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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9107 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 3618/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3618 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. 1Parte_1 () rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall' avv. RUSSO GIUSEPPINA presso la quale elettivamente domicilia in Via San Cristofaro n.38 Portici (NA)
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. Controparte 1 C.F. 2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. VITIELLO MA OM presso il quale elettivamente domicilia in Via Cosenza n. 77 C/Mare di
Stabia.
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
وpremetteva che aveva contratto Con ricorso depositato in data 14.02.2025 Parte 1
matrimonio con Controparte 1 in data 2/03/2018; che dalla loro unione era nata una figlia
Persona 1 in data 30.01.2019; che tra le parti era intervenuta sentenza di separazione
,
n.3895/2023 del Tribunale di Napoli e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente dell'intestato Tribunale a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita;
che dalla separazione non era intervenuta alcuna modifica nella situazione economica patrimoniale delle parti;
che prima del deposito del ricorso erano intervenute trattative per addivenire ad un divorzio congiunto, rimaste tuttavia incompiute.
Tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre con residenza in Portici (NA) al Viale II Melina n. 15, di onerare Controparte 1 al versamento di un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento della minore pari ad euro
350,00 da rivalutare annualmente secondo gli ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, confermare la ripartizione in parti uguali dell'assegno unico, regolamentare i tempi di permanenza della figlia presso il padre.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva Controparte 1 il quale non si opponeva alla domanda divorzile formulata dalla ricorrente, chiedeva conferma di quanto disposto dalla sentenza di separazione sia in relazione alla collocazione della figlia minore sia con riguardo alle condizioni economiche.
Venivano depositate le memorie di cui all'art. 473 bis. 17 c. p.c., la ricorrente eccepiva la sottrazione da parte di CP 1 ai doveri di partecipazione alle spese straordinarie al 50% per la figlia minore e pertanto chiedeva che l'assegno unico fosse disposto per l'intero ammontare a suo favore e non più al 50 % come previsto in sede di separazione. CP 1 si opponeva a tale richiesta evidenziando che in ordine alle spese straordinarie non versate non erano stati presentati i relativi giustificativi.
All'udienza del 23.09.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e si riportavano ai propri scritti difensivi. Il giudice delegato alla trattazione del procedimento, fallito il tentativo di conciliazione, confermava le statuizioni di cui alla separazione;
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione giudiziale, concluso con sentenza passata in giudicato come da attestazione in calce alla copia della stessa prodotta nel fascicolo telematico e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin-
terrotta.
In ordine al regime di affido della figlia minore, alla collocazione della stessa ed ai tempi di permanenza della medesima presso il genitore non collocatario le parti concordano per la conferma della disciplina in atto che appare ancora adeguata a regolamentare i rapporti tra le parti.
Quindi la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
il padre terrà con sé la minore due volte a settimana di pomeriggio, che saranno individuati con l'accordo tra i genitori con un preavviso di almeno 24 ore, week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, sempre tenendo conto della volontà della minore;
Natale e
Pasqua alternati, le vacanze estive 15 giorni da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio.
Anche con riguardo alla misura del contributo al mantenimento della figlia da porre a carico del genitore non convivente, le parti concordano nel confermare a carico del padre l'importo già previsto in sede di separazione, che all'attualità, considerata la rivalutazione ISAT maturata ex lege, ammonta ad € 357,00; tale importo è poi da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da Novembre 2026. A carico del padre va inoltre posto il 50 %, alle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018. Non
può, invece, essere accolta la richiesta della ricorrente di prevedere la corresponsione in suo favore per intero dell'assegno unico per la figlia minore, in quanto fondata esclusivamente sulla mancata partecipazione del resistente all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, inadempimento rispetto al quale l'ordinamento appresta altre forme di tutela. Venendo infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte 1
contro
CP 1
[...] così provvede:
. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte 1 e CP 1
[...] contratto in Ercolano (NA) il 02.03.2018 (atto n. 2, parte II S. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2018);
affida la figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
disciplina i tempi di permanenza della minore presso il padre come in parte motiva riportato;
pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare entro il giorno 20 di ciascun mese in favore di Parte 1 la somma di Euro 357,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra
Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da Novembre 2026;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
•
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elvira
Lubrano Lobianco, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3618 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. 1Parte_1 () rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall' avv. RUSSO GIUSEPPINA presso la quale elettivamente domicilia in Via San Cristofaro n.38 Portici (NA)
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. Controparte 1 C.F. 2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. VITIELLO MA OM presso il quale elettivamente domicilia in Via Cosenza n. 77 C/Mare di
Stabia.
