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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3960/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati,
dott. Mirko Buratti Presidente dott. Davide De Giorgio Giudice dott.ssa Cinzia Fallo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3960/2021 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
) rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Petruzzi ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Monza Via Mantegazza, n. 2, giusta procura in atti ATTORE
NEI CONFRONTI DI
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio CP_1 C.F._2
Schiatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Desio, via Borghetto, 3 giusta procura in atti CONVENUTO OGGETTO del giudizio: querela di falso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore (come da atto di citazione in data 21 maggio 2021):
“Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria difesa, eccezione o istanza, così giudicare NEL MERITO accertare e dichiarare la falsità della firma apparente di Parte_1
”, apposta in calce al contratto di locazione del 01.07.2014 e, per l'effetto,
[...] accogliere la presente querela di falso. Con vittoria di spese.
pagina 1 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA: - si chiede disporsi, ai sensi dell'art.224 c.p.c., il sequestro dell'originale del contratto di locazione del 4.07.2015 impugnato di falso a firma apparente ” in possesso del convenuto ed, in subordine ordinare Parte_1 al convenuto, ai sensi dell'art.210 c.p.c. l'esibizione, ai fini dell'acquisizione al giudizio, dell'originale del predetto contratto;
- ammettersi C.T.U. grafologica al fine di accertare l'apocrifia della firma di specie utilizzando, quali scritture di comparazione, quelle offerte al punto 17 della premessa - ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto indicate in premessa, con riserva di indicazione dei testimoni nei prefiggendi termini di legge. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare ulteriori mezzi di prova nei prefiggendi termini di legge”.
Per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_1 depositato in data 20.05.2024) PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL CONVENUTO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così GIUDICARE In via principale
• respingere le domande ed eccezioni tutte formulate dall'attore perché infondate, in fatto ed in diritto e comunque non provate;
• in ogni caso, con il favore delle spese e dei compensi del giudizio monitorio e del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%, cpa e IVA come per legge;
• con ulteriore condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del convenuto dell'importo che sarà ritenuto di giustizia anche in via equitativa”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione del 06 maggio 2021 ha proposto querela di Parte_1 falso in via principale convenendo in giudizio affinchè si accertasse e CP_1 dichiarasse la falsità della firma apparente di ” apposta in calce al Parte_1 contratto di locazione, datato 01.07.2014, credito traente origine dalla procedura di convalida di sfratto incardinata avanti il Tribunale di Monza. In punto di fatto l'attore ha affermato di non avere mai sottoscritto alcun contratto di locazione con e che la sottoscrizione apposta in calce al contratto stesso CP_1 non fosse la sua, precisando che alcun contratto di locazione gli veniva, infatti, sottoposto per la firma o a lui consegnato dall'Agenzia Fabiana Viganò di Carate Brianza, tramite la quale aveva reperito l'immobile di proprietà del convenuto. Ha esposto, in particolare:
- di avere trattato per la locazione e presa visione dell'immobile con tale Per_1
, alle dipendenze della predetta Agenzia Immobiliare, e di avere consegnato al
[...] medesimo, all'esito delle trattative, un assegno bancario dell'importo di Euro 1440,00, pagina 2 di 6 tratto su Banca Popolare di Sondrio ed emesso dalla propria madre Parte_2 per il pagamento dei primi tre mesi di locazione avendo concordato un canone mensile di Euro 440,00; di avergli consegnato nei giorni successivi, a titolo di cauzione, Euro
1200,00 in contanti;
- gli consegnava le chiavi dell'immobile e gli riferiva che avrebbe fatto Persona_1 firmare il contratto a dopodichè l'avrebbe contattato perché lo firmasse CP_1 anche lui;
- di avere iniziato ad abitare nel mese di luglio 2014 l'immobile, con la propria famiglia, senza avere firmato alcun contratto di locazione;
- di essersi successivamente recato all'Agenzia Immobiliare facendo presente di avere bisogno del contratto sottoscritto per ottenere la residenza nel Comune e di avere appreso dalla titolare di non essere al corrente della locazione in questione e che era stato denunciato in quanto aveva sottratto all'Agenzia il denaro dei Persona_1 clienti, compresi quelli che l'attore affermava di avergli dato;
- in tale contesto, l'attore comunicava che sarebbe rimasto nell'appartamento in oggetto sino al mese di dicembre 2024 avendo versato a la somma complessiva di Euro Per_1
2640,00;
- di avere consegnato nei primi giorni del mese di dicembre 2014 le chiavi dell'appartamento a Fabiana Viganò;
- di avere successivamente ricevuto decreto ingiuntivo e atto di precetto, notificatigli in data 06 marzo 2015 da per l'importo complessivo di Euro 3.154, 99 per CP_1 il mancato pagamento del canone di locazione di cui all'intimato sfratto di morosità, relativo al mese di ottobre 2014 e dei canoni di novembre/dicembre 2014 e gennaio
