche ha allegato di avere impugnato con Pt_1 successo l'applicazione di tale misura cautelare a suo carico. In secondo luogo, in ogni caso, la sottoposizione di uno dei due promittenti venditore alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari non è un fatto impeditivo che rende pagina 9 di 12 impossibile l'esecuzione della prestazione di stipulare il contratto definitivo di compravendita, prestazione che ben avrebbe potuto adempiere avvalendosi di Pt_1 un procuratore speciale o chiedendo il permesso di recarsi dal notaio per stipulare il rogito. In terzo luogo, altresì, la circostanza asserita per cui i promittenti venditori sarebbero stati impossibilitati a vendere l'immobile di Milano, viale Lombardia 27, perché necessitavano di un'abitazione, è del pari priva di pregio, posto che ambedue ben avrebbero potuto acquistare un'altra abitazione con la provvista ricavata dalla vendita dell'immobile compromesso in vendita. In quarto luogo, si osserva che nel messaggio di posta elettronica del 12.06.2020 il Legale incaricato dai promittenti venditori di manifestare la volontà degli stessi di non procedere più alla compravendita non ha menzionato alcun impedimento alla conclusione del contratto definitivo di compravendita ma unicamente la volontà dei promittenti venditori di non vendere più, tanto rivelando la natura postuma delle odierne pretese giustificazioni alla mancata vendita. In conclusione, gli Attori opponenti non hanno dimostrato che il proprio inadempimento sia non imputabile, men che meno hanno provato l'estinzione dell'obbligazione di vendere per impossibilità sopravvenuta non imputabile della detta prestazione. In conclusione, si deve accertare che il recesso di è stato legittimo e che la CP_1 domanda di condanna svolta dallo stesso in via monitoria è dunque fondata, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo come da dispositivo della presente sentenza. L'accoglimento della domanda di condanna svolta da a favore del quale è CP_1 stato autorizzato in corso di causa il sequestro conservativo sui beni e crediti degli Attori opponenti a garanzia del suo credito per € 95.000,00, comporta altresì ex art. 686 cpc l'automatica conversione dell'autorizzato sequestro in pignoramento. Per completezza, si evidenzia che le istanze di prova testimoniale svolte dagli Attori opponenti, già motivatamente rigettate dal Giudice in fase istruttoria, riproposte dai medesimi all'udienza di precisazione delle conclusioni senza confutazione delle ragioni del diniego, sono inammissibili e da disattendersi anche in questa fase per essere del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
6. Spese di lite Le spese sono regolate ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese pagina 10 di 12 sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie la causa si è conclusa con soccombenza integrale degli Attori opponenti, che debbono, pertanto, essere condannati a rifondere integralmente le spese di lite del Convenuto opposto, incluse le spese del procedimento cautelare di sequestro conservativo in corso di causa, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola generale della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese del Convenuto opposto le stesse si liquidano con applicazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 e, segnatamente, avuto riguardo al tenore delle memorie e all'impegno difensivo, tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00), si reputano congrui i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dimezzati per la fase istruttoria (in quanto svolta senza istruzione orale) previsti dalla tabella 2 del citato d.m. n. 55/2014, come aggiornati, pari a complessivi € 11.268,00 per compenso della causa di merito, e dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il procedimento cautelare di cui alla tabella n. 10 del d.m. n. 55/2014 come aggiornati, pari a complessivi € 5.224,00 per compenso della difesa nel procedimento cautelare. In conclusione, spetta al Convenuto opposto la complessiva somma di € 16.492,00 per compenso oltre € 786,00 per rimborso spese vive ex actis (€ 759,00 per contributo unificato e € 27,00 per diritti di Cancelleria), per la proposizione del ricorso cautelare in corso di causa, oltre 15% dell'intero compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA e IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale di CP_1
