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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 867/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 867/2023
Promosso da
(c.f.: ), in persona del Sindaco e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante dell'Ente, corrente in Loreto (AN), C.so Boccalini
n.32, difeso e rappresentato dall'Avv. Fabrizio Belfiore
Appellante contro
(Codice Fiscale e numero di Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
– REA Milano n. 54871), con sede in Milano, Via Ignazio P.IVA_2
Gardella 2, in persona del suo procuratore, dott. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Camilla Minardi
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza 789/2023 del Tribunale di
Ancona, pubblicata il 3.7.2023
CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma dell'impugnata sentenza, in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.789/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, nel giudizio R.G.
5152/2021, pubblicata il 03.07.2023 notificata a mezzo pec il
15.09.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “rigettare le domande spiegate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto o comunque con la statuizione che sarà ritenuta di giustizia” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio” per l'appellata:
“In via principale
Rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
789/2023 emessa dal Tribunale di Ancona. Con vittoria di spese, competenze professionali giudiziali e spese generali.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse accogliere l'appello promosso dal Parte_1 condannare il alla diversa somma che risulterà in Parte_1 corso di causa in ragione dell'accertamento del grado di responsabilità attribuibile all'Ente stesso oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del pagamento al saldo. Con vittoria o, per lo meno, compensazione, di spese e competenze professionali giudiziali oltre rimborso forfettario spese generali.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona, in accoglimento della domanda proposta da , che Controparte_1 agiva ex art.1916 cc, condannava il al pagamento Parte_1 della somma di euro 14.677,86, somma che la compagnia di assicurazioni, in forza della polizza n. 1/405/013/0000095941, aveva corrisposto all'assicurato a seguito del sinistro occorsogli CP_3 in data 9.7.2019, allorquando la vettura dello stesso, una PEUGEOT
3008” tg. FR864KG, regolarmente parcheggiata negli stalli di sosta ubicati lungo via Caduti del Lavoro ed antistanti la palestra Fit-Losophy in , veniva colpita violentemente dalla caduta di rami di un albero Pt_1 ad alto fusto presente sulla scarpata sovrastante la strada.
Il ha proposto appello per le ragioni di seguito Parte_1 illustrate, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva che, preliminarmente, chiedeva Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Preso atto delle note di trattazione scritta con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto innanzitutto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art
348 cpc. si rileva che tale istanza deve ritenersi già implicitamente respinta dal Collegio che ha rinviato la causa fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza Parte_1 di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità ex art
2051 cc del senza considerare che l'albero da cui si sono Pt_1 spezzati i rami che hanno provocato il danno alla vettura non è di proprietà di esso appellante, con conseguente difetto di legittimazione, arrivando ad affermare la sussistenza di un obbligo di custodia sulla base di prove, a suo dire, inammissibili.
Detto motivo di doglianza è infondato.
Invero, va evidenziato che, a prescindere dal luogo in cui la quercia di cui trattasi era radicata, è emerso in maniera incontestata ed incontrovertibile che i rami della stessa erano prospicienti la pubblica via, tanto che il appellante ne faceva la manutenzione (si Pt_1 vedano le stesse circostanze capitolate nella seconda memoria ex art
183 cpc sub 7) e si attivò, dopo i fatti, a rimuovere i rami caduti, anche se, a dire del solo per evitare disagi alla circolazione stradale. Pt_1
Orbene, è pacifico che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché – ove, invece, esse si verifichino – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché
è in colpa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1176 c.c., comma 2
e art. 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione (cfr. Cass. 22330/2014; Cass. 6141/2018; Sentenza Cassazione Civile n.
6651 del 09/03/2020).
La responsabilità del appellante va, dunque, accertata non già Pt_1 valutando se abbia o meno provveduto alla manutenzione dei fondi privati, ma se abbia adottato le cautele imposte dall'art. 1176 c.c., comma 2, nell'individuare, prevenire o attenuare i rischi derivanti dalla proprietà privata: ne consegue che l'eventuale inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a rendere sicuro il terreno adiacente la strada non elimina quella del proprietario della strada su cui l'albero era destinato a cadere, mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come specificato, costituisce uno dei compiti primari dell'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito quale quella in esame (Corte: Sez. 3, Sentenza n. 23562 del
11/11/2011, Rv. 620514).