2015. Ha sostenuto che la firma apposta in calce al contratto di locazione Parte_1 firmato da in data 01.07.2014 deve ritenersi falsa. CP_1
Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio il quale ha eccepito, in CP_1 via preliminare, l'inammissibilità della querela di falso per assenza di interesse ad agire in capo all'attore, non potendo essere promossa azione di revocatoria del decreto ingiuntivo emesso all'esito del procedimento per convalida di sfratto. Ha, altresì, evidenziato che controparte non ha contestato né l'occupazione dell'immobile da parte sua e della propria famiglia, né le condizioni economiche che regolavano detto rapporto. Ha poi contestato la circostanza che il predetto non abbia sottoscritto alcun contratto di locazione in quanto lo stesso riporta non solo la firma del (cfr. doc. 8 attore), Parte_1 ma anche il timbro di registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate di Erba in data 29.07.2024. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda perché infondata con il favore delle spese di lite. All'udienza del 23 settembre 2021 il giudice, rilevata la mancata notifica dell'atto introduttivo al Pubblico Ministero da parte dell'attore, ha rinviato la causa all'udienza del 31 marzo 2022, poi differita d'ufficio al 05 maggio 2022. pagina 3 di 6 All'udienza suindicata, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e dopo il deposito delle memorie, il G.I, all'udienza del 24 gennaio 2023 si riservava. Con ordinanza in data 06 febbraio 2023, il G.I. ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della querela, ordinava al convenuto il deposito dell'originale del contratto depositato presso l'Agenzia delle Entrate. Alla successiva udienza fissata per la data del 6 aprile 2023, veniva nominato il CTU che veniva convocato per la data dell'11 maggio 2025. All'udienza suindicata, mutato nelle more il giudice nella persona fisica, veniva conferito incarico al CTU nominato e veniva fissata udienza per la data del 28 novembre 2023, nella quale parte attrice, contestate le risultanze della perizia insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza, in data 29.11.2023, rigettate le istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 21 maggio 2024. In data 6 maggio 2024 il legale dell'attore rinunciava al mandato e all'udienza suindicata chiedeva termine per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore. In data 14 novembre 2024, alla presenza del solo legale del convenuto, non risultando alcun nuovo difensore per l'attore, sulle sole precisazioni di parte convenuta la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con comparsa di costituzione in data 12 maggio 2025 l'attore si costituiva con un nuovo difensore.
II. L'eccezione preliminare formulata dal convenuto di carenza di CP_1 interesse ad agire dell'attore nel procedimento di querela di falso deve essere disattesa. Lo stesso ha affermato che l'interesse ad agire dell'attore nel procedimento di querela di falso sia insussistente dal momento che l'azione per revocazione straordinaria non può essere proposta avverso il predetto decreto ingiuntivo. In particolare, ha esposto che l'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ove risulta evidente la domanda di ingiunzione di pagamento, e la stessa successiva ingiunzione di pagamento sono state notificate al medesimo e ciononostante il predetto non ha svolto opposizione a decreto ingiuntivo sia ai sensi dell'art. 645 c.p.c. quanto ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Inoltre, poiché la conoscenza dell'asserita falsità del contratto di locazione e dell'insussistenza del credito, oggetto prima della convalida di sfratto e poi dell'ingiunzione di pagamento, non potevano che essere conosciuti dal sin Parte_1 dall'epoca della notifica dell'atto di citazione per convalida di sfratto, avvenuta in data 24.11.2014, la revocazione avverso l'ingiunzione di pagamento n.605 del 22.01.2015, emessa all'esito del richiamato procedimento di sfratto per morosità, non può ritenersi ammissibile anche ai sensi dell'art. 396 c.p.c. Secondo la tesi del convenuto alla luce dell'attuale assetto normativo e come affermato anche dalla Suprema Corte è inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso pagina 4 di 6 ex art. 658 e 664 c.p.c. nell'ipotesi in cui la convalida di sfratto sia divenuta inoppugnabile. Conseguentemente, la morosità accertata con il procedimento di convalida di sfratto, al pari dell'esistenza e della validità del contatto di locazione azionato, nonché dell'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'una o dell'altro, risultano coperti dal giudicato, risultando pertanto inammissibile l'azione di revocazione avverso il decreto ingiuntivo emesso all'esito della convalida di sfratto. Conclude pertanto per l'assoluta carenza di interesse ad agire del non solo ad Parte_1 esperire il procedimento di querela di falso in questa sede proposto, ma anche e soprattutto l'eventuale azione di revocazione straordinaria. Quanto alla dedotta carenza di interesse, si deve rilevare che nell'ipotesi in cui la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, ai fini