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
وpremetteva che aveva contratto Con ricorso depositato in data 14.02.2025 Parte 1
matrimonio con Controparte 1 in data 2/03/2018; che dalla loro unione era nata una figlia
Persona 1 in data 30.01.2019; che tra le parti era intervenuta sentenza di separazione
,
n.3895/2023 del Tribunale di Napoli e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente dell'intestato Tribunale a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita;
che dalla separazione non era intervenuta alcuna modifica nella situazione economica patrimoniale delle parti;
che prima del deposito del ricorso erano intervenute trattative per addivenire ad un divorzio congiunto, rimaste tuttavia incompiute.
Tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre con residenza in Portici (NA) al Viale II Melina n. 15, di onerare Controparte 1 al versamento di un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento della minore pari ad euro
350,00 da rivalutare annualmente secondo gli ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, confermare la ripartizione in parti uguali dell'assegno unico, regolamentare i tempi di permanenza della figlia presso il padre.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva Controparte 1 il quale non si opponeva alla domanda divorzile formulata dalla ricorrente, chiedeva conferma di quanto disposto dalla sentenza di separazione sia in relazione alla collocazione della figlia minore sia con riguardo alle condizioni economiche.
Venivano depositate le memorie di cui all'art. 473 bis. 17 c. p.c., la ricorrente eccepiva la sottrazione da parte di CP 1 ai doveri di partecipazione alle spese straordinarie al 50% per la figlia minore e pertanto chiedeva che l'assegno unico fosse disposto per l'intero ammontare a suo favore e non più al 50 % come previsto in sede di separazione. CP 1 si opponeva a tale richiesta evidenziando che in ordine alle spese straordinarie non versate non erano stati presentati i relativi giustificativi.
All'udienza del 23.09.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e si riportavano ai propri scritti difensivi. Il giudice delegato alla trattazione del procedimento, fallito il tentativo di conciliazione, confermava le statuizioni di cui alla separazione;
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione giudiziale, concluso con sentenza passata in giudicato come da attestazione in calce alla copia della stessa prodotta nel fascicolo telematico e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin-
terrotta.
In ordine al regime di affido della figlia minore, alla collocazione della stessa ed ai tempi di permanenza della medesima presso il genitore non collocatario le parti concordano per la conferma della disciplina in atto che appare ancora adeguata a regolamentare i rapporti tra le parti.
Quindi la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
il padre terrà con sé la minore due volte a settimana di pomeriggio, che saranno individuati con l'accordo tra i genitori con un preavviso di almeno 24 ore, week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, sempre tenendo conto della volontà della minore;
Natale e
Pasqua alternati, le vacanze estive 15 giorni da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio.
Anche con riguardo alla misura del contributo al mantenimento della figlia da porre a carico del genitore non convivente, le parti concordano nel confermare a carico del padre l'importo già previsto in sede di separazione, che all'attualità, considerata la rivalutazione ISAT maturata ex lege, ammonta ad € 357,00; tale importo è poi da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da Novembre 2026. A carico del padre va inoltre posto il 50 %, alle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018. Non
può, invece, essere accolta la richiesta della ricorrente di prevedere la corresponsione in suo favore per intero dell'assegno unico per la figlia minore, in quanto fondata esclusivamente sulla mancata partecipazione del resistente all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, inadempimento rispetto al quale l'ordinamento appresta altre forme di tutela. Venendo infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte 1
contro
CP 1
[...] così provvede:
. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte 1 e CP 1
[...] contratto in Ercolano (NA) il 02.03.2018 (atto n. 2, parte II S. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2018);
affida la figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
disciplina i tempi di permanenza della minore presso il padre come in parte motiva riportato;
pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare entro il giorno 20 di ciascun mese in favore di Parte 1 la somma di Euro 357,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra
Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da Novembre 2026;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
•
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elvira
Lubrano Lobianco, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo ufficio.