Ne discende che sussiste la legittimazione passiva del e che, Pt_1 la doglianza mossa è infondata.
Con il secondo motivo, il censura la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il caso fortuito derivante dal forte evento meteorologico a causa del quale si erano rotti i rami della quercia, trattandosi di temporale che aveva provocato, come rilevato anche dalla CTU espletata nel primo grado di giudizio, la caduta di molti alberi e di tegole e coperture.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, in relazione agli eventi naturali e, segnatamente, alle precipitazioni atmosferiche dotate di un'efficacia di tale intensità da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, ha affermato, che la loro riconducibilità all'ipotesi di
"caso fortuito" è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità", giacché "quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2482, Rv.
647936-01), escludendo sin anche la possibilità di istituire uno stretto automatismo tra dichiarazione dello stato di emergenza L. n. 225 del
1992, ex art. 5 e caso fortuito idoneo ad escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c.
Sempre la Suprema Corte rileva che "per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza". (così, Cass. 5267/1991, richiamata anche da Cass.
26545/2014).
In tale ottica, dunque, l'accertamento del "caso fortuito" rappresentato dall'evento naturale deve essere valutato in concreto. Infatti, l'indagine sulla prevedibilità maggiore o minore di un forte temporale con raffiche di vento certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili (in questo senso Cass. n. 26545/2014;
Cass. 5877/2016 e Cass. 18856/2017 cit.).
Orbene, con riferimento all'evento di cui è causa, va detto che, dall'istruttoria orale espletata, è emerso che il 9 luglio 2109 si ebbe “ non una tempesta ma un evento come intensità superiore alla media”
(cfr dichiarazioni del teste comandante polizia locale) e Testimone_1 che dalla ctu si evince che le condizioni meteorologiche del giorno 09 luglio 2019 nel territorio comunale di sono da considerarsi di Pt_1 particolare intensità, con raffiche di vento associate alla struttura temporalesca che possono essere considerate molto intense e legate ad un fenomeno di downburst.
Il ctu ha, infatti, evidenziato che dagli anemometri siti in Ancona sono state misurate raffiche di vento fino al grado di “burrasca forte” e sfiorato il grado di “tempesta” della scala Beaufort, ragion per cui la zona di si è venuta a trovare nei pressi del vertice della struttura Pt_1 ad arco, dove è più probabile si siano verificate raffiche di downburst;
per tale motivo, ha ritenuto l'ausiliario nominato che è lecito aspettarsi che il vento a sia stato, se non più intenso, almeno comparabile Pt_1 con quello registrato ad Ancona.
Con riferimento alla violenza del fenomeno, dalla documentazione fotografica e dalle copie degli articoli dei quotidiani prodotti emerge da un lato che gli alberi abbattuti dalle raffiche di vento sono stati molteplici;
inoltre si sono registrati ingenti danni anche ad oggetti notoriamente più resistenti degli alberi, come la scoperchiatura di alcuni tetti di immobili e l'abbattimento di tralicci metallici (Il doc. n.5 riporta, tra le altre cose, 50 segnalazioni di alberi abbattuti e 12 segnalazioni di rami caduti, nonché segnalazioni relative a coppi pericolanti o a terra, a coperture divelte), circostanza confermata anche dall'istruttoria orale espletata.
Da ciò discende che il fenomeno temporalesco di cui trattasi, per la sua intensità ed eccezionalità quanto a potenza distruttiva, abbia sicuramente concorso alla caduta dei rami che si sono abbattuti sulla vettura del signor danneggiandola, integrando il caso fortuito Pt_2 come sopra inteso che ha concorso alla determinazione dell'evento.