Quanto alla sollecitazione ex art. 96 co. 3 cpc svolta dal Convenuto opposto, la stessa è da disattendersi, sia perché non emergono dai sintetici verbali delle udienze del 30.06.2021 e del 15.07.2021 gli elementi sintomatici di abuso denunciati dal Convenuto opposto, sia alla luce del rigetto dell'istanza ex art. 648 cpc da parte del precedente Giudice, conclusivamente mancando adeguata prova del profilo soggettivo e oggettivo dell'abuso del processo necessari per accedere alla pronuncia della sanzione ex art. 96 co. 3 cpc.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: rigetta in quanto infondata, oltre che improcedibile, l'opposizione proposta da e Parte_1 da avverso il decreto ingiuntivo n. 18814 depositato il 30.11.2020, Parte_2 emesso il 10.11.2020 nel procedimento monitorio n. 30265/2020 R.G.; per l'effetto, conferma l'anzidetto decreto ingiuntivo opposto n. 18814/2020, che dichiara esecutivo;
letto l'art. 686 cpc dà atto della conversione del sequestro conservativo autorizzato nel procedimento n. 6695-1/2021 R.G. con ordinanza del 22.12.2021 in pignoramento;
pagina 11 di 12 letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna
e in solido a pagare a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
a titolo di refusione integrale delle spese di lite, incluse quelle del CP_1 sequestro conservativo, la complessiva somma di € 17.278,00, di cui € 16.492,00 per compenso e € 786,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale di parte Convenuta opposta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 6 agosto 2024 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della presente causa, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 6695/2021 R.G. in data 8.02.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 2.02.2021, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 ambedue residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Fabio SERGI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliati in Milano, via Senato 12, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo digitale dello stesso Email_1 giusta procura speciale e elezione di domicilio allegata all'atto di citazione;
-Parte Attrice opponente-
contro
: (C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente ivi in via Gaspare Aselli 5, rappresentato e difeso dalle avv. Gaia MANNI e Raffaella CARESANO del foro di Milano e con le esse elettivamente domiciliato in Milano, piazza della Repubblica 9, presso e nello studio delle stesse, nonché all'indirizzo digitale delle medesime: e giusta Email_2 Email_3 procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Parte Convenuta opposta-
* * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 11.04.2024.
* * * OGGETTO: contratto preliminare di compravendita immobiliare. pagina 1 di 12 * * * CONCLUSIONI di parte Attrice opponente:
“In via preliminare: rigettare la richiesta, anche in rinnovazione, di concessione della provvisoria esecuzione del decreto oggi opposto, risultando l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
In via principale:
- per i motivi esposti nella narrativa dell'atto introduttivo, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare in ogni caso non dovuto dai signori e Parte_1
, l'importo di € 90.000,00 (oltre interessi e spese di procedura Parte_2 richiesti) preteso dall'avv. Controparte_1
- per i motivi esposti nella narrativa della memoria n. 1 ex art. 183, comma 6°, c.p.c. rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da controparte essendo destituita di fondamento;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto, comunque rimodularne il quantum nella minor somma di € 45.000,00, quale restituzione della sola caparra;