della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come invece richiede l'art.222 c.p.c. per il caso di querela incidentale, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo, che per il suo contenuto esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante (cfr. Cass. N.12130 del 03.06.2011 e altre). Si tratta nella specie di un documento che è stato utilizzato dal convenuto nell'ambito del procedimento di convalida di sfratto e che è stato invocato ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo e delle controversie ad esso connesse, atto di precetto ed atto di pignoramento (sullo stipendio) presso terzi. L'accertamento di tale condizione dell'azione non può che fondarsi sulla sussistenza di un potenziale interesse all'accertamento del falso, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e che nella specie deve ritenersi sussistente. Venendo al merito è stata svolta istruttoria mediante consulenza tecnica d'ufficio grafologica per l'accertamento dell'apocrifia ovvero dell'autografia della sottoscrizione attribuita all'attore sul contratto di locazione. La consulente d'ufficio - la quale è stata autorizzata ad acquisire il documento in verifica, ossia il “Contratto di locazione per uso abitativo ai sensi della Legge n.431 del 09.12.1998” stipulato tra le parti in Carate Brianza il 01.07.2014, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Erba al n. 978 serie 3T (cfr. doc. “in verifica” allegato alla consulenza del CTU depositata in data 12.10.2023) – ha comparato la sottoscrizione in verifica con una serie di documenti in numero consistente e di epoca prossima alla data di documenti in oggetto (cfr. da pag. 12 a 26 relazione CTU). Nella relazione si legge testualmente che “L'esame preliminare del documento in verifica, effettuato con adeguata strumentazione, non ha fatto rilevare alterazioni di sorta ed è apparso integro. Nella posizione riservata alle firme non sono stati rilevati segni di manomissione, alterazione tracce latenti. Le firme, nel loro tracciato, non hanno fatto rilevare rallentamenti anomali e hanno mostrato caratteristiche di spontaneità grafica e sono apparse eseguite di getto. Ciò ha permesso di escludere già alla prima osservazione una imitazione pedissequa”. pagina 5 di 6 Ha poi evidenziato che nelle scritture di comparazione “si sono potuti osservare gli elementi caratteristici di base nonché un sufficiente esempio della variabilità grafica intrinseca nelle possibilità dello scrivente”. Il confronto ha consentito alla consulente di affermare coerenza tra le firme sia sull'originale del documento visionato presso l'Agenzia delle Entrate di Erba, sia sulla copia agli atti con le autografe di . Parte_1
Tali elementi hanno portato la consulente d'ufficio ad affermare con certezza che la sottoscrizione apposta in calce al contratto di locazione, firmato dall'attore in data 01.07.2014, appartiene allo stesso in quanto le caratteristiche Parte_1 grafomotorie renderebbero “improbabile una imitazione, in particolare un'imitazione di getto”. Non si ravvisano ragioni, ad avviso del Collegio, per disattendere le conclusioni della consulente in quanto esaustive, logicamente motivate e graficamente documentate. Del resto, le suddette conclusioni non sono state contestate dalle parti come attestato dalla stessa CTU (cfr. pag. 26 relazione CTU). La domanda di querela di falso deve, pertanto, essere rigettata.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari minimi, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Parimenti devono essere poste a carico dell'attore, soccombente, le spese di CTU, nella misura già liquidata dal G.I. con decreto in data 19.10.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , con atto di citazione avverso , ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la querela di falso;
2. Condanna ex art.226 c.p.c. la parte attrice a pagare la pena pecuniaria di euro 20,00; 3. condanna la parte attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in Euro 3000,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
4. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attore come già liquidate dal G.I. con decreto emesso in data 19.10.2023. Monza, 27 marzo 2025
Il Presidente Dott.Mirko Buratti Il Giudice estensore Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati,
dott. Mirko Buratti Presidente dott. Davide De Giorgio Giudice dott.ssa Cinzia Fallo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3960/2021 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
) rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Petruzzi ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Monza Via Mantegazza, n. 2, giusta procura in atti ATTORE
NEI CONFRONTI DI
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio CP_1 C.F._2
Schiatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Desio, via Borghetto, 3 giusta procura in atti CONVENUTO OGGETTO del giudizio: querela di falso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore (come da atto di citazione in data 21 maggio 2021):
“Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria difesa, eccezione o istanza, così giudicare NEL MERITO accertare e dichiarare la falsità della firma apparente di Parte_1
”, apposta in calce al contratto di locazione del 01.07.2014 e, per l'effetto,
[...] accogliere la presente querela di falso. Con vittoria di spese.