Deve, però, osservarsi che gli eventi meteorologici che si stanno verificando sempre più spesso con modalità inusuali rispetto al passato (vuoi per mutazioni climatiche sia per ragioni legate alla ciclicità degli eventi stessi) e questo dato è fatto notorio, imponeva al una Pt_1 maggiore cura ed attenzione rispetto alle piante che potessero porsi come condizione di pericolo per l'utente della strada, con la conseguenza che, non avendo il che in tal senso era onerato, Pt_1 fornito la prova di aver adeguatamente manutenuto la quercia in esame, mediante regolare potatura (nessuno dei testi addotti ha confermato la circostanza capitolata sub 7 nella seconda memoria ex art 183 cpc), si ritiene che detta condotta omissiva abbia concorso con l'evento meteorologico (c.d. caso fortuito concorrente) a causare l'evento di danno nella misura del 50%.
Ne discende che, essendo provato ed incontestato che l'appellata ha corrisposto all'assicurato la somma di euro 14.677.86, il Pt_1 appellante, in parziale modifica della sentenza impugnata, tenuto conto della stimata responsabilità in misura del 50%, sarà tenuto al pagamento della somma di euro 7338.93 oltre interessi come da sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione della parziale riforma della sentenza di primo grado, deve procedersi ad un nuovo regolamento delle stesse, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(Cassazione civile, sez. II , 01/06/2025, n. 14728).
Ritiene, pertanto, la Corte che le stesse seguano la soccombenza dell'appellante, previa compensazione in misura del 50% e che debbano determinarsi sulla base dei valori medi con riferimento al decisum.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n.867/2023, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata,
accertato il contributo causale del nella causazione Parte_1 del sinistro del 9.7.2019, nella misura del 50%, condanna il Parte_1
a corrispondere alla la somma di euro
[...] Controparte_1
7338.93 oltre interessi come da sentenza di primo grado.
Condanna il alla refusione delle spese del doppio Parte_1 grado di giudizio che, previa compensazione nella misura del 50%, liquida nel residuo in euro in € 1375,00 per compensi, € 125,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali per il primo grado di giudizio ed in euro 1750.00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott.ssa Anna Bora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 867/2023
Promosso da
(c.f.: ), in persona del Sindaco e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante dell'Ente, corrente in Loreto (AN), C.so Boccalini
n.32, difeso e rappresentato dall'Avv. Fabrizio Belfiore
Appellante contro
(Codice Fiscale e numero di Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
– REA Milano n. 54871), con sede in Milano, Via Ignazio P.IVA_2
Gardella 2, in persona del suo procuratore, dott. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Camilla Minardi
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza 789/2023 del Tribunale di
Ancona, pubblicata il 3.7.2023
CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma dell'impugnata sentenza, in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.789/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, nel giudizio R.G.
5152/2021, pubblicata il 03.07.2023 notificata a mezzo pec il
15.09.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “rigettare le domande spiegate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto o comunque con la statuizione che sarà ritenuta di giustizia” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio” per l'appellata:
“In via principale
Rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
789/2023 emessa dal Tribunale di Ancona. Con vittoria di spese, competenze professionali giudiziali e spese generali.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse accogliere l'appello promosso dal Parte_1 condannare il alla diversa somma che risulterà in Parte_1 corso di causa in ragione dell'accertamento del grado di responsabilità attribuibile all'Ente stesso oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del pagamento al saldo. Con vittoria o, per lo meno, compensazione, di spese e competenze professionali giudiziali oltre rimborso forfettario spese generali.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona, in accoglimento della domanda proposta da , che Controparte_1 agiva ex art.1916 cc, condannava il al pagamento Parte_1 della somma di euro 14.677,86, somma che la compagnia di assicurazioni, in forza della polizza n. 1/405/013/0000095941, aveva corrisposto all'assicurato a seguito del sinistro occorsogli CP_3 in data 9.7.2019, allorquando la vettura dello stesso, una PEUGEOT
3008” tg. FR864KG, regolarmente parcheggiata negli stalli di sosta ubicati lungo via Caduti del Lavoro ed antistanti la palestra Fit-Losophy in , veniva colpita violentemente dalla caduta di rami di un albero Pt_1 ad alto fusto presente sulla scarpata sovrastante la strada.
