Articolo 16 della Legge 4 marzo 1958, n. 179
Articolo 13Articolo 17
Versione
8 aprile 1958
Art. 16.
Contro le deliberazioni della Giunta concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed in genere per l'attuazione delle disposizioni della legge medesima e' ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni.
Il Consiglio di amministrazione decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.
Trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza che la decisione sia stata pronunziata l'interessato ha facolta' di adire il giudice ordinario.
L'azione giudiziaria deve essere proposta entro il termine di cinque anni dalla data di comunicazione della decisione o dalla scadenza del termine di 120 giorni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 8 aprile 1958
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