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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6353 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 28994/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. IAVARONE MARTINA ricorrente contro
Controparte_1
Avv. LIPAROTA FABIO
Resistente
OGGETTO: sospensione dal servizio
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Il ricorrente, in servizio dal 16 maggio 1990 presso gli CP_1 Controparte_2
- con la qualifica di coadiutore amministrativo e orario a tempo pieno, contesta la legittimità
[...]
della sospensione dalla retribuzione e dal servizio dal 8.2.22 al 15.9.22 - data in cui veniva assegnato in comando presso -Via di Centocelle, 301 - Controparte_3
Co 00175 presso la quale è ancora in servizio - disposta nei suoi confronti dalla direzione dell' CP_2 per inosservanza dell'obbligo vaccinale, sulla scorta dei seguenti motivi:
-all'epoca della sospensione egli prestava servizio con la qualifica di coadiutore amministrativo
Co presso l'ufficio tecnico dell' situato all'interno dell'edificio 2 del complesso sito in Via Pt_2
Elio Chianesi, n.53, edificio destinato ad attività amministrativa ed ove non viene svolta o erogata pagina 1 di 5 alcuna prestazione sanitaria e non è previsto l'accesso dell'utenza; pertanto, trattandosi di edificio non annoverato tra le strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitarie, ai sensi dell'art.
8-ter D.Lgs
502/1992, egli non rientrava tra i soggetti destinatari dell'obbligo vaccinate previsto dall'art. 2, co. 1
Lett. c del D.L. 172/2021;
-i dati dello stesso Istituto Superiore della Sanità intervenuti nel corso degli ultimi periodi, hanno ufficialmente chiarito come i vaccini non erano in grado di evitare il contagio, sicché la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione di parte ricorrente ha costituito un sacrificio non ragionevolmente esigibile in quanto la sottoposizione al vaccino non avrebbe evitato il rischio di contagio;
-la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione è stata disposta in violazione dell'obbligo di repechage che avrebbe imposto all'amministrazione convenuta di cercare soluzioni alternative, quali il lavoro da remoto o adibirlo a mansioni alternative anche inferiori.
Tanto premesso, chiede il pagamento delle retribuzioni perse, pari ad € 20.482,86, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, al recupero dell'anzianità di servizio e al risarcimento del danno esistenziale quantificato in € 5000 a causa del peggioramento delle proprie abitudini di vita durante la citata sospensione dal lavoro, avendo smesso di praticare gli hobbies a cui era dedito, di frequentare amici e parenti rispetto ai quali ha sviluppato un atteggiamento irascibile.
2.- Gli IFO, Istituti Fisioterapici Ospitalieri, resistono evidenziando che la retribuzione non erogata nel periodo di sospensione ammonta ad € 18.396,12 e chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
3.- All'udienza odierna parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Appare pacifico e non contestato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, che il ricorrente è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione, dal 8.2.22 al 15.9.22, per inosservanza dell'obbligo vaccinale imposto dalla normativa emergenziale introdotta per fronteggiare la diffusione della pandemia da SARS- Cov 2, epoca in cui prestava servizio, come dipendente degli
IFO, con la qualifica di coadiutore amministrativo presso l'ufficio tecnico dell' situato Pt_2 all'interno dell'edificio 2 del complesso sito in Via Elio Chianesi, n.53, edificio destinato ad attività amministrativa ed ove non viene svolta o erogata alcuna prestazione sanitaria e non è previsto l'accesso dell'utenza, in quanto si tratta di palazzina sita al di fuori del complesso ospedaliero.
5.- Per stabilire se il ricorrente fosse destinatario dell'obbligo vaccinale, occorre muovere dall'esame della normativa in questione.
5.1- Per quanto di interesse nella presente controversia, l'art. 4 del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021,
pagina 2 di 5 convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, ha previsto l'obbligo vaccinale per
“gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali” e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un “requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
5.2- Con l'aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie sopra indicate e con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022
n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 e, tra l'altro, al comma 1 ha soppresso l'inciso “che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali”, di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa.
Inoltre, lo stesso legislatore ha esteso l'obbligo vaccinale ad altre categorie inserendo, nel testo dell'originario d.l. n. 44 del 2021, l'art. 4 ter, il cui comma 1, lett. c, ha previsto che il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”.
Le strutture individuate per mezzo del rinvio al d.lgs. n. 502/1992 (di Riordino della disciplina in materia sanitaria), sono quelle soggette alla specifica autorizzazione disciplinata dal citato art. 8 ter, in quanto destinate all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, ossia le strutture, elencate alle lettere da a) a c) del comma 1, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (lettera a), oppure di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio (lett.b), o, infine, che erogano prestazioni sanitarie o sociosanitarie in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno (lett. c).
5.3- A questo punto bisogna chiedersi se il riferimento alle strutture sottoposte alla autorizzazione disciplinata dal citato art. 8 ter debba intendersi come luogo fisico in cui viene svolta l'attività soggetta ad autorizzazione (quindi solo il personale non sanitario impiegato in tali strutture sarebbe destinatario dell'obbligo vaccinale) oppure vada inteso come il soggetto giuridico che gestisce i servizi sanitari e socio sanitari e quindi le attività sottoposte alla citata autorizzazione (in tal caso, tutto il personale pagina 3 di 5 impiegato da questi ultimi soggetti sarebbe destinatario dell'obbligo vaccinale).
5.4- La Corte di Cassazione, interpretando tali norme e riformando la sentenza di appello che aveva seguito la seconda interpretazione, quella estensiva, ha affermato: “Va detto subito che della disposizione in commento la Corte territoriale ha dato un'interpretazione che mortifica il tenore letterale della legge, la quale si riferisce con chiarezza, non all'attività sanitaria o socio sanitaria svolta in generale dal datore di lavoro, bensì alla natura delle prestazioni erogate dalle singole strutture delle quali il soggetto, pubblico o privato operante nel campo sanitario, si avvale. L'obbligo dell'autorizzazione disciplinata dall'art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 è stato previsto dal legislatore per la costruzione, l'adattamento, la diversa utilizzazione, l'ampliamento, la trasformazione, il trasferimento delle «strutture» analiticamente indicate nel testo normativo, sul presupposto che, poiché in quelle strutture si svolgono attività che possono mettere a rischio la salute e la sicurezza del paziente, occorre previamente verificarne l'idoneità sotto il profilo strutturale, tecnologico ed organizzativo (comma 4).
Ne discende che il comma 1, lett. c), dell'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021 (inserito dal d.l. 172/2021), non ha inteso estendere l'obbligo vaccinale a tutti i dipendenti delle aziende operanti in campo sanitario e socio sanitario, a prescindere dalla qualifica posseduta e dalla natura dell'attività lavorativa espletata, bensì ha voluto affiancare, quanto alla necessità della vaccinazione, alle categorie contemplate nell'art. 4 i lavoratori che, pur non rientrando nelle prime, in quanto operanti nelle strutture analiticamente indicate dal citato art. 8, avrebbero potuto esporre a pericolo di contagio i pazienti o gli utenti dei servizi socio sanitari tassativamente indicati dal legislatore, escludendo, invece, dal rispetto dell'obbligo vaccinale il personale che, oltre a rivestire una qualifica diversa da quella di operatore sanitario, era chiamato a svolgere la propria attività in luoghi non destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie o socio sanitarie” (Cass. 12211/2024).
6.- Il ricorrente, impiegato amministrativo che svolgeva la propria attività lavorativa all'interno di
Co una delle palazzine situate al di fuori del complesso ospedaliero gestito dagli , palazzine in cui non veniva svolta o erogata alcuna prestazione sanitaria o socio-sanitaria, non rientrava tra le categorie sottoposte all'obbligo vaccinale. La sua sospensione dal servizio e dalla retribuzione dal 8.2.22 al
15.9.22 per essersi rifiutato di sottoporsi alla somministrazione del vaccino è pertanto illegittima. Egli ha diritto, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle retribuzioni perse, da quantificarsi nella somma non contestata indicata dalla parte convenuta di € 18.396,12, e al recupero della relativa anzianità di servizio, nel caso in cui il periodo di sospensione non sia stato considerato utile a tal fine.
7.- Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno esistenziale, in quanto le allegazioni, secondo cui durante il periodo di illegittima sospensione la parte ricorrente “ha smesso di praticare gli
pagina 4 di 5 hobbies a cui era dedita, ha smesso di frequentare amici e parenti con cui, nel periodo in commento, ha sviluppato un atteggiamento irascibile”, sono generiche e non consento di apprezzare la sussistenza di un danno giuridicamente rilevante.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- Dichiara illegittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione e conseguentemente condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento delle retribuzioni perse, quantificate in € 18.396,12., oltre interessi legali, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo e al recupero della eventuale anzianità di servizio;
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2700, oltre accessori come per legge.
