Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00910/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01650/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
A.D.E.R. Agenzia delle Entrate Riscossione, Ag.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, on domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. - della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento -OMISSIS-” intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Vicenza, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata all’azienda agricola ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” il 29 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 211.843,62 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- notificata il 11 novembre 2008 e inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 2002/2003 e 2004/2005;
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente, compreso l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata, e la cartella stessa, ossia la Cartella AGEA n. -OMISSIS- - non conosciuta nonché il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.D.E.R. Agenzia delle Entrate Riscossione, Ag.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda l’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- emessa il 14 ottobre 2021 dall’Agenzia delle Entrate Riscossione competente per la provincia di Vicenza (di seguito “ADER”) e notificata il 29 ottobre 2021 all’Azienda agricola Sergio Milan & C. S.S. di Bolzano Vicentino.
L’intimazione di pagamento fa seguito all’avvenuta notificazione in data 11 novembre 2008 - che la ricorrente contesta essere avvenuta - della cartella di pagamento n. -OMISSIS- emessa da AGEA– Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e riguarda il pagamento del c.d. “prelievo latte” per le annate 2002/2003 e 2004/2005, per una somma complessiva pari a € 211.843,62.
2. L’azienda agricola ha impugnato l’intimazione di pagamento con ricorso notificato il 23 dicembre 2021 e depositato il 27 dicembre 2021.
Il ricorso, cui accede un’istanza cautelare, si affida ai seguenti motivi:
“I. In via preliminare ed assorbente: nullità e/o annullabilità degli atti impugnati per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis, 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/05, dell’art. 16-ter del decreto-legge n. 179/2012 convertito in l. n. 221/12, dell’art. 28 del decreto-legge n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, dell’art. 3-bis della l. n. 53/94 e degli artt. 26 e 50 del d.p.r. n. 602/73, dell’art. 60 del d.p.r. n. 600/73.”
Secondo la ricorrente, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata dell’intimazione di pagamento sarebbe viziata perché ADER avrebbe impiegato un indirizzo pec non compreso in nessuno degli elenchi delle pubbliche amministrazioni (“IPA” e “ReGIndE/PP.AA”);
“II. Sempre in via preliminare ed assorbente: intervenuta prescrizione della cartella di pagamento indicata nell’intimazione di pagamento impugnata e comunque anche della pretesa creditoria di AGEA – conseguente nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento intestata all’AdER emessa su “residuo” ruolo AGEA – Violazione dell’art. 21-septies L. n. 241/90 – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia”
La ricorrente lamenta che Ag.E.A. avrebbe comunicato gli atti di accertamento del prelievo supplementare solo ai primi acquirenti e non ai singoli allevatori.
La ricorrente lamenta che sulla pretesa creditoria di Ag.E.A. fatta valere con l’intimazione notificata il 29 ottobre 2021 sarebbe scesa la prescrizione avuto riguardo al tempo trascorso, sia con riferimento all’epoca di invio delle comunicazioni di imputazione del prelievo per ciascuna delle annate lattiere in questione, sia con riferimento alla data dell’11 novembre 2008, nella quale è stata notificata la cartella di pagamento sottesa all’intimazione;
“III. Nullità e/o comunque illegittimità dell’intimazione di pagamento per nullità del ruolo portato dalla presupposta cartella di pagamento e quindi del residuo ruolo AGEA posto a base dell’intimazione stessa – eccezione di nullità ex art. 21-septies, L. n. 241/90 ed ex art. 31, comma 4, c.p.a. – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia.”
Secondo la ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del D.L. 28 marzo 2003, n. 49 ( “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” ), convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119, il potere di procedere al recupero dei prelievi supplementari non versati, a mezzo ruolo, previa intimazione di versamento, competeva solamente alle Regioni e alle Province autonome, e non ad Ag.E.A..
Ag.E.A., pertanto, nel 2008, ai sensi della normativa all’epoca vigente, non avrebbe avuto alcun potere di procedere all’iscrizione a ruolo dei debiti per prelievo latte imputati al ricorrente.
La cartella di pagamento notificata l’11 novembre 2008 e sottesa all’intimazione qui impugnata sarebbe nulla perché Ag.E.A. l’avrebbe adottata in carenza assoluta di potere;
“IV. Illegittimità dell’intimazione di pagamento per annullamento di diritto degli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 543, L. n. 228/2012 – Comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525 e da 537 a 543 della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. c.p.c., degli artt. 10 e segg. D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67, D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia.”
La ricorrente sostiene che la cartella indicata nell’intimazione di pagamento qui impugnata farebbe parte dei ruoli sospesi da Ag.E.A. in via amministrativa il 6 novembre 2008 e sostiene che Ag.E.A. non avrebbe mai comunicato alcun atto, a conclusione del procedimento di sospensione.
Sarebbe quindi decorso il termine previsto dall’art. 1, comma 543, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 ( “Legge di stabilità 2013” ), con la conseguenza che tutte le partite portate dal ruolo di cui alla cartella indicata nell’intimazione di pagamento qui impugnata dovrebbero ritenersi annullate di diritto;
“V. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 nonché degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia.”
La ricorrente lamenta che la cartella indicata nell’intimazione di pagamento non sarebbe stata preceduta da alcuna intimazione di versamento regionale.
La ricorrente sostiene anche che Ag.E.A. avrebbe dovuto annullare il ruolo sospeso in via amministrativa e poi attivare una nuova procedura di riscossione;
“VI. Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU”
Secondo la ricorrente, la pretesa creditoria avanzata da Ag.E.A. tramite A.D.E.R. non sarebbe certa, né liquida, né esigibile, atteso che sarebbe frutto di operazioni di compensazione effettuate sulla base della normativa nazionale in contrasto con il diritto europeo rilevato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C-46/18. Sulla base di tale contrasto con la sovraordinata normativa europea, tali operazioni di compensazione sono state già dichiarate nulle o comunque annullate in sede giurisdizionale (in tal senso, tra le altre, Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2021.)
Sotto connesso profilo, la ricorrente sostiene che lo Stato Italiano non avrebbe mai svolto una effettiva verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti, con la conseguenza che non sarebbe possibile ritenere accertato, a monte, il superamento della quota nazionale e, a valle, il prelievo supplementare imputato dallo Stato a carico dei produttori.
Muovendo da tali presupposti, la ricorrente afferma che i debiti per prelievo latte di cui AGEA pretende il pagamento, non potrebbero essere ritenuti “accertati come dovuti” ai sensi degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 (“ Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario” ), conv. con L. n. 9 aprile 2009, n. 33, il cui combinato disposto imporrebbe all’amministrazione di procedere al recupero dei debiti per prelievo latte solo se, appunto, “accertati come dovuti” ;
“VII. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico nonché dei principi di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti – Mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo.”
La ricorrente sostiene che la validità e l’efficacia dell’intimazione qui impugnata, dipenderebbero dall’effettiva e valida notifica, a monte, sia delle presupposte intimazioni di versamento di cui al D.L. 28 marzo 2003, n. 49, sia della cartella successiva a queste ultime.
Essa sostiene altresì che, in riferimento agli atti presupposti, ogni eventuale comunicazione inviata agli acquirenti non sarebbe opponibile nei confronti dei produttori, atteso che, a livello unionale, l’art. 3, Reg. (CEE) n. 536/93, l’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e l’art. 13, Reg. (CE) n. 595/04 imporrebbero che venga sempre effettuata la “notifica” del prelievo ai produttori a fine periodo e atteso che, a livello nazionale, in applicazione dell’art. 21 -bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 gli atti destinati a incidere nella sfera giuridica dei destinatari sono da ritenersi recettizi e, pertanto, debbono necessariamente essere preventivamente notificati ai medesimi per essere efficaci nei loro confronti.
Nel caso di specie, gli atti di imputazione del prelievo non sarebbero opponibili al ricorrente produttore perché inviati solo al soggetto che da lui ha acquistato il latte.
Inoltre la ricorrente lamenta che la mancata indicazione - ovvero l’omessa notifica - degli atti di accertamento presupposti, così come della data di notifica degli stessi, gli impedisce di esercitare il diritto di difesa, atteso che essa non sarebbe nella condizione di verificare il calcolo degli interessi, né di poter confrontare gli importi intimati con gli atti di accertamento presupposti, né di verificare se da detti importi siano stati trattenuti, per quali annate e se sull’importo capitale o sugli interessi, i premi PAC compensati;
“VIII. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.. Illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero. Illegittimità della procedura di recupero.”
La ricorrente sostiene che il ruolo in base al quale Ag.E.A. può agire per la riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare, sarebbe solamente quello derivante dall’iscrizione nel Registro debitori, che equivarrebbe ad iscrizione a ruolo ai fini delle procedure di recupero.
Tale iscrizione precede l’invio dell’intimazione di versamento di cui all’art. 8 -quinques del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5.
Ciononostante, per la cartella presupposta all’intimazione e quindi poi per il residuo ruolo di cui all’intimazione qui impugnato, Ag.E.A. avrebbe utilizzato un ruolo diverso rispetto a quello corrispondente all’iscrizione nel Registro debitori.
