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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/09/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3318/2022 , promossa da:
, nata il [...] a [...] , Parte_1
c.f , rappresentata e difesa dall'avv.RICCIARDI ANNA e PINO C.F._1
ANTONINO, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.NIEDDU MARIA ADELAIDE;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo e mancato pagamento ds agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16/09/2022 parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2020 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta “NI FR AN”.
Lamentava che l' aveva proceduto alla cancellazione dello stesso dagli elenchi anagrafici CP_1 dei lavoratori agricoli per l'anno in questione come da comunicazione individuale notificata a mezzo posta, datata 19.04.2022.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili al CP_1 suddetto anno ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
inoltre non aveva priovveduto alla liquidazione e al pagamento della Ds agricola;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad CP_1 effettuare la suddetta reiscrizione, e riconoscimento del diritto ad ottenere il pagamento della DS agricola per l'anno 2020, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. L' si costituiva in giudizio con eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava nel CP_1 merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi.
All'udienza odierna, a seguito del deposito delle note ex art.127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2020, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate nel 2020 alle dipendenze della ditta NI FR
AN.
Va preliminarmente dato atto della tempestività del ricorso giudiziale, iscritto a ruolo entro il termine decadenziale di 120 giorni.
Passando al merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in CP_1 un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta NI FR
AN al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 14/10/2021 prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori , , CP_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
[...]
Ed invero, l'accertamento ispettivo, condotto unitamente alla Guardia di Finanza di Patti, ha rilevato l'inesistenza della dichiarata attività aziendale di coltivazione e raccolta nocciole, afferente il periodo successivo al 11.08.2020 e sino al 31.12.2020 che il NI FR avrebbe posto in essere su terreni in affitto in agro di Sinagra e Montalbano Elicona, sulla scorta di due contratti di affitto non esibiti agli ispettori.
Allo stesso modo, il servizio ispettivo dell'INL non ha riscontrato l'esistenza di alcuna documentazione contabile e/o fiscale, nessuna fattura di acquisto di materie prime e/o attrezzature agricole, nessuna fattura di vendita del prodotto, nessuna dichiarazione dei redditi riconducibile all'azienda di cui il NI FR si è dichiarato titolare (UNICO IRAP IVA); infine, la ditta non
è mai stata iscritta alla CCIA di Messina e comunque non è stata rinvenuta nel registro imprese alcuna posizione ricollegabile allo svolgimento di questa presunta attività economica.
In esito a tale attività ispettiva, pertanto, si è provveduto all'annullamento dei rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda e risultati fittizi, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" ( Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta NI Parte_1
FR AN.
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui deposizioni non confermano neppure in linea teorica gli assunti di parte attrice , dal momento che entrambi affermano di non conoscere la . Parte_1
I testi escussi e hanno dichiarato di avere cause Testimone_1 Testimone_2 contro l' , non riuscivano a riferire se la ricorrente fosse stata chiamata come testimone nel CP_1 giudizio dalla stessa instaurato, e precisavano rispettivamente che “Mi ricordo di una al Parte_1 lavoro, ma non ricordo il cognome e neppure l'aspetto” (teste e che “ Non mi ricordo Tes_1 della ricorrente” (Teste ). Testimone_2 Appare palese che le dichiarazioni dei testi escussi non dimostrano assolutamente la sussistenza di un genuino rapporto lavorativo espletato dalla parte ricorrente alle dipendenze della
Ditta NI FR.
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dal ricorrente (buste paga anno 2020), perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale (da parte del presunto datore di lavoro).
A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie.
In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis
Cass. 10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà.
Ciò posto, a fronte della inconsistenza della prova offerta dalla ricorrente, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall' , tanto con le allegazioni quanto CP_1 con le prove documentali offerte in giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni in ricorso deve essere rigettato, anche con riferimento alle domande volte a far rilevare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere e ritenere l'indennità di Ds agricola, riconnessa al requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno dedotto in giudizio.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2022/3318 vertente tra
, contro in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 11/09/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena