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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1833/2025, tra
(C.F. e P.IVA ), società subentrante, a Parte_1 P.IVA_1
decorrere dal 1 luglio 2017, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di , in forza del disposto di cui all'art. 1 del Controparte_1
Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre
2016 n.225; società che assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II e del Capo II del D.P.R. n. 602/1973 con
E sede legale in Roma alla via G. Grezar n. 14, pec. , Email_1
in persona del procuratore in qualità di Responsabile Atti Introduttivi Controparte_2
del come da procura speciale, autenticata per atto Notaio Controparte_3 Per_1
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, elettivamente
[...]
domiciliata in Sant'Anastasia alla via Marra, 42 presso lo studio dell'avv. Carmen
Carmosino c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
APPELLANTE
e
C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.A_
rappresentante, sig. , C.F. , elettivamente dom.ta Controparte_4 C.F._2
presso il proc.re costituito avv. Domenico Ciocia (C.F. ), con studio in C.F._3
Corso Italia n. 7 - 81030 San Marcellino (CE) pec difensore in Email_3
primo grado APPELLATO contumace nonché
in persona del legale rapp.te p.t. c.f. , Controparte_5 P.IVA_3
elett.te dom.to in Piazza XX settembre 3, Castel San Pietro Terme (BO)
pec: t Email_4
APPELLATO contumace avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, in persona del
Giudice dott. Antimo Femiano, avente n. 11803/2024 depositata e resa pubblica il
06/09/2024, nella causa con R.G. n. 5801/2020
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha proposto appello Pt_2
avverso la sentenza n. 11803/2024 depositata e resa pubblica il 06/09/2024 emessa dal
Giudice di pace di Napoli Nord, deducendo, tra i vari motivi, quello, assorbente,
dell'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità
della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820120009240704000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Gli appellati, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Sciogliendo la riserva assunta in data 8.7.2025, la causa viene decisa.
L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre. Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione.
In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna della
[...]
C.F. , in persona del legale rappresentante, sig. Controparte_4 P.A_ , attrice in primo grado, al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_4
giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione, per il secondo grado, della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
1833/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11803/2024 depositata e resa pubblica il 06/09/2024, nella causa con R.G. n. 5801/2020, emessa dal Giudice di pace di
Napoli Nord, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia degli odierni appellati, come indicati in intestazione;
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
- condanna C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.A_
rappresentante, sig. alla rifusione in favore dell'odierna appellante Controparte_4
delle spese sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in Pt_2
euro 1265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.A_
rappresentante, sig. alla rifusione in favore dell'odierna appellante Controparte_4
delle spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in Pt_2
euro 87,00 per esborsi ed 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cpa, come per legge;
Aversa, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1833/2025, tra
(C.F. e P.IVA ), società subentrante, a Parte_1 P.IVA_1
decorrere dal 1 luglio 2017, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di , in forza del disposto di cui all'art. 1 del Controparte_1
Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre
2016 n.225; società che assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II e del Capo II del D.P.R. n. 602/1973 con
E sede legale in Roma alla via G. Grezar n. 14, pec. , Email_1
in persona del procuratore in qualità di Responsabile Atti Introduttivi Controparte_2
del come da procura speciale, autenticata per atto Notaio Controparte_3 Per_1
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, elettivamente
[...]
domiciliata in Sant'Anastasia alla via Marra, 42 presso lo studio dell'avv. Carmen
Carmosino c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
APPELLANTE
e
C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.A_
rappresentante, sig. , C.F. , elettivamente dom.ta Controparte_4 C.F._2
presso il proc.re costituito avv. Domenico Ciocia (C.F. ), con studio in C.F._3
Corso Italia n. 7 - 81030 San Marcellino (CE) pec difensore in Email_3
primo grado APPELLATO contumace nonché
in persona del legale rapp.te p.t. c.f. , Controparte_5 P.IVA_3
elett.te dom.to in Piazza XX settembre 3, Castel San Pietro Terme (BO)
pec: t Email_4
APPELLATO contumace avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, in persona del
Giudice dott. Antimo Femiano, avente n. 11803/2024 depositata e resa pubblica il
06/09/2024, nella causa con R.G. n. 5801/2020
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha proposto appello Pt_2
avverso la sentenza n. 11803/2024 depositata e resa pubblica il 06/09/2024 emessa dal
Giudice di pace di Napoli Nord, deducendo, tra i vari motivi, quello, assorbente,
dell'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità
della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820120009240704000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Gli appellati, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Sciogliendo la riserva assunta in data 8.7.2025, la causa viene decisa.
L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre. Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione.
In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna della
[...]
C.F. , in persona del legale rappresentante, sig. Controparte_4 P.A_ , attrice in primo grado, al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_4
giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione, per il secondo grado, della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
1833/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11803/2024 depositata e resa pubblica il 06/09/2024, nella causa con R.G. n. 5801/2020, emessa dal Giudice di pace di
Napoli Nord, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia degli odierni appellati, come indicati in intestazione;
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
- condanna C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.A_
rappresentante, sig. alla rifusione in favore dell'odierna appellante Controparte_4
delle spese sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in Pt_2
euro 1265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.A_
rappresentante, sig. alla rifusione in favore dell'odierna appellante Controparte_4
delle spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in Pt_2
euro 87,00 per esborsi ed 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cpa, come per legge;
Aversa, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone