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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/11/2025, n. 4478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4478 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10700 /2023 RG
Alla udienza del 7.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc, fino alla presente udienza.
Prende atto delle note scritte, depositate dalle parti, e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NA NO
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 10700 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023
TRA
L' Parte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo)
1 OPPONENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. e P.Iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te pro-tempore (avv. Ferrario Francesca)
CONVENUTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Da atto che parte opponente ha corrisposto alla la la minor Controparte_1
somma ingiunta pari a 66.298,23 euro, conseguentemente, revoca il D.I. n.
2869/2023,
condanna parte opponente a pagare a , il residuo importo di Controparte_1
euro 173,82 euro, per sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002,
nonche euro 120 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ravvisa i presupposti per compensare le spese legali della presente fase di merito, rimanendo a carico di parte opponente le spese liquidate nel procedimento monitorio, in favore di parte opposta.
MOTIVAZIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha adito codesto Controparte_1
Tribunale esponendo di avere posto in essere talune operazioni di factoring con la società e di essersi resa cessionaria, in regime pro soluto, di CP_2
crediti esistenti e futuri vantati dalla cedente nei confronti dell
[...]
, giusta atto di Parte_1
2 cessione notificato a quest'ultima in data 13/05/2021. Pertanto, sulla scorta delle superiori premesse, ha presentato procedimento monitorio con cui ha ingiunto al di pagare in favore di per le causali specificate Parte_1 Controparte_1
nel ricorso:
“ la somma di € 66.472,05; gli interessi nella misura prevista dal D.Lg. 231/2002
dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo
pagamento; le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate nella
seguente misura: € 2.242,00 per onorari di avvocato ed € 407,00 per esborsi,
oltre IVA, CPA e spese generali nella misura legalmente dovuta”.
Costituitasi l opponente ha premesso di aver provveduto al pagamento, Pt_1
per intero, delle somme di tutte le fatture pari a 66.298,23 euro, in data
22/03/2023, ovvero prima della emissione del decreto ingiuntivo, avvenuta il
5/07/2025, e successiva notifica. Pertanto ha chiesto di revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che le fatture poste alla base della concessione del provvedimento monitorio sono state regolarmente pagate;
condannare controparte al pagamento delle spese processuali o, in subordine, disporne la compensazione.
Ciò posto, deve darsi atto che l'Azienda ospedaliera opponente, il 22/23 marzo
2023, (data antecedente rispetto alla emissione del D.I. ) ha provveduto a saldare la quasi totalità della sorte ingiunta versando la somma di euro
66.298,23, e che il D.I. poi opposto veniva emesso il 5/07/2023, per un importo complessivo , a titolo di sorte capitale , pari a € 66.472,05; pertanto, deve darsi atto del pagamento della superiore somma, minore rispetto al DI, e conseguentemente deve condannarsi parte opponente a pagare a
[...]
[...] , il residuo importo di euro 173,82 euro, per sorte capitale, quale CP_3
differenza rispetto alla importo ingiunto.
Ed ancora, devono esplicitarsi talune considerazioni in merito agli interessi chiesti nel monitorio.
Specificatamente, occorre evidenziare che la domanda inerente il pagamento degli interessi maturati in forza del D.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs.
n.192/2012, approvato in attuazione della Direttiva comunitaria 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali,
merita accoglimento
Per espressa previsione dell'art 2 del menzionato decreto legislativo, per
"transazioni commerciali" devono intendersi "i contratti, comunque denominali, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo". È quindi evidente che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
Spetta infine all'opposta il risarcimento forfettario del danno, ai sensi dell'art. 6
comma 2 D.lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ( a tenore del quale : al creditore spetta, spetta senza che sia necessaria la costituzione in
mora, un importo forfettario di euro 120,00 a titolo di risarcimento del danno) da liquidarsi per le fatture costituenti la richiamata sorte capitale oggetto del presente giudizio.
4 In merito alle spese legali, a parere di questo Decidente, si ravvisano i presupposti per compensare quelle della presente fase di merito, e ciò in ragione del comportamento diligente e collaborativo tenuto dalla in Parte_1
ordine al pagamento della sorte capitale, eseguito prima della notifica del procedimento monitorio.
Di contra le spese della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente,
considerato che dagli atti e missive depositati dalle parti, nei rispettivi fascicoli,
emergono dei tentativi posti in essere dalle parti al fine di transigere la pendenza,
tentativi che pero sono sfociati nel monitorio e successiva opposizione.
Così deciso.