In via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale e/o per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che immediatamente dopo l'arresto del signor , avvenuto in data 21 Pt_1 maggio 2020, l'avv. contattava telefonicamente l'avv. Fabio Sergi per Controparte_1 avere chiarimenti in ordine all'applicazione di misure cautelari reali a carico del signor
, anche con particolare riferimento all'immobile di viale Lombardia n. 27? Pt_1
2) Vero che successivamente al 29 maggio 2020 l'avv. apprendeva, Controparte_1 tramite l'avv. Fabio Sergi, della richiesta avanzata dai signori e di Pt_1 Pt_2 voler differire, quantomeno al mese di settembre del 2020, ogni decisione in merito al rogito (inizialmente fissato al 30 giugno 2020) e ciò proprio in ragione dell'applicazione della misura cautelare personale a carico del signor ? Pt_1
3) Vero che alla data del 12 giugno 2020 l'avv. chiedeva una Controparte_1 formale dichiarazione da parte dei signori e circa l'intenzione di Pt_1 Pt_2 addivenire o meno alla stipula del contratto definitivo di compravendita il cui rogito era fissato per il giorno 30 giugno 2020 e ciò al solo fine di formalmente rinunciare alla richiesta di mutuo avanzata alla banca e anche di poter svincolare l'impresa edile incaricata delle lavorazioni di ristrutturazione? Si indicano come testi l'avv. e il signor . Controparte_1 Parte_1
4) Vero che alla data del 21 maggio 2020 il signor aveva già ricevuto Pt_1
l'intimazione di sfratto dall'abitazione di via Macedonio Melloni n. 32? 5) Vero che ad oggi il signor risulta ancora moroso relativamente agli Parte_1 oneri locativi e condominiali e, di conseguenza, l'intimazione di rilascio dell'immobile risulta ancora attuale? Si indicano come testi la signora e l'avv. Ursula Maggis. Testimone_1
6) Vero che in data 15 luglio 2021 i signori e si sono Parte_1 Parte_3 recati presso lo sportello bancario del Banco BPM di Viale Boezio 2 a Milano e la signora ha consegnato l'ordine di pagamento della somma di € Parte_3
pagina 2 di 12 65.500,00 in favore dell'avv. , come risulta dal doc. 14 di controparte Controparte_1 che si rammostra al teste? 7) Vero che il signor e/o la signora non hanno chiesto al Parte_1 Parte_3
Banco BPM la revoca della disposizione di pagamento di € 65.500,00 del 15 luglio 2021 formalizzata in favore dell'avv. ? Controparte_1
Si indicano come testi il signor il signor , la signora Testimone_2 Testimone_3
e la signora . Testimone_4 Parte_3
In ogni caso, con favore delle spese e dei compensi professionali.”
* * * CONCLUSIONI di parte Convenuta opposta:
“In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. per i motivi di cui alla presente comparsa di risposta, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito: respingere perché infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta dai signori e al decreto ingiuntivo n. 18814/2020 - R.G. n. Parte_1 Parte_2
30265/2020 emesso dal Tribunale di Milano, confermandolo integralmente ovvero condannare gli opponenti a pagare, in solido fra loro, all'avv. la Controparte_1 somma di 90.000,00=, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, o la maggiore
o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. In via istruttoria: con riserva di dedurre, eccepire e produrre ex art. 183 c.p.c. Con il favore delle spese e dei compensi professionali”
FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo ha chiesto con ricorso monitorio, ed ottenuto dal Tribunale di Milano, a CP_1 carico di e di l'emissione del decreto ingiuntivo n. 18814, Pt_1 Pt_2 pubblicato il 30.11.2020, recante ingiunzione di pagamento per € 90.000,00 in solido, oltre interessi moratori e spese, deducendo di: avere stipulato con gli ingiunti il 13.03.2020 un contratto preliminare di compravendita di immobile, sito in Milano, viale Lombardia 27, in esecuzione del quale ha versato € 45.000,00 ai promittenti venditori a titolo di caparra;
i promittenti venditori il 12.06.2020 hanno comunicato di non volere più vendere, onde il promissario acquirente ha esercitato legittimamente il recesso e ha diritto al doppio della caparra versata, oltre interessi. Il decreto ingiuntivo risulta portato alla notificazione il 2.12.2020 con notificazione ritualmente eseguita ex art. 140 cpc con invio dell'avviso di ricevimento il 14.12.2020.
