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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice EL AP, alla esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1920/2025 R.L. promossa da
, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Parte_1
NI FE,
opponente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentanti p.t., rappresentato e CP_1
difeso come in atti;
resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di Pt_1
volta ad ottenere, in contraddittorio con l'
[...] CP_1
l'annullamento del provvedimento di indebito comunicato in data
30.11.2024 con cui l richiedeva il pagamento della somma di CP_1
euro 3.965,06 per il periodo 01.10.2018 al 31.03.2020 , corrisposta in ipotesi indebitamente sulla prestazione n. 07372774 Cat.
INVCIV .
La ricorrente ha sostenuto, con varie argomentazioni,
l'infondatezza della pretesa restitutoria dell deducendo, in CP_1
particolare, che la percipiente non aveva mai ricevuto alcuna convocazione a visita di revisione essendo stata la detta comunicazione notificata per compiuta giacenza (cfr. motivo 1)
1 alla pag. 2 del ricorso) , che pertanto solo con il provvedimento di indebito impugnato veniva a conoscenza dell'assenza a visita di revisione fissata per il giorno 28.09.2018.
L' si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il CP_1
rigetto con varie argomentazioni, dando prova dell'avvenuta notifica alla ricorrente, producendo in giudizio la lettera raccomandata di invito alla visita di revisione del 28.9.2018 con attestazione di compiuta giacenza.
Ciò premesso si osserva che la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata
Va preliminarmente rilevato che l'indebito oggetto di causa ha natura assistenziale atteso che il trattamento erogato in ipotesi indebitamente all'istante attiene alla pensione di inabilità, pertanto risultano inconferenti i richiami alla legge n. 88 del 1989 art.52 ed all'art. 13 della Legge 412/1991.
Ciò detto si osserva che l'istante non ha diritto all'annullamento dell'indebito emesso dall' in quanto l' ha provato la CP_1 CP_1
compiuta giacenza della comunicazione inerente alla visita di revisione, compiuta giacenza, peraltro, ammessa, come detto sopra, dalla stessa parte ricorrente .
Secondo la Cassazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 19232 del 2028
e Cass. n. 15397 del 2023), in caso di raccomandata non ritirata dal destinatario all'ufficio postale entro 30 giorni, al mittente basta dimostrare affinché la notifica abbia valore la compiuta giacenza tramite l'attestazione, come avvenuto nella fattispecie, rilasciata da . (cfr. avviso di ricevimento della racc. del CP_2
25.7.2018 doc. n.2 nella produzione dell , CP_1
2 Spetta dunque al destinatario dimostrare di non aver ricevuto la raccomandata e, secondo la Cassazione, il destinatario della raccomandata può evitare che la stessa produca i suoi tipici effetti solo dimostrando di essere stato in una situazione di oggettiva impossibilità di prendere visione della lettera.
Difatti, articolo 1335 del codice civile prevede una presunzione di conoscenza della raccomandata nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Dunque, la prova spetta al destinatario. Al mittente invece basta fornire la prova della computa giacenza.
Pertanto, assorbita oltre ogni ulteriore questione, il ricorso deve essere rigettato.
Le peculiarità della fattispecie concreta impongono tuttavia la compensazione delle spese di lite
PQM
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Torre Annunziata 09/12/2025
Il Giudice
EL AP
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice EL AP, alla esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1920/2025 R.L. promossa da
, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Parte_1
NI FE,
opponente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentanti p.t., rappresentato e CP_1
difeso come in atti;
resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di Pt_1
volta ad ottenere, in contraddittorio con l'
[...] CP_1
l'annullamento del provvedimento di indebito comunicato in data
30.11.2024 con cui l richiedeva il pagamento della somma di CP_1
euro 3.965,06 per il periodo 01.10.2018 al 31.03.2020 , corrisposta in ipotesi indebitamente sulla prestazione n. 07372774 Cat.
INVCIV .
La ricorrente ha sostenuto, con varie argomentazioni,
l'infondatezza della pretesa restitutoria dell deducendo, in CP_1
particolare, che la percipiente non aveva mai ricevuto alcuna convocazione a visita di revisione essendo stata la detta comunicazione notificata per compiuta giacenza (cfr. motivo 1)
1 alla pag. 2 del ricorso) , che pertanto solo con il provvedimento di indebito impugnato veniva a conoscenza dell'assenza a visita di revisione fissata per il giorno 28.09.2018.
L' si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il CP_1
rigetto con varie argomentazioni, dando prova dell'avvenuta notifica alla ricorrente, producendo in giudizio la lettera raccomandata di invito alla visita di revisione del 28.9.2018 con attestazione di compiuta giacenza.
Ciò premesso si osserva che la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata
Va preliminarmente rilevato che l'indebito oggetto di causa ha natura assistenziale atteso che il trattamento erogato in ipotesi indebitamente all'istante attiene alla pensione di inabilità, pertanto risultano inconferenti i richiami alla legge n. 88 del 1989 art.52 ed all'art. 13 della Legge 412/1991.
Ciò detto si osserva che l'istante non ha diritto all'annullamento dell'indebito emesso dall' in quanto l' ha provato la CP_1 CP_1
compiuta giacenza della comunicazione inerente alla visita di revisione, compiuta giacenza, peraltro, ammessa, come detto sopra, dalla stessa parte ricorrente .
Secondo la Cassazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 19232 del 2028
e Cass. n. 15397 del 2023), in caso di raccomandata non ritirata dal destinatario all'ufficio postale entro 30 giorni, al mittente basta dimostrare affinché la notifica abbia valore la compiuta giacenza tramite l'attestazione, come avvenuto nella fattispecie, rilasciata da . (cfr. avviso di ricevimento della racc. del CP_2
25.7.2018 doc. n.2 nella produzione dell , CP_1
2 Spetta dunque al destinatario dimostrare di non aver ricevuto la raccomandata e, secondo la Cassazione, il destinatario della raccomandata può evitare che la stessa produca i suoi tipici effetti solo dimostrando di essere stato in una situazione di oggettiva impossibilità di prendere visione della lettera.
Difatti, articolo 1335 del codice civile prevede una presunzione di conoscenza della raccomandata nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Dunque, la prova spetta al destinatario. Al mittente invece basta fornire la prova della computa giacenza.
Pertanto, assorbita oltre ogni ulteriore questione, il ricorso deve essere rigettato.
Le peculiarità della fattispecie concreta impongono tuttavia la compensazione delle spese di lite
PQM
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Torre Annunziata 09/12/2025
Il Giudice
EL AP
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