Roma, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 28994/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. IAVARONE MARTINA ricorrente contro
Controparte_1
Avv. LIPAROTA FABIO
Resistente
OGGETTO: sospensione dal servizio
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Il ricorrente, in servizio dal 16 maggio 1990 presso gli CP_1 Controparte_2
- con la qualifica di coadiutore amministrativo e orario a tempo pieno, contesta la legittimità
[...]
della sospensione dalla retribuzione e dal servizio dal 8.2.22 al 15.9.22 - data in cui veniva assegnato in comando presso -Via di Centocelle, 301 - Controparte_3
Co 00175 presso la quale è ancora in servizio - disposta nei suoi confronti dalla direzione dell' CP_2 per inosservanza dell'obbligo vaccinale, sulla scorta dei seguenti motivi:
-all'epoca della sospensione egli prestava servizio con la qualifica di coadiutore amministrativo
Co presso l'ufficio tecnico dell' situato all'interno dell'edificio 2 del complesso sito in Via Pt_2
Elio Chianesi, n.53, edificio destinato ad attività amministrativa ed ove non viene svolta o erogata pagina 1 di 5 alcuna prestazione sanitaria e non è previsto l'accesso dell'utenza; pertanto, trattandosi di edificio non annoverato tra le strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitarie, ai sensi dell'art.
8-ter D.Lgs
502/1992, egli non rientrava tra i soggetti destinatari dell'obbligo vaccinate previsto dall'art. 2, co. 1
Lett. c del D.L. 172/2021;
-i dati dello stesso Istituto Superiore della Sanità intervenuti nel corso degli ultimi periodi, hanno ufficialmente chiarito come i vaccini non erano in grado di evitare il contagio, sicché la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione di parte ricorrente ha costituito un sacrificio non ragionevolmente esigibile in quanto la sottoposizione al vaccino non avrebbe evitato il rischio di contagio;
-la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione è stata disposta in violazione dell'obbligo di repechage che avrebbe imposto all'amministrazione convenuta di cercare soluzioni alternative, quali il lavoro da remoto o adibirlo a mansioni alternative anche inferiori.
Tanto premesso, chiede il pagamento delle retribuzioni perse, pari ad € 20.482,86, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, al recupero dell'anzianità di servizio e al risarcimento del danno esistenziale quantificato in € 5000 a causa del peggioramento delle proprie abitudini di vita durante la citata sospensione dal lavoro, avendo smesso di praticare gli hobbies a cui era dedito, di frequentare amici e parenti rispetto ai quali ha sviluppato un atteggiamento irascibile.
2.- Gli IFO, Istituti Fisioterapici Ospitalieri, resistono evidenziando che la retribuzione non erogata nel periodo di sospensione ammonta ad € 18.396,12 e chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
3.- All'udienza odierna parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Appare pacifico e non contestato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, che il ricorrente è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione, dal 8.2.22 al 15.9.22, per inosservanza dell'obbligo vaccinale imposto dalla normativa emergenziale introdotta per fronteggiare la diffusione della pandemia da SARS- Cov 2, epoca in cui prestava servizio, come dipendente degli
IFO, con la qualifica di coadiutore amministrativo presso l'ufficio tecnico dell' situato Pt_2 all'interno dell'edificio 2 del complesso sito in Via Elio Chianesi, n.53, edificio destinato ad attività amministrativa ed ove non viene svolta o erogata alcuna prestazione sanitaria e non è previsto l'accesso dell'utenza, in quanto si tratta di palazzina sita al di fuori del complesso ospedaliero.
5.- Per stabilire se il ricorrente fosse destinatario dell'obbligo vaccinale, occorre muovere dall'esame della normativa in questione.
5.1- Per quanto di interesse nella presente controversia, l'art. 4 del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021,
pagina 2 di 5 convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, ha previsto l'obbligo vaccinale per
“gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali” e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un “requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
5.2- Con l'aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie sopra indicate e con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022
n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 e, tra l'altro, al comma 1 ha soppresso l'inciso “che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali”, di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa.
Inoltre, lo stesso legislatore ha esteso l'obbligo vaccinale ad altre categorie inserendo, nel testo dell'originario d.l. n. 44 del 2021, l'art. 4 ter, il cui comma 1, lett. c, ha previsto che il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”.