e hanno opposto il decreto ingiuntivo, con atto di citazione Pt_1 Pt_2 notificato via PEC il 1^.02.2020, costituendosi il 2.02.2020, negando la debenza del credito e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo: la notificazione del decreto ingiuntivo si è perfezionata il 4.01.2021, data di ritiro dell'atto presso la casa comunale;
è vero che ha formulato una proposta di acquisto dell'immobile CP_1 di loro proprietà sito in Milano, viale Lombardia 27; nelle more della conclusione del contratto preliminare è scoppiata la pandemia per Covid 19, ma le parti sono riuscite a stipulare egualmente il contratto preliminare il 13.03.2020, concordando il termine del pagina 3 di 12 30.06.2020 per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita;
nelle more del rogito, segnatamente il 21.05.2020, è stato sottoposto alla misura degli arresti Pt_1 domiciliari dal Tribunale di Palermo, evento che ha comportato notevoli problematiche, economiche e personali;
ha quindi chiesto a di dare corso al CP_1 Pt_1 rogito conferendo procura alla moglie ma è stato impossibilitato a richiedere al Pt_1
Giudice per le indagini preliminari il permesso di far accedere un notaio all'abitazione in cui era ristretto per rilasciare la procura;
i coniugi all'epoca abitavano in un Pt_1 immobile condotto in locazione e a causa della misura cautelare non ha potuto Pt_1 lavorare e non è riuscito a pagare il canone con conseguente provvedimento di sfratto per morosità; di conseguenza, ha avuto la necessità di conservare la proprietà Pt_1 dell'immobile compromesso in vendita a per garantirsi il mantenimento CP_1 della misura degli arresti domiciliari;
i promittenti venditori hanno quindi chiesto al promissario acquirente un differimento della data di stipulazione del rogito ma è stato inflessibile;
in definitiva, i promittenti venditori sono stati CP_1 nell'impossibilità oggettiva di stipulare il rogito entro il 30.06.2020, onde il promissario acquirente non ha diritto a ricevere il doppio della caparra ma al più ha diritto alla restituzione della sola caparra, pari a € 45.000,00. si è tempestivamente costituito ex art. 167 cpc il 10.06.2021, resistendo CP_1 all'opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendone il rigetto, spese rifuse, deducendo: a seguito di notificazione del decreto ingiuntivo perfezionata il 24.12.2020, gli Attori opponenti hanno proposto un'opposizione dilatoria e pretestuosa;
nessuno dei fatti dedotti dagli Attori opponenti, molti dei quali neanche provati, integra la fattispecie dell'impossibilità sopravvenuta di eseguire il contratto preliminare;
il 12.06.2020 i promittenti venditori hanno comunicato il recesso senza addurre alcuna motivazione, onde le giustificazioni svolte adesso in causa sono postume e posticce;
CP_1 preso atto del rifiuto dei promittenti venditori di vendere, ha legittimamente esercitato il recesso e ha diritto a ricevere il doppio della caparra versata;
non sussistono gli estremi dell'impossibilità sopravvenuta, mancando la prova che l'evento impeditivo sia non imputabile al contrario, la privazione della libertà personale è imputabile a;
con Pt_1 la provvista ricavabile dalla vendita dell'immobile di viale Lombardia 27, e Pt_1
ben avrebbero potuto acquistare un altro appartamento da destinare ad Pt_2 abitazione familiare, onde anche tale “giustificazione” per la mancata vendita è un mero pretesto. Il Giudice, espletato il tentativo di conciliazione alla prima udienza tenuta il 30.06.2021, su istanza congiunta delle parti ha rinviato la causa all'udienza del 15.07.2021, a cui sempre su istanza delle parti ha rinviato al 20.07.2021. A tale terza udienza, tenuta in trattazione scritta, il Giudice, dato atto del mancato perfezionamento degli accordi, ha rigettato l'istanza di INVERNIZZI diretta alla concessione ex art. 648 cpc della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle parti regolarmente fruiti. Alla successiva udienza del 16.12.2021, sentite le parti, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 10.03.2022 e con ordinanza riservata del 14.04.2022, rigettate le istanze di prova attoree, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 12 Nel frattempo, a seguito di ricorso in corso di causa ex art. 671 cpc depositato da il 9.12.2021, sentite le parti all'udienza del 16.12.2021, il Giudice con CP_1 ordinanza riservata depositata il 22.12.2021 ha autorizzato il sequestro conservativo sui beni degli Attori opponenti sino a concorrenza di € 95.000,00, con riserva delle spese alla sentenza definitiva;
tale ordinanza non risulta essere stata reclamata. All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta il 21.12.2023 in trattazione scritta, questo Giudice, nelle more subentrato dal 1^.12.2022 nel ruolo del precedente Giudicante, sulle conclusioni delle parti sopra riportate, con ordinanza riservata del 22.01.2024, comunicata in pari data alle parti, ha assegnato alle stesse i doppi termini massimi di cui all'art. 190 cpc, spirati il 22.03.2024 e l'11.04.2024 rispettivamente, regolarmente fruiti dalle parti, trattenendo all'esito la causa in decisione ex art. 281quinquies co. 1 cpc e, quindi, a far data dal 12.04.2024.
