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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5294 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Luca Giudice, presso il cui studio a Palermo, via Nicolo' Turrisi n. 13, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ex artt. 473 bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 20/11/2024 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e poi del divorzio alle condizioni concordate.
Con sentenza n. 465/2025 emessa il 26/03/2025 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo; dopodiché, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla
1 data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (18/03/2025);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 465/2025 emessa da questo
Tribunale il 26/03/2025, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 12/11/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, nel ricorso depositato il 20/11/2024 hanno indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che si riportano testualmente:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Confermare l'affidamento della figlia (04/08/2008) ad entrambi i genitori, Persona_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si trovi al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna.
4. Confermare il diritto di visita: le parti convengono che il sig. potrà tenere con sé la Pt_1 figlia almeno due volte a settimana per due ore consecutive, compatibilmente con le esigenze della figlia stessa;
il sig. terrà con sé la figlia per due giorni consecutivi dal sabato Pt_1 alla domenica a weekend alterni, anche in questo caso, compatibilmente con le esigenze della figlia stessa;
le festività saranno trascorse dalla figlia alternativamente con l'uno e con
l'altro genitore (a titolo esemplificativo il Natale con il padre e il capodanno con la madre per un determinato anno, ancora una volta compatibilmente con le esigenze personali della figlia stessa;
il Natale con la madre e il capodanno col padre l'anno successivo, e così via;
) per i restanti casi, ci si rimette alla ragionevole scelta delle parti compatibilmente con i bisogni della figlia nonché delle esigenze dei genitori.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 400 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
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7. Confermare l'importo di € 350,00 mensili come rimborso alla rata mensile del mutuo cointestato, insistente sull'abitazione familiare”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 24/06/2006 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 20/11/2024 e C.F._2 riportate in parte motiva.
b) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 37, parte II, serie A dell'anno 2006).
c) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA AR ES IC
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