Pa, lì 7.11. 2025
DR.ssa NA NO
5
Alla udienza del 7.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc, fino alla presente udienza.
Prende atto delle note scritte, depositate dalle parti, e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NA NO
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 10700 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023
TRA
L' Parte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo)
1 OPPONENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. e P.Iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te pro-tempore (avv. Ferrario Francesca)
CONVENUTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Da atto che parte opponente ha corrisposto alla la la minor Controparte_1
somma ingiunta pari a 66.298,23 euro, conseguentemente, revoca il D.I. n.
2869/2023,
condanna parte opponente a pagare a , il residuo importo di Controparte_1
euro 173,82 euro, per sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002,
nonche euro 120 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ravvisa i presupposti per compensare le spese legali della presente fase di merito, rimanendo a carico di parte opponente le spese liquidate nel procedimento monitorio, in favore di parte opposta.
MOTIVAZIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha adito codesto Controparte_1
Tribunale esponendo di avere posto in essere talune operazioni di factoring con la società e di essersi resa cessionaria, in regime pro soluto, di CP_2
crediti esistenti e futuri vantati dalla cedente nei confronti dell
[...]
, giusta atto di Parte_1
2 cessione notificato a quest'ultima in data 13/05/2021. Pertanto, sulla scorta delle superiori premesse, ha presentato procedimento monitorio con cui ha ingiunto al di pagare in favore di per le causali specificate Parte_1 Controparte_1
nel ricorso:
“ la somma di € 66.472,05; gli interessi nella misura prevista dal D.Lg. 231/2002
dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo
pagamento; le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate nella
seguente misura: € 2.242,00 per onorari di avvocato ed € 407,00 per esborsi,
oltre IVA, CPA e spese generali nella misura legalmente dovuta”.
Costituitasi l opponente ha premesso di aver provveduto al pagamento, Pt_1
per intero, delle somme di tutte le fatture pari a 66.298,23 euro, in data
22/03/2023, ovvero prima della emissione del decreto ingiuntivo, avvenuta il
5/07/2025, e successiva notifica. Pertanto ha chiesto di revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che le fatture poste alla base della concessione del provvedimento monitorio sono state regolarmente pagate;
condannare controparte al pagamento delle spese processuali o, in subordine, disporne la compensazione.
Ciò posto, deve darsi atto che l'Azienda ospedaliera opponente, il 22/23 marzo
2023, (data antecedente rispetto alla emissione del D.I. ) ha provveduto a saldare la quasi totalità della sorte ingiunta versando la somma di euro
66.298,23, e che il D.I. poi opposto veniva emesso il 5/07/2023, per un importo complessivo , a titolo di sorte capitale , pari a € 66.472,05; pertanto, deve darsi atto del pagamento della superiore somma, minore rispetto al DI, e conseguentemente deve condannarsi parte opponente a pagare a
[...]
[...] , il residuo importo di euro 173,82 euro, per sorte capitale, quale CP_3
differenza rispetto alla importo ingiunto.
Ed ancora, devono esplicitarsi talune considerazioni in merito agli interessi chiesti nel monitorio.
Specificatamente, occorre evidenziare che la domanda inerente il pagamento degli interessi maturati in forza del D.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs.
n.192/2012, approvato in attuazione della Direttiva comunitaria 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali,
merita accoglimento
Per espressa previsione dell'art 2 del menzionato decreto legislativo, per
"transazioni commerciali" devono intendersi "i contratti, comunque denominali, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo". È quindi evidente che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
Spetta infine all'opposta il risarcimento forfettario del danno, ai sensi dell'art. 6
comma 2 D.lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ( a tenore del quale : al creditore spetta, spetta senza che sia necessaria la costituzione in
mora, un importo forfettario di euro 120,00 a titolo di risarcimento del danno) da liquidarsi per le fatture costituenti la richiamata sorte capitale oggetto del presente giudizio.
4 In merito alle spese legali, a parere di questo Decidente, si ravvisano i presupposti per compensare quelle della presente fase di merito, e ciò in ragione del comportamento diligente e collaborativo tenuto dalla in Parte_1
ordine al pagamento della sorte capitale, eseguito prima della notifica del procedimento monitorio.
Di contra le spese della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente,
considerato che dagli atti e missive depositati dalle parti, nei rispettivi fascicoli,
emergono dei tentativi posti in essere dalle parti al fine di transigere la pendenza,
tentativi che pero sono sfociati nel monitorio e successiva opposizione.
Così deciso.
Pa, lì 7.11. 2025
DR.ssa NA NO
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