3. Thema decidendum ed emergenze probatorie ha svolto contro e in via monitoria una domanda CP_1 Pt_1 Pt_2 contrattuale diretta alla condanna dei promittenti venditori in solido a pagare € 90.000,00 oltre interessi, somma pari al doppio della caparra di € 45.000,00 agli stessi versata, quale promissario acquirente, previo accertamento in via incidentale del legittimo esercizio da parte sua del diritto di recesso dal contratto preliminare immobiliare stipulato tra le parti il 13.03.2020, all'esito del rifiuto comunicato dai medesimi il 12.06.2020 di stipulare il contratto definitivo di compravendita.
e hanno proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto Pt_1 Pt_2 ingiuntivo opposto, negando la debenza del credito in forza di impossibilità sopravvenuta di eseguire il contratto preliminare del 13.03.2020, in via principale chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e accertarsi che nulla è dovuto al promissario acquirente e in via subordinata chiedendo al Giudice di mitigare la condanna alla minor somma di € 45.000,00, a titolo di restituzione della somma ricevuta come caparra. La causa è stata istruita con i documenti versati dalle parti, tra cui i seguenti:
- proposta di acquisto, sottoscritta da accettata dagli Attori opponenti CP_1
e copia dell'assegno di € 5.000,00 versato a titolo di caparra (doc. 1 fasc. monitorio);
- atto pubblico per notaio recante contratto preliminare del Persona_1
13.03.2020 e estratto conto corrente bancario di (docc. 2 e 3 fasc. CP_1 monitorio);
- messaggio di posta elettronica del 12.06.2020 dall'odierno Legale dei promittenti venditori a del seguente testuale tenore: “Caro Collega, facendo CP_1 seguito alla telefonata odierna, Ti significo che i signori , parte Persona_2 promittente venditrice dell'immobile di viale Lombardia 27, non addiverranno al contratto definitivo, avendo deciso di non proseguire con la vendita del citato immobile. La prossima settimana i signori Ti comunicheranno, Persona_2 mio tramite, i termini per la restituzione delle somme dovute” (doc. 5 fasc. monitorio) e risposta in pari data di INVERNIZZI con presa d'atto della volontà
pagina 5 di 12 dei promittenti venditori di non volere più stipulare il contratto definitivo e richiesta del doppio della caparra versata (doc. 6 fasc. monitorio) ; Il Tribunale reputa che il compendio documentale raccolto sia più che sufficiente a decidere la lite.
4. Diritto Il Tribunale osserva che ai sensi degli artt. 633 e 634 cpc, chi vanti un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ha diritto ad ottenere l'ingiunzione di pagamento inaudita altera parte se offra prova scritta del suo credito con la precisazione che, per i soli crediti derivanti da fornitura di beni o servizi, costituiscono prova scritta anche gli estratti autenticati dei libri contabili o tributari, purché regolarmente tenuti. Come noto, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della sola posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare i fatti costitutivi del preteso diritto di credito e a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio (Cass. civ. sez. 1 del 31.05.2007 n. 12765; conf.: Cass. civ. sez. 1 del 3.02.2006 n. 2421; Cass. civ. sez. 2 del 30.07.2004 n. 14556; Cass. civ. sez. 3 del 17.11.2003, n. 17371; Cass. civ. sez. 2 del 4.04.2003 n. 5321; Cass. civ. SS.UU. del 7.07.1993 n. 7448). Inoltre, come sancito da numerose pronunce della Corte d legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non riguarda tanto la legittimità dell'emanazione del decreto, al più rilevante ai soli fini delle spese della fase monitoria, ma concerne invece e soprattutto l'esistenza e la consistenza del credito azionato dalla parte Convenuta opposta alla data della sentenza: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali…” (Cass. civ. sez. 3 del 23.07.2014 n. 16767; conf.: Cass. civ.
