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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2629/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2629/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Scarpa C.F._2
Angelamaria, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 10.7.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/11/2024 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) in data 04/01/1965 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nato a [...] in data [...] (C.F. )] hanno allegato: C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 2629/2024
1) di aver contratto matrimonio in Eboli (SA) in data 12/12/1998 (trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 1998, parte I, n. 23);
2) che dal matrimonio non sono nati figli;
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di scegliere la propria residenza ove vorrà, sin d'ora prestandosi ogni più ampio reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti per l'espatrio;
2) il Sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di assegno divorzile Parte_2 alla sig.ra un assegno mensile di € 1500,00 (euro Parte_1 millecinquecento/00) da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario (IBAN [...]), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici annuali ISTAT;
3) i ricorrenti si danno reciproco atto che i beni mobili e le suppellettili già costituenti l'arredo della casa familiare innanzi indicata sono interamente di proprietà della sig.ra , figlia della sig.ra concessi in Per_1 Parte_1 comodato d'uso alla stessa mediante “Comodato d'uso gratuito” registrato presso
l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Eboli- in data 04.072024 al N° 428
Serie 3 X”.
Con sentenza n. 697/2024 emessa in data 11.12.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
Alla udienza del giorno 10.7.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
2 Proc. R.V.G. n. 2629/2024
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il
Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )] e C.F._1 Pt_2
3 Proc. R.V.G. n. 2629/2024
[nato a [...] in data [...] (C.F. )] in data Pt_2 C.F._2
12/12/1998 in Eboli (SA) regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Eboli (SA) dell'anno 1998, parte I, n. 23;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Eboli (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10/07/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2629/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Scarpa C.F._2
Angelamaria, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 10.7.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/11/2024 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) in data 04/01/1965 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nato a [...] in data [...] (C.F. )] hanno allegato: C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 2629/2024
1) di aver contratto matrimonio in Eboli (SA) in data 12/12/1998 (trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 1998, parte I, n. 23);
2) che dal matrimonio non sono nati figli;
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di scegliere la propria residenza ove vorrà, sin d'ora prestandosi ogni più ampio reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti per l'espatrio;
2) il Sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di assegno divorzile Parte_2 alla sig.ra un assegno mensile di € 1500,00 (euro Parte_1 millecinquecento/00) da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario (IBAN [...]), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici annuali ISTAT;
3) i ricorrenti si danno reciproco atto che i beni mobili e le suppellettili già costituenti l'arredo della casa familiare innanzi indicata sono interamente di proprietà della sig.ra , figlia della sig.ra concessi in Per_1 Parte_1 comodato d'uso alla stessa mediante “Comodato d'uso gratuito” registrato presso
l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Eboli- in data 04.072024 al N° 428
Serie 3 X”.
Con sentenza n. 697/2024 emessa in data 11.12.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
Alla udienza del giorno 10.7.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
2 Proc. R.V.G. n. 2629/2024
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il
Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )] e C.F._1 Pt_2
3 Proc. R.V.G. n. 2629/2024
[nato a [...] in data [...] (C.F. )] in data Pt_2 C.F._2
12/12/1998 in Eboli (SA) regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Eboli (SA) dell'anno 1998, parte I, n. 23;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Eboli (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10/07/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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