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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4452/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
n.q. di erede di , nata a Giugliano in [...] il Persona_1
10.10.1932 ed ivi deceduta il 03.03.2019, rappresentata e difesa dall'avv.to
Michele Rega, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.04.2024 la ricorrente in epigrafe ha citato in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento CP_1
spettante alla propria de cuius Al riguardo ha dedotto che il Persona_1
Tribunale di Napoli Nord - sezione lavoro - con decreto di omologa del
07.07.2020 emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
1 8266/2019 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione per il periodo dal 23.01.2019 al 03.03.2019, ma l' non aveva CP_1
provveduto al pagamento della provvidenza.
Ha dedotto, altresì, di aver notificato il suddetto decreto di omologa in data
15.01.2021, alla Direzione provinciale I.N.P.S. di Napoli alla Via Alcide De
Gasperi n. 55, nonché di aver inviato il modello AP23 chiedendo la liquidazione e il pagamento della propria quota, senza alcun esito.
Ha chiesto, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito eccependo di aver provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione con provvedimento TE08 del 14.07.2020, ma di non aver provveduto al pagamento non avendo gli eredi inviato il modello AP23. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, non avendo gli eredi presentato la domanda.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
10.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha provato la sua legittimazione ad agire, avendo depositato stati di famiglia integrali storici propri e della de cuius, decreto di omologa con cui è stata riconosciuta in favore della propria dante causa la prestazione oggetto dell'odierna domanda.
Ha altresì documentato l'avvenuta notifica all' del decreto di omologa e dei CP_1
modelli AP70 e AP23 (cfr. allegati al ricorso).
Quanto alle eccezioni dell' relative alla mancata proposizione del modello CP_1
AP23 da parte di tutti gli eredi, si osserva quanto segue.
La ricorrente ha espressamente limitato la domanda alla propria quota.
Sul punto, deve chiarirsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e, facendo parte del patrimonio del titolare, a prescindere dal suo
2 accertamento in sede amministrativa e o giudiziale, si trasmette per successione ereditaria anche in caso di morte dell'avente diritto antecedente all'accertamento dei presupposti;
pertanto, sia nell'ipotesi appena ricordata, sia qualora le prestazioni in parola vengano comunque liquidate non al diretto interessato ma ai suoi eredi, viene in rilievo non una situazione di assistenza sociale obbligatoria bensì una tipica situazione successoria. Ne consegue che, nel caso di specie, sussiste il diritto degli eredi dell'invalida alla quota dell'indennità di accompagnamento liquidata in favore di ciascuno di essi, senza che possa ravvisarsi alcun arricchimento senza causa in relazione agli eredi che non abbiano provveduto all'assistenza della predetta” (Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 1323 del 2016).
Agli eredi dell'invalido civile spettano, pertanto, pro-quota, tutte le prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, assegno mensile di assistenza, etc.) accertate e non corrisposte dalla domanda amministrativa alla dipartita dello stesso, dal momento che le suddette provvidenze economiche fanno parte del patrimonio del soggetto invalido deceduto e, pertanto, cadono in successione.
Né l'eccezione sollevata dall' resistente circa il mancato invio dell'AP23, CP_1
comunque infondata nel caso di specie, potrebbe rilevare al fine di giustificare il mancato pagamento, non potendo assumere alcun rilievo in ordine alla spettanza della prestazione così come cristallizzata nel decreto di omologa.
Infatti, l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., infatti, pone a carico dell' l'onere di CP_1
provvedere al pagamento della presta-zione nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica dellla ricorrenza degli ulteriori requisiti (“Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative presta-zioni, entro 120 giorni”).
Alcuna ulteriore e diversa condizione di esigibilità della prestazione è prevista dalla normativa di riferimento, di talché il mancato invio dei modelli predisposti dall' (AP70 e AP23) non può configurare un elemento ostativo alla cor- CP_1
responsione della prestazione.
3 Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.07.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguenti all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70 e AP23.