8.03.2012 n. 3649). Orbene, in punto di riparto dell'onere della prova della domanda svolta in questa causa dall'attore sostanziale quale promissario acquirente, nella specie diretta CP_1 alla condanna dei promittenti venditori a pagare il doppio della caparra a seguito di legittimo recesso del promissario acquirente, il Giudice evidenzia che tale domanda è regolata dall'art. 1385 co. 2 cc, in forza del quale, se la parte che ha ricevuto la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. In particolare, in tema di recesso, la Corte di cassazione ha sancito, con pronunce consolidate, che si tratta di una forma speciale di risoluzione di diritto del contratto: “Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra
pagina 6 di 12 confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto)” (Cass. civ. sez. 2 n. 2969 del 31.01.2019) e “Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto” (ex multis: Cass. civ. sez. 2 n. 18266 del 6.09.2011). Quanto all'eccezione, svolta dagli Attori opponenti, di estinzione della propria obbligazione di stipulare il contratto definitivo di compravendita per asserita impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione, il evidenzia che tale eccezione è Per_3 disciplinata dagli artt. 1256 e dall'art. 1463 cc. A mente dell'art. 1256 cc l'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore è diventa impossibile;
ai sensi dell'art. 1463 cc il contratto si risolve e i contraenti non possono chiedere la controprestazione ma devono restituire quella che abbiano già ricevuta. La Corte di legittimità ha sottolineato che in ragione del necessario coordinamento tra gli artt. 1218, 1256 e 1463 cc, intanto si può discorrere di effetti estintivi dell'obbligazione dell'impossibilità sopravvenuta di eseguirla in quanto tale impossibilità di esecuzione non sia addebitabile al contraente che non adempie, bensì a fatto dell'altro contraente o a circostanze oggettive sopravvenute, non prevedibili e non evitabili con l'uso dell'ordinaria diigenza: “In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa).” (Cass. civ. sez. 3 n. 10683 del 20.04.2023) e: “In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione (nella specie conseguente al sequestro penale dell'impianto di depurazione del ristorante oggetto del contratto di locazione) costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis.” (Cass. civ. sez. 3 n. 13142 del 25.05.2017), nonché: “In materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che pagina 7 di 12 abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.” (Cass. civ. sez. 3 n. 11717 del 3.08.2002; conf.: Cass. civ. sez. 3 n. 3440 del 16.02.2006). Quanto agli effetti dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile, la stessa determina la risoluzione del contratto e i conseguenti effetti restitutori ex tunc: “L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, co. 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole.” (Cass. civ. sez. 1 n. 36329 del 23.11.2021; conf.: Cass. civ. sez. 3 n. 23987 del 26.09.2019).
5. Decisione Il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, il Convenuto opposto e promissario acquirente ha CP_1 fornito idonea prova del suo preteso diritto a esercitare il recesso ex art. 1385 cc nei confronti dei promittenti venditori, odierni Attori opponenti, e al conseguente diritto di credito a somma pari al doppio della caparra versata, mentre e Pt_1 Pt_2 non hanno fornito alcuna prova dell'eccepita impossibilità sopravvenuta di adempiere, dal che discende che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi. Il Tribunale osserva che ha fornito prova dell'esistenza del contratto CP_1 preliminare inter partes, stipulato il 13.03.2020 per atto pubblico, avente ad oggetto l'obbligazione reciproca di compravendere un immobile sito a Milano, viale Lombardia 27, al prezzo di € 365.000,00, dagli Attori opponenti al Convenuto opposto, atteso che ha prodotto in causa il detto atto pubblico (doc. 2 fasc. monitorio), risultando comunque la circostanza anche pacifica tra le parti. Dal detto contratto preliminare risulta che le parti avevano concordato per la stipulazione del preliminare il termine del 30.06.2020 e che alla data del preliminare il promissario acquirente ha versato € 45.000,00 ai predetti a titolo di caparra confirmatoria, a tacere che il fatto dell'incasso di € 45.000,00 a titolo di caparra confirmatoria è stato anche espressamente confessato dagli Attori opponenti negli atti giudiziari. Altresì, ha fornito evidenza tabulare che i promittenti venditori hanno CP_1 comunicato per iscritto a il 12.06.2020, poche settimane prima del termine CP_1 ultimo previsto per la stipulazione del contratto definitivo, e per il tramite