pagina 1 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA: - si chiede disporsi, ai sensi dell'art.224 c.p.c., il sequestro dell'originale del contratto di locazione del 4.07.2015 impugnato di falso a firma apparente ” in possesso del convenuto ed, in subordine ordinare Parte_1 al convenuto, ai sensi dell'art.210 c.p.c. l'esibizione, ai fini dell'acquisizione al giudizio, dell'originale del predetto contratto;
- ammettersi C.T.U. grafologica al fine di accertare l'apocrifia della firma di specie utilizzando, quali scritture di comparazione, quelle offerte al punto 17 della premessa - ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto indicate in premessa, con riserva di indicazione dei testimoni nei prefiggendi termini di legge. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare ulteriori mezzi di prova nei prefiggendi termini di legge”.
Per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_1 depositato in data 20.05.2024) PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL CONVENUTO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così GIUDICARE In via principale
• respingere le domande ed eccezioni tutte formulate dall'attore perché infondate, in fatto ed in diritto e comunque non provate;
• in ogni caso, con il favore delle spese e dei compensi del giudizio monitorio e del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%, cpa e IVA come per legge;
• con ulteriore condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del convenuto dell'importo che sarà ritenuto di giustizia anche in via equitativa”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione del 06 maggio 2021 ha proposto querela di Parte_1 falso in via principale convenendo in giudizio affinchè si accertasse e CP_1 dichiarasse la falsità della firma apparente di ” apposta in calce al Parte_1 contratto di locazione, datato 01.07.2014, credito traente origine dalla procedura di convalida di sfratto incardinata avanti il Tribunale di Monza. In punto di fatto l'attore ha affermato di non avere mai sottoscritto alcun contratto di locazione con e che la sottoscrizione apposta in calce al contratto stesso CP_1 non fosse la sua, precisando che alcun contratto di locazione gli veniva, infatti, sottoposto per la firma o a lui consegnato dall'Agenzia Fabiana Viganò di Carate Brianza, tramite la quale aveva reperito l'immobile di proprietà del convenuto. Ha esposto, in particolare:
- di avere trattato per la locazione e presa visione dell'immobile con tale Per_1
, alle dipendenze della predetta Agenzia Immobiliare, e di avere consegnato al
[...] medesimo, all'esito delle trattative, un assegno bancario dell'importo di Euro 1440,00, pagina 2 di 6 tratto su Banca Popolare di Sondrio ed emesso dalla propria madre Parte_2 per il pagamento dei primi tre mesi di locazione avendo concordato un canone mensile di Euro 440,00; di avergli consegnato nei giorni successivi, a titolo di cauzione, Euro
1200,00 in contanti;
- gli consegnava le chiavi dell'immobile e gli riferiva che avrebbe fatto Persona_1 firmare il contratto a dopodichè l'avrebbe contattato perché lo firmasse CP_1 anche lui;
- di avere iniziato ad abitare nel mese di luglio 2014 l'immobile, con la propria famiglia, senza avere firmato alcun contratto di locazione;
- di essersi successivamente recato all'Agenzia Immobiliare facendo presente di avere bisogno del contratto sottoscritto per ottenere la residenza nel Comune e di avere appreso dalla titolare di non essere al corrente della locazione in questione e che era stato denunciato in quanto aveva sottratto all'Agenzia il denaro dei Persona_1 clienti, compresi quelli che l'attore affermava di avergli dato;
- in tale contesto, l'attore comunicava che sarebbe rimasto nell'appartamento in oggetto sino al mese di dicembre 2024 avendo versato a la somma complessiva di Euro Per_1
2640,00;
- di avere consegnato nei primi giorni del mese di dicembre 2014 le chiavi dell'appartamento a Fabiana Viganò;
- di avere successivamente ricevuto decreto ingiuntivo e atto di precetto, notificatigli in data 06 marzo 2015 da per l'importo complessivo di Euro 3.154, 99 per CP_1 il mancato pagamento del canone di locazione di cui all'intimato sfratto di morosità, relativo al mese di ottobre 2014 e dei canoni di novembre/dicembre 2014 e gennaio
2015. Ha sostenuto che la firma apposta in calce al contratto di locazione Parte_1 firmato da in data 01.07.2014 deve ritenersi falsa. CP_1
Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio il quale ha eccepito, in CP_1 via preliminare, l'inammissibilità della querela di falso per assenza di interesse ad agire in capo all'attore, non potendo essere promossa azione di revocatoria del decreto ingiuntivo emesso all'esito del procedimento per convalida di sfratto. Ha, altresì, evidenziato che controparte non ha contestato né l'occupazione dell'immobile da parte sua e della propria famiglia, né le condizioni economiche che regolavano detto rapporto. Ha poi contestato la circostanza che il predetto non abbia sottoscritto alcun contratto di locazione in quanto lo stesso riporta non solo la firma del (cfr. doc. 8 attore), Parte_1 ma anche il timbro di registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate di Erba in data 29.07.2024. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda perché infondata con il favore delle spese di lite. All'udienza del 23 settembre 2021 il giudice, rilevata la mancata notifica dell'atto introduttivo al Pubblico Ministero da parte dell'attore, ha rinviato la causa all'udienza del 31 marzo 2022, poi differita d'ufficio al 05 maggio 2022. pagina 3 di 6 All'udienza suindicata, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e dopo il deposito delle memorie, il G.I, all'udienza del 24 gennaio 2023 si riservava. Con ordinanza in data 06 febbraio 2023, il G.I. ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della querela, ordinava al convenuto il deposito dell'originale del contratto depositato presso l'Agenzia delle Entrate. Alla successiva udienza fissata per la data del 6 aprile 2023, veniva nominato il CTU che veniva convocato per la data dell'11 maggio 2025. All'udienza suindicata, mutato nelle more il giudice nella persona fisica, veniva conferito incarico al CTU nominato e veniva fissata udienza per la data del 28 novembre 2023, nella quale parte attrice, contestate le risultanze della perizia insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza, in data 29.11.2023, rigettate le istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 21 maggio 2024. In data 6 maggio 2024 il legale dell'attore rinunciava al mandato e all'udienza suindicata chiedeva termine per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore. In data 14 novembre 2024, alla presenza del solo legale del convenuto, non risultando alcun nuovo difensore per l'attore, sulle sole precisazioni di parte convenuta la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con comparsa di costituzione in data 12 maggio 2025 l'attore si costituiva con un nuovo difensore.
II. L'eccezione preliminare formulata dal convenuto di carenza di CP_1 interesse ad agire dell'attore nel procedimento di querela di falso deve essere disattesa. Lo stesso ha affermato che l'interesse ad agire dell'attore nel procedimento di querela di falso sia insussistente dal momento che l'azione per revocazione straordinaria non può essere proposta avverso il predetto decreto ingiuntivo. In particolare, ha esposto che l'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ove risulta evidente la domanda di ingiunzione di pagamento, e la stessa successiva ingiunzione di pagamento sono state notificate al medesimo e ciononostante il predetto non ha svolto opposizione a decreto ingiuntivo sia ai sensi dell'art. 645 c.p.c. quanto ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Inoltre, poiché la conoscenza dell'asserita falsità del contratto di locazione e dell'insussistenza del credito, oggetto prima della convalida di sfratto e poi dell'ingiunzione di pagamento, non potevano che essere conosciuti dal sin Parte_1 dall'epoca della notifica dell'atto di citazione per convalida di sfratto, avvenuta in data 24.11.2014, la revocazione avverso l'ingiunzione di pagamento n.605 del 22.01.2015, emessa all'esito del richiamato procedimento di sfratto per morosità, non può ritenersi ammissibile anche ai sensi dell'art. 396 c.p.c. Secondo la tesi del convenuto alla luce dell'attuale assetto normativo e come affermato anche dalla Suprema Corte è inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso pagina 4 di 6 ex art. 658 e 664 c.p.c. nell'ipotesi in cui la convalida di sfratto sia divenuta inoppugnabile. Conseguentemente, la morosità accertata con il procedimento di convalida di sfratto, al pari dell'esistenza e della validità del contatto di locazione azionato, nonché dell'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'una o dell'altro, risultano coperti dal giudicato, risultando pertanto inammissibile l'azione di revocazione avverso il decreto ingiuntivo emesso all'esito della convalida di sfratto. Conclude pertanto per l'assoluta carenza di interesse ad agire del non solo ad Parte_1 esperire il procedimento di querela di