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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 06.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C nella causa iscritta al n.1074/2024 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Alfredo Coluccia come da procura speciale in calce al ricorso Parte_1
RICORRENTE ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Isabella Macrì come da CP_1 procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2024 la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva:
“1. accertare e dichiarare che la sig.ra nell'anno 2022 aveva il diritto di essere esonerata dalla Parte_1 somministrazione del vaccino e essere adibita a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, e Cont conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dall'attività lavorativa adottata dalla nei Pt_ confronti della sig.ra (nei periodi da febbraio a settembre 2022, fatto salvo il periodo in cui ha prestato attività lavorativa medio tempore, dal 10/5/22 all'11/7/22);
2. conseguentemente, dichiarare l'illegittimità dell'inserimento a carico della ricorrente di n. 470 ore di lavoro a debito, della pretesa di recupero delle stesse e dell'annullamento di ufficio delle ferie relative agli anni 2011 (dieci giorni) e 2022, con inefficacia di tale pretesa nei riguardi della ricorrente;
Cont
3. accertare e dichiarare che il pagamento da parte della delle mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, Pt_ agosto e settembre avvenuto nei mesi di settembre e ottobre 2022 a seguito della diffida da parte della sig.ra costituisce un comportamento concludente, di riconoscimento della propria responsabilità e della illegittimità della sospensione e che pertanto a seguito di tale pagamento non può essere pretesa la prestazione di ulteriore attività lavorativa da parte della ricorrente;
Cont
4. accertare e dichiarare il parziale pagamento da parte della della mensilità di maggio, per € 1.172,52 lorde, e Pt_ conseguentemente condannare la a corrispondere alla sig.ra il saldo della retribuzione di maggio, pari CP_1 ad € 678,82 lorde;
Cont
5. ordinare alla di regolarizzare le ferie, di modo tale che la dipendente non abbia ferie a debito per il periodo in questione;
Pt_
6. ordinare alla la corresponsione in favore della sig.ra delle somme dovute a titolo di produttività per CP_1
Cont il periodo 2021 e 2022, “congelate” dalla;
Cont 7. condannare la al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta deduceva di aver proceduto alla completa regolarizzazione della situazione lavorativa della ricorrente, prima non regolare per meri errori di calcolo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente si è associata a tale richiesta.
Esaurita la trattazione scritta, la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Alla luce della concorde dichiarazione delle parti, va preso atto del venir meno del conflitto sostanziale che aveva dato origine alla presente controversia e dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, sulle quali non c'è accordo, occorre considerare che l'adempimento è intervenuto solo in corso di giudizio e che, tuttavia, il comportamento datoriale ha sollevato parte ricorrente dagli oneri istruttori necessari per una compiuta ricostruzione della vicenda.
Per tali ragioni dette spese possono essere compensate tra le parti nella misura di un mezzo mentre la metà residua, liquidata in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, viene posta a carico della secondo la regola della soccombenza virtuale. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna la , in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della metà residua, liquidata in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA,.
Lecce, 06.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 06.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C nella causa iscritta al n.1074/2024 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Alfredo Coluccia come da procura speciale in calce al ricorso Parte_1
RICORRENTE ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Isabella Macrì come da CP_1 procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2024 la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva:
“1. accertare e dichiarare che la sig.ra nell'anno 2022 aveva il diritto di essere esonerata dalla Parte_1 somministrazione del vaccino e essere adibita a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, e Cont conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dall'attività lavorativa adottata dalla nei Pt_ confronti della sig.ra (nei periodi da febbraio a settembre 2022, fatto salvo il periodo in cui ha prestato attività lavorativa medio tempore, dal 10/5/22 all'11/7/22);
2. conseguentemente, dichiarare l'illegittimità dell'inserimento a carico della ricorrente di n. 470 ore di lavoro a debito, della pretesa di recupero delle stesse e dell'annullamento di ufficio delle ferie relative agli anni 2011 (dieci giorni) e 2022, con inefficacia di tale pretesa nei riguardi della ricorrente;
Cont
3. accertare e dichiarare che il pagamento da parte della delle mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, Pt_ agosto e settembre avvenuto nei mesi di settembre e ottobre 2022 a seguito della diffida da parte della sig.ra costituisce un comportamento concludente, di riconoscimento della propria responsabilità e della illegittimità della sospensione e che pertanto a seguito di tale pagamento non può essere pretesa la prestazione di ulteriore attività lavorativa da parte della ricorrente;
Cont
4. accertare e dichiarare il parziale pagamento da parte della della mensilità di maggio, per € 1.172,52 lorde, e Pt_ conseguentemente condannare la a corrispondere alla sig.ra il saldo della retribuzione di maggio, pari CP_1 ad € 678,82 lorde;
Cont
5. ordinare alla di regolarizzare le ferie, di modo tale che la dipendente non abbia ferie a debito per il periodo in questione;
Pt_
6. ordinare alla la corresponsione in favore della sig.ra delle somme dovute a titolo di produttività per CP_1
Cont il periodo 2021 e 2022, “congelate” dalla;
Cont 7. condannare la al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta deduceva di aver proceduto alla completa regolarizzazione della situazione lavorativa della ricorrente, prima non regolare per meri errori di calcolo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente si è associata a tale richiesta.
Esaurita la trattazione scritta, la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Alla luce della concorde dichiarazione delle parti, va preso atto del venir meno del conflitto sostanziale che aveva dato origine alla presente controversia e dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, sulle quali non c'è accordo, occorre considerare che l'adempimento è intervenuto solo in corso di giudizio e che, tuttavia, il comportamento datoriale ha sollevato parte ricorrente dagli oneri istruttori necessari per una compiuta ricostruzione della vicenda.
Per tali ragioni dette spese possono essere compensate tra le parti nella misura di un mezzo mentre la metà residua, liquidata in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, viene posta a carico della secondo la regola della soccombenza virtuale. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna la , in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della metà residua, liquidata in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA,.
Lecce, 06.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)