del loro odierno Difensore, di non volere più dare corso alla vendita del loro appartamento (doc. 5 fasc. monitorio). Giova evidenziare che i promittenti venditori, nel costituirsi, lungi dal pagina 8 di 12 disconoscere come riferibile a se stessi tale comunicazione della loro volontà al promissario acquirente, hanno confermato che i rapporti con il promissario acquirente erano tenuti per essi dal loro Legale incaricato e, del pari, hanno confessato nei loro atti di avere deciso di non vendere più il loro immobile e di aver fatto comunicare ciò tempestivamente al promissario acquirente dal loro incaricato. A fronte di tanto, ha comunicato legittimamente ai promittenti venditori il CP_2 recesso dal contratto preliminare. Tale comunicazione è avvenuta in maniera implicita con il messaggio PEC del 12.06.2020, diretto da al Legale incaricato dai CP_1 promittenti venditori, messaggio PEC con cui il primo ha richiesto il pagamento del doppio della caparra (doc. 6 fasc. monitorio): il Giudice osserva che tale richiesta necessariamente implica il recesso del promissario acquirente, onde tale messaggio integra comunicazione implicita di volere esercitare il proprio diritto di recesso. Ad ogni buon conto, si evidenzia che la comunicazione da ai promittenti venditori CP_1 del recesso è anche avvenuta in maniera espressa con la notificazione del ricorso monitorio, atteso che nel corpo dell'atto il ricorrente e promissario acquirente ha ribadito la volontà di avvalersi del diritto di recesso. Il Tribunale osserva che il rifiuto di stipulare il contratto definitivo, manifestato dai promittenti venditori tramite il loro legale incaricato al promissario acquirente qualche settimana prima della scadenza del termine fissato per la stipulazione del contratto definitivo, è un inadempimento molto grave, atteso che comporta la non esecuzione integrale dell'obbligazione principale che i promittenti venditori si erano assunti con la stipulazione del contratto preliminare. INVERNIZZI, di conseguenza, ha dimostrato di avere pieno diritto all'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 cc, recesso che ha esercitato, come scritto, già implicitamente con il messaggio PEC del 12.06.2020, ovvero, in ogni caso, al più tardi, con la notificazione del ricorso monitorio alle controparti. Il Convenuto opposto, pertanto, ha altresì dimostrato di avere diritto ai sensi dell'art. 1385 cc alla condanna delle controparti al pagamento del doppio della caparra di € 45.000,00 versata e, dunque, al pagamento della somma di € 90.000,00 per sorte, oltre interessi come richiesti. Il Tribunale osserva altresì che l'eccezione difensiva di intervenuta estinzione dell'obbligazione di concludere il contratto definitivo per impossibilità sopravvenuta per il fatto della sottoposizione di alla misura cautelare degli arresti domiciliari è Pt_1 infondata, per almeno quattro distinte ragioni, come appresso esposte, ciascuna di esse idonee a escludere la fondatezza della detta eccezione, che, pertanto, è radicalmente inidonea a paralizzare la pretesa di CP_1
Difatti, in primo luogo si osserva che l'assoggettamento del promittente venditore a una misura cautelare per la commissione di fatti di reato è all'evidenza un fatto prevedibile ed evitabile da parte di , usando l'ordinaria diligenza, anche tenuto conto che Pt_1
non solo non ha provato, ma neanche ha allegato di avere impugnato con Pt_1 successo l'applicazione di tale misura cautelare a suo carico. In secondo luogo, in ogni caso, la sottoposizione di uno dei due promittenti venditore alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari non è un fatto impeditivo che rende pagina 9 di 12 impossibile l'esecuzione della prestazione di stipulare il contratto definitivo di compravendita, prestazione che ben avrebbe potuto adempiere avvalendosi di Pt_1 un procuratore speciale o chiedendo il permesso di recarsi dal notaio per stipulare il rogito. In terzo luogo, altresì, la circostanza asserita per cui i promittenti venditori sarebbero stati impossibilitati a vendere l'immobile di Milano, viale Lombardia 27, perché necessitavano di un'abitazione, è del pari priva di pregio, posto che ambedue ben avrebbero potuto acquistare un'altra abitazione con la provvista ricavata dalla vendita dell'immobile compromesso in vendita. In quarto luogo, si osserva che nel messaggio di posta elettronica del 12.06.2020 il Legale incaricato dai promittenti venditori di manifestare la volontà degli stessi di non procedere più alla compravendita non ha menzionato alcun impedimento alla conclusione del contratto definitivo di compravendita ma unicamente la volontà dei promittenti venditori di non vendere più, tanto rivelando la natura postuma delle