Il ha proposto appello per le ragioni di seguito Parte_1 illustrate, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva che, preliminarmente, chiedeva Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Preso atto delle note di trattazione scritta con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto innanzitutto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art
348 cpc. si rileva che tale istanza deve ritenersi già implicitamente respinta dal Collegio che ha rinviato la causa fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza Parte_1 di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità ex art
2051 cc del senza considerare che l'albero da cui si sono Pt_1 spezzati i rami che hanno provocato il danno alla vettura non è di proprietà di esso appellante, con conseguente difetto di legittimazione, arrivando ad affermare la sussistenza di un obbligo di custodia sulla base di prove, a suo dire, inammissibili.
Detto motivo di doglianza è infondato.
Invero, va evidenziato che, a prescindere dal luogo in cui la quercia di cui trattasi era radicata, è emerso in maniera incontestata ed incontrovertibile che i rami della stessa erano prospicienti la pubblica via, tanto che il appellante ne faceva la manutenzione (si Pt_1 vedano le stesse circostanze capitolate nella seconda memoria ex art
183 cpc sub 7) e si attivò, dopo i fatti, a rimuovere i rami caduti, anche se, a dire del solo per evitare disagi alla circolazione stradale. Pt_1
Orbene, è pacifico che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché – ove, invece, esse si verifichino – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché
è in colpa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1176 c.c., comma 2
e art. 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione (cfr. Cass. 22330/2014; Cass. 6141/2018; Sentenza Cassazione Civile n.
6651 del 09/03/2020).
La responsabilità del appellante va, dunque, accertata non già Pt_1 valutando se abbia o meno provveduto alla manutenzione dei fondi privati, ma se abbia adottato le cautele imposte dall'art. 1176 c.c., comma 2, nell'individuare, prevenire o attenuare i rischi derivanti dalla proprietà privata: ne consegue che l'eventuale inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a rendere sicuro il terreno adiacente la strada non elimina quella del proprietario della strada su cui l'albero era destinato a cadere, mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come specificato, costituisce uno dei compiti primari dell'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito quale quella in esame (Corte: Sez. 3, Sentenza n. 23562 del
11/11/2011, Rv. 620514).
Ne discende che sussiste la legittimazione passiva del e che, Pt_1 la doglianza mossa è infondata.
Con il secondo motivo, il censura la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il caso fortuito derivante dal forte evento meteorologico a causa del quale si erano rotti i rami della quercia, trattandosi di temporale che aveva provocato, come rilevato anche dalla CTU espletata nel primo grado di giudizio, la caduta di molti alberi e di tegole e coperture.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, in relazione agli eventi naturali e, segnatamente, alle precipitazioni atmosferiche dotate di un'efficacia di tale intensità da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, ha affermato, che la loro riconducibilità all'ipotesi di
"caso fortuito" è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità", giacché "quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2482, Rv.
647936-01), escludendo sin anche la possibilità di istituire uno stretto automatismo tra dichiarazione dello stato di emergenza L. n. 225 del
1992, ex art. 5 e caso fortuito idoneo ad escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c.
Sempre la Suprema Corte rileva che "per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza". (così, Cass. 5267/1991, richiamata anche da Cass.
26545/2014).
In tale ottica, dunque, l'accertamento del "caso fortuito" rappresentato dall'evento naturale deve essere valutato in concreto. Infatti, l'indagine sulla prevedibilità maggiore o minore di un forte temporale con raffiche di vento certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili (in questo senso Cass. n. 26545/2014;
Cass. 5877/2016 e Cass. 18856/2017 cit.).
Orbene, con riferimento all'evento di cui è causa, va detto che, dall'istruttoria orale espletata, è emerso che il 9 luglio 2109 si ebbe “ non una tempesta ma un evento come intensità superiore alla media”
(cfr dichiarazioni del teste comandante polizia locale) e Testimone_1 che dalla ctu si evince che le condizioni meteorologiche del giorno 09 luglio 2019 nel territorio comunale di sono da considerarsi di Pt_1 particolare intensità, con raffiche di vento associate alla struttura temporalesca che possono essere considerate molto intense e legate ad un fenomeno di downburst.
Il ctu ha, infatti, evidenziato che dagli anemometri siti in Ancona sono state misurate raffiche di vento fino al grado di “burrasca forte” e sfiorato il grado di “tempesta” della scala Beaufort, ragion per cui la zona di si è venuta a trovare nei pressi del vertice della struttura Pt_1 ad arco, dove è più probabile si siano verificate raffiche di downburst;
per tale motivo, ha ritenuto l'ausiliario nominato che è lecito aspettarsi che il vento a sia stato, se non più intenso, almeno comparabile Pt_1 con quello registrato ad Ancona.
Con riferimento alla violenza del fenomeno, dalla documentazione fotografica e dalle copie degli articoli dei quotidiani prodotti emerge da un lato che gli alberi abbattuti dalle raffiche di vento sono stati molteplici;
inoltre si sono registrati ingenti danni anche ad oggetti notoriamente più resistenti degli alberi, come la scoperchiatura di alcuni tetti di immobili e l'abbattimento di tralicci metallici (Il doc. n.5 riporta, tra le altre cose, 50 segnalazioni di alberi abbattuti e 12 segnalazioni di rami caduti, nonché segnalazioni relative a coppi pericolanti o a terra, a coperture divelte), circostanza confermata anche dall'istruttoria orale espletata.
Da ciò discende che il fenomeno temporalesco di cui trattasi, per la sua intensità ed eccezionalità quanto a potenza distruttiva, abbia sicuramente concorso alla caduta dei rami che si sono abbattuti sulla vettura del signor danneggiandola, integrando il caso fortuito Pt_2 come sopra inteso che ha concorso alla determinazione dell'evento.
Deve, però, osservarsi che gli eventi meteorologici che si stanno verificando sempre più spesso con modalità inusuali rispetto al passato (vuoi per mutazioni climatiche sia per ragioni legate alla ciclicità degli eventi stessi) e questo dato è fatto notorio, imponeva al una Pt_1 maggiore cura ed attenzione rispetto alle piante che potessero porsi come condizione di pericolo per l'utente della strada, con la conseguenza che, non avendo il che in tal senso era onerato, Pt_1 fornito la prova di aver adeguatamente manutenuto la quercia in esame, mediante regolare potatura (nessuno dei testi addotti ha confermato la circostanza capitolata sub 7 nella seconda memoria ex art 183 cpc), si ritiene che detta condotta omissiva abbia concorso con l'evento meteorologico (c.d. caso fortuito concorrente) a causare l'evento di danno nella misura del 50%.
Ne discende che, essendo provato ed incontestato che l'appellata ha corrisposto all'assicurato la somma di euro 14.677.86, il Pt_1 appellante, in parziale modifica della sentenza impugnata, tenuto conto della stimata responsabilità in misura del 50%, sarà tenuto al pagamento della somma di euro 7338.93 oltre interessi come da sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione della parziale riforma della sentenza di primo grado, deve procedersi ad un nuovo regolamento delle stesse, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(Cassazione civile, sez. II , 01/06/2025, n. 14728).
Ritiene, pertanto, la Corte che le stesse seguano la soccombenza dell'appellante, previa compensazione in misura del 50% e che debbano determinarsi sulla base dei valori medi con riferimento al decisum.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n.867/2023, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata,
accertato il contributo causale del nella causazione Parte_1 del sinistro del 9.7.2019, nella misura del 50%, condanna il Parte_1
a corrispondere alla la somma di euro
[...] Controparte_1
7338.93 oltre interessi come da sentenza di primo grado.
Condanna il alla refusione delle spese del doppio Parte_1 grado di giudizio che, previa compensazione nella misura del 50%, liquida nel residuo in euro in € 1375,00 per compensi, € 125,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali per il primo grado di giudizio ed in euro 1750.00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott.ssa Anna Bora