Le strutture individuate per mezzo del rinvio al d.lgs. n. 502/1992 (di Riordino della disciplina in materia sanitaria), sono quelle soggette alla specifica autorizzazione disciplinata dal citato art. 8 ter, in quanto destinate all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, ossia le strutture, elencate alle lettere da a) a c) del comma 1, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (lettera a), oppure di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio (lett.b), o, infine, che erogano prestazioni sanitarie o sociosanitarie in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno (lett. c).
5.3- A questo punto bisogna chiedersi se il riferimento alle strutture sottoposte alla autorizzazione disciplinata dal citato art. 8 ter debba intendersi come luogo fisico in cui viene svolta l'attività soggetta ad autorizzazione (quindi solo il personale non sanitario impiegato in tali strutture sarebbe destinatario dell'obbligo vaccinale) oppure vada inteso come il soggetto giuridico che gestisce i servizi sanitari e socio sanitari e quindi le attività sottoposte alla citata autorizzazione (in tal caso, tutto il personale pagina 3 di 5 impiegato da questi ultimi soggetti sarebbe destinatario dell'obbligo vaccinale).
5.4- La Corte di Cassazione, interpretando tali norme e riformando la sentenza di appello che aveva seguito la seconda interpretazione, quella estensiva, ha affermato: “Va detto subito che della disposizione in commento la Corte territoriale ha dato un'interpretazione che mortifica il tenore letterale della legge, la quale si riferisce con chiarezza, non all'attività sanitaria o socio sanitaria svolta in generale dal datore di lavoro, bensì alla natura delle prestazioni erogate dalle singole strutture delle quali il soggetto, pubblico o privato operante nel campo sanitario, si avvale. L'obbligo dell'autorizzazione disciplinata dall'art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 è stato previsto dal legislatore per la costruzione, l'adattamento, la diversa utilizzazione, l'ampliamento, la trasformazione, il trasferimento delle «strutture» analiticamente indicate nel testo normativo, sul presupposto che, poiché in quelle strutture si svolgono attività che possono mettere a rischio la salute e la sicurezza del paziente, occorre previamente verificarne l'idoneità sotto il profilo strutturale, tecnologico ed organizzativo (comma 4).
Ne discende che il comma 1, lett. c), dell'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021 (inserito dal d.l. 172/2021), non ha inteso estendere l'obbligo vaccinale a tutti i dipendenti delle aziende operanti in campo sanitario e socio sanitario, a prescindere dalla qualifica posseduta e dalla natura dell'attività lavorativa espletata, bensì ha voluto affiancare, quanto alla necessità della vaccinazione, alle categorie contemplate nell'art. 4 i lavoratori che, pur non rientrando nelle prime, in quanto operanti nelle strutture analiticamente indicate dal citato art. 8, avrebbero potuto esporre a pericolo di contagio i pazienti o gli utenti dei servizi socio sanitari tassativamente indicati dal legislatore, escludendo, invece, dal rispetto dell'obbligo vaccinale il personale che, oltre a rivestire una qualifica diversa da quella di operatore sanitario, era chiamato a svolgere la propria attività in luoghi non destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie o socio sanitarie” (Cass. 12211/2024).
6.- Il ricorrente, impiegato amministrativo che svolgeva la propria attività lavorativa all'interno di
Co una delle palazzine situate al di fuori del complesso ospedaliero gestito dagli , palazzine in cui non veniva svolta o erogata alcuna prestazione sanitaria o socio-sanitaria, non rientrava tra le categorie sottoposte all'obbligo vaccinale. La sua sospensione dal servizio e dalla retribuzione dal 8.2.22 al
15.9.22 per essersi rifiutato di sottoporsi alla somministrazione del vaccino è pertanto illegittima. Egli ha diritto, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle retribuzioni perse, da quantificarsi nella somma non contestata indicata dalla parte convenuta di € 18.396,12, e al recupero della relativa anzianità di servizio, nel caso in cui il periodo di sospensione non sia stato considerato utile a tal fine.
7.- Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno esistenziale, in quanto le allegazioni, secondo cui durante il periodo di illegittima sospensione la parte ricorrente “ha smesso di praticare gli
pagina 4 di 5 hobbies a cui era dedita, ha smesso di frequentare amici e parenti con cui, nel periodo in commento, ha sviluppato un atteggiamento irascibile”, sono generiche e non consento di apprezzare la sussistenza di un danno giuridicamente rilevante.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- Dichiara illegittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione e conseguentemente condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento delle retribuzioni perse, quantificate in € 18.396,12., oltre interessi legali, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo e al recupero della eventuale anzianità di servizio;
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2700, oltre accessori come per legge.
Roma, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5