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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/08/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Calogero D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2071/2024 R.G.A.C. promossa da:
Controparte_1
,nato a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF:
[...]
, residente in [...]do MP (AS), Rua Virgilio Miraglia,n. 86; C.F._1
, nato a [...] il Parte_1
11/02/1984, Codice Fiscale/CPF: , residente in [...]do MP C.F._2
(AS), Rua Dom NA Jose Bueno Miele, n. 496; quest'ultimo sia in proprio che nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale – insieme alla sig.ra - Controparte_2
sulla figlia minore , nata a [...] il Persona_1
03/10/2008, Codice fiscale/CPF: , residente in [...]do MP C.F._3
(AS), Rua Dom NA Jose Bueno Miele, n. 496;
, nata a [...] in data [...], Parte_2
Codice Fiscale/CPF: , residente in [...]do MP (AS), Rua C.F._4
Virgilio Miraglia, n. 86; rappresentati e difesi dall'Avv. Daiane Marangoni, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille allegate in atti.
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso Controparte_3 CP_4 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 7.11.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_3
della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dell'antenato cittadino italiano, , nata a [...] il [...], Persona_2
emigrato in AS ed ivi sposatosi con e mai naturalizzatosi Controparte_5
cittadino brasiliano così da poter trasmettere la sua cittadinanza ai figli. Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo volersi disporre Controparte_3
preliminarmente la sospensione del giudizio e senza di fatto contestare, nel merito, la domanda.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 16.04.2025 hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Premesso che giusta ordinanza del 16/4/2025 è stata respinta l'istanza di sospensione proposta dal , deve evidenziarsi che la Corte Costituzionale con la pronuncia n. Controparte_3
142/2025 depositata il 31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul unto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “ lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/372025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”
Tanto premesso in rito la domanda proposta dal ricorrente è fondata e va accolta.
In punto di diritto deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che , nata a [...] il [...], Persona_2
mai naturalizzatosi cittadino brasiliano si unì in matrimonio, il 30/08/1902, con e da tale unione matrimoniale in data 25/09/1907 nasceva in Controparte_5
AS . Quest'ultima si è, poi unita in matrimonio con Persona_3 [...]
e dalla loro unione in data 14/08/1937 nasceva in AS il Sig. Persona_4
il quale , in data 05/01/1959, contraeva matrimonio in AS Persona_5
con la Sig.ra e dalla loro unione in data 08/05/1961 nasceva in Persona_6
AS l'odierna ricorrente, Parte_2
La predetta sig.ra il 23/01/1982 , contraeva Parte_3
matrimonio in AS con il Sig. dalla cui unione nascevano in Persona_7
AS gli odierni ricorrenti e, segnatamente , in data 11/02/1984 nasceva
[...]
mentre il 09/08/1982 era nato Parte_1 [...]
. Controparte_1 Infine, in data 17/02/2007, contraeva matrimonio in AS Parte_1
con la Sig.ra e da tale unione matrimoniale in data Controparte_2
03/10/2008 nasceva in AS la minore . Persona_1
Nella linea genealogica sopra brevemente riassunta si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale da ai suoi Persona_3
discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente affermato il principio secondo cui riacquista la cittadinanza italiana dall'1/1/1948 anche il figlio della donna che l'abbia perduta ex art. 10 della L. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione : “Per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n.
555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Cass. Civ. 2009 n.
4466).
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquisita perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_3
della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_3
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_3
integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, del 20 agosto 2025.
IL GIUDICE
Calogero D. Cammarata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Calogero D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2071/2024 R.G.A.C. promossa da:
Controparte_1
,nato a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF:
[...]
, residente in [...]do MP (AS), Rua Virgilio Miraglia,n. 86; C.F._1
, nato a [...] il Parte_1
11/02/1984, Codice Fiscale/CPF: , residente in [...]do MP C.F._2
(AS), Rua Dom NA Jose Bueno Miele, n. 496; quest'ultimo sia in proprio che nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale – insieme alla sig.ra - Controparte_2
sulla figlia minore , nata a [...] il Persona_1
03/10/2008, Codice fiscale/CPF: , residente in [...]do MP C.F._3
(AS), Rua Dom NA Jose Bueno Miele, n. 496;
, nata a [...] in data [...], Parte_2
Codice Fiscale/CPF: , residente in [...]do MP (AS), Rua C.F._4
Virgilio Miraglia, n. 86; rappresentati e difesi dall'Avv. Daiane Marangoni, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille allegate in atti.
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso Controparte_3 CP_4 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 7.11.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_3
della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dell'antenato cittadino italiano, , nata a [...] il [...], Persona_2
emigrato in AS ed ivi sposatosi con e mai naturalizzatosi Controparte_5
cittadino brasiliano così da poter trasmettere la sua cittadinanza ai figli. Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo volersi disporre Controparte_3
preliminarmente la sospensione del giudizio e senza di fatto contestare, nel merito, la domanda.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 16.04.2025 hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Premesso che giusta ordinanza del 16/4/2025 è stata respinta l'istanza di sospensione proposta dal , deve evidenziarsi che la Corte Costituzionale con la pronuncia n. Controparte_3
142/2025 depositata il 31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul unto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “ lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/372025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”
Tanto premesso in rito la domanda proposta dal ricorrente è fondata e va accolta.
In punto di diritto deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che , nata a [...] il [...], Persona_2
mai naturalizzatosi cittadino brasiliano si unì in matrimonio, il 30/08/1902, con e da tale unione matrimoniale in data 25/09/1907 nasceva in Controparte_5
AS . Quest'ultima si è, poi unita in matrimonio con Persona_3 [...]
e dalla loro unione in data 14/08/1937 nasceva in AS il Sig. Persona_4
il quale , in data 05/01/1959, contraeva matrimonio in AS Persona_5
con la Sig.ra e dalla loro unione in data 08/05/1961 nasceva in Persona_6
AS l'odierna ricorrente, Parte_2
La predetta sig.ra il 23/01/1982 , contraeva Parte_3
matrimonio in AS con il Sig. dalla cui unione nascevano in Persona_7
AS gli odierni ricorrenti e, segnatamente , in data 11/02/1984 nasceva
[...]
mentre il 09/08/1982 era nato Parte_1 [...]
. Controparte_1 Infine, in data 17/02/2007, contraeva matrimonio in AS Parte_1
con la Sig.ra e da tale unione matrimoniale in data Controparte_2
03/10/2008 nasceva in AS la minore . Persona_1
Nella linea genealogica sopra brevemente riassunta si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale da ai suoi Persona_3
discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente affermato il principio secondo cui riacquista la cittadinanza italiana dall'1/1/1948 anche il figlio della donna che l'abbia perduta ex art. 10 della L. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione : “Per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n.
555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Cass. Civ. 2009 n.
4466).
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquisita perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_3
della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_3
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_3
integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, del 20 agosto 2025.
IL GIUDICE
Calogero D. Cammarata