In altri termini, Ag.E.A. starebbe utilizzando due ruoli: quello portato dall’iscrizione nel Registro debitori di cui all’art. 8- ter , del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 e quello formato per l’avvio delle procedure di riscossione a mezzo di cartella esattoriale, prima in carico ad Ag.E.A. ed ora in carico all’A.D.E.R..
Verrebbe quindi in rilievo la violazione del divieto della doppia imposizione di cui all’art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ( “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” );
“IX. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.. Errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC - contestazione dell’an e del quantum della pretesa.”
Secondo la ricorrente, l'intimazione di pagamento sarebbe illegittima, sia in relazione all' an che al quantum , perché esporrebbe somme a debito non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate da AGEA tramite compensazione con i contributi PAC liquidati al ricorrente;
“X. Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 1, comma 9, e dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. (CEE) n. 536/93, dell’art8 del Reg. (CEE) n. 1392/2001 e dell’art. 15 del Reg. (CEE) n. 595/2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.. Nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero. Contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’ intimazione di pagamento impugnata. Contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione.”
L’azienda ricorrente deduce la nullità dell’intimazione di pagamento sotto diversi profili: per difetto di motivazione in quanto non è stata allegata la cartella presupposta; perché viene richiesto il pagamento di interessi non dovuti, dato che non è stata notificata al produttore la cartella, ed in quanto l’art. 10, comma 34, del D.L. 28 marzo 2003, n. 49 ha espressamente previsto che i prelievi imputati per tutti i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, vengano versati senza interessi, mentre gli articoli 8 -ter , commi 3 e 4, 8 -quater , comma 3, e 8- quinquies , comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, prevedono debbano essere recuperate solo le imputazioni di prelievo, non anche gli interessi.
Secondo la ricorrente è inoltre illegittima l’imputazione di interessi di mora che l’intimazione afferma calcolati ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 19 settembre n. 602 ( “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” ), perché tale disposizione è inapplicabile ai prelievi del latte soggetti solo al pagamento degli interessi previsto dai regolamenti comunitari e, segnatamente, dall’art. 3 Reg. (CEE) n. 536/1993, art. 8 Reg. (CEE) n.1392/2001 e art. 15 Reg. (CEE) n. 595/2004.
Infine la ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine alla decorrenza e quindi al calcolo degli interessi, anche di mora, all’importo capitale sul quale sono stati calcolati e agli oneri di riscossione. in violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000 n. 212), nonché dell’art. 3, della L. 7 agosto 1990 n 241.
Al ricorso accede una domanda di risarcimento del danno.
3. Si sono costituite in giudizio resistendo al ricorso A.D.E.R. (l’11 dicembre 2023) e successivamente Ag.E.A. (il 20 dicembre 2024).
4. Il Tribunale, con l’ordinanza n. -OMISSIS-/2022 assunta all’esito della camera di consiglio del 26 gennaio 2022, ha accolto l’istanza cautelare e, in via istruttoria, ha disposto di acquisire da Ag.E.A. copia della cartella di pagamento n. -OMISSIS-, notificata l’11 novembre 2008, corredata della prova della sua notificazione, nonché ogni utile informazione relativamente all’eventuale impugnazione della stessa.
5. Ag.E.A. ha dato corso all’adempimento istruttorio.
6.1. Successivamente il Tribunale, con l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2023 assunta all’esito dell’udienza pubblica del 14 dicembre 2023, ha rilevato: che, rispetto all’annata 2002-2003, l’azienda agricola aveva impugnato con ricorso iscritto al R.G. n. -OMISSIS-/2003 del T.A.R. Veneto la comunicazione A.G.E.A. 30 luglio 2003 n. 6273, avente ad oggetto “ Regime quote latte – Compensazione nazionale del periodo 2002/03” ; che con la sentenza del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS-/2022 (preceduta dalla sentenza parziale n. -OMISSIS-/2010) il ricorso è stato respinto; che il ricorrente aveva proposto appello avverso tale sentenza con ricorso iscritto al R.G. n. -OMISSIS-/2023 del Consiglio di Stato.
Di conseguenza il Tribunale, con la predetta ordinanza n. -OMISSIS-/2023, ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della suddetta controversia sulla legittimità del presupposto atto impositivo del prelievo supplementare nell’annata in considerazione.
6.2. Con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2024, resa in accoglimento dell’appello avverso le sentenze del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS-/2010 e n. -OMISSIS-/2022, è stato annullato l’atto di imputazione del prelievo riferito all’annata 2002-2003 per violazione delle norme euro unitarie, con obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi.