Va, inoltre, sottolineato che trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost., non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
È vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborazione all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Va, infatti, a tal riguardo osservato che sul piano generale la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'ente, della necessità di compilare un modulo definito “AP70” (o “AP23” in caso di richiesta di liquidazione da parte degli eredi), nel quale vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta di modalità di pagamento della prestazione,
l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti e, nel caso dell'indennità di accompagnamento, l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello
Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, con assunzione di responsabilità anche sotto il profilo penale in caso di mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all' tramite l'acquisizione CP_1
della domanda amministrativa e che quelli relativi al reddito sono dallo stesso istituto acquisibili mediante accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle
4 Entrate, ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione, essendo necessario (anche in virtù dell'assolvimento dei normali oneri di collaborazione da parte del creditore) che la parte invii il modulo compilato in tutte le sue parti.
Nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico dello Stato non rientra comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve essere comunicata CP_1 necessariamente all' nelle forme dell'autocertificazione. CP_1
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito prova dell'invio all' CP_1
della documentazione in parola, con conseguente assolvimento del generale onere di collaborazione previsto in capo al creditore (vd. cartoline di ricevimento e ricevute di accettazione e consegna della pec, versate in atti). Né, d'altra parte,
l'istituto resistente ha contestato la difformità all'originale o il contenuto della documentazione prodotta dalla ricorrente.
L'istituto va, quindi, condannato al pagamento della quota spettante alla ricorrente sui ratei dell'indennità di accompagnamento della de cuius a Persona_1
decorrere dal 23.01.2019 al 03.03.2019.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16 L.412/91, dal
121° giorno e fino al saldo.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Condanna l' al pagamento nei confronti della ricorrente, per la propria CP_1
quota ereditata, dei ratei dell'indennità di accompagnamento spettante alla de cuius a decorrere dal 23.01.2019 al 03.03.2019, oltre Persona_1
interessi legali, in base all'art. 16 L.412/91, dal 121° giorno e fino al saldo;
5 b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 450,00, oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 11.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4452/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
n.q. di erede di , nata a Giugliano in [...] il Persona_1
10.10.1932 ed ivi deceduta il 03.03.2019, rappresentata e difesa dall'avv.to
Michele Rega, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.04.2024 la ricorrente in epigrafe ha citato in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento CP_1
spettante alla propria de cuius Al riguardo ha dedotto che il Persona_1
Tribunale di Napoli Nord - sezione lavoro - con decreto di omologa del
07.07.2020 emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
1 8266/2019 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione per il periodo dal 23.01.2019 al 03.03.2019, ma l' non aveva CP_1
provveduto al pagamento della provvidenza.
Ha dedotto, altresì, di aver notificato il suddetto decreto di omologa in data
15.01.2021, alla Direzione provinciale I.N.P.S. di Napoli alla Via Alcide De
Gasperi n. 55, nonché di aver inviato il modello AP23 chiedendo la liquidazione e il pagamento della propria quota, senza alcun esito.
Ha chiesto, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito eccependo di aver provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione con provvedimento TE08 del 14.07.2020, ma di non aver provveduto al pagamento non avendo gli eredi inviato il modello AP23. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, non avendo gli eredi presentato la domanda.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
10.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha provato la sua legittimazione ad agire, avendo depositato stati di famiglia integrali storici propri e della de cuius, decreto di omologa con cui è stata riconosciuta in favore della propria dante causa la prestazione oggetto dell'odierna domanda.
Ha altresì documentato l'avvenuta notifica all' del decreto di omologa e dei CP_1
modelli AP70 e AP23 (cfr. allegati al ricorso).
Quanto alle eccezioni dell' relative alla mancata proposizione del modello CP_1
AP23 da parte di tutti gli eredi, si osserva quanto segue.
La ricorrente ha espressamente limitato la domanda alla propria quota.