odierne pretese giustificazioni alla mancata vendita. In conclusione, gli Attori opponenti non hanno dimostrato che il proprio inadempimento sia non imputabile, men che meno hanno provato l'estinzione dell'obbligazione di vendere per impossibilità sopravvenuta non imputabile della detta prestazione. In conclusione, si deve accertare che il recesso di è stato legittimo e che la CP_1 domanda di condanna svolta dallo stesso in via monitoria è dunque fondata, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo come da dispositivo della presente sentenza. L'accoglimento della domanda di condanna svolta da a favore del quale è CP_1 stato autorizzato in corso di causa il sequestro conservativo sui beni e crediti degli Attori opponenti a garanzia del suo credito per € 95.000,00, comporta altresì ex art. 686 cpc l'automatica conversione dell'autorizzato sequestro in pignoramento. Per completezza, si evidenzia che le istanze di prova testimoniale svolte dagli Attori opponenti, già motivatamente rigettate dal Giudice in fase istruttoria, riproposte dai medesimi all'udienza di precisazione delle conclusioni senza confutazione delle ragioni del diniego, sono inammissibili e da disattendersi anche in questa fase per essere del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
6. Spese di lite Le spese sono regolate ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese pagina 10 di 12 sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie la causa si è conclusa con soccombenza integrale degli Attori opponenti, che debbono, pertanto, essere condannati a rifondere integralmente le spese di lite del Convenuto opposto, incluse le spese del procedimento cautelare di sequestro conservativo in corso di causa, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola generale della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese del Convenuto opposto le stesse si liquidano con applicazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 e, segnatamente, avuto riguardo al tenore delle memorie e all'impegno difensivo, tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00), si reputano congrui i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dimezzati per la fase istruttoria (in quanto svolta senza istruzione orale) previsti dalla tabella 2 del citato d.m. n. 55/2014, come aggiornati, pari a complessivi € 11.268,00 per compenso della causa di merito, e dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il procedimento cautelare di cui alla tabella n. 10 del d.m. n. 55/2014 come aggiornati, pari a complessivi € 5.224,00 per compenso della difesa nel procedimento cautelare. In conclusione, spetta al Convenuto opposto la complessiva somma di € 16.492,00 per compenso oltre € 786,00 per rimborso spese vive ex actis (€ 759,00 per contributo unificato e € 27,00 per diritti di Cancelleria), per la proposizione del ricorso cautelare in corso di causa, oltre 15% dell'intero compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA e IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale di CP_1
Quanto alla sollecitazione ex art. 96 co. 3 cpc svolta dal Convenuto opposto, la stessa è da disattendersi, sia perché non emergono dai sintetici verbali delle udienze del 30.06.2021 e del 15.07.2021 gli elementi sintomatici di abuso denunciati dal Convenuto opposto, sia alla luce del rigetto dell'istanza ex art. 648 cpc da parte del precedente Giudice, conclusivamente mancando adeguata prova del profilo soggettivo e oggettivo dell'abuso del processo necessari per accedere alla pronuncia della sanzione ex art. 96 co. 3 cpc.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: rigetta in quanto infondata, oltre che improcedibile, l'opposizione proposta da e Parte_1 da avverso il decreto ingiuntivo n. 18814 depositato il 30.11.2020, Parte_2 emesso il 10.11.2020 nel procedimento monitorio n. 30265/2020 R.G.; per l'effetto, conferma l'anzidetto decreto ingiuntivo opposto n. 18814/2020, che dichiara esecutivo;
letto l'art. 686 cpc dà atto della conversione del sequestro conservativo autorizzato nel procedimento n. 6695-1/2021 R.G. con ordinanza del 22.12.2021 in pignoramento;
pagina 11 di 12 letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna
e in solido a pagare a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
a titolo di refusione integrale delle spese di lite, incluse quelle del CP_1 sequestro conservativo, la complessiva somma di € 17.278,00, di cui € 16.492,00 per compenso e € 786,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale di parte Convenuta opposta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 6 agosto 2024 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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