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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/11/2024, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 406/2024 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BERNARDINI RITA
e da rappresentata e difesa dall'Avvocato CARLIER Parte_2 C.F._2
FRANCESCA MARIA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 14/02/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pagina 1 di 5 pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 15/2024, pubblicata in data 26.3.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 10.9.2024, come da attestazione di
Cancelleria del 20.9.2024 presente in atti.
Con successive note depositate il 24.10.2024, le parti hanno confermato la propria volontà di voler divorziare alle seguenti condizioni:
“1) I figli e , maggiorenni non economicamente autosufficienti, rimarranno Per_1 Per_2
a vivere presso la casa sita in San Giuliano Milanese, Via Fratelli Ruffini n. 17 G di esclusiva proprietà della RA , unitamente alla stessa. Pt_1
2) Il SI. continuerà a versare, come già previsto in separazione (e senza Parte_2 soluzione di continuità), a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di €
700,00 (€ 350,00 per ciascuno di essi su 12 mensilità come per legge) fino alla indipendenza economica di essi, somma che continuerà ad essere versata alla RA
, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese;
detto importo sarà Parte_1
annualmente rivalutato in base agli indici Istat costo vita, come già previsto in sede di separazione.
3) Il SI. corrisponderà il 50% delle sole spese mediche straordinarie Parte_2
relative ai figli e , previamente concordate tra i genitori. Per_1 Per_2
4) Il SI. riconosce in favore della moglie a titolo di assegno divorzile da Parte_2
corrispondere una tantum, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, il complessivo importo di €
232.500,00 (euro duecentotrentaduemilacinquecento/00) calcolato in considerazione dell'apporto dato dalla RA in tutti gli anni di vita coniugale, Parte_1
finalizzato ad un riequilibrio delle rispettive posizioni economiche anche con riferimento a tutte le condizioni concordate dai coniugi nel ricorso cumulativo depositato. Il versamento dell'assegno divorzile in un'unica soluzione escluderà la sopravvivenza in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto a contenuto patrimoniale o meno nei confronti pagina 2 di 5 dell'altro coniuge, attesa la cessazione, per effetto del divorzio e della suddetta liquidazione della una tantum, di qualsiasi rapporto tra gli stessi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione potrà essere richiesta neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell'assegnatario o comunque per la sopravvenienza di giustificati motivi cui è subordinata l'ammissibilità della domanda di revisione dell'assegno periodico.
Il versamento dell'assegno una tantum avverrà a mezzo della compensazione totale con il credito di pari importo, vantato dal SI. nei confronti della SI.ra di cui al Pt_2 Pt_1
successivo punto 5, compensazione che si perfezionerà al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio che omologherà e prenderà atto degli accordi tra le parti. I coniugi riconoscono che con detta compensazione dei reciproci diritti, gli stessi hanno definito ogni pretesa, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale ed al vincolo matrimoniale.
5) La RA riconosce che per l'acquisto dell'immobile adibito a casa Parte_1
coniugale il SI. ha contribuito con proprie risorse economiche al versamento del Pt_2 prezzo di acquisto del medesimo (€ 400,000,00) oltre al pagamento delle rate di mutuo fino alla separazione (ovvero 15.000 euro) ed altresì all'acquisto degli arredi (quantificati in forfettari € 50.000,00): il tutto nella misura del 50% e dunque per un valore di €
232.500,00 (euro duecentotrentaduemilacinquecento/00) quale diritto di credito del SI. nei confronti della SI.ra . A tal proposito le parti Parte_2 Parte_1 concordano che detto importo pari ad € 232.500,00 al quale ha diritto di ripetizione il SI. ei confronti della SI.ra , venga compensato con l'assegno divorzile Pt_2 Parte_1 una tantum riconosciuto in favore della moglie per il medesimo importo di € 232.500,00 di cui al superiore punto 4 alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio che omologherà e prenderà atto degli accordi tra le parti, ritenendo equo e congruo tale riconoscimento, allorché finalizzato ad un riequilibrio delle rispettive posizioni economiche in considerazione dell'apporto sempre dato dalla RA in tutti gli Pt_1
anni di vita coniugale ed anche con riferimento a tutte le condizioni concordate fra i coniugi nel ricorso cumulativo depositato.
6) Il mutuo, ancora gravante sulla casa coniugale, è stato accollato interamente dalla RA sin dalla separazione con successiva liberazione, da parte della Banca Pt_1
pagina 3 di 5 Intesa San Paolo spa, del SI. i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente Pt_2
cointestato n. 0010901 presso Intesa San Paolo quanto prima e comunque entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
7) La RA riconosce al SI. che la prestazione Parte_1 Parte_2
collaborativa saltuaria svolta presso la ditta individuale Mari Immobiliare di Parte_2
ha avuto i caratteri della gratuità e non ha presentato i requisiti del lavoro
[...]
subordinato, allorché basata sul rapporto di coniugio e finalizzata ad interessi comuni familiari. La stessa si rende disponibile a ripetere detta dichiarazione anche in sede sindacale, da formalizzarsi a seguito della sentenza di divorzio.
8) Le spese legali sono compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà secondo quanto previsto dalla legge professionale forense.”
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in San Parte_1 Parte_2
Donato Milanese il 21.7.2001 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 42,
Parte 2, Serie A, anno 2001) e dalla loro unione sono nati due figli, il 26.3.2003 e Per_1
il 14.3.2006, maggiorenni non economicamente autosufficienti. Per_2
3. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole (maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, deve ritenersi che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a San Donato Milanese il 21.7.2001 (matrimonio trascritto nel Comune di San Parte_2
Donato Milanese al n. 42 – parte II – Serie A, anno 2001);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa le spese di lite tra le parti;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donato Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 29.10.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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