falso in questa sede proposto, ma anche e soprattutto l'eventuale azione di revocazione straordinaria. Quanto alla dedotta carenza di interesse, si deve rilevare che nell'ipotesi in cui la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, ai fini della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come invece richiede l'art.222 c.p.c. per il caso di querela incidentale, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo, che per il suo contenuto esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante (cfr. Cass. N.12130 del 03.06.2011 e altre). Si tratta nella specie di un documento che è stato utilizzato dal convenuto nell'ambito del procedimento di convalida di sfratto e che è stato invocato ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo e delle controversie ad esso connesse, atto di precetto ed atto di pignoramento (sullo stipendio) presso terzi. L'accertamento di tale condizione dell'azione non può che fondarsi sulla sussistenza di un potenziale interesse all'accertamento del falso, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e che nella specie deve ritenersi sussistente. Venendo al merito è stata svolta istruttoria mediante consulenza tecnica d'ufficio grafologica per l'accertamento dell'apocrifia ovvero dell'autografia della sottoscrizione attribuita all'attore sul contratto di locazione. La consulente d'ufficio - la quale è stata autorizzata ad acquisire il documento in verifica, ossia il “Contratto di locazione per uso abitativo ai sensi della Legge n.431 del 09.12.1998” stipulato tra le parti in Carate Brianza il 01.07.2014, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Erba al n. 978 serie 3T (cfr. doc. “in verifica” allegato alla consulenza del CTU depositata in data 12.10.2023) – ha comparato la sottoscrizione in verifica con una serie di documenti in numero consistente e di epoca prossima alla data di documenti in oggetto (cfr. da pag. 12 a 26 relazione CTU). Nella relazione si legge testualmente che “L'esame preliminare del documento in verifica, effettuato con adeguata strumentazione, non ha fatto rilevare alterazioni di sorta ed è apparso integro. Nella posizione riservata alle firme non sono stati rilevati segni di manomissione, alterazione tracce latenti. Le firme, nel loro tracciato, non hanno fatto rilevare rallentamenti anomali e hanno mostrato caratteristiche di spontaneità grafica e sono apparse eseguite di getto. Ciò ha permesso di escludere già alla prima osservazione una imitazione pedissequa”. pagina 5 di 6 Ha poi evidenziato che nelle scritture di comparazione “si sono potuti osservare gli elementi caratteristici di base nonché un sufficiente esempio della variabilità grafica intrinseca nelle possibilità dello scrivente”. Il confronto ha consentito alla consulente di affermare coerenza tra le firme sia sull'originale del documento visionato presso l'Agenzia delle Entrate di Erba, sia sulla copia agli atti con le autografe di . Parte_1
Tali elementi hanno portato la consulente d'ufficio ad affermare con certezza che la sottoscrizione apposta in calce al contratto di locazione, firmato dall'attore in data 01.07.2014, appartiene allo stesso in quanto le caratteristiche Parte_1 grafomotorie renderebbero “improbabile una imitazione, in particolare un'imitazione di getto”. Non si ravvisano ragioni, ad avviso del Collegio, per disattendere le conclusioni della consulente in quanto esaustive, logicamente motivate e graficamente documentate. Del resto, le suddette conclusioni non sono state contestate dalle parti come attestato dalla stessa CTU (cfr. pag. 26 relazione CTU). La domanda di querela di falso deve, pertanto, essere rigettata.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari minimi, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Parimenti devono essere poste a carico dell'attore, soccombente, le spese di CTU, nella misura già liquidata dal G.I. con decreto in data 19.10.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , con atto di citazione avverso , ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la querela di falso;
2. Condanna ex art.226 c.p.c. la parte attrice a pagare la pena pecuniaria di euro 20,00; 3. condanna la parte attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in Euro 3000,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
4. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attore come già liquidate dal G.I. con decreto emesso in data 19.10.2023. Monza, 27 marzo 2025
Il Presidente Dott.Mirko Buratti Il Giudice estensore Dott.ssa Cinzia Fallo
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