Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
Decreto collegiale 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00892/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04549/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4549 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Rescia, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 56;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’accertamento
previa adozione di idonee misure cautelari
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- – Ministero dell’Interno sull’istanza del ricorrente, richiedente asilo, volta ad ottenere l’erogazione di misure di accoglienza;
per la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere in merito mediante l’adozione di un provvedimento scritto e motivato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. IZ OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorsi ex art. 117 cpa devono essere decisi con sentenza in forma semplificata;
Rilevato che:
- il ricorrente in data 29 settembre 2025 trasmetteva all’Ufficio Immigrazione della Prefettura- UTG di -OMISSIS-, con Pec e per il tramite dell’Associazione -OMISSIS-, una richiesta di ammissione alle misure di accoglienza, sul presupposto dell’avvenuta presentazione in data 1° settembre 2025 di una domanda di Protezione Internazionale presso la Questura di -OMISSIS- – Ufficio Immigrazione;
- dalla documentazione in atti e dalle deduzioni delle parti non risulta che l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso sulla richiesta di applicazione delle misure di accoglienza e, del resto, non è contestato il decorso del termine di durata del procedimento;
- con memoria processuale l’Amministrazione resistente ha rappresentato che il sig. -OMISSIS- al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale risultava aver precedentemente inoltrato tale richiesta in Austria il 09/07/2022 – identificativo AC AT-OMISSIS-- ed in Francia il 28/8/2024 – identificativo AC FR -OMISSIS-;
- inoltre, a seguito degli esiti del fotosegnalamento effettuato dalla Questura di -OMISSIS- in data 27/08/2025, la Commissione Territoriale competente aveva inviato una segnalazione telematica all’Unità -OMISSIS- in data 1/09/2025 per la determinazione della competenza sulla domanda di protezione internazionale presentata dal suddetto, mentre in data 6/10/2025 le Autorità austriache
avevano declinato la loro competenza;
- muovendo da tali premesse l’Amministrazione precisa che, in ragione della pendenza presso l’Unità -OMISSIS- della questione relativa alla competenza territoriale sulla domanda di Protezione Internazionale, ha ritenuto di non poter adottare alcuna determinazione sulla richiesta di misure di accoglienza avanzata dal ricorrente;
Ritenuta la fondatezza del ricorso in quanto:
- una volta decorso il termine procedimentale – e tale profilo non è in contestazione – sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere sull’istanza di applicazione di misure di accoglienza mediante un provvedimento espresso e motivato, che non può essere sostituito dalle considerazioni sviluppate con memoria processuale;
- le vicende riferite dall’Amministrazione non incidono sulla formazione del silenzio inadempimento, specie considerando che l’Amministrazione stessa non ha neppure assunto determinazioni interlocutorie o comunque incidenti sulla durata del procedimento;
- ne deriva che il ricorso è fondato e deve essere accolto, sicché, accertata l’illegittimità dell’inerzia, deve essere ordinato all’amministrazione di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente, concludendo il procedimento con un provvedimento espresso da adottare entro 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- la considerazione della durata del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere, nonché il tenore delle argomentazioni sviluppate dall’Amministrazione stessa in sede processuale conducono a soprassedere alla nomina di un Commissario ad acta;
- la considerazione della situazione complessiva emergente dalle deduzioni delle parti conduce a compensare le spese della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e dispone affinché quest’ultima concluda il procedimento aperto a seguito dell’istanza del ricorrente adottando un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GO, Presidente
IZ OR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ OR | RD GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.