Sul punto, deve chiarirsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e, facendo parte del patrimonio del titolare, a prescindere dal suo
2 accertamento in sede amministrativa e o giudiziale, si trasmette per successione ereditaria anche in caso di morte dell'avente diritto antecedente all'accertamento dei presupposti;
pertanto, sia nell'ipotesi appena ricordata, sia qualora le prestazioni in parola vengano comunque liquidate non al diretto interessato ma ai suoi eredi, viene in rilievo non una situazione di assistenza sociale obbligatoria bensì una tipica situazione successoria. Ne consegue che, nel caso di specie, sussiste il diritto degli eredi dell'invalida alla quota dell'indennità di accompagnamento liquidata in favore di ciascuno di essi, senza che possa ravvisarsi alcun arricchimento senza causa in relazione agli eredi che non abbiano provveduto all'assistenza della predetta” (Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 1323 del 2016).
Agli eredi dell'invalido civile spettano, pertanto, pro-quota, tutte le prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, assegno mensile di assistenza, etc.) accertate e non corrisposte dalla domanda amministrativa alla dipartita dello stesso, dal momento che le suddette provvidenze economiche fanno parte del patrimonio del soggetto invalido deceduto e, pertanto, cadono in successione.
Né l'eccezione sollevata dall' resistente circa il mancato invio dell'AP23, CP_1
comunque infondata nel caso di specie, potrebbe rilevare al fine di giustificare il mancato pagamento, non potendo assumere alcun rilievo in ordine alla spettanza della prestazione così come cristallizzata nel decreto di omologa.
Infatti, l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., infatti, pone a carico dell' l'onere di CP_1
provvedere al pagamento della presta-zione nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica dellla ricorrenza degli ulteriori requisiti (“Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative presta-zioni, entro 120 giorni”).
Alcuna ulteriore e diversa condizione di esigibilità della prestazione è prevista dalla normativa di riferimento, di talché il mancato invio dei modelli predisposti dall' (AP70 e AP23) non può configurare un elemento ostativo alla cor- CP_1
responsione della prestazione.
3 Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.07.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguenti all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70 e AP23.
Va, inoltre, sottolineato che trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost., non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
È vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborazione all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Va, infatti, a tal riguardo osservato che sul piano generale la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'ente, della necessità di compilare un modulo definito “AP70” (o “AP23” in caso di richiesta di liquidazione da parte degli eredi), nel quale vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta di modalità di pagamento della prestazione,
l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti e, nel caso dell'indennità di accompagnamento, l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello
Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, con assunzione di responsabilità anche sotto il profilo penale in caso di mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all' tramite l'acquisizione CP_1
della domanda amministrativa e che quelli relativi al reddito sono dallo stesso istituto acquisibili mediante accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle
4 Entrate, ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione, essendo necessario (anche in virtù dell'assolvimento dei normali oneri di collaborazione da parte del creditore) che la parte invii il modulo compilato in tutte le sue parti.
Nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico dello Stato non rientra comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve essere comunicata CP_1 necessariamente all' nelle forme dell'autocertificazione. CP_1
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito prova dell'invio all' CP_1
della documentazione in parola, con conseguente assolvimento del generale onere di collaborazione previsto in capo al creditore (vd. cartoline di ricevimento e ricevute di accettazione e consegna della pec, versate in atti). Né, d'altra parte,
l'istituto resistente ha contestato la difformità all'originale o il contenuto della documentazione prodotta dalla ricorrente.
L'istituto va, quindi, condannato al pagamento della quota spettante alla ricorrente sui ratei dell'indennità di accompagnamento della de cuius a Persona_1
decorrere dal 23.01.2019 al 03.03.2019.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16 L.412/91, dal
121° giorno e fino al saldo.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Condanna l' al pagamento nei confronti della ricorrente, per la propria CP_1
quota ereditata, dei ratei dell'indennità di accompagnamento spettante alla de cuius a decorrere dal 23.01.2019 al 03.03.2019, oltre Persona_1
interessi legali, in base all'art. 16 L.412/91, dal 121° giorno e fino al saldo;
5 b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 450,00, oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 11.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Pacelli
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