6.3. Il ricorrente ha quindi ritualmente riassunto il presente giudizio con atto depositato il 13 dicembre 2024.
7. Nel frattempo, con sentenza del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS-/2022 era stato annullato l’atto di imputazione del prelievo riferito all’annata 2004-2005, anche in questo caso per violazione delle norme euro unitarie, con obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi.
8. Con memoria depositata il 18 aprile 2025 in vista dell’udienza pubblica del 22 maggio 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di risarcimento del danno.
9. All’esito dell’udienza pubblica del 22 maggio 2025, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, come da separato verbale.
10. In limine litis , il Collegio deve prendere atto della rinuncia alla domanda risarcitoria.
11. Fatta questa premessa, l’impugnazione è fondata nei termini che seguono, con la precisazione che si procederà a scrutinare i motivi di ricorso secondo la graduazione degli stessi proposta dalla parte ricorrente.
In particolare, verranno esaminati prioritariamente il secondo e il sesto motivo, entrambi proposti in “in via preliminare” (sull’ordine di graduazione dei motivi, cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5).
12. Il secondo motivo, con il quale viene dedotto il decorso della prescrizione sul credito di Ag.E.A., non è fondato.
Al riguardo, assumono rilievo il contenuto della sentenza del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS-/2022 sull’annata 2004-2005 e il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2024 sull’annata 2002-2003.
Entrambe le sentenze hanno espressamente previsto che l’Amministrazione dovrà procedere ad un complessivo ricalcolo del prelievo dovuto per ciascuna di quelle annate, così riconoscendo l’attualità del diritto di credito di Ag.E.A..
Il giudicato sceso su entrambe le sentenze copre anche questo specifico aspetto.
Va poi precisato che nella materia in questione, come affermato dalla consolidata giurisprudenza, viene in rilievo il termine ordinario decennale, previsto in via generale dall’art. 2946 cod. civ. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301 e Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050).
A questo proposito, avuto riguardo alle date di pubblicazione della sentenza del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS-/2022 e della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2024, il decorso del tempo non ha inciso sul diritto di Ag.E.A. di pretendere il pagamento delle somme capitali in questione.
13. Passando ora a esaminare, come anticipato, il sesto motivo di ricorso, il Collegio ne ravvisa la fondatezza.
Anche da questo punto di vista assumono decisivo e assorbente rilievo le menzionate sentenze del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS-/2022 (per l’annata 2004-2005) e del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2024 (per l’annata 2002-2003).
Entrambe le sentenze si pongono in linea di continuità con le decisioni assunte nella specifica materia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e sentenza 13 gennaio 2022, in causa C-377/19).
L’annullamento degli atti di imputazione del prelievo da parte della sentenza del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS-/2022 (per l’annata 2004-2005) e da parte della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2024 (per l’annata 2002-2003) ha comportato il venir meno dei titoli esecutivi per i quali Ag.E.A. ha avviato la riscossione, essendo il prelievo supplementare atto presupposto della cartella di pagamento (cfr. Cons. Stato n. 3796/2024 e n. 645/2024, secondo cui, in ipotesi di intervenuta caducazione dell’atto di prelievo supplementare, sia la cartella, sia l’intimazione di pagamento vengono automaticamente travolte).
14. Così delineate le vicende che hanno interessato i prelievi riguardanti le annate 2002-2003 e 2004-2005, osserva il Collegio che l’annullamento degli stessi ha comportato il venir meno del titolo esecutivo per il quale Ag.E.A. ha avviato la riscossione, essendo il prelievo supplementare atto presupposto della cartella di pagamento.
Il venir meno del titolo esecutivo comporta, in via consequenziale e diretta, anche il venir meno dell’intimazione di pagamento emessa per la realizzazione dei crediti recati da tale titolo.
15. Come anticipato, stante il carattere pregiudiziale della censura ritenuta fondata, gli ulteriori motivi possono ritenersi assorbiti.
16. In conclusione, preso atto della rinuncia alla domanda risarcitoria, l’intimazione di pagamento impugnata va annullata in ragione dell’illegittimità della stessa.
Resta fermo il potere dell’Amministrazione di rinnovare il procedimento, applicando criteri conformi alla disciplina europea e alle sentenze pronunciate in materia dalla Corte di Giustizia, tenuto conto dell’effetto interruttivo e sospensivo dei termini relativi alle pretese creditorie, in conseguenza della pendenza dei contenziosi (sul punto cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2023, n. 7069, paragrafo 4, ultimo periodo).
Le spese di causa possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) prende atto della rinuncia alla domanda risarcitoria;
b) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO