Art. 2.
Il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dovuto ai docenti per le lezioni svolte, nonche' le spese per l'acquisto dei diritti di autore per le monografie da pubblicare saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro.
Il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dovuto ai docenti per le lezioni svolte, nonche' le spese per l'acquisto dei diritti di autore per le monografie da pubblicare saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro.