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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza dello 06 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1521/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco De Cicco con questi elett.te domiciliato in Atripalda (AV) alla
Contrada Novesoldi n. 6, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis co. 6 Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n. rg.1674/2022. Insiste, quindi, per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. CP_ L' si è costituito. CP_ In fase amministrativa la commissione medico legale riconosceva il diritto della ricorrente solo ai benefici di cui all'art. 3, comma 1, della Legge
n. 104/1992.
All'esito della prima fase di Accertamento tecnico preventivo, veniva confermato il giudizio espresso in fase amministrativa.
La relazione viene contestata perché il sanitario incaricato non avrebbe tenuto conto dell'intero complesso patologico di cui è affetta la ricorrente.
Nella valutazione del CTU, parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “artrite Reumatoide con localizzazione principalmente alle articolazioni delle mani e delle ginocchia in trattamento con ff. biologici;
osteocondrite femoro-rotulea destra in attesa di intervento chirurgico;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”. Nel corpo della relazione il Ctu menziona anche l'intervento chirurgico di isterectomia per prolasso uterino del 2016.
Si tratta delle stesse affezioni che parte ricorrente sostiene non essere state valutate “a fondo “ dal consulente, con affermazione apodittica, e priva di qualsivoglia ulteriore allegazione a sostegno della asserita erroneità della valutazione a cui il consulente è giunto.
Il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologie indicate, e valutate nei termini anzidetti.
Le patologie di cui soffre la ricorrente, indicate in ricorso, ovvero di isterectomia per prolasso uterino e l'asportazione di polipo laringeo, sono state valutate dal Ctu, come risulta dalla relazione tecnica in atti.
La ricorrente, infine, non introduce documentazione nuova e ulteriore rispetto a quella già visionata nella precedente fase.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, descrittiva delle condizioni della ricorrente, e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per
Pag. 2 di 3 queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
CP_ La ricorrente va condannata al pagamento a favore di delle spese processuali della presente fase di opposizione, spese che in base ai criteri di cui al D.M.147/2022, vanno liquidate nella somma €#1.250#
(milleduecentocinquanta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 1521/2023 vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle spese che Parte_1 liquida nella somma di €#1.250# (milleduecentocinquanta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza dello 06 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza dello 06 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1521/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco De Cicco con questi elett.te domiciliato in Atripalda (AV) alla
Contrada Novesoldi n. 6, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis co. 6 Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n. rg.1674/2022. Insiste, quindi, per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. CP_ L' si è costituito. CP_ In fase amministrativa la commissione medico legale riconosceva il diritto della ricorrente solo ai benefici di cui all'art. 3, comma 1, della Legge
n. 104/1992.
All'esito della prima fase di Accertamento tecnico preventivo, veniva confermato il giudizio espresso in fase amministrativa.
La relazione viene contestata perché il sanitario incaricato non avrebbe tenuto conto dell'intero complesso patologico di cui è affetta la ricorrente.
Nella valutazione del CTU, parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “artrite Reumatoide con localizzazione principalmente alle articolazioni delle mani e delle ginocchia in trattamento con ff. biologici;
osteocondrite femoro-rotulea destra in attesa di intervento chirurgico;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”. Nel corpo della relazione il Ctu menziona anche l'intervento chirurgico di isterectomia per prolasso uterino del 2016.
Si tratta delle stesse affezioni che parte ricorrente sostiene non essere state valutate “a fondo “ dal consulente, con affermazione apodittica, e priva di qualsivoglia ulteriore allegazione a sostegno della asserita erroneità della valutazione a cui il consulente è giunto.
Il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologie indicate, e valutate nei termini anzidetti.
Le patologie di cui soffre la ricorrente, indicate in ricorso, ovvero di isterectomia per prolasso uterino e l'asportazione di polipo laringeo, sono state valutate dal Ctu, come risulta dalla relazione tecnica in atti.
La ricorrente, infine, non introduce documentazione nuova e ulteriore rispetto a quella già visionata nella precedente fase.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, descrittiva delle condizioni della ricorrente, e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per
Pag. 2 di 3 queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
CP_ La ricorrente va condannata al pagamento a favore di delle spese processuali della presente fase di opposizione, spese che in base ai criteri di cui al D.M.147/2022, vanno liquidate nella somma €#1.250#
(milleduecentocinquanta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 1521/2023 vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle spese che Parte_1 liquida nella somma di €#1.250# (milleduecentocinquanta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza dello 06 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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