Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8600.2022 R.A.C.L., promossa da:
Anna Maria Ingrosso
Avv. Inguscio
Contro
[...]
CP_1
Con ricorso tempestivo del 2.8.22, parte ricorrente ha adito questo tribunale chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2019 CP_ con condanna di ai conseguenti adempimenti e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
Evidenzia come, pur avendo lavorato alle dipendenze della ditta dal 17.4.19 al Pt_1
31.7.19 (80gg) quale addetta in particolare alla manutenzione e pulizia manuale del fondo CP_ su terreni siti in agro di Copertino, sia stata cancellata da
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa eccependo la decadenza dall'azione e l'infondatezza sulla scorta del verbale di accertamento 2020008636 del
21.7.21 e quindi chiedendo il rigetto del ricorso.
Dal verbale di accertamento 2020008636 del 21.7.21 è emerso quanto segue:
come in data 30.10.20 e
6.11.20 fossero stati rinvenuti lavoratori intenti alla raccolta di olive ma che indicavano in il proprio datore di lavoro;
come in effetti i lavoratori rinvenuti in Persona_1 data 16.7.20 siano stati poi regolarizzati da e quelli rinvenuti in data 30.10.20, Parte_2
6.11.20 e 23.12.20 da;
Persona_1
Per_ come i fratelli abbiano trasferito a propri familiari le quote ex Agea in effetti poi dagli stessi conseguite;
come la cooperativa non abbia alcuna attrezzatura agricola;
come abbia ammesso che alcuna attività agricola sia stata mai svolta sui terreni;
Tes_1
come l'unica attività riscontrata sia relativa alla raccolta di olive sui pochi alberi non abbattuti per xilella ma come detta attività sia gestita da;
Persona_1
come siano stati effettuati sopralluoghi presso il frantoio nei giorni 4.11.20. 5.11.20,
6.11.20, 9.12.20, 12.1.21 senza rinvenire alcuno né tracce di attività;
come l'oleificio sia stato gestito dall' (impresa Parte_3 operante nel settore industriale) siccome dichiarato da Persona_2
come la cooperativa non disponesse di un conto corrente aziendale nonostante il volume economico allegato;
come per il 2017 l'azienda non avesse alcuna documentazione fiscale, né verbali dell'assemblea e libro soci e documentazione contabile della cooperativa;
come la cooperativa avesse registrato presenti lavoratori in giorni in cui invece, a seguito di sopralluoghi, era emersa l'assenza degli stessi;
come i terreni, benchè concessi alla cooperativa, fossero rimasti nella disponibilità dei Per_ fratelli;
come, a seguito della liquidazione concorsuale di Agripetito soc. cooperativa, , Parte_2
e abbiano costituito la cooperativa Marulla in data Parte_4 Parte_5
16.1.17 con l.r. ; Parte_5
come la cooperativa abbia denunziato sino a 27 gg al mese, il che appare affatto plausibile in considerazione delle condizioni atmosferiche del periodo novembre\gennaio risultanti alla stazione meteorologica di Copertino;
come nel periodo 2017\21 la cooperativa non abbia mai versato contributi e dai registri Iva risulti un imponibile nel 2017 pari a zero;
come per il 2017 sia stato documentati solo gli incassi per la molitura delle olive e l'acquisto del carburante per la pulizia del frantoio e di semi di ortaggi vari ma non risulti per il 2017 la vendita di ortaggi e fragole;
come la cooperativa abbia registrato un saldo passivo annuale notevole negli anni
2017\2020;
come la cooperativa abbia stipulato in data 17.1.17 contratto di cessione di frutto pendente con e benchè questi avessero già ceduto la conduzione dei terreni Parte_2 Parte_6 Per_ il primo al figlio ed il secondo alla moglie , titolari di omonima azienda Pt_4 agricola;
come abbia riferito di avere lavorato presso il frantoio dal 2011 al Persona_2
2018 e come il frantoio fosse gestito da che assumeva il personale, pur avendo Parte_2 qualche volta visto gli amministratori delle cooperative che si sono succedute e come, nel periodo in cui era in forza alla cooperativa Marulla, fosse a corrispondere la Parte_2 retribuzione;
come fosse sempre a pagare il carburante acquistato dalla cooperativa;
Parte_2
come non fosse a conoscenza del numero dei lavoratori avviati e delle attività Tes_1 lavorative svolte.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come, a loro dire, nel periodo giugno\luglio 2019 la ricorrente avrebbe lavorato quale addetta allo spietramento del terreno, alla pulizia dalle erbacce ed alla sistemazione dell'impianto di irrigazione su un terreno molto esteso ( su cui non vi erano coltivazioni in atto, salvo alberi di leccino e favoloso) che si affacciava sulla strada comunale tra Copertino e Santa Barbara e su cui era una masseria in corso di ristrutturazione;
come fosse ad impartire le direttive Parte_2 Part ed a corrispondere il salario [ che assume di avere lavorato nello stesso periodo, di essere stata cancellata e di avere introdotto analogo giudizio indicando la ricorrente quale teste e che, ricevuto decreto penale di condanna, vi ha fatto opposizione]; come la ricorrente sia stata vista lavorare almeno in due giorni a giugno 2019 quale addetta alla raccolta dei rami derivanti dalla potatura degli alberi di ulivo e non all'attività di spietramento del terreno tant'è che il teste , assegnato a dette incombenze, non la ha più vista [ che Pt_8 cancellato ha introdotto analogo giudizio e che non ha fatto opposizione al decreto penale notificatogli].
Nel merito della controversia in oggetto, si deve osservare come nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario;
cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96, Cass. civ. sez. lav. n.3745/95).
Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore (cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa.
Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, deve essere valutato nel caso di specie come prova sufficiente, senza che, talvolta si renda necessario l'espletamento di altri mezzi istruttori (come la prova testimoniale), sicuramente inidonei a vincere le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa.
Pertanto, è da una valutazione globale dei suddetti elementi indiziari che devono comunque individuarsi le caratteristiche essenziali del rapporto subordinato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti legali per il sorgere del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (numero delle giornate, svolgimento di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso).
Ebbene, la incertezza registratasi in merito alle mansioni espletate, assumendo la ricorrente Part di avere svolto attività di pulizia dei fondi, la teste iferito in merito ad una attività di spietramento dei terreni ed avendo invece il teste dichiarato di non avere mai visto la Pt_8 ricorrente svolgere detta attività di spietramento cui il teste sarebbe stato assegnato oltre alle criticità evidenziate dagli ispettori e di cui al verbale in atti e che hanno determinato la cancellazione dei testi escussi nel corso del giudizio (e la condanna dei suddetti testi con decreto penale solo da un teste opposto) minano il riscontro probatorio all'assunto attoreo sicchè il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando, CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 25/03/2